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COLPOSI INDIPENDENTI

Tuttavia il codice penale disciplina anche la cooperazione nel delitto

“Nel delitto colposo, quando l'evento è stato

colposo con l’articolo 113 c.p.

cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle

pene stabilite per il delitto stesso.”

La cooperazione nel delitto colposo richiede la partecipazione di più

persone che devono essere consapevoli che la propria condotta interagisce

con quella degli altri, senza ovviamente volere l’evento. (Ad esempio. Tizio

istiga Caio per andare più veloce con l’auto, dell’evento di morte causato

dall’incidente ne rispondono entrambi).

La cooperazione nel delitto colposo si differenzia però dal concorso di

fattori colposi indipendenti.

Questa differenza consiste unicamente nell'elemento psicologico, perché:

Nella cooperazione colposa è richiesta la consapevolezza di

 ciascun partecipe di conferire il proprio contributo alla condotta

colposa che sbocca poi nella produzione dell'evento.

Nel concorso di cause indipendenti, l'evento consegue ad una mera

 coincidenza di azioni od omissioni non collegate tra loro che portano alla

produzione di un unico evento.

IL CONCORSO APPARENTE DI NORME E IL CONCORSO DI REATI

Si parla di concorso apparente di norme quando ad un fatto concreto

sono applicabili più norme incriminatrici ma si applica una sola di

queste per rispetto del principio del ne bis in idem per la quale non si può

punire più volte una persona per lo stesso fatto.

Ad esempio: se Tizio minaccia con un coltello Caio e gli ruba il portafoglio, può

essere condannato per furto, rapina e minaccia, ma dato che tutte e tre le

fattispecie presentano gli stessi elementi costitutivi si applica solo una delle tre

pene.

Il concorso di più reati è quindi solo “apparente” e viene risolto attraverso il

Quando più leggi

principio di specialità, disciplinato dall’articolo 15 c.p.”

penali regolano la stessa materia, la legge speciale deroga alla legge, salvo

che sia altrimenti stabilito.”.

Dunque, il principio di specialità prevede l’applicazione di una legge

speciale al posto di una generale; per speciale si intende quella norma che

contiene tutti gli elementi compresi nella fattispecie generale, più

ulteriori elementi specifici.

Si parla invece di concorso di più reati quando un soggetto con più condotte

o una singola condotta compie più reati. Inoltre, il concorso di reati può

dividersi in materiale e formale:

Si ha il concorso materiale di reati quando con più azioni si

 realizzano più reati; se i reati sono dello stesso tipo viene detto

concorso materiale omogeneo, se invece i reati sono diversi l’uno

dall’altro è chiamato concorso materiale eterogeneo.

Sul piano giuridico, il concorso materiale è regolato dal cumulo

materiale delle pene in cui il giudice procede con la somma

aritmetica delle pene dei singoli reati.

Si parla invece di concorso formale di reati quando con una sola

 azione si realizzano più reati uguali o diversi.

Anche in questo caso, il concorso potrà essere omogeneo o

eterogeneo.

In aggiunta, poiché qui la condotta è unica, si applica solo la pena

prevista per il reato più grave, aumentandola fino al triplo.

Va, infine, citato il reato continuato in cui se più reati commessi in tempi

diversi fanno parte dello stesso disegno criminoso, si applica la disciplina

del cumulo giuridico (pena più grave fino al triplo).

CAPITOLO 9: IL SISTEMA SANZIONATORIO

LE PENE PRINCIPALI. Il nostro ordinamento prevede pene principali che ci

permettono di distinguere i delitti (ergastolo, reclusione e multa) dalle

contravvenzioni (arresto e ammenda).

Inoltre, l’attuale sistema sanzionatorio non prevede più la pena di morte

che invece il Codice Rocco prevedeva tra le pene principali.

Infatti, con l’entrata in vigore della Costituzione e poi con il nuovo comma 4

dell’articolo 27 della Costituzione, la sua applicazione è stata abolita.

LE PENE DETENTIVE

Il nostro sistema sanzionatorio può essere considerato carcerocentrico

poiché le pene principali sono caratterizzate per lo più dalla privazione

della libertà personale e le pene detentive sono utilizzate di più rispetto a

quelle pecuniarie, come l’ergastolo, la reclusione e l’arresto.

L’ergastolo comporta la privazione a vita della libertà personale e

 costituisce la pena più grave prevista dal nostro ordinamento, sollevando

un problema di compatibilità con l’articolo 27 comma 3 della

“Le pene non possono consistere in

Costituzione che spiega come

trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla

rieducazione del condannato”.

Tuttavia, l’ergastolo è compatibile con il comma 3 solo se

l’ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale, in

cui ritornerà ad essere un cittadino libero se per 5 anni non commette

reati.

La libertà condizionale non è però prevista per il c.d. ergastolo

ostantivo, cioè per coloro che sono condannati per criminalità

organizzata e per la quale viene data la possibilità della libertà

condizionata solo se collaborano con l’autorità giudiziaria.

Dunque, anche in questo caso la disciplina è conforme con l’art.27

comma 3.

Tuttavia, a tal riguardo, l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea

dei dritti dell’uomo nel 2019 poiché, considerando la collaborazione

con le autorità come l’unica dimostrazione possibile della correzione del

condannato, non si tiene conto degli altri elementi che permettono di

valutare i progressi compiuti dal detenuto, che molto spesso si trova a

non poter collaborare con l’autorità per timore di vendette e minacce.

La reclusione e l’arresto costituiscono le pene più utilizzate e sono

 determinate dalla legge con dei limiti minimi e massimi con il quale il

giudice quantifica la pena da applicare in relazione al caso concreto. Si

tratta della c.d. commisurazione giudiziale della pena che attribuisce

al giudice un ampio potere discrezionale.

Il giudice deve poi motivare, in sentenza, le ragioni della sua

decisione.

Tuttavia, il giudice deve considerare anche alcuni parametri che sono

indicati nell’articolo133 c.p. e sono la gravità del reato e la capacità

a delinquere del soggetto.

La gravità del reato va appresa:

Dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo

 Dalla gravità del danno cagionato alla persona offesa dal reato;

 Dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

 Mentre, la capacità a delinquere del colpevole va desunta:

Dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

 Dai precedenti penali e giudiziari e dalla condotta e dalla vita del reo

 Dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

 Dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Si noti che l'articolo 133 c.p. richiede al giudice la formulazione di un

giudizio prognostico sul rischio che il soggetto torni a commettere un reato

in futuro.

LE PENE PECUNIARIE

Multa ed ammenda costituiscono le pene pecuniarie e sono determinate

dalla legge con indicazione di limiti edittali minimi e massimi.

Anche la pena pecuniaria viene commisurata seguendo i criteri indicati

dall'articolo 133 c.p., ai quali si aggiunge la considerazione delle condizioni

economiche del reo.

Molto più efficace è, invece, il sistema di commisurazione della pena

pecuniaria per tassi giornalieri, utilizzato in Germania ed in altri sistemi

europei, in cui la legge determina la pena pecuniaria con indicazione di un

certo numero di quote ed il giudice individua il numero delle quote da

applicare al caso concreto, tenendo conto della gravità del reato e della

colpevolezza del soggetto.

Questo sistema non può essere applicato nel nostro ordinamento poiché sarà

difficile al giudice individuare le condizioni economiche del soggetto a

causa dell’elevato tasso di evasori fiscali.

Le pene pecuniarie non pagate si convertono in libertà controllata oppure

il condannato può chiedere la sostituzione con il lavoro sostitutivo.

LE PENE ACCESSORIE

Il codice penale prevede in alcuni casi anche le pene accessorie che si

aggiungono alla pena principale. Tali pene svolgono, una importante

funzione di prevenzione generale e di prevenzione speciale negativa, in

quanto impediscono all’autore di svolgere le attività nelle quali il reato è stato

commesso.

Per i delitti sono previste le seguenti pene accessorie:

L'interdizione dai pubblici uffici;

 L'interdizione da una professione o da un'arte;

 L'interdizione legale;

 L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

 L'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

 L'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;

 La decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori

Per le contravvenzioni, il codice penale indica come pene accessorie:

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;

 La sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle

 imprese

La legge indica a quali reati si applicano le pene accessorie e la loro

durata.

Inoltre, se il giudice dispone la sospensione condizionale della pena

principale, la sospensione si estende anche alle pene accessorie.

Le pene accessorie non devono essere però confuse con le sanzioni

amministrative accessorie.

Ad esempio, in caso riduzione dei punti della patente di guida (sanzione

amministrativa) e in caso di un incidente stradale che ha provocato lesioni

colpose alle persone coinvolte, il giudice applicherà la sospensione

condizionale della pena principale della reclusione ma non sarà sospesa

la riduzione dei punti della patente, perché le sanzioni amministrative non

si sospendono.

LE SANZIONI SOSTITUTIVE E LE PENE PER I REATI DI COMPETENZA DEL

GIUDICE DI PACE

Il legislatore ha previsto per i reati di medio-bassa rilevanza, delle alternative

alla pena detentiva: il primo strumento è costituito dalle sanzioni

sostitutive delle pene detentive.

Dunque, il giudice può sostituire le pene detentive con sanzioni diverse

come la pena pecuniaria, la libertà controllata e la semidetenzione.

L'altra via di fuga dalla pena detentiva è in relazione ai reati attribuiti alla

comp

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A.A. 2024-2025
55 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaugoni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Tattoni Igina.