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COLPOSI INDIPENDENTI
Tuttavia il codice penale disciplina anche la cooperazione nel delitto
“Nel delitto colposo, quando l'evento è stato
colposo con l’articolo 113 c.p.
cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle
pene stabilite per il delitto stesso.”
La cooperazione nel delitto colposo richiede la partecipazione di più
persone che devono essere consapevoli che la propria condotta interagisce
con quella degli altri, senza ovviamente volere l’evento. (Ad esempio. Tizio
istiga Caio per andare più veloce con l’auto, dell’evento di morte causato
dall’incidente ne rispondono entrambi).
La cooperazione nel delitto colposo si differenzia però dal concorso di
fattori colposi indipendenti.
Questa differenza consiste unicamente nell'elemento psicologico, perché:
Nella cooperazione colposa è richiesta la consapevolezza di
ciascun partecipe di conferire il proprio contributo alla condotta
colposa che sbocca poi nella produzione dell'evento.
Nel concorso di cause indipendenti, l'evento consegue ad una mera
coincidenza di azioni od omissioni non collegate tra loro che portano alla
produzione di un unico evento.
IL CONCORSO APPARENTE DI NORME E IL CONCORSO DI REATI
Si parla di concorso apparente di norme quando ad un fatto concreto
sono applicabili più norme incriminatrici ma si applica una sola di
queste per rispetto del principio del ne bis in idem per la quale non si può
punire più volte una persona per lo stesso fatto.
Ad esempio: se Tizio minaccia con un coltello Caio e gli ruba il portafoglio, può
essere condannato per furto, rapina e minaccia, ma dato che tutte e tre le
fattispecie presentano gli stessi elementi costitutivi si applica solo una delle tre
pene.
Il concorso di più reati è quindi solo “apparente” e viene risolto attraverso il
Quando più leggi
principio di specialità, disciplinato dall’articolo 15 c.p.”
penali regolano la stessa materia, la legge speciale deroga alla legge, salvo
che sia altrimenti stabilito.”.
Dunque, il principio di specialità prevede l’applicazione di una legge
speciale al posto di una generale; per speciale si intende quella norma che
contiene tutti gli elementi compresi nella fattispecie generale, più
ulteriori elementi specifici.
Si parla invece di concorso di più reati quando un soggetto con più condotte
o una singola condotta compie più reati. Inoltre, il concorso di reati può
dividersi in materiale e formale:
Si ha il concorso materiale di reati quando con più azioni si
realizzano più reati; se i reati sono dello stesso tipo viene detto
concorso materiale omogeneo, se invece i reati sono diversi l’uno
dall’altro è chiamato concorso materiale eterogeneo.
Sul piano giuridico, il concorso materiale è regolato dal cumulo
materiale delle pene in cui il giudice procede con la somma
aritmetica delle pene dei singoli reati.
Si parla invece di concorso formale di reati quando con una sola
azione si realizzano più reati uguali o diversi.
Anche in questo caso, il concorso potrà essere omogeneo o
eterogeneo.
In aggiunta, poiché qui la condotta è unica, si applica solo la pena
prevista per il reato più grave, aumentandola fino al triplo.
Va, infine, citato il reato continuato in cui se più reati commessi in tempi
diversi fanno parte dello stesso disegno criminoso, si applica la disciplina
del cumulo giuridico (pena più grave fino al triplo).
CAPITOLO 9: IL SISTEMA SANZIONATORIO
LE PENE PRINCIPALI. Il nostro ordinamento prevede pene principali che ci
permettono di distinguere i delitti (ergastolo, reclusione e multa) dalle
contravvenzioni (arresto e ammenda).
Inoltre, l’attuale sistema sanzionatorio non prevede più la pena di morte
che invece il Codice Rocco prevedeva tra le pene principali.
Infatti, con l’entrata in vigore della Costituzione e poi con il nuovo comma 4
dell’articolo 27 della Costituzione, la sua applicazione è stata abolita.
LE PENE DETENTIVE
Il nostro sistema sanzionatorio può essere considerato carcerocentrico
poiché le pene principali sono caratterizzate per lo più dalla privazione
della libertà personale e le pene detentive sono utilizzate di più rispetto a
quelle pecuniarie, come l’ergastolo, la reclusione e l’arresto.
L’ergastolo comporta la privazione a vita della libertà personale e
costituisce la pena più grave prevista dal nostro ordinamento, sollevando
un problema di compatibilità con l’articolo 27 comma 3 della
“Le pene non possono consistere in
Costituzione che spiega come
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato”.
Tuttavia, l’ergastolo è compatibile con il comma 3 solo se
l’ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale, in
cui ritornerà ad essere un cittadino libero se per 5 anni non commette
reati.
La libertà condizionale non è però prevista per il c.d. ergastolo
ostantivo, cioè per coloro che sono condannati per criminalità
organizzata e per la quale viene data la possibilità della libertà
condizionata solo se collaborano con l’autorità giudiziaria.
Dunque, anche in questo caso la disciplina è conforme con l’art.27
comma 3.
Tuttavia, a tal riguardo, l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea
dei dritti dell’uomo nel 2019 poiché, considerando la collaborazione
con le autorità come l’unica dimostrazione possibile della correzione del
condannato, non si tiene conto degli altri elementi che permettono di
valutare i progressi compiuti dal detenuto, che molto spesso si trova a
non poter collaborare con l’autorità per timore di vendette e minacce.
La reclusione e l’arresto costituiscono le pene più utilizzate e sono
determinate dalla legge con dei limiti minimi e massimi con il quale il
giudice quantifica la pena da applicare in relazione al caso concreto. Si
tratta della c.d. commisurazione giudiziale della pena che attribuisce
al giudice un ampio potere discrezionale.
Il giudice deve poi motivare, in sentenza, le ragioni della sua
decisione.
Tuttavia, il giudice deve considerare anche alcuni parametri che sono
indicati nell’articolo133 c.p. e sono la gravità del reato e la capacità
a delinquere del soggetto.
La gravità del reato va appresa:
Dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo
Dalla gravità del danno cagionato alla persona offesa dal reato;
Dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Mentre, la capacità a delinquere del colpevole va desunta:
Dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
Dai precedenti penali e giudiziari e dalla condotta e dalla vita del reo
Dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
Dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Si noti che l'articolo 133 c.p. richiede al giudice la formulazione di un
giudizio prognostico sul rischio che il soggetto torni a commettere un reato
in futuro.
LE PENE PECUNIARIE
Multa ed ammenda costituiscono le pene pecuniarie e sono determinate
dalla legge con indicazione di limiti edittali minimi e massimi.
Anche la pena pecuniaria viene commisurata seguendo i criteri indicati
dall'articolo 133 c.p., ai quali si aggiunge la considerazione delle condizioni
economiche del reo.
Molto più efficace è, invece, il sistema di commisurazione della pena
pecuniaria per tassi giornalieri, utilizzato in Germania ed in altri sistemi
europei, in cui la legge determina la pena pecuniaria con indicazione di un
certo numero di quote ed il giudice individua il numero delle quote da
applicare al caso concreto, tenendo conto della gravità del reato e della
colpevolezza del soggetto.
Questo sistema non può essere applicato nel nostro ordinamento poiché sarà
difficile al giudice individuare le condizioni economiche del soggetto a
causa dell’elevato tasso di evasori fiscali.
Le pene pecuniarie non pagate si convertono in libertà controllata oppure
il condannato può chiedere la sostituzione con il lavoro sostitutivo.
LE PENE ACCESSORIE
Il codice penale prevede in alcuni casi anche le pene accessorie che si
aggiungono alla pena principale. Tali pene svolgono, una importante
funzione di prevenzione generale e di prevenzione speciale negativa, in
quanto impediscono all’autore di svolgere le attività nelle quali il reato è stato
commesso.
Per i delitti sono previste le seguenti pene accessorie:
L'interdizione dai pubblici uffici;
L'interdizione da una professione o da un'arte;
L'interdizione legale;
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
L'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
L'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
La decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori
Per le contravvenzioni, il codice penale indica come pene accessorie:
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
La sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese
La legge indica a quali reati si applicano le pene accessorie e la loro
durata.
Inoltre, se il giudice dispone la sospensione condizionale della pena
principale, la sospensione si estende anche alle pene accessorie.
Le pene accessorie non devono essere però confuse con le sanzioni
amministrative accessorie.
Ad esempio, in caso riduzione dei punti della patente di guida (sanzione
amministrativa) e in caso di un incidente stradale che ha provocato lesioni
colpose alle persone coinvolte, il giudice applicherà la sospensione
condizionale della pena principale della reclusione ma non sarà sospesa
la riduzione dei punti della patente, perché le sanzioni amministrative non
si sospendono.
LE SANZIONI SOSTITUTIVE E LE PENE PER I REATI DI COMPETENZA DEL
GIUDICE DI PACE
Il legislatore ha previsto per i reati di medio-bassa rilevanza, delle alternative
alla pena detentiva: il primo strumento è costituito dalle sanzioni
sostitutive delle pene detentive.
Dunque, il giudice può sostituire le pene detentive con sanzioni diverse
come la pena pecuniaria, la libertà controllata e la semidetenzione.
L'altra via di fuga dalla pena detentiva è in relazione ai reati attribuiti alla
comp