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CAPITOLO 6. IMPRESE DI INVESTIMENTO, SGR E BANCHE DI
36 INVESTIMENTO
essere autorizzare a svolgere i servizi di gestione di portafoglio e di consulenza
in materia di investimenti. I gestori del mercato possono essere autorizzati ad
esercitare il servizio di gestione di un mercato regolamentato e possono coincidere
con il mercato regolamentato stesso. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali, stabiliti dal MEF, possono
prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari
e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli
appartenenti a clienti. Le società per azioni o a responsabilità limitata, in possesso
dei requisiti patrimoniali e di indipendenza, stabiliti da MEF, possono prestare la
consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di
organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai
clienti.
La gestione collettiva
La gestione collettiva ha ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili
o immobili e comprende le attività di istituzione e organizzazione di fondi comu-
ni di investimento e amministrazione dei rapporti con i partecipanti, gestione del
patrimonio di fondi comuni di investimento, SICAV (Società di Investimento a Ca-
pitale Variabile) e SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso), di propria o
altrui istituzione; Commercializzazione di quote o azioni di OICR (Organismi di
Investimento Collettivo del Risparmio) proprie o di terzi. L’esercizio in via pro-
fessionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle SGR, alle
SICAV, alle SICAF, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM (Organismi
di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) italiani, ai gestori di FIA (Fondi di
Investimento Alternativi) UE e ai gestori di FIA non UE che gestiscono un FIA
italiano.
Negoziazione per conto proprio
Intendiamo l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita
diretta. Ricevuto l’ordine, l’intermediario che prende il nome di dealer può sce-
gliere di proporsi direttamente come controparte del cliente. Il dealer basa i suoi
guadagni sul A differenza del market maker, che assume impegni
bid-ask spread.
di compravendita su un orizzonte temporale, il dealer decide volta per volta se
porsi come controparte.
Esecuzione di ordini per conto di clienti
Per esecuzione di ordini per conto dei clienti si intende la conclusione di accordi
di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti.
Questo servizio è prestato da un borker, il cui compito è quello di promuovere
con la massima diligenza la chiusura dell’ordine di compravendita. Se l’ordine non
risulta eseguito, il broker non percepisce la commissione.
Servizi di collocamento e underwriting
Quando si offrono al mercato strumenti finanziari di nuova emissione (Offerta di
sottoscrizione - OPS) o già esistenti (offerta di vendita - OPV) è necessario:
CAPITOLO 6. IMPRESE DI INVESTIMENTO, SGR E BANCHE DI
37 INVESTIMENTO
• Definire le condizioni di offerta;
• Decidere se indirizzare la proposta a un pubblico indistinto (offerta pubblica)
o rivolgersi a una ristretta cerchia di investitori, di norma istituzionale;
• Scegliere il periodo durante il quale gli interessati possono trasmettere le
richieste di adesione all’offerta.
Per raccogliere le adesioni degli investitori, emittenti e offerenti si avvalgono di
solito della collaborazione di più intermediari, organizzati in sindacati (o consorzi)
di collocamento. La soluzione consortile accresce la domanda di titoli, consentendo
di aumentare il prezzo di offerta. Valorizza le capacità di collocamento presso le
diverse categorie di investitori. Riduce i tempi di chiusura dell’operazione, e dunque
i rischi sopportati. Il (capofila) riceve dall’emittente il mandato
Lead Manager
di comporre il sindacato di collocamento e formalizza il relativo accordo (patto
Gli obblighi reciproci tra consorzio ed emittente sono regolati dalla
consortile). Tipologie di sindacati. L’emittente può richiedere garanzie
lettera di impegno.
sul collocamento, in relazione all’impegno assunto dai partecipanti al sindacato, si
distinguono:
• Sindacati di puro collocamento, non viene prestata alcuna garanzia;
• Sindacati di collocamento e garanzia, oltre al servizio di promozione e di
raccolta adesioni, si accolla i titoli invenduti al prezzo di offerta;
• Sindacati di assunzione a fermo, viene garantito il collocamento integrale
dei titoli offerti. Il sindacato di collocamento acquista i titoli prima del
collocamento presso gli investitori.
Fissato il prezzo, si apre il collocamento vero e proprio, in cui gli investitori pos-
sono trasmettere le richieste di sottoscrizione o di acquisto al selling group. Il
periodo di offerta non supera di solito i quindici giorni e possono verificarsi casi di
oversubscription o di undersubscription. Fase successiva al collocamento è che il
consorzio si scioglie ma al lead manager viene richiesto di intervenire per favorire
la liquidità e la stabilità dei titoli sul mercato secondario. Dopo il collocamento si
potrebbero infatti generare pressioni al ribasso sul prezzo del titolo, con pregiudi-
zio per l’emittente e per il sindacato (rischio Le commissioni sono
di flipping).
previste:
• La management fee, spettante a capofila e manager;
• La selling concession, riconosciuta ai collocatori;
• La underwriting fee, di competenza dei sottoscrittori o degli acquirenti.
In ogni caso, la variabile più importante è rappresentata dal prezzo di offerte.
Perché un prezzo troppo basso rende i costi di raccolta insostenibili, mentre un
prezzo troppo alto può comportare un eccesso di offerta di titoli.
CAPITOLO 6. IMPRESE DI INVESTIMENTO, SGR E BANCHE DI
38 INVESTIMENTO
Gestione di portafogli
Si intende la gestione di portafogli di investimento che includono uno o più stru-
menti finanziari. I servizi offerti possono assumere forma individuale o collettiva.
Per servizio di gestione individuale si intende la gestione di disponibilità finanziarie
di un singolo investitore, quest’ultimo stipula un contratto con un intermedia-
rio abilitato e può limitare l’estensione della delega impartendo proprie istruzioni.
L’intermediario opera per conto e in nome del cliente, che risulta a tutti gli effetti
intestatario del patrimonio e destinatario degli esiti della gestione. La gestione
collettiva consiste, nella gestione di un patrimonio formato con il contributo di
più clienti: il patrimonio gestito è gestito "in monte", ovvero in modo indiviso,
nonostante siano diversi i titolari dei capitali che lo hanno generato. I partecipanti
non hanno alcuna possibilità di impartire istruzioni alla società di gestione.
Ricezione e trasmissione di ordini
Il servizio comprende la ricezione e trasmissione di ordini nonché l’attività consiste
nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione
di un’operazione tra loro (mediazione). Nello svolgimento di questo servizio, il
borker (trasmettitore) si limita a ricevere e trasmettere al negoziatore ordini di
compravendita. La commissione viene percepita a compravendita avvenuta. Il
cliente è come se delegasse la scelta dell’intermediario che dovrà eseguire l’ordine.
Sarà, quindi il trasmettitore ad individuare il negoziatore più idoneo.
Consulenza in materia di investimenti
Per consulenza si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un
cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo
ad una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario. La rac-
comandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o
è basata sulle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è persona-
lizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. Tipologie di
consulenza:
• Consulenza in materia di investimenti;
• Consulenza "generale": se la raccomandazione è su un determinato stru-
mento ma si indirizza al pubblico in generale;
• Consulenza generica: se la raccomandazione è indirizzata a un cliente ma
riguarda un’asset class e un generico strumento finanziario.
Tipologie di informazioni che non configurano consulenza MIFID compiant:
• Fornire spiegazioni circa le conseguenze relative all’esercizio di certi diritti o
l’accadimento di certi eventi;
• Spiegare il funzionamento di un certo strumento finanziario;
• Dare un credit rating ad un certo strumento finanziario;
• Prezzare uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato attivo;
CAPITOLO 6. IMPRESE DI INVESTIMENTO, SGR E BANCHE DI
39 INVESTIMENTO
• Quotare prezzi di strumenti finanziari, circolare annunci o documenti relativi
ad emittenti di strumenti finanziari;
• Mettere a confronto strumenti finanziari;
• Pubblicare dati relativamente all’andamento di strumenti finanziari;
• Informare sui prezzi o su altri dati;
Purché, dato il contesto in cui sono poste in essere, non rappresentino di fatto
forme implicite di raccomandazioni personalizzate.
Gestione di borse ufficiali
I gestori del mercato, previa autorizzazione, possono essere autorizzati a svolgere
il servizio di gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e/o di un sistema
organizzato di negoziazione. Si tratta di un servizio che non viene prestato diret-
tamente a favore dei risparmiatori, ma prevede la predisposizione di un’attività di
negoziazione che l’intermediario utilizza al fine di conseguire la best execution per
il cliente. Il gestore del mercato percepisce una commissione di adesione e una di
negoziazione dagli intermediari negoziatori.
6.2 Imprese di investimento
Il TUF definisce impresa di investimento quella impresa la cui occupazione o at-
tività abituale consiste nel prestare una o più servizi di investimento a terzi e/o
nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale. Sono im-
prese di investimento le SIM, le imprese di investimento dell’Unione Europea e le
imprese di paesi terzi. Le imprese di investimento possono esercitare professional-
mente nei confronti del pubblico tutti i servizi e le attività di investimento previsti
dal TUF.
SIM di servizio
La struttua di bilancio di una SIM rispecchia la gamme di servizi erogati. Le SIM
che prestano attività per conto di terzi sono note come SIM di servizio, qu