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Nel tempo la materia ha subito profonde modificazioni: l'obbligo di iscrizione nel registro delle
imprese, un tempo riservato agli imprenditori commerciali, è stato esteso agli imprenditori agricoli a
fini di mera pubblicità notizia; in un secondo momento è stata modificata la stessa nozione di
imprenditore agricolo e all'iscrizione nel registro delle imprese degli imprenditori agricoli è stato
riconosciuto un valore di pubblicità dichiarativa. Secondo la nuova definizione è da considerarsi
imprenditore agricolo chi esercita: una delle attività agricole principali, ovvero la coltivazione del
fondo, la selvicoltura o l'allevamento di animali, e le attività connesse alle prime, ossia le attività
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. Nel tentativo
di attrarre nell'ambito agricolo attività intrinsecamente commerciali, il nuovo art.2135 c.c. non fa più
ricorso al criterio di normalità, ma si avvale del criterio della prevalenza, riferito, in particolare, alla
provenienza dell'oggetto dell'attività o, in alternativa, alle caratteristiche degli strumenti impiegati
nel suo esercizio. Qualora la produzione e la trasformazione dei beni, ovvero la fornitura di servizi
assuma il carattere di attività industriale, ai sensi dell’art.2195 sono soggette all'intero statuto
dell'imprenditore commerciale. In definitiva, la nozione di imprenditore agricolo: mentre nel sistema
originario risultavano solo alternativa a quella di imprenditore commerciale, ma addirittura estranea
a quella di imprenditore; attualmente, a seguito dell'introduzione del criterio della prevalenza, per
imprenditore agricolo si intende non solo un imprenditore ma un imprenditore commerciale, perciò
l'impresa agricola è una impresa commerciale, e in particolare un'impresa industriale o operante
nel campo dell'agricoltura. L'impresa agricola ricade quindi nella categoria delle imprese soggette
a registrazione e soggette alla legge commerciale. Nel sistema attuale le imprese agricole possono
assumere anche la forma della società semplice, e la peculiarità dell'impresa agricola non consiste
più in un esonero dall'obbligo di registrazione, ma al contrario nella soggezione a tale obbligo
anche quando utilizza una forma organizzativa, quella di società semplice, che tradizionalmente
non era soggetta a registrazione.
6) Lo statuto dell’imprenditore commerciale (vedi
risposta 3)
o I requisiti dell’imprenditore
L'impresa è un'organizzazione di elementi personali reali operata in funzione di un risultato
economico e attuata in vista di un intento speculativo da una persona che assume il nome di
imprenditore. L'imprenditore ha due elementi che lo caratterizzano: l'iniziativa, ossia il potere di
determinare nella fase organizzativa le basi strutturali dell'impresa e in sede di esercizio l'indirizzo
della sua attività; il rischio, ossia la sopportazione di tutti gli oneri inerenti all'organizzazione
dell'impresa. L'imprenditore svolge un'attività economica continuativa finalizzata alla produzione o
allo scambio di beni o servizi caratterizzata dalla finalità economica dell’attività.
7) Società in accomandita semplice
La società in accomandita semplice, secondo l’art.2313 c.c., si caratterizza per la presenza di due
categorie di soci: i soci accomandatari, che assumono responsabilità illimitata e solidale per le
obbligazioni sociali; i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita. I poteri
di amministrazione nella società in accomandita semplice spettano ope legis (per legge) ai soli soci
accomandatari (al contrario della società semplice e della società in nome collettivo in cui spettano
a tutti i soci). L’art.2320 prevede che gli accomandanti hanno soltanto un potere di controllo e
rispetto ad essi è espressamente posto il divieto di ingerenza nella gestione della società. Al potere
di gestione degli accomandatari consegue la loro responsabilità illimitata e solidale per le
obbligazioni sociali; responsabilità che incombe sull'accomandante tutte le volte che si determini
da parte sua, una illegittima ingerenza nell'amministrazione. La società in accomandita semplice
essendo organizzata su base personale si differenzia nettamente dalla società in accomandita per
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azioni, infatti l'accomandita semplice costituisce una modificazione della società in nome collettivo,
mentre l'accomandita per azioni costituisce una modificazione della società per azioni.
8) Società in nome collettivo (vedi risposta 1)
o Caratterizzata dalla responsabilità illimitata di tutti i soci (ogni patto contrario è nullo) e a
differenza della semplice è soggetta ad un regime di pubblicità dichiarativa mediante
iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese
o Nella ragione sociale della scn dee essere contenuto il nome di almeno 1 dei soci
La società in nome collettivo si caratterizza essenzialmente in funzione della responsabilità
illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. L’art.2291 c.c. precisa che un eventuale
patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. Ulteriori elementi di differenziazioni sono la
commercialità dell'oggetto della società e la soggezione a un regime legale di pubblicità
dichiarativa.
9) Società semplice
o La società semplice è il tipo più elementare di società.
o Viene creata per l'esercizio di un'attività economica, che non sia qualificata dalla legge
come commerciale.
o Il suo campo di applicazione è quello dell'economia agraria, nonostante ciò, può trovare
applicazione anche al di fuori di essa.
o É caratterizzata, rispetto agli altri due tipi, per la mancanza di un regine di pubblicità
dichiarativa e per il fatto che non si verificano tali effetti, essendo prevista solo una forma di
pubblicità notizia; questo è dovuto per la non commercialista del suo oggetto.
o Per quanto riguarda il regime di responsabilità é consentita la limitazione della
responsabilità dei soci che non agiscono, mediante un patto espresso nel contratto sociale.
La società semplice è il tipo più elementare di società, creato per l'esercizio di un'attività
economica che non sia qualificata dalla legge come commerciale e caratterizzato essenzialmente
per la mancanza di un regime di pubblicità dichiarativa e per il fatto che non si verificano gli effetti,
negativi o positivi, che da esso derivano, essendo prevista solo una forma di pubblicità notizia,
quale quella che si realizza con l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. In
coerenza con il principio che prevede un sistema di pubblicità dichiarativa soltanto per le imprese
commerciali, la necessaria non commercialità dell'oggetto della società semplice spiega la
mancata sua soggezione a tale sistema: anche se le imprese collettive non commerciali possono
volontariamente assoggettarsi a tale sistema, costituendosi secondo uno dei tipi previsti per le
imprese collettive commerciali. Per quanto riguarda il regime di responsabilità, è consentita la
limitazione della responsabilità dei soci che non agiscono, attraverso un patto espresso del
contratto sociale, il quale deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, pena
l'inopponibilità dello stesso a coloro che non ne hanno avuto conoscenza. Nella società semplice
tutti i soci possono essere responsabili illimitatamente e solidamente come nelle collettive, o può
accadere che alcuni soci (quelli che agiscono) sono responsabili illimitatamente e solidamente e gli
altri (quelli che non agiscono) possono essere limitatamente responsabili come nell'accomandita
semplice.
10) Pubblicità
Il sistema del registro delle imprese conosce ora tre tipi di efficacia della pubblicità con esso
attuata: la pubblicità dichiarativa è uno strumento volto a semplificare ed agevolare i rapporti con
i terzi mediante il quale l'imprenditore può ottenere la opponibilità di fatti rilevanti per i rapporti con
essi instaurati. Avvenuta l'iscrizione, tale opponibilità si ottiene anche se i terzi non hanno avuto la
materiale possibilità di conoscere l'iscrizione stessa ed i fatti cui si riferisce; la pubblicità
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costitutiva si riscontra essenzialmente nel sistema delle società di capitali, e in questi casi
l'iscrizione nel registro delle imprese rappresenta un fatto necessario per la produzione, e cioè per
la costituzione di determinati effetti. È consueto distinguere tra un'efficacia totalmente costitutiva ed
un'efficacia parzialmente costitutiva a seconda che la mancanza della pubblicità precluda la
produzione degli effetti anche inter partes o solo quella di determinati effetti nei confronti dei terzi.
Esempi di pubblicità totalmente costitutiva si hanno per l'atto costitutivo delle società per azioni,
delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative. Esempi di pubblicità
parzialmente costitutiva si hanno nelle ipotesi di riduzione di capitale e di proroga di società di
persone commerciali; con la pubblicità notizia si perseguono finalità di trasparenza delle attività
economiche, essendoci infatti l'esigenza di distinguere nettamente tra l'iscrizione nella sezione
ordinaria e nelle sezioni speciali del registro delle imprese. La pubblicità notizia ha lo scopo di
informare i terzi dell'esistenza di quell'atto o fatto, ma non è necessaria per la validità o l'efficacia
dell'atto stesso. Con un'altra accezione di pubblicità invece, accanto agli atti di concorrenza sleale,
si pongono la disciplina della pubblicità ingannevole e della pubblicità comparativa: la pubblicità
ingannevole è costituita da qualsiasi pubblicità che in qualunque modo è idonea a indurre in
errore le persone fisiche o giuridiche cui è rivolta e che, a causa del suo carattere ingannevole,
possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che sia idoneo a ledere il
concorrente; la pubblicità comparativa è quella che identifica, anche implicitamente, un
concorrente o beni o servizi da costui offerti. La prima è senz'altro vietata, mentre la seconda
risulta legittima a condizione che non sia ingannevole, si presenti
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