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TOMMASO BARILE

Nel tempo la materia ha subito profonde modificazioni: l'obbligo di iscrizione nel registro delle

imprese, un tempo riservato agli imprenditori commerciali, è stato esteso agli imprenditori agricoli a

fini di mera pubblicità notizia; in un secondo momento è stata modificata la stessa nozione di

imprenditore agricolo e all'iscrizione nel registro delle imprese degli imprenditori agricoli è stato

riconosciuto un valore di pubblicità dichiarativa. Secondo la nuova definizione è da considerarsi

imprenditore agricolo chi esercita: una delle attività agricole principali, ovvero la coltivazione del

fondo, la selvicoltura o l'allevamento di animali, e le attività connesse alle prime, ossia le attività

dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione

che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. Nel tentativo

di attrarre nell'ambito agricolo attività intrinsecamente commerciali, il nuovo art.2135 c.c. non fa più

ricorso al criterio di normalità, ma si avvale del criterio della prevalenza, riferito, in particolare, alla

provenienza dell'oggetto dell'attività o, in alternativa, alle caratteristiche degli strumenti impiegati

nel suo esercizio. Qualora la produzione e la trasformazione dei beni, ovvero la fornitura di servizi

assuma il carattere di attività industriale, ai sensi dell’art.2195 sono soggette all'intero statuto

dell'imprenditore commerciale. In definitiva, la nozione di imprenditore agricolo: mentre nel sistema

originario risultavano solo alternativa a quella di imprenditore commerciale, ma addirittura estranea

a quella di imprenditore; attualmente, a seguito dell'introduzione del criterio della prevalenza, per

imprenditore agricolo si intende non solo un imprenditore ma un imprenditore commerciale, perciò

l'impresa agricola è una impresa commerciale, e in particolare un'impresa industriale o operante

nel campo dell'agricoltura. L'impresa agricola ricade quindi nella categoria delle imprese soggette

a registrazione e soggette alla legge commerciale. Nel sistema attuale le imprese agricole possono

assumere anche la forma della società semplice, e la peculiarità dell'impresa agricola non consiste

più in un esonero dall'obbligo di registrazione, ma al contrario nella soggezione a tale obbligo

anche quando utilizza una forma organizzativa, quella di società semplice, che tradizionalmente

non era soggetta a registrazione.

6) Lo statuto dell’imprenditore commerciale (vedi

risposta 3)

o I requisiti dell’imprenditore

L'impresa è un'organizzazione di elementi personali reali operata in funzione di un risultato

economico e attuata in vista di un intento speculativo da una persona che assume il nome di

imprenditore. L'imprenditore ha due elementi che lo caratterizzano: l'iniziativa, ossia il potere di

determinare nella fase organizzativa le basi strutturali dell'impresa e in sede di esercizio l'indirizzo

della sua attività; il rischio, ossia la sopportazione di tutti gli oneri inerenti all'organizzazione

dell'impresa. L'imprenditore svolge un'attività economica continuativa finalizzata alla produzione o

allo scambio di beni o servizi caratterizzata dalla finalità economica dell’attività.

7) Società in accomandita semplice

La società in accomandita semplice, secondo l’art.2313 c.c., si caratterizza per la presenza di due

categorie di soci: i soci accomandatari, che assumono responsabilità illimitata e solidale per le

obbligazioni sociali; i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita. I poteri

di amministrazione nella società in accomandita semplice spettano ope legis (per legge) ai soli soci

accomandatari (al contrario della società semplice e della società in nome collettivo in cui spettano

a tutti i soci). L’art.2320 prevede che gli accomandanti hanno soltanto un potere di controllo e

rispetto ad essi è espressamente posto il divieto di ingerenza nella gestione della società. Al potere

di gestione degli accomandatari consegue la loro responsabilità illimitata e solidale per le

obbligazioni sociali; responsabilità che incombe sull'accomandante tutte le volte che si determini

da parte sua, una illegittima ingerenza nell'amministrazione. La società in accomandita semplice

essendo organizzata su base personale si differenzia nettamente dalla società in accomandita per

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azioni, infatti l'accomandita semplice costituisce una modificazione della società in nome collettivo,

mentre l'accomandita per azioni costituisce una modificazione della società per azioni.

8) Società in nome collettivo (vedi risposta 1)

o Caratterizzata dalla responsabilità illimitata di tutti i soci (ogni patto contrario è nullo) e a

differenza della semplice è soggetta ad un regime di pubblicità dichiarativa mediante

iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese

o Nella ragione sociale della scn dee essere contenuto il nome di almeno 1 dei soci

La società in nome collettivo si caratterizza essenzialmente in funzione della responsabilità

illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. L’art.2291 c.c. precisa che un eventuale

patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. Ulteriori elementi di differenziazioni sono la

commercialità dell'oggetto della società e la soggezione a un regime legale di pubblicità

dichiarativa.

9) Società semplice

o La società semplice è il tipo più elementare di società.

o Viene creata per l'esercizio di un'attività economica, che non sia qualificata dalla legge

come commerciale.

o Il suo campo di applicazione è quello dell'economia agraria, nonostante ciò, può trovare

applicazione anche al di fuori di essa.

o É caratterizzata, rispetto agli altri due tipi, per la mancanza di un regine di pubblicità

dichiarativa e per il fatto che non si verificano tali effetti, essendo prevista solo una forma di

pubblicità notizia; questo è dovuto per la non commercialista del suo oggetto.

o Per quanto riguarda il regime di responsabilità é consentita la limitazione della

responsabilità dei soci che non agiscono, mediante un patto espresso nel contratto sociale.

La società semplice è il tipo più elementare di società, creato per l'esercizio di un'attività

economica che non sia qualificata dalla legge come commerciale e caratterizzato essenzialmente

per la mancanza di un regime di pubblicità dichiarativa e per il fatto che non si verificano gli effetti,

negativi o positivi, che da esso derivano, essendo prevista solo una forma di pubblicità notizia,

quale quella che si realizza con l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. In

coerenza con il principio che prevede un sistema di pubblicità dichiarativa soltanto per le imprese

commerciali, la necessaria non commercialità dell'oggetto della società semplice spiega la

mancata sua soggezione a tale sistema: anche se le imprese collettive non commerciali possono

volontariamente assoggettarsi a tale sistema, costituendosi secondo uno dei tipi previsti per le

imprese collettive commerciali. Per quanto riguarda il regime di responsabilità, è consentita la

limitazione della responsabilità dei soci che non agiscono, attraverso un patto espresso del

contratto sociale, il quale deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, pena

l'inopponibilità dello stesso a coloro che non ne hanno avuto conoscenza. Nella società semplice

tutti i soci possono essere responsabili illimitatamente e solidamente come nelle collettive, o può

accadere che alcuni soci (quelli che agiscono) sono responsabili illimitatamente e solidamente e gli

altri (quelli che non agiscono) possono essere limitatamente responsabili come nell'accomandita

semplice.

10) Pubblicità

Il sistema del registro delle imprese conosce ora tre tipi di efficacia della pubblicità con esso

attuata: la pubblicità dichiarativa è uno strumento volto a semplificare ed agevolare i rapporti con

i terzi mediante il quale l'imprenditore può ottenere la opponibilità di fatti rilevanti per i rapporti con

essi instaurati. Avvenuta l'iscrizione, tale opponibilità si ottiene anche se i terzi non hanno avuto la

materiale possibilità di conoscere l'iscrizione stessa ed i fatti cui si riferisce; la pubblicità

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costitutiva si riscontra essenzialmente nel sistema delle società di capitali, e in questi casi

l'iscrizione nel registro delle imprese rappresenta un fatto necessario per la produzione, e cioè per

la costituzione di determinati effetti. È consueto distinguere tra un'efficacia totalmente costitutiva ed

un'efficacia parzialmente costitutiva a seconda che la mancanza della pubblicità precluda la

produzione degli effetti anche inter partes o solo quella di determinati effetti nei confronti dei terzi.

Esempi di pubblicità totalmente costitutiva si hanno per l'atto costitutivo delle società per azioni,

delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative. Esempi di pubblicità

parzialmente costitutiva si hanno nelle ipotesi di riduzione di capitale e di proroga di società di

persone commerciali; con la pubblicità notizia si perseguono finalità di trasparenza delle attività

economiche, essendoci infatti l'esigenza di distinguere nettamente tra l'iscrizione nella sezione

ordinaria e nelle sezioni speciali del registro delle imprese. La pubblicità notizia ha lo scopo di

informare i terzi dell'esistenza di quell'atto o fatto, ma non è necessaria per la validità o l'efficacia

dell'atto stesso. Con un'altra accezione di pubblicità invece, accanto agli atti di concorrenza sleale,

si pongono la disciplina della pubblicità ingannevole e della pubblicità comparativa: la pubblicità

ingannevole è costituita da qualsiasi pubblicità che in qualunque modo è idonea a indurre in

errore le persone fisiche o giuridiche cui è rivolta e che, a causa del suo carattere ingannevole,

possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che sia idoneo a ledere il

concorrente; la pubblicità comparativa è quella che identifica, anche implicitamente, un

concorrente o beni o servizi da costui offerti. La prima è senz'altro vietata, mentre la seconda

risulta legittima a condizione che non sia ingannevole, si presenti

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tommasobarile04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ferri Salvatore.
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