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1. Il principio democratico-repubblicano

Art. 1 “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

La costituzione si apre con l’affermazione che il nostro Stato, repubblicano e democratico, si basa

sul consenso dei cittadini; il popolo ha la sovranità e la esercita attraverso l’elezione dei suoi

referendum

rappresentanti (democrazia indiretta) al Parlamento e con i popolari.

La Repubblica si basa, dunque, unicamente sul consenso popolare e favorisce tutte le iniziative

necessarie per garantire l’eguale dignità sociale e sancire il diritto al lavoro per tutti.

fondamento sociale e democratico

In questo senso, l’art. 1 della Costituzione italiana enuncia il

ideologia universale

della Repubblica, nonché la sua che mette in primo piano la «dignità»

dell’essere umano.

La Costituzione, dunque, rappresenta il «manifesto» dei principi e diritti fondamentali.

Art. 139 “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.”

2. Il principio di uguaglianza

Art. 3 i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione

“Tutti

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di

fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del

Paese.”

La Repubblica assume il compito attivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno

sviluppo della persona umana. Lo stato deve garantire non solo l’uguaglianza formale, ma anche

quella sostanziale.

formale

L’uguaglianza di tutti i cittadini è affermata nel primo comma dell’art. 3, mentre quella

sostanziale nel secondo comma. La costituzione si impegna a trasformare i diritti in concrete

possibilità:

art. 4 si prefigge di rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettiva realizzazione del diritto di

• lavoro

art. 24 assicura ai non abbienti i mezzi per agire in difesa davanti ad ogni giurisdizione

• art. 37 riconosce alla donna lavoratrice gli stessi gli stessi diritti e la stessa retribuzione che

• spettano al lavoratore

art. 48 stabilisce il principio del suffragio universale ed uguale per uomini e donne

• art. 51 prevede che tutti i cittadini possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

3. La sovranità nella Costituzione

Lo Stato moderno è un apparato centralizzato stabile che ha il monopolio della forza legittima in

sovranità,

un determinato territorio. Questa caratteristica viene assicurata dalla che ha due

aspetti:

- quello interno: consiste nel supremo potere di comando in un determinato territorio

- quello esterno: consiste nell’indipendenza dello stato rispetto a qualsiasi altro stato

I due aspetti sono strettamente intrecciati: lo Stato non potrebbe vantare il monopolio della forza

legittima su un dato territorio se non fosse indipendente da altri Stati.

L’art 1 comma 2 della Costituzione italiana afferma che la sovranità appartiene al popolo, che la

esercita nelle forme e nei limiti della costituzione, i quali si sostanziano nelle garanzie delle

minoranze e dei diritti fondamentali, prevalendo sulla volontà di chi detiene il potere politico.

Un altro limite della sovranità è costituito dall’affermazione di organizzazioni internazionali. Questo

delle Nazioni Unite

processo è stato avviato con il trattato istitutivo dell’Organizzazione (ONU) 1

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,

approvato nel 1945, e successivamente con la che

ha come finalità principale il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

La limitazione della sovranità statale diventa più evidente con la creazione in Europa di

Organizzazioni sovranazionali:

Comunità economica europea: CEE istituita nel 1957

• Comunità europea del carbone e dell’acciaio: CECA istituita nel 1951

• Comunità europea per l’energia atomica: CEEA istituita nel 1957

• Comunità europea CE,

Tutte e tre riunite, a partire dal Trattato di Maastricht del 1992 nella la

quale costituisce il primo pilastro dell’Unione europea caratterizzata da altri due pilastri: quello

della politica estera e della sicurezza dei comuni e quello della giustizia e degli affari interni.

Queste organizzazioni hanno la competenza di produrre norme giuridiche vincolanti per gli stati

membri e di adottare in certi campi, come ad esempio la politica agricola e la politica monetaria,

decisioni che prima erano riservate agli stati.

La sovranità, ha, quindi, limiti interni (riguardano l’impossibilità da parte dello stato di assumere

comportamenti tendenti a sacrificare la libertà individuale o gli altri diritti fondamentali dell’uomo, il

rispetto della sovranità popolare – il voto- e il rispetto della volontà espressa dagli organi

territoriali -comuni, province..-) e limiti internazionali (dati dall’adesione, per esempio all’UE).

In conclusione, non è più vero che lo Stato ha una piena sovranità sul suo territorio. Infatti lo Stato

non controlla più i beni immateriali che non sono legati al territorio; è condizionato da decisione

prese al di fuori dei suoi confini; si apre ai mercati internazionali e, perciò , si trova costretto ad

aprire le proprie frontiere assicurando la libertà di movimento di beni, capitali e servizi.

4. La condizione giuridica dello straniero nella Costituzione

Art. 10 «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale

generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati

internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche

garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le

condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici».

Nell’ordinamento giuridico italiano la condizione giuridica dello straniero è prevista dalla

Costituzione, che (comma 2) delega la legislazione ordinaria per la regolazione della condizione

giuridica dello straniero in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Il comma 3 dell’art. 10 stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo

esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel

territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Il comma 4, infine, vieta l’estradizione per motivi politici, ovvero la consegna da parte dello Stato

italiano a un altro Stato di un individuo condannato o accusato di crimini commessi per opporsi a

regimi illiberali o per affermare un diritto di libertà il cui esercizio nel suo Paese è negato.

In tale ambito è possibile distinguere il concetto di:

rifugiato politico, ossia chi nel giustificato timore d’essere perseguitato per motivi di razza,

• religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue

opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per

tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure l’apolide che,

trovandosi al di fuori del suo Stato di domicilio, in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il

timore sopra indicato, non vuole ritornarvi (art. 1, Convenzione di Ginevra del 1951 relativa

allo status dei rifugiati);

richiedente asilo, ossia colui che richiede non solo il soggiorno in uno Stato per sottrarsi

• alla giustizia e all’autorità di un altro Stato, ma ne chiede altresì la protezione;

profugo, ossia chi è costretto ad abbandonare la propria terra a causa di guerre,

• persecuzioni di diritti umani o catastrofi di vario tipo.

In realtà tali distinzioni sono emerse nel momento in cui si è voluto individuare persone o gruppi di

persone che non rientrassero nella nozione convenzionale di rifugiato: ciò da un lato ha messo in

luce l’incapacità della Convenzione di Ginevra del 1951 di rispondere a tutte le esigenze di coloro

2

che abbandonano il proprio Paese, dall’altro rivela la tendenza degli Stati a riservarsi un maggiore

ambito di discrezionalità nel trattamento di tali categorie di soggetti.

5. Il lavoro nella Costituzione

In materia di lavoro sono affermati i seguenti principi:

Art. 1 è una Repubblica fondata sul lavoro.”

“L’Italia

Art. 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che

rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività

o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Art.35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i

diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e

tutela il lavoro italiano all’estero.”

Art. 36 “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo

lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”

Art.37 “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che

spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua

essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata

protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,

il diritto alla parità di retribuzione.”

Art.38 “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al

mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita

in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo

Stato.

L'assistenza privata è libera.” 3

6. La cittadinanza nel diritto pubblico

La cittadinanza è uno status con cui la costituzione attribuisce una complessa serie di diritti e di

doveri. La stessa costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere privato della cittadinanza

22)

per motivi politici (art. né può essere costretto all’esilio.

La cittadinanza italiana può essere acquistata:

• Per nascita:

- Ius sanguinis: acquista la cittadinanza il figlio, anche adottivo, di padre o madre che abbia la

cittadinanza italiana, qualunque sia il luogo di nascita.

- Ius soli: acquista la cittadinanza colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi (privi di

qualunque cittadinanza) o che nato in Italia da cittadini stranieri, non ottenga la cittadinanza dei

genitori sulla base delle leggi degli stati cui questi appartengono.

- Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al

raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro

un anno da tale data.

• Su istanza dell’interessato:

- matrimonio:

Per Acquista la cittadinanza italiana il coniuge, straniero o apolide, di cittadino

italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della

Repubblica; in mancanza di quest’ultimo requisito la acquista dopo tre anni dalla data del

matrimonio e in costanza del medesimo; i termini sono dimezzati in presenza di figli.

- naturalizzazione: decreto del presidente

Per La cittadinanza italiana può essere concessa con

della Repubblica, allo straniero o all’apolide che risieda legalmente in Italia:

I. da almeno tre anni, se ha un ascendente che sia stato cittadino italiano per nascita o che è

nato in Italia;

II. da almeno quattro anni ed è cittadino di uno stato della Ue;

III. da almeno cinque anni dopo l’adozione da parte di cittadino italiano legalmente residente in

Italia ed è maggiorenne;

IV. da almeno cinque anni e sia apolide;

V. da almeno dieci anni in tutti i casi che non rientrano in quelli precedentemente indicati;

VI. allo straniero che abbia prestato il servizio militare, anche all’estero, per almeno cinque anni

alle dipendenze dello stato italiano.

Il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di un altro stato non perde quella italiana, per cui

si possono verificare casi di doppia cittadinanza.

La perdita della cittadinanza può avvenire:

rinunzia:

Per rientra in questo caso il cittadino che possieda, acquisti o riacquisti una

• cittadinanza straniera qualora risieda o abbia deciso di stabilire la propria residenza

all’estero.

Automaticamente in presenza di alcune condizioni: rientra in questo caso il cittadino, che

• volgendo funzioni alle dipendenze di uno stato estero, intenda conservare questa posizione

nonostante l’intimazione del governo italiano a cessare tale rapporto di dipendenza

riacquistata:

La cittadinanza perduta può essere

quando l’interessato presti servizio militare o accetti un impiego alle dipendenze dello stato

• italiano e dichiari di volerla riacquistare

quando l’interessato dichiari di volerla riacquistare e stabilisca la propria residenza nel

• territorio della Repubblica entro un anno dalla dichiarazione

quando l’interessato risieda da oltre un anno nel territorio della Repubblica, salvo espressa

• rinuncia entro lo stesso termine 4

7./25. I rapporti tra lo stato e le confessioni religiose, libertà di fede religiosa

Art. 7 “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione

costituzionale.”

Art. 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,

in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative

rappresentanze.”

Art. 19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,

individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,

purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

Art. 20 “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione

non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua

costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.”

I Patti Lateranensi sono gli accordi stipulati nel 1929 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica

La sostanziale incompatibilità di numerose disposizioni dei Patti lateranensi con i principi

fondamentali della Costituzione repubblicana ha però comportato la necessità di una loro

revisione e l’avvio di una lunga trattativa con la Santa Sede, sfociata nella stipulazione di un

nuovo Concordato nel 1984.

I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche sono regolati dall’art. 8 della

Costituzione, che, tutelando l’aspetto istituzionale della libertà religiosa, sancisce il principio di

eguale libertà di tutte le confessioni (comma 1).

La disposizione riconosce alle confessioni diverse dalla cattoliche l’autonomia organizzativa sulla

base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano

(comma 2).

Viene sancito, altresì, il principio secondo il quale i rapporti con lo Stato delle confessioni religiose

diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze

(comma 3);

Una ulteriore garanzia valida per tutte le confessioni religiose (abbiano o meno stipulato un’intesa)

e le forme associative che ne sono espressione è prevista dall’art. 20.

Infine, l’aspetto individuale della libertà religiosa, è comunque garantito a tutti (indipendentemente

dalla cittadinanza e dall’appartenenza a una confessione religiosa) dall’art. 19 della Costituzione,

con riguardo alla professione di fede in ogni forma, individuale o associata, alla propaganda ed

all’esercizio del culto in privato o in pubblico, con il solo limite dei “riti contrari al buon costume”.

Lo Stato italiano può riconoscere la personalità giuridica degli enti, associazioni o fondazioni di

confessioni religiose non cattoliche, purché si tratti di religioni i cui princìpi e le cui manifestazioni

esteriori (riti) non siano in

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gggfsdh di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell’economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Angelini Francesca Filomena.
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