Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 63
Domande Diritto commerciale Pag. 1 Domande Diritto commerciale Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande Diritto commerciale Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande Diritto commerciale Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande Diritto commerciale Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande Diritto commerciale Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande Diritto commerciale Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande Diritto commerciale Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande Diritto commerciale Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande Diritto commerciale Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande Diritto commerciale Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande Diritto commerciale Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande Diritto commerciale Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande Diritto commerciale Pag. 61
1 su 63
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

IMPRENDITORE OCCULTO

È largamente diffuso l’esercizio dell’impresa tramite interposta

persona (intermediario). Abbiamo 2 soggetti:

- uno è il soggetto che compie in proprio nome i singoli atti

d’impresa (il c.d. imprenditore palese o prestanome);

- l’altro è il soggetto che concede al primo i necessari mezzi

finanziari, dirige di fatto l’impresa e fa propri tutti i guadagni,

pur non palesandosi come imprenditore di fronte ai terzi (il c.d.

imprenditore indiretto o occulto).

A tale espediente si può ricorrere per:

- Aggirare un divieto di legge [ex: divieto per gli impiegati dello

stato di esercitare attività di impresa].

- Non esporre al rischio di impresa tutto il proprio patrimonio

personale.

Questo modus operandi non crea problemi fin quando gli affari

vanno male e l’imprenditore palese non può pagare i suoi

creditori. Per tale ragione l’imprenditore palese si identificherà

nella maggior parte dei casi in una persona fisica nullatenente

o in una società per azioni con capitale irrisorio (c.d. società di

comodo). Pertanto, data l’insufficienza del patrimonio del

prestanome, i creditori ricaveranno molto poco da un suo

fallimento.

3. ACQUISTO QUALITA’ DI IMPRENDITORE

La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio

dell’esercizio dell’attività d’impresa (principio di effettività).

L’iscrizione al registro delle imprese non è condizione né

necessaria né sufficiente per l’attribuzione della qualità di

imprenditore commerciale.

Per le società, l’inizio dell’impresa si ha dal momento della

costituzione; la fine, viene così fatta coincidere con

l’estinzione della società, vale a dire con la sua

cancellazione.

La fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di

liquidazione (che costituisce ancora esercizio d’impresa),

durante la quale l’imprenditore completa i cicli produttivi

iniziati, vende le giacenze di magazzino e gli impianti, licenzia

i dipendenti, definisce i rapporti pendenti. La fase di

liquidazione può ritenersi chiusa solo con la definitiva

disgregazione del complesso aziendale la quale rende

definitiva e irrevocabile la cessazione.

La CAPACITÀ ALL’ESERCIZIO di attività d’impresa si acquista

con la piena capacità di agire (18 anni). Si perde in seguito a

interdizione o a inabilitazione. Il minore o l’incapace che

esercita attività di impresa non acquista la qualità di

imprenditore, infatti il minore che ha occultato con raggiri la

sua minore età non diventa imprenditore anche se i contratti

conclusi non sono annullabili.

Costituisce incompatibilità il divieto di esercizio di impresa

commerciale posto a carico di coloro che esercitano

determinati uffici o professioni (ad es. impiegati dello Stato,

avvocati, notai). La violazione di tali divieti non impedisce

l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ma

espone solo a sanzioni amministrative e ad un aggravamento

delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento.

L’impresa commerciale degli incapaci

È possibile l’esercizio di attività d’impresa per conto di un

incapace da parte di rispettivi rappresentanti legali

(osservando delle disposizioni dettate al riguardo).

Escluso per i minori emancipati, non è possibile iniziare una

nuova impresa commerciale in nome e nell’interesse

dell’incapace (minore), dell’interdetto o dell’inabilitato, ma è

consentita solo la continuazione dell’esercizio di un’impresa

commerciale preesistente. La continuazione dell’attività di

impresa deve essere utile per l’incapace e autorizzata dal

tribunale.

4. STATUTO DELL’IMPRENDITORE

L’imprenditore commerciale è sottoposto alla disciplina dello

statuto generale dell’imprenditore e dello statuto speciale

dell’imprenditore commerciale.

Entro 30 giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che

esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione

all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione

stabilisce la sede, indicando:

il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la

1) cittadinanza;

la ditta;

2) l'oggetto dell'impresa;

3) la sede dell'impresa;

4) il cognome e il nome degli institori e procuratori.

5)

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle

modificazioni relative agli elementi suindicati e della

cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le

modificazioni o la cessazione si verificano.

REGISTRO DELLE IMPRESE: strumento di pubblicità legale

delle imprese commerciali non piccole e società commerciali.

È tenuto su base provinciale dalle camere di commercio con

modalità informatiche. È articolato in:

Sezione ordinaria: tutte le società commerciali;

 i consorzi con attività esterna;

i GEIE;

gli enti pubblici economici;

le società estere che hanno in Italia la sede o l’oggetto

dell’attività;

le reti di imprese;

In sezioni speciali, in esse si iscrivono, di norma,

 particolari categorie di imprenditori (imprenditori

agricoli e ittici;

piccoli imprenditori commerciali e società semplici;

gli artigiani;

le società tra professionisti e le società fra avvocati;

le imprese sociali;

le società start-up innovative;

le società che esercitano attività di direzione e

coordinamento).

L’iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità

legale, serve cioè a rendere conoscibili i dati pubblicati ed ha

anche a seconda dei casi efficacia dichiarativa, costitutiva

(atto produttivo di effetti per le parti o anche per i terzi) e

normativa (funzionale all’applicazione di un determinato

regime giuridico).

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati

iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato

a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi

ne abbiano avuto conoscenza.

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non

può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è

avvenuta.

L’iscrizione nella sezione speciale ha di regola solo funzione

di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, cioè

l’iscrizione consente di prendere conoscenza dell’atto o del

fatto iscritto ma non lo rende di per sé opponibile a terzi.

SCRITTURE CONTABILI: sono i documenti contenenti la

rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei

singoli atti d’impresa, della situazione del patrimonio

dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta,

sono obbligatorie solo per i soggetti tenuti all’iscrizione nella

sezione ordinaria; in altri settori dell’ordinamento l’obbligo si

estende anche ad alcune delle altre imprese (es. in diritto

tributario sono soggette anche le piccole imprese, quelle

agricole e anche i liberi professionisti).

Scritture contabili assolutamente e relativamente obbligatorie

-Obbligatoriamente qualsiasi imprenditore commerciale non

piccolo e qualsiasi società commerciale devono tenere:

Il libro giornale: deve indicare in ordine cronologico

• giorno x giorno tutte le operazioni (attive e passive)

relative all’impresa.

Il libro degli inventari: registro periodico-sistematico

• redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e poi ogni anno,

ove si trovano le fotografie dello stato dell’impresa.

L’inventario consiste nell’indicazione e valutazione delle

attività e delle passività dell’imprenditore. Si chiude con il

BILANCIO: prospetto riassuntivo dello stato patrimoniale e

conto economico.

- Sono scritture relativamente obbligatorie (cioè da tenere in

base a natura e dimensioni dell’impresa): Libro mastro;

Libro cassa; Libro magazzino.

In linea generale non è prevista la pubblicità del bilancio e

degli altri dati contabili. Fanno eccezione i bilanci delle società

di capitali che sono invece soggetti a deposito presso il

registro delle imprese e consultabili da chiunque.

Le scritture contabili possono essere utilizzate in giudizio come

mezzo di prova sia a favore che contro l’imprenditore che le ha

tenute. (EFFICACIA PROBATORIA)

Contro l’imprenditore fanno sempre prova, anche se non

regolarmente tenute;

a favore dell’imprenditore, invece, le sue scritture contabili

possono fare prova soltanto se:

- siano regolarmente tenute;

- la controversia sia con un altro imprenditore;

- la controversia riguarda rapporti inerenti all’esercizio

dell’impresa.

5. RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

l’imprenditore nello svolgimento della propria attività si avvale

della collaborazione di altri soggetti. Possono essere:

- Ausiliari interni: soggetti con un rapporto di lavoro

subordinato che li lega all’imprenditore (institori-procuratori-

commessi).

- Ausiliari esterni: soggetti esterni all’organizzazione

imprenditoriale che collaborano con l’imprenditore in modo

occasionale o stabile attraverso rapporti contrattuali come

mandato, commissione, spedizione, agenzia.

INSTITORE: è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o

di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa; è

un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, posto al

vertice della gerarchia del personale. Sarà vertice assoluto se

è preposto all’intera impresa: in tal caso dipenderà solo

dall’imprenditore. Sarà invece vertice relativo se è preposto ad

una filiale o ad un ramo dell’impresa ed in questo caso potrà

eventualmente trovarsi in posizione subordinata anche

rispetto ad un altro institore. L’institore è tenuto,

congiuntamente con l’imprenditore, all’adempimento degli

obblighi di iscrizione al registro delle imprese e di tenuta delle

scritture contabili. In caso di fallimento dell’imprenditore, le

sanzioni penali a carico di quest’ultimo troveranno

applicazione anche nei confronti dell’institore (specifichiamo

però che solo l’imprenditore sarà dichiarato fallito). Può

compiere in nome dell’imprenditore, anche in mancanza di

espressa procura, tutti gli atti riguardanti l’esercizio

dell’impresa o della sede o del r

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
63 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VINCIDR10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Tiberii Marco.