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IMPRENDITORE OCCULTO
È largamente diffuso l’esercizio dell’impresa tramite interposta
persona (intermediario). Abbiamo 2 soggetti:
- uno è il soggetto che compie in proprio nome i singoli atti
d’impresa (il c.d. imprenditore palese o prestanome);
- l’altro è il soggetto che concede al primo i necessari mezzi
finanziari, dirige di fatto l’impresa e fa propri tutti i guadagni,
pur non palesandosi come imprenditore di fronte ai terzi (il c.d.
imprenditore indiretto o occulto).
A tale espediente si può ricorrere per:
- Aggirare un divieto di legge [ex: divieto per gli impiegati dello
stato di esercitare attività di impresa].
- Non esporre al rischio di impresa tutto il proprio patrimonio
personale.
Questo modus operandi non crea problemi fin quando gli affari
vanno male e l’imprenditore palese non può pagare i suoi
creditori. Per tale ragione l’imprenditore palese si identificherà
nella maggior parte dei casi in una persona fisica nullatenente
o in una società per azioni con capitale irrisorio (c.d. società di
comodo). Pertanto, data l’insufficienza del patrimonio del
prestanome, i creditori ricaveranno molto poco da un suo
fallimento.
3. ACQUISTO QUALITA’ DI IMPRENDITORE
La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio
dell’esercizio dell’attività d’impresa (principio di effettività).
L’iscrizione al registro delle imprese non è condizione né
necessaria né sufficiente per l’attribuzione della qualità di
imprenditore commerciale.
Per le società, l’inizio dell’impresa si ha dal momento della
costituzione; la fine, viene così fatta coincidere con
l’estinzione della società, vale a dire con la sua
cancellazione.
La fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di
liquidazione (che costituisce ancora esercizio d’impresa),
durante la quale l’imprenditore completa i cicli produttivi
iniziati, vende le giacenze di magazzino e gli impianti, licenzia
i dipendenti, definisce i rapporti pendenti. La fase di
liquidazione può ritenersi chiusa solo con la definitiva
disgregazione del complesso aziendale la quale rende
definitiva e irrevocabile la cessazione.
La CAPACITÀ ALL’ESERCIZIO di attività d’impresa si acquista
con la piena capacità di agire (18 anni). Si perde in seguito a
interdizione o a inabilitazione. Il minore o l’incapace che
esercita attività di impresa non acquista la qualità di
imprenditore, infatti il minore che ha occultato con raggiri la
sua minore età non diventa imprenditore anche se i contratti
conclusi non sono annullabili.
Costituisce incompatibilità il divieto di esercizio di impresa
commerciale posto a carico di coloro che esercitano
determinati uffici o professioni (ad es. impiegati dello Stato,
avvocati, notai). La violazione di tali divieti non impedisce
l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ma
espone solo a sanzioni amministrative e ad un aggravamento
delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento.
L’impresa commerciale degli incapaci
È possibile l’esercizio di attività d’impresa per conto di un
incapace da parte di rispettivi rappresentanti legali
(osservando delle disposizioni dettate al riguardo).
Escluso per i minori emancipati, non è possibile iniziare una
nuova impresa commerciale in nome e nell’interesse
dell’incapace (minore), dell’interdetto o dell’inabilitato, ma è
consentita solo la continuazione dell’esercizio di un’impresa
commerciale preesistente. La continuazione dell’attività di
impresa deve essere utile per l’incapace e autorizzata dal
tribunale.
4. STATUTO DELL’IMPRENDITORE
L’imprenditore commerciale è sottoposto alla disciplina dello
statuto generale dell’imprenditore e dello statuto speciale
dell’imprenditore commerciale.
Entro 30 giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che
esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione
stabilisce la sede, indicando:
il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la
1) cittadinanza;
la ditta;
2) l'oggetto dell'impresa;
3) la sede dell'impresa;
4) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
5)
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle
modificazioni relative agli elementi suindicati e della
cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le
modificazioni o la cessazione si verificano.
REGISTRO DELLE IMPRESE: strumento di pubblicità legale
delle imprese commerciali non piccole e società commerciali.
È tenuto su base provinciale dalle camere di commercio con
modalità informatiche. È articolato in:
Sezione ordinaria: tutte le società commerciali;
i consorzi con attività esterna;
i GEIE;
gli enti pubblici economici;
le società estere che hanno in Italia la sede o l’oggetto
dell’attività;
le reti di imprese;
In sezioni speciali, in esse si iscrivono, di norma,
particolari categorie di imprenditori (imprenditori
agricoli e ittici;
piccoli imprenditori commerciali e società semplici;
gli artigiani;
le società tra professionisti e le società fra avvocati;
le imprese sociali;
le società start-up innovative;
le società che esercitano attività di direzione e
coordinamento).
L’iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità
legale, serve cioè a rendere conoscibili i dati pubblicati ed ha
anche a seconda dei casi efficacia dichiarativa, costitutiva
(atto produttivo di effetti per le parti o anche per i terzi) e
normativa (funzionale all’applicazione di un determinato
regime giuridico).
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati
iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato
a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi
ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non
può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è
avvenuta.
L’iscrizione nella sezione speciale ha di regola solo funzione
di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, cioè
l’iscrizione consente di prendere conoscenza dell’atto o del
fatto iscritto ma non lo rende di per sé opponibile a terzi.
SCRITTURE CONTABILI: sono i documenti contenenti la
rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei
singoli atti d’impresa, della situazione del patrimonio
dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta,
sono obbligatorie solo per i soggetti tenuti all’iscrizione nella
sezione ordinaria; in altri settori dell’ordinamento l’obbligo si
estende anche ad alcune delle altre imprese (es. in diritto
tributario sono soggette anche le piccole imprese, quelle
agricole e anche i liberi professionisti).
Scritture contabili assolutamente e relativamente obbligatorie
-Obbligatoriamente qualsiasi imprenditore commerciale non
piccolo e qualsiasi società commerciale devono tenere:
Il libro giornale: deve indicare in ordine cronologico
• giorno x giorno tutte le operazioni (attive e passive)
relative all’impresa.
Il libro degli inventari: registro periodico-sistematico
• redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e poi ogni anno,
ove si trovano le fotografie dello stato dell’impresa.
L’inventario consiste nell’indicazione e valutazione delle
attività e delle passività dell’imprenditore. Si chiude con il
BILANCIO: prospetto riassuntivo dello stato patrimoniale e
conto economico.
- Sono scritture relativamente obbligatorie (cioè da tenere in
base a natura e dimensioni dell’impresa): Libro mastro;
Libro cassa; Libro magazzino.
In linea generale non è prevista la pubblicità del bilancio e
degli altri dati contabili. Fanno eccezione i bilanci delle società
di capitali che sono invece soggetti a deposito presso il
registro delle imprese e consultabili da chiunque.
Le scritture contabili possono essere utilizzate in giudizio come
mezzo di prova sia a favore che contro l’imprenditore che le ha
tenute. (EFFICACIA PROBATORIA)
Contro l’imprenditore fanno sempre prova, anche se non
regolarmente tenute;
a favore dell’imprenditore, invece, le sue scritture contabili
possono fare prova soltanto se:
- siano regolarmente tenute;
- la controversia sia con un altro imprenditore;
- la controversia riguarda rapporti inerenti all’esercizio
dell’impresa.
5. RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
l’imprenditore nello svolgimento della propria attività si avvale
della collaborazione di altri soggetti. Possono essere:
- Ausiliari interni: soggetti con un rapporto di lavoro
subordinato che li lega all’imprenditore (institori-procuratori-
commessi).
- Ausiliari esterni: soggetti esterni all’organizzazione
imprenditoriale che collaborano con l’imprenditore in modo
occasionale o stabile attraverso rapporti contrattuali come
mandato, commissione, spedizione, agenzia.
INSTITORE: è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o
di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa; è
un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, posto al
vertice della gerarchia del personale. Sarà vertice assoluto se
è preposto all’intera impresa: in tal caso dipenderà solo
dall’imprenditore. Sarà invece vertice relativo se è preposto ad
una filiale o ad un ramo dell’impresa ed in questo caso potrà
eventualmente trovarsi in posizione subordinata anche
rispetto ad un altro institore. L’institore è tenuto,
congiuntamente con l’imprenditore, all’adempimento degli
obblighi di iscrizione al registro delle imprese e di tenuta delle
scritture contabili. In caso di fallimento dell’imprenditore, le
sanzioni penali a carico di quest’ultimo troveranno
applicazione anche nei confronti dell’institore (specifichiamo
però che solo l’imprenditore sarà dichiarato fallito). Può
compiere in nome dell’imprenditore, anche in mancanza di
espressa procura, tutti gli atti riguardanti l’esercizio
dell’impresa o della sede o del r