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Il Luogo dell'Adempimento dell'Obbligazione e l'Imputazione del Pagamento

Il luogo dell'adempimento dell'obbligazione può essere determinato dalle indicazioni del titolo da cui nasce l'obbligazione oppure dalle indicazioni desumibili dalla natura della prescrizione. Ad esempio, nel caso di un lavoratore impegnato in un cantiere edile, l'obbligazione deve essere adempiuta nel cantiere stesso. In mancanza di tali indicazioni, valgono i criteri fissati dalla legge (art. 1182, c. 2-4):

  • La regola generale è che l'obbligazione si adempie presso il domicilio del debitore.
  • Vi sono delle eccezioni se si tratta di un'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata, in tal caso si adempie nel luogo in cui la cosa si trovava durante la nascita dell'obbligazione.
  • Se si tratta di un'obbligazione di pagamento di denaro, si adempie presso il domicilio del creditore.

Per quanto riguarda l'imputazione del pagamento, se il debitore ha verso il creditore più debiti dello stesso genere e il pagamento effettuato non è sufficiente ad estinguerli tutti, si deve definire a quali debiti esso vada riferito, in modo da...

sapere quali debiti sono estinti. L'imputazione del pagamento è l'individuazione del debito a cui si riferisce e quali sopravvivono. È pertanto un determinato pagamento. È il debitore, innanzitutto, ad avere la facoltà, al momento del pagamento, di dichiarare quel debito intende soddisfare con quel pagamento (art. 1193, c. 1). In mancanza di scelta da parte del debitore, si seguono una serie di criteri legali: se alcuni debiti sono scaduti e altri no, il pagamento è imputato a quelli scaduti, e fra più debiti scaduti, è imputato a quelli meno garantiti (art. 1193, c. 2). MORA DEL CREDITORE. In alcuni casi l'adempimento del debitore risulta impossibile se manca una certa cooperazione con il creditore (es. il lavoratore non può eseguire la sua prestazione, se il datore di lavoro non gli permette di entrare in fabbrica). Generalmente questa cooperazione è data, in quanto il credito sviluppa una prestazione cheè nell'interesse del creditore; tuttavia a volte non viene data per semplice dimenticanza, trascuratezza o perqualche controinteresse. Questa impossibilità di adempiere però può pregiudicare determinati interessi deldebitore (es. interesse ad evitare le spese e i danni, interesse a non dare al creditore dei pretesti per non averericevuto la cosa ecc.) e il creditore non ha comunque nessun obbligo di ricevere la prestazione dal debitore,più che altro ha un onere di cooperare per l'adempimento e se non lo fa, perde i vantaggi della prestazione eva in contro a conseguenza svantaggiose. Tali conseguenze sono le conseguenze della mora: un creditore è inmora quando, ingiustificatamente, non riceve l'adempimento della prestazione offertagli dal debitore (art.1206). Gli effetti della mora non si producono in modo automatico per il rifiuto o la mancata cooperazioneda parte del creditore, ma essi si producono solo se il debitore compie

Un determinato atto: l'offerta dellaprestazione. Essa può presentarsi in vari modi:

➢ essa deve presentare tutti i requisiti indicati all'art. 1208 (es. ilofferta solenne: creditore deve esserecapace di ricevere, deve essere fatta da un debitore che può adempiere, ecc.) e deve essere fattaattraverso un pubblico ufficiale (notaio o ufficiale giudiziario). Le modalità con questa offerta devecompiersi possono variare a seconda del tipo di prestazione dovuta:

A. offerta reale: riguarda la prestazione di consegnare una somma di denaro, titoli di credito ocose mobili al domicilio del creditore (art. 1209, c. 1);

B. offerta per intimazione: riguarda la consegna di cose mobili in luogo diverso dal domicilio delcreditore, oppure di un immobile, e si fa notificando al creditore un'intimazione a ricevere lecose mobili (art. 1209, c. 2) o a prendere possesso dell'immobile (art. 1216).

➢ Offerta secondo gli usi: non ha formalità previste dalla

La legge e il suo valore e la sua efficacia sono diversi in base al tipo di prestazione: l'offerta secondo gli usi è sufficiente a produrre la mora del creditore, A. Prestazione di fare: il quale ha ricevuto l'intimidazione a ricevere la prestazione (art. 1217). L'offerta secondo gli usi non basta a mettere in mora il creditore, ma, a tal fine, occorre in più che il debitore faccia il deposito delle cose dovute, mettendole a disposizione del creditore, e che il deposito sia accettato da questo o convalidato dal giudice (art. 1214). Nel caso in cui il debitore abbia fatto l'offerta solenne, egli può avere interesse a fare anche il deposito delle cose che il creditore ha rifiutato in modo da liberarsi dall'obbligazione (art. 1210).

EFFETTI DELLA MORA DEL CREDITORE

La mora del creditore produce i seguenti effetti a favore del debitore:

  • Il debitore non risponde dei danni causati dal mancato inadempimento, il quale è

imputabile non a lui ma al creditore;

✓ Se il debitore subisce danni o spese a causa del mancato inadempimento da parte del creditore, egli può chiedere il risarcimento a quest'ultimo (art. 1207, c. 2);

✓ Il debitore non deve i frutti o gli interessi della cosa da consegnare, che non ha percepito (art. 1207, c.1);

✓ Il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione si sposta a carico del creditore. Questo spostamento del rischio vale per i rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive. Pertanto se durante la mora del creditore la prestazione da lui attesa diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, il debitore non solo è liberato dall'obbligazione, che si estingue, ma in più conserva il diritto alla controprestazione che il creditore deve eseguire a suo favore (art. 1207, c. 1). Quindi poiché il in mora quando si è verificata l'impossibilità egli resta obbligato a pagare il prezzo

al creditore era debitore. Questi effetti si producono dal giorno dell'offerta solenne o se l'offerta è secondo gli usi, dal giorno in cui si è fatto il deposito. In tutti gli altri casi di offerta non formale gli effetti della mora non si producono, eccezione fatta per un solo effetto: l'esonero del debitore dalla responsabilità per i danni derivati dal mancato adempimento (art. 1220).

Le obbligazioni pecuniarie sono quelle in cui la prestazione consiste nel pagare una somma di denaro. Il problema più rilevante che si lega a questa tipologia di obbligazione è l'inflazione e quindi la perdita o l'aumento di valore della moneta. Per ovviare a questo problema si applica il principio nominalistico: cioè se ad esempio A dà a titolo di mutuo 1000 euro a B nel 2010, con la promessa che glieli restituirà nel 2015, B, alla scadenza del termine dovrà darà.

1000 euro al di là della moneta è diminuito o meno (art. 1277). La ragione principale dell'applicazione di questo principio è l'esigenza di certezza: se valesse il criterio opposto le obbligazioni pecuniarie avrebbero un contenuto indeterminato e variabile e fino al giorno della scadenza nessun debitore saprebbe mai con precisione che somma deve pagare. C'è tuttavia un'eccezione nell'applicazione di questo principio per ciò che riguarda i debiti per la retribuzione dei lavori dipendenti. Al di fuori della previsione legale, il superamento del principio nominalistico è possibile se le parti prendono i dovuti accordi e inseriscono nel titolo i meccanismi di rivalutazione della somma di denaro (es. stabiliscono che alla scadenza il debitore pagherà un valore che una certa quantità d'oro avrà a quella data: clausola oro). I debiti di valore somma corrispondente al sono quei debiti

pecuniari che al momento della loro nascita non hanno una somma determinata ad un preciso ammontare, ma l'obbligazione ha per oggetto un valore che sarà tradotto in moneta solo al momento del pagamento. Un debito di valore non ancora tradotto in moneta si dice non liquido, e diventa tale non appena si traduce in una determinata somma di denaro.

L'operazione necessaria a tale fine è detta liquidazione del debito. Il denaro può, come sappiamo, produrre nel tempo interessi, che sono l'ulteriore denaro prodotto da una somma di denaro originaria. Essi sono quantificati in una percentuale della somma base. Gli interessi possono essere:

  • Interessi corrispettivi: sono quelli prodotti di pieno titolo dai crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro. Es. A dà a B una cosa per 100.000 euro e non si indica un termine dell'adempimento pertanto il termine è esigibile nell'immediato; tuttavia B paga dopo 6 mesi e dovrà pagare oltre.

i 100.000un’ulteriore somma pari agli interessi calcolati sulla somma base per i sei mesi. Questi interessiformano oggetto di un’obbligazione nuova accessoria che nasce a carico del debitore di “pieno diritto”,cioè automaticamente. Se il credito non è liquido non si potrebbero calcolare su di esso gli interessi.

A seconda della fonte da cui deriva l’obbligazione questi interessi si dividono in:

A. Interessi legali: sono quelli che maturano automaticamente quando le parti non hanno previstonulla a riguardo e si calcolano in base al tasso legale (art. 1284, c. 1) che viene fissatoannualmente dal Ministero dell’Economia in base all’andamento dell’inflazione.

B. Interessi convenzionali: sono quelli eventualmente stabiliti dalle parti del rapporto. Se le parti,nel prevedere interessi convenzionali, non ne hanno stabilito il tasso, si applica quello legale(art. 1284, c. 2). Se l’hanno previsto si applica quello convenzionale.

Che può essere superiore o inferiore a quello legale.

Interessi moratori: sono quelli dovuti al debitore che sia in ritardo nel pagamento della somma dovuta e perciò risulti costituito in mora. La loro funzione è risarcire il creditore del danno causatogli dal debitore.

Interessi compensativi: la giurisprudenza ha creato una nuova categoria di interesse, utilizzati per la quantificazione del risarcimento del danno nella responsabilità contrattuale.

Gli interessi producono altri interessi (fenomeno dell'anatocismo) solo nei casi determinati stabiliti dalla legge: solo se sono interessi scaduti, se sono interessi maturati per almeno sei mesi, e solo se si svolge l'atto determinato ad ottenerli, che può essere la domanda giudiziale del creditore, o una convenzione fra debitore e creditore successiva alla scadenza degli interessi base. Gli interessi che deve il debitore alla banca non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora.

ALTRE

CAUSE DIESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI. Si usa fare una distinzione fra cause satisfattive e cause non satisfattive: le prime danne pur sempre al creditore qualche utilità.

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
205 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher claudia2307 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Farneti Marcello.