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ACCADEMIA DI BELLE ARTI
MACERATA
STATUTO
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
Principi
1. L’Accademia di Belle Arti con sede a Macerata, in via Berardi n°6 (di seguito nominata
Accademia), istituita con D.P.R. n°1161 del 2 ottobre 1972, è un’ Istituzione pubblica di Alta
Cultura, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, afferente al comparto dell’Alta Formazione
Artistica e Musicale (AFAM) presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR).
2. L’Accademia ha personalità giuridica ed autonomia didattica, artistica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell’ordinamento contabile dello
Stato e degli enti pubblici.
3. L’Accademia non persegue finalità di lucro.
4. Fini primari dell’Accademia sono la promozione di una cultura fondata sui valori universali dei
diritti umani, di un sapere critico, aperto allo scambio, alla cooperazione e all’interazione con
altre culture attraverso attività di formazione nel settore artistico, di ricerca e di produzione con
la partecipazione, a pieno titolo, di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo,
nell’ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità.
5. L’Accademia garantisce il pieno diritto allo studio degli studenti, attraverso l’organizzazione
dei servizi didattici, di sostegno e di orientamento onde rendere effettivo e proficuo il
permanere dello studente all’interno dell’Istituzione.
2
6. Nell’Accademia sono previste forme di programmazione, di coordinamento, di valutazione
delle attività, di pubblicità e di controllo della legittimità degli atti, sulla base dei criteri di
efficacia ed efficienza e dei principi di trasparenza e partecipazione.
7. L’Accademia persegue lo sviluppo dei rapporti nazionali ed internazionali favorendo gli scambi
di docenti e studenti. Art. 2
Libertà di ricerca e di insegnamento
1. L’Accademia provvede ai vari livelli di formazione stabiliti dall’ordinamento del comparto
AFAM, nell’ambito del sistema nazionale dell’istruzione di livello universitario.
2. L’Accademia assicura la qualità e l’efficacia dell’ attività di formazione garantendo la
connessione tra ricerca ed insegnamento e rendendo espliciti i criteri e le forme della
valutazione.
3. L’Accademia favorisce l’avanzamento delle conoscenze, la ricerca e la produzione artistica e
ne salvaguarda la piena libertà, predisponendo specifici programmi e progetti, garantendo
alle sue componenti l’accesso ai finanziamenti, disponibili e consentendo loro l’utilizzo delle
dotazioni di infrastrutture, di laboratori e di strumentazione tecnica.
4. L’Accademia garantisce la libertà di insegnamento riconoscendo al corpo docente la piena
autonomia nei contenuti, nei metodi, nei criteri di valutazione, nell’organizzazione e gestione
dell’attività didattica, purché non in contrasto con l’ordinamento e la programmazione
istituzionale. Art. 3
Accordi di collaborazione
1. Per il raggiungimento dei fini istituzionali, l’Accademia promuove ogni forma opportuna e
legittima di collaborazione artistica e didattica, stipulando convenzioni o accordi con le
Amministrazioni statali e con soggetti pubblici o privati nazionali ed internazionali. Tali accordi
si possono concretizzare anche nella istituzione di sedi distaccate e di consorzi
3
interaccademici, con università e/o altri enti e/o associazioni, in conformità ai regolamenti di
cui all’art.2, comma 7 della legge 508/99.
2. L’Accademia può svolgere prestazioni per conto terzi nell’ambito dei compiti, delle
caratteristiche e delle competenze che le sono proprie.
Art. 4
Finanziamenti
1. Le risorse finanziarie dell’Accademia sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, da
erogazioni da parte di enti pubblici e soggetti privati e da entrate proprie.
2. L’Accademia può ricorrere per le spese di investimento, nei limiti ed alle condizioni previste
dalla normativa vigente, a prestiti, leasing o altri prodotti finanziari, in modo da garantire
condizioni di equilibrio in un piano pluriennale.
Art. 5
Principi di organizzazione e amministrativi
1. L’organizzazione dell’Accademia segue i principi dell’autonomia, efficienza, responsabilità,
trasparenza e semplificazione delle procedure. Quest’ultime attraverso la pubblicità degli atti e
il diritto di accesso agli atti amministrativi, come regolamentato dalle norme vigenti.
2. L’Accademia assicura ampia informazione delle decisioni adottate e provvede a dare ampia
ed esauriente conoscenza delle proprie attività e di tutte le informazioni utili.
3. L’Accademia attua il principio delle pari opportunità secondo la legge 125/91 e successive
modificazioni. Art. 6
Libertà di associazione e di riunione e uso degli spazi accademici
1. L’Accademia favorisce e sostiene le attività promosse da associazioni e cooperative costituite
con finalità culturali, ricreative e di mutualità dalle proprie componenti interne, alle quali
garantisce la libertà di riunione nei propri spazi per motivi culturali, sindacali o, comunque,
legati alla vita accademica. Inoltre, favorisce lo svolgimento di congressi, convegni ed
4
iniziative artistiche e culturali, anche su proposta di soggetti esterni, previa opportuna
valutazione ed autorizzazione. Art. 7
Principi di comportamento
1. Il personale docente, amministrativo e gli studenti hanno il diritto ed il dovere di concorrere,
nell’ambito delle rispettive responsabilità, al perseguimento delle finalità dell’Accademia.
2. Il personale docente è tenuto all’osservanza dei doveri connessi con il loro ufficio, nonché di
quanto disposto dagli organi istituzionali in materia di funzionamento dell’Accademia, di
coordinamento della didattica e di attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli
studenti.
3. Le singole parti sono tenute ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi
Regolamenti e ad assumere, all’interno degli spazi dell’Accademia e nei rapporti reciproci,
comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell’Istituzione.
Art. 8
Attività culturali e sportive
1. L’Accademia promuove e favorisce, in collaborazione con gli enti preposti per l’ attuazione del
diritto allo studio, attività culturali e sportive per gli studenti e proprio personale, attraverso
apposite forme organizzative e di programmazione concertata.
5
TITOLO II
AUTONOMIA STATUTARIA
Art. 9
Statuto
1. L’autonomia dell’Accademia è regolata dal presente Statuto.
2. In prima applicazione lo Statuto è adottato ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003
n.132, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Professori e
trasmesso al MIUR per l’approvazione.
3. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con il parere del
Consiglio Accademico ed approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanza e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica.
Art. 10
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina la gestione finanziaria e
contabile dell’Accademia.
2. In prima applicazione il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, redatto sulla
base della griglia ministeriale, viene emanato, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003
n.132, con delibera del Consiglio di Amministrazione e trasmesso al MIUR per
l’approvazione.
4. La revisione del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità è deliberata dal
Consiglio di Amministrazione, con il parere del Consiglio Accademico ed approvato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanza e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
funzione pubblica.
6
Art. 11
Regolamento didattico
1. Il Regolamento didattico disciplina l’ordinamento degli studi in base ai quali l’Accademia
rilascia titoli con valore legale.
2. In prima applicazione il Regolamento didattico, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28 febbraio
2003 n.132 è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Collegio dei Professori,
integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. La revisione del regolamento didattico è deliberata dal Consiglio Accademico, sentito la
Consulta degli Studenti e trasmesso al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
Art. 12
Altri regolamenti
1. Ai sensi dell’art.13 del DPR 28 febbraio 2003 n° 132, il Consiglio di Amministrazione emana
il regolamento che disciplina l’organizzazione degli uffici, ai quali è attribuita la gestione
amministrativa e contabile dell’ Accademia.
2. Le procedure elettorali per la designazione dei membri elettivi negli organi istituzionali
dell’Accademia sono disciplinate da specifici regolamenti, redatti nel rispetto delle disposizioni
statutarie regolarmente emanate dagli organi collegiali, ossia il Consiglio di Amministrazione e
il Consiglio Accademico, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 agli artt.
7, comma 6, lett. a), e 8, comma 3, lett. d).
3. Altri regolamenti interni, eventualmente conseguenti a necessità di gestione per l’ottimale
realizzazione delle finalità istituzionali, potranno essere predisposti secondo le procedure
contemplate dal D.P.R. 132/03.
7
TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI
Ar