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Estratto del documento

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

MACERATA

STATUTO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Principi

1. L’Accademia di Belle Arti con sede a Macerata, in via Berardi n°6 (di seguito nominata

Accademia), istituita con D.P.R. n°1161 del 2 ottobre 1972, è un’ Istituzione pubblica di Alta

Cultura, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, afferente al comparto dell’Alta Formazione

Artistica e Musicale (AFAM) presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(MIUR).

2. L’Accademia ha personalità giuridica ed autonomia didattica, artistica, scientifica,

organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell’ordinamento contabile dello

Stato e degli enti pubblici.

3. L’Accademia non persegue finalità di lucro.

4. Fini primari dell’Accademia sono la promozione di una cultura fondata sui valori universali dei

diritti umani, di un sapere critico, aperto allo scambio, alla cooperazione e all’interazione con

altre culture attraverso attività di formazione nel settore artistico, di ricerca e di produzione con

la partecipazione, a pieno titolo, di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo,

nell’ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità.

5. L’Accademia garantisce il pieno diritto allo studio degli studenti, attraverso l’organizzazione

dei servizi didattici, di sostegno e di orientamento onde rendere effettivo e proficuo il

permanere dello studente all’interno dell’Istituzione.

2

6. Nell’Accademia sono previste forme di programmazione, di coordinamento, di valutazione

delle attività, di pubblicità e di controllo della legittimità degli atti, sulla base dei criteri di

efficacia ed efficienza e dei principi di trasparenza e partecipazione.

7. L’Accademia persegue lo sviluppo dei rapporti nazionali ed internazionali favorendo gli scambi

di docenti e studenti. Art. 2

Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L’Accademia provvede ai vari livelli di formazione stabiliti dall’ordinamento del comparto

AFAM, nell’ambito del sistema nazionale dell’istruzione di livello universitario.

2. L’Accademia assicura la qualità e l’efficacia dell’ attività di formazione garantendo la

connessione tra ricerca ed insegnamento e rendendo espliciti i criteri e le forme della

valutazione.

3. L’Accademia favorisce l’avanzamento delle conoscenze, la ricerca e la produzione artistica e

ne salvaguarda la piena libertà, predisponendo specifici programmi e progetti, garantendo

alle sue componenti l’accesso ai finanziamenti, disponibili e consentendo loro l’utilizzo delle

dotazioni di infrastrutture, di laboratori e di strumentazione tecnica.

4. L’Accademia garantisce la libertà di insegnamento riconoscendo al corpo docente la piena

autonomia nei contenuti, nei metodi, nei criteri di valutazione, nell’organizzazione e gestione

dell’attività didattica, purché non in contrasto con l’ordinamento e la programmazione

istituzionale. Art. 3

Accordi di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei fini istituzionali, l’Accademia promuove ogni forma opportuna e

legittima di collaborazione artistica e didattica, stipulando convenzioni o accordi con le

Amministrazioni statali e con soggetti pubblici o privati nazionali ed internazionali. Tali accordi

si possono concretizzare anche nella istituzione di sedi distaccate e di consorzi

3

interaccademici, con università e/o altri enti e/o associazioni, in conformità ai regolamenti di

cui all’art.2, comma 7 della legge 508/99.

2. L’Accademia può svolgere prestazioni per conto terzi nell’ambito dei compiti, delle

caratteristiche e delle competenze che le sono proprie.

Art. 4

Finanziamenti

1. Le risorse finanziarie dell’Accademia sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, da

erogazioni da parte di enti pubblici e soggetti privati e da entrate proprie.

2. L’Accademia può ricorrere per le spese di investimento, nei limiti ed alle condizioni previste

dalla normativa vigente, a prestiti, leasing o altri prodotti finanziari, in modo da garantire

condizioni di equilibrio in un piano pluriennale.

Art. 5

Principi di organizzazione e amministrativi

1. L’organizzazione dell’Accademia segue i principi dell’autonomia, efficienza, responsabilità,

trasparenza e semplificazione delle procedure. Quest’ultime attraverso la pubblicità degli atti e

il diritto di accesso agli atti amministrativi, come regolamentato dalle norme vigenti.

2. L’Accademia assicura ampia informazione delle decisioni adottate e provvede a dare ampia

ed esauriente conoscenza delle proprie attività e di tutte le informazioni utili.

3. L’Accademia attua il principio delle pari opportunità secondo la legge 125/91 e successive

modificazioni. Art. 6

Libertà di associazione e di riunione e uso degli spazi accademici

1. L’Accademia favorisce e sostiene le attività promosse da associazioni e cooperative costituite

con finalità culturali, ricreative e di mutualità dalle proprie componenti interne, alle quali

garantisce la libertà di riunione nei propri spazi per motivi culturali, sindacali o, comunque,

legati alla vita accademica. Inoltre, favorisce lo svolgimento di congressi, convegni ed

4

iniziative artistiche e culturali, anche su proposta di soggetti esterni, previa opportuna

valutazione ed autorizzazione. Art. 7

Principi di comportamento

1. Il personale docente, amministrativo e gli studenti hanno il diritto ed il dovere di concorrere,

nell’ambito delle rispettive responsabilità, al perseguimento delle finalità dell’Accademia.

2. Il personale docente è tenuto all’osservanza dei doveri connessi con il loro ufficio, nonché di

quanto disposto dagli organi istituzionali in materia di funzionamento dell’Accademia, di

coordinamento della didattica e di attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli

studenti.

3. Le singole parti sono tenute ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi

Regolamenti e ad assumere, all’interno degli spazi dell’Accademia e nei rapporti reciproci,

comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell’Istituzione.

Art. 8

Attività culturali e sportive

1. L’Accademia promuove e favorisce, in collaborazione con gli enti preposti per l’ attuazione del

diritto allo studio, attività culturali e sportive per gli studenti e proprio personale, attraverso

apposite forme organizzative e di programmazione concertata.

5

TITOLO II

AUTONOMIA STATUTARIA

Art. 9

Statuto

1. L’autonomia dell’Accademia è regolata dal presente Statuto.

2. In prima applicazione lo Statuto è adottato ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003

n.132, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Professori e

trasmesso al MIUR per l’approvazione.

3. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con il parere del

Consiglio Accademico ed approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanza e con la Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica.

Art. 10

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina la gestione finanziaria e

contabile dell’Accademia.

2. In prima applicazione il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, redatto sulla

base della griglia ministeriale, viene emanato, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003

n.132, con delibera del Consiglio di Amministrazione e trasmesso al MIUR per

l’approvazione.

4. La revisione del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità è deliberata dal

Consiglio di Amministrazione, con il parere del Consiglio Accademico ed approvato dal

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanza e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

funzione pubblica.

6

Art. 11

Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico disciplina l’ordinamento degli studi in base ai quali l’Accademia

rilascia titoli con valore legale.

2. In prima applicazione il Regolamento didattico, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28 febbraio

2003 n.132 è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Collegio dei Professori,

integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.

3. La revisione del regolamento didattico è deliberata dal Consiglio Accademico, sentito la

Consulta degli Studenti e trasmesso al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

Art. 12

Altri regolamenti

1. Ai sensi dell’art.13 del DPR 28 febbraio 2003 n° 132, il Consiglio di Amministrazione emana

il regolamento che disciplina l’organizzazione degli uffici, ai quali è attribuita la gestione

amministrativa e contabile dell’ Accademia.

2. Le procedure elettorali per la designazione dei membri elettivi negli organi istituzionali

dell’Accademia sono disciplinate da specifici regolamenti, redatti nel rispetto delle disposizioni

statutarie regolarmente emanate dagli organi collegiali, ossia il Consiglio di Amministrazione e

il Consiglio Accademico, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 agli artt.

7, comma 6, lett. a), e 8, comma 3, lett. d).

3. Altri regolamenti interni, eventualmente conseguenti a necessità di gestione per l’ottimale

realizzazione delle finalità istituzionali, potranno essere predisposti secondo le procedure

contemplate dal D.P.R. 132/03.

7

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI

Ar

Dettagli
A.A. 2025-2026
105 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ggiovanni.ciocca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Rossi Marco.