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Conguaglio: Chi ha avuto la porzione di valore eccedente la quota ereditaria è tenuto a
pagare agli altri la differenza in denaro.
Formate le porzioni, si procede all’assegnazione mediante estrazione a sorte, se le
quote sono uguali, o all’attribuzione, se esse sono disuguali (Art. 729 C.c.).
Paragrafo 671 – Divisione fatta dal testatore
Se il testatore nel fare le porzioni lede la quota di legittima spettante ad alcuno dei
coeredi, questi può sempre agire con l’azione di riduzione (Art. 735 comma 2 C.c.).
Secondo la dottrina, la divisione del testatore non è vera e propria divisione, perché
non vi è in nessun momento una comunione ereditaria ed anzi questa viene impedita
dal testatore prima che, con l’apertura della successione, possa sorgere.
In sostanza il testatore non fa che assegnare beni determinati, come quota del
patrimonio.
La divisione è nulla se il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli
(preterizione di erede – Art. 735 C.c.)
eredi istituiti . In caso di legittimario
preterito, questo deve prima acquisire la qualità di erede esperendo vittoriosamente
l’azione di riduzione, e divenuto tale potrà chiedere la nullità della divisione operata
dal testatore. Paragrafo 672 – I debiti e i crediti ereditari
I debiti e i pesi ereditari devono essere sopportati da ciascuno dei coeredi in
proporzione della propria quota di eredità, salvo diversa disposizione del testatore (Art.
752 C.c.).
Questa regola vale non solo nei rapporti interni tra coeredi, ma pure nei rapporti
esterni, di fronte al creditore: vale a dire che ciascun creditore del de cuius non può
pretendere dal singolo coerede, a meno che si tratti di un’obbligazione indivisibile, più
di quanto proporzionalmente è imputabile alla quota ereditaria, ed in caso di
insolvenza di uno dei coeredi questa inadempienza non può essere invocata nei
confronti degli altri (mancanza del vincolo di solidarietà tra i coeredi che si esprime
debita hereditaria ipso jure dividuntur”.
con il brocardo “
Nel caso di debiti ipotecari, la quota di debito ipotecario del coerede insolvente viene
ripartita in proporzione tra tutti gli altri (Art. 755 C.c.).
Il coerede che abbia pagato l’intero potrà agire in regresso contro gli altri coeredi
soltanto nei limiti in cui ciascuno degli altri è tenuto a contribuire al pagamento dei
debiti ereditari.
Il legatario che abbia pagato il debito garantito da ipoteca sull’immobile a lui legato,
subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (Art. 756b C.c.)
I crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi, ma entrano nella
comunione ereditaria.
Paragrafo 673 – La garanzia per evizione
Tra di loro i coeredi sono tenuti alla garanzia per evizione
Paragrafo 674 – La collazione
La funzione della collazione consiste nel mantenere tra i discendenti e il coniuge del
de cuius chiamati a succedergli la proporzione stabilita nel testamento o nella legge.
Affinché operi la collazione è necessario che si instauri la comunione ereditaria.
Alla collazione non si fa luogo quando il testatore ha disposto diversamente
dispensa dalla collazione
( – Art. 737 C.c.) (fondamento dell’istituto è la presunta
volontà del donante, la disciplina legislativa ha carattere dispositivo).
Non sono soggette a collazione le spese ordinarie fatte dal padre a favore del figlio; le
donazioni di modico valore fatte al coniuge.
È invece soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti
per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività
produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione
sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.
La collazione si distingue dalla riduzione, perché la collazione serve a mantenere tra
gli aventi diritto la proporzione stabilita nel testamento o nella legge; la finalità della
riduzione è, invece, quella di salvaguardare la quota di legittima.
La collazione si distingue, inoltre, dalla riunione fittizia, perché nella collazione la
riunione delle donazioni con il patrimonio esistente alla morte del de cuius è reale e
serve a formare la massa da dividere tra i coeredi, nella riunione fittizia, se non risulta
lesa la legittima, l’operazione si riduce ad un calcolo che rimane sulla carta, senza
produrre conseguenza: se vi è lesione, le donazioni non rientrano nella massa
ereditaria, ma sono soltanto eventualmente esposte a riduzione.
La collazione ha luogo tra il coniuge e i discendenti ed ha ad oggetto le donazioni.
La collazione degli immobili si fa o cedendo alla massa ereditaria il bene ricevuto in
donazione o mediante l’imputazione del valore, ossia prendendo dalla massa tanti
beni in meno, quanto è il valore di quelli donati. La collazione per i mobili si fa soltanto
per imputazione. (Art. 750 C.c.)