Estratto del documento

LE DISPOSIZIONI SUI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

Il regime patrimoniale in senso stretto della famiglia è ciò che riguarda la

disciplina della proprietà la famiglia è composta da più soggetti, essa si

costituisce innanzitutto con il matrimonio e necessariamente ciascun soggetto

ha una propria capacità patrimoniale. Con il matrimonio parte di questa

capacità patrimoniale confluisce nel regime patrimoniale della famiglia.

Il cc vigente al libro I delle persone e della famiglia dedica un intero capo al

regime patrimoniale della famiglia, inserendo in un contesto più ampio parte

con le istituzioni generali e poi entra maggiormente nel dettaglio.

All’art. 159 il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa

convenzione stipulata a norma dell’art. 162 (atto pubblico sotto pena di

nullità), è costituito dalla comunione dei beni regime legale se non

 

definiscono un regime patrimoniale diverso la legge indica una strada maestra,

una configurazione di questi rapporti la comunione dei beni. Questa scelta

dei coniugi però non riguarda solo loro esclusivamente ma anche le persone

che verranno in contatto con la famiglia, per questo il regime patrimoniale

deve essere esplicitato in un atto pubblico la famiglia viene in contatto con

terzi, quindi i terzi devono sapere se il singolo coniuge risponde personalmente,

se è titolare di determinati beni o di altri, se la responsabilità patrimoniale può

essere fatta valere su alcuni beni o su altri.

Segue un divieto di deroga ai diritti e doveri fondamentali previsti dalla legge

come effetto del matrimonio, perché attraverso la convenzione con cui i coniugi

possono definire alcuni aspetti patrimoniali, non possono alterare questi diritti

e doveri stabiliti dalla legge. La libertà di scelta dei coniugi può riguardare solo

il regime patrimoniale. La convenzione che viene ad essere stipulata deve

essere definita in modo chiaro e avere un suo contenuto preciso non si può

rinviare a leggi o usi esterni al codice (divieto di rinvio).

Il codice prevede anche la nullità di ogni convenzione finalizzata alla dote la

dote per secoli ha condizionato lo status della donna. Affonda le proprie radici

nel diritto romano, per i romani è stata da sempre finalizzata a sostenere gli

oneri della famiglia. Esisteva anche per il diritto romano un vero e proprio

obbligo del padre di costituire la dote per la figlia, qualora il padre fosse morto

prima della celebrazione del matrimonio della figlia sarebbe spettato agli altri

elementi maschili della famiglia (anche la madre in certe situazioni). In

concreto la dote era un insieme di beni, una parte di patrimonio che veniva

vincolato ad un preciso fine una destinazione funzionale precisa. Sarebbe

servita per sostenere le esigenze nate con la nuova famiglia. Per questo la dote

doveva essere costituita, al momento del matrimonio, o almeno promessa, e i

beni che andavano a confluire nella dote dovevano essere garantiti in modo

particolare con garanzie reali, in modo che in ogni caso lo scopo della dote

venga realizzato. Spesso gli istituti romanistici, nell’arco dei secoli, vengono

conservati; altre volte, pur mantenendosi il nome e i contorni più evidenti,

cambiano i connotati, perché grazie all’interpretatio l’istituto di tradizione viene

plasmato alle esigenze della società in cui questo istituto viene calato. Quei

frammenti di dote che vengono ristudiati acquistano un valore diverso; quindi,

non è più solo quella di tradizione romanistica finalizzata a sostenere le spese

del matrimonio, ma si arricchisce di una funzione ulteriore nel medioevo, a

seguito del condizionamento esercitato da consuetudini di popolazioni

germaniche, si esclude la donna che sia stata eccessivamente dotata al

momento della successione. La donna, entrando in una famiglia diversa,

avrebbe dovuto portare anche lei un apporto nella famiglia, ma non avrebbe

avuto un rilievo economico come quello dell’uomo; quindi, la dote compensava

questo peso; ma se la donna aveva ricevuto una dote, se ne doveva tenere

conto nel momento in cui questa vantava delle pretese successorie. La famiglia

di cui stiamo parlando è molto complessa, spesso si assiste alla condivisione

degli spazi: la donna si inserisce nella famiglia allargata del marito, che è

tendenzialmente ancora sotto la capacità direzione dell’avo. La famiglia nuova

si pone quindi in relazione molto stretta con gli altri nuclei che coesistono, sotto

la direzione dell’avo. In questo contesto anche le questioni patrimoniali

vengono gestite in modo molto particolare per l’antico regime la famiglia

comprendeva tutti questi legami paralleli al coniugio in senso stretto, e dunque

la costituzione di dote non si deve pensare come un gruzzolo di una

consistenza definita e che in qualche modo esula dalle vicende della famiglia,

perché nell’ottica della famiglia agnatizia la dote ha impoverito tutto il

patrimonio. Alla luce di tutte queste dinamiche, si decide che se la donna sia

stata dotata, in sede successoria la donna non può succedere. Rimane il fatto

che la dote esce dal patrimonio famigliare mentre nell’ottica successoria la

dinamica è verticale (dall’avo a chi viene dopo), con il matrimonio la donna che

riceve la dote entra in un altro patrimonio. Nel caso in cui si sciolga quel

matrimonio (solo per morte) vi è un obbligo da parte del marito di restituire il

patrimonio della dote è evidente la questione della dote come un

patrimonio vincolato ad uno scopo preciso, ma se lo scopo viene meno è giusto

riacquisire il patrimonio alla sede originaria. Proprio per evitare dei contenziosi

ereditari, e che la donna possa pretendere qualcosa in più rispetto a ciò che

l’ordinamento concede, si vengono a stipulare delle convenzioni matrimoniali,

precedenti alla celebrazione del matrimonio, tra coloro che contavano nelle

famiglie d’origine (i responsabili del patrimonio) a definire gli accordi che

avrebbero regolato il regime patrimoniale della futura famiglia. Queste clausole

introducono delle espresse rinunce della donna e del marito da ogni eventuale

pretesa successoria, ma questo può avvenire solo a certe condizioni? Ad un

certo punto, in via del tutto empirica, si viene ad individuare un criterio in

nome del quale accettare o meno l’esclusione: la congruità la donna può

accettare l’esclusione nella misura in cui sia stata congruamente dotata. Vi

sono degli accertamenti di merito da fare in merito alla consistenza della dote

si stabilisce anche tenendo conto della condizione della famiglia d’origine e il

tipo di matrimonio che si vada a celebrare poteva verificarsi il caso di una

certa differenza di condizioni e allora la dote doveva essere parametrata alle

condizioni della famiglia, quindi se la donna fosse entrata in una famiglia

particolarmente ricca, la dote sarebbe stata più prosperosa. La convenzione

vincolava la donna, non solo legalmente ma anche spiritualmente, quindi

sarebbe andata incontro allo spergiuro se avesse successivamente deciso di

non voler mantenere l’accord

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 10
Disposizioni patrimoniali tra coniugi Pag. 1 Disposizioni patrimoniali tra coniugi Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 10.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Disposizioni patrimoniali tra coniugi Pag. 6
1 su 10
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher runwn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Caterina Bonzo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community