LE DISPOSIZIONI SUI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
Il regime patrimoniale in senso stretto della famiglia è ciò che riguarda la
disciplina della proprietà la famiglia è composta da più soggetti, essa si
costituisce innanzitutto con il matrimonio e necessariamente ciascun soggetto
ha una propria capacità patrimoniale. Con il matrimonio parte di questa
capacità patrimoniale confluisce nel regime patrimoniale della famiglia.
Il cc vigente al libro I delle persone e della famiglia dedica un intero capo al
regime patrimoniale della famiglia, inserendo in un contesto più ampio parte
con le istituzioni generali e poi entra maggiormente nel dettaglio.
All’art. 159 il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa
convenzione stipulata a norma dell’art. 162 (atto pubblico sotto pena di
nullità), è costituito dalla comunione dei beni regime legale se non
definiscono un regime patrimoniale diverso la legge indica una strada maestra,
una configurazione di questi rapporti la comunione dei beni. Questa scelta
dei coniugi però non riguarda solo loro esclusivamente ma anche le persone
che verranno in contatto con la famiglia, per questo il regime patrimoniale
deve essere esplicitato in un atto pubblico la famiglia viene in contatto con
terzi, quindi i terzi devono sapere se il singolo coniuge risponde personalmente,
se è titolare di determinati beni o di altri, se la responsabilità patrimoniale può
essere fatta valere su alcuni beni o su altri.
Segue un divieto di deroga ai diritti e doveri fondamentali previsti dalla legge
come effetto del matrimonio, perché attraverso la convenzione con cui i coniugi
possono definire alcuni aspetti patrimoniali, non possono alterare questi diritti
e doveri stabiliti dalla legge. La libertà di scelta dei coniugi può riguardare solo
il regime patrimoniale. La convenzione che viene ad essere stipulata deve
essere definita in modo chiaro e avere un suo contenuto preciso non si può
rinviare a leggi o usi esterni al codice (divieto di rinvio).
Il codice prevede anche la nullità di ogni convenzione finalizzata alla dote la
dote per secoli ha condizionato lo status della donna. Affonda le proprie radici
nel diritto romano, per i romani è stata da sempre finalizzata a sostenere gli
oneri della famiglia. Esisteva anche per il diritto romano un vero e proprio
obbligo del padre di costituire la dote per la figlia, qualora il padre fosse morto
prima della celebrazione del matrimonio della figlia sarebbe spettato agli altri
elementi maschili della famiglia (anche la madre in certe situazioni). In
concreto la dote era un insieme di beni, una parte di patrimonio che veniva
vincolato ad un preciso fine una destinazione funzionale precisa. Sarebbe
servita per sostenere le esigenze nate con la nuova famiglia. Per questo la dote
doveva essere costituita, al momento del matrimonio, o almeno promessa, e i
beni che andavano a confluire nella dote dovevano essere garantiti in modo
particolare con garanzie reali, in modo che in ogni caso lo scopo della dote
venga realizzato. Spesso gli istituti romanistici, nell’arco dei secoli, vengono
conservati; altre volte, pur mantenendosi il nome e i contorni più evidenti,
cambiano i connotati, perché grazie all’interpretatio l’istituto di tradizione viene
plasmato alle esigenze della società in cui questo istituto viene calato. Quei
frammenti di dote che vengono ristudiati acquistano un valore diverso; quindi,
non è più solo quella di tradizione romanistica finalizzata a sostenere le spese
del matrimonio, ma si arricchisce di una funzione ulteriore nel medioevo, a
seguito del condizionamento esercitato da consuetudini di popolazioni
germaniche, si esclude la donna che sia stata eccessivamente dotata al
momento della successione. La donna, entrando in una famiglia diversa,
avrebbe dovuto portare anche lei un apporto nella famiglia, ma non avrebbe
avuto un rilievo economico come quello dell’uomo; quindi, la dote compensava
questo peso; ma se la donna aveva ricevuto una dote, se ne doveva tenere
conto nel momento in cui questa vantava delle pretese successorie. La famiglia
di cui stiamo parlando è molto complessa, spesso si assiste alla condivisione
degli spazi: la donna si inserisce nella famiglia allargata del marito, che è
tendenzialmente ancora sotto la capacità direzione dell’avo. La famiglia nuova
si pone quindi in relazione molto stretta con gli altri nuclei che coesistono, sotto
la direzione dell’avo. In questo contesto anche le questioni patrimoniali
vengono gestite in modo molto particolare per l’antico regime la famiglia
comprendeva tutti questi legami paralleli al coniugio in senso stretto, e dunque
la costituzione di dote non si deve pensare come un gruzzolo di una
consistenza definita e che in qualche modo esula dalle vicende della famiglia,
perché nell’ottica della famiglia agnatizia la dote ha impoverito tutto il
patrimonio. Alla luce di tutte queste dinamiche, si decide che se la donna sia
stata dotata, in sede successoria la donna non può succedere. Rimane il fatto
che la dote esce dal patrimonio famigliare mentre nell’ottica successoria la
dinamica è verticale (dall’avo a chi viene dopo), con il matrimonio la donna che
riceve la dote entra in un altro patrimonio. Nel caso in cui si sciolga quel
matrimonio (solo per morte) vi è un obbligo da parte del marito di restituire il
patrimonio della dote è evidente la questione della dote come un
patrimonio vincolato ad uno scopo preciso, ma se lo scopo viene meno è giusto
riacquisire il patrimonio alla sede originaria. Proprio per evitare dei contenziosi
ereditari, e che la donna possa pretendere qualcosa in più rispetto a ciò che
l’ordinamento concede, si vengono a stipulare delle convenzioni matrimoniali,
precedenti alla celebrazione del matrimonio, tra coloro che contavano nelle
famiglie d’origine (i responsabili del patrimonio) a definire gli accordi che
avrebbero regolato il regime patrimoniale della futura famiglia. Queste clausole
introducono delle espresse rinunce della donna e del marito da ogni eventuale
pretesa successoria, ma questo può avvenire solo a certe condizioni? Ad un
certo punto, in via del tutto empirica, si viene ad individuare un criterio in
nome del quale accettare o meno l’esclusione: la congruità la donna può
accettare l’esclusione nella misura in cui sia stata congruamente dotata. Vi
sono degli accertamenti di merito da fare in merito alla consistenza della dote
si stabilisce anche tenendo conto della condizione della famiglia d’origine e il
tipo di matrimonio che si vada a celebrare poteva verificarsi il caso di una
certa differenza di condizioni e allora la dote doveva essere parametrata alle
condizioni della famiglia, quindi se la donna fosse entrata in una famiglia
particolarmente ricca, la dote sarebbe stata più prosperosa. La convenzione
vincolava la donna, non solo legalmente ma anche spiritualmente, quindi
sarebbe andata incontro allo spergiuro se avesse successivamente deciso di
non voler mantenere l’accord
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