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Ordinamento enti locali

Il TUEL e gli enti locali

Il D.Lgs 267/2000, noto come Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), racchiude tutte le Leggi che regolano l’Ordinamento dei Comuni e delle Province e si compone di 275 articoli. Il TUEL definisce che si intendono Enti Locali i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni.

Autonomia dei comuni e delle province

Le comunità locali, divise in comuni e province, sono fornite di una propria autonomia. Da qui si evince che il Comune è l’Ente locale che rappresenta la sua comunità curando gli interessi e promuovendo lo sviluppo, mentre la Provincia è l’Ente intermedio tra Comune e Regione che rappresenta la sua comunità curando gli interessi e promuovendo lo sviluppo. Entrambi hanno una propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria come previsto dalle leggi.

Funzioni dei comuni e delle province

I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato tramite il Principio di Sussidiarietà, in cui si definisce che l’Ente è capace di svolgere bene un compito e l’Ente superiore non interviene ma ne sostiene l’azione. Nell’esercizio delle loro funzioni rientrano le attività esercitate dall’iniziativa dei cittadini. I Comuni e le Province hanno uno Statuto che è l’espressione primaria di potestà normativa, redigendo una vera e propria Carta Costituzionale, atto normativo che ha per oggetto l’organizzazione dell’Ente definendo le linee di sviluppo dell’attività.

Contenuti dello statuto

L’art. 6 del TUEL definisce che lo Statuto deve contenere le norme fondamentali, l’attribuzione degli organi, le forme di partecipazione e garanzie delle minoranze, la rappresentanza legale, l’organizzazione e forme di collaborazione tra Comuni e Province, gli istituti di partecipazione popolare, le forme di decentramento, le modalità di accesso dei cittadini alle informazioni, i segni distintivi dell’Ente e le pari opportunità.

Lo statuto prevede un contenuto facoltativo che riguarda le materie che può regolare senza un’imposizione di legge come per esempio le forme di referendum. Tuttavia, l’approvazione deve seguire un procedimento aggravato e deve essere deliberato dai consigli e approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Se non si raggiunge la maggioranza, la votazione viene ripetuta in successive sedute nell’arco di 30 giorni e si intende approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta. Viene poi pubblicato sul bollettino ufficiale della regione, nell’albo pretorio per 30 giorni consecutivi, inviato al Ministero dell’Interno ed entra in vigore dopo 30 giorni.

Potestà regolamentare

Una volta emanato lo Statuto, l’Ente ha potestà regolamentare attraverso la quale emana norme vincolanti per i cittadini, definendo così il regolamento che viene adottato attraverso la delibera di Consiglio in cui si definiscono le materie di competenza in merito all’organizzazione e funzionamento delle istituzioni, funzionamento degli organi e l’esercizio delle sue funzioni.

Funzioni proprie e delegate

Il Comune gode di funzioni proprie, statali delegate e funzioni statali e regionali conferite. L’art. 13 del TUEL definisce che le funzioni proprie del Comune sono quelle atte ad amministrare i servizi alla persona e alla comunità, assetto e utilizzo del territorio, sviluppo economico. Le funzioni statali delegate sono quelle che lo Stato, pur avendo la titolarità, delega al comune. Lo stesso principio vale per le funzioni statali o regionali conferite.

La legge Delrio

La Legge 7/2014 n.56, nota come Legge Delrio, ridefinisce organi e competenze dell’amministrazione locale, soprattutto per quanto riguarda le province sulla struttura, depoliticizzazione ed elezione indiretta degli organi. Infatti, prevede due organi di governo: Presidente e Consiglio Provinciale, affiancati dall’assemblea dei sindaci, per cui l’ente non è più espressione diretta da parte.

Organi del comune

Il Comune, nell’esercizio delle sue funzioni, separa gli organi in base alle loro attività:

  • Organi politici: Consiglio, Giunta, Sindaco
  • Organi burocratici: Dirigenti

Il D.Lgs 165/2001 norma gli organi dell’Ente distinguendoli in organi di indirizzo politico dagli organi di gestione. Gli organi di indirizzo politico amministrativo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano atti parte dello svolgimento delle loro funzioni e svolgono verifiche sui risultati dell’attività amministrativa. Ai Dirigenti compete l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; sono titolari di autonomi poteri di spesa e organizzazione e sono direttamente responsabili in via esclusiva.

Organi di governo e gestione

Organi di Governo: Consiglio, Giunta, Sindaco. Il Consiglio è eletto dai cittadini e il mandato è di 5 anni, uguale al Sindaco. La Giunta è nominata dal Sindaco e dura 5 anni.

Organi di Gestione: Segretario, Direttore.

Il consiglio, organo politico, è composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, dura in carica 5 anni e la sua competenza esclusiva è limitata agli atti fondamentali, gli altri organi comunali non possono deliberare nelle materie di competenza del Consiglio, fatta eccezione per le variazioni di bilancio che nei casi d’urgenza possono essere adottate dalla Giunta e ratificate dal Consiglio entro 60 giorni pena decadenza.

Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale è un organo collegiale il cui numero dei componenti è legato alla popolazione residente. Il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento approvato con maggioranza assoluta e indica il numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta; in ogni caso è necessaria la presenza di un terzo dei consiglieri, e il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Presidente del consiglio

Il Presidente del Consiglio, negli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, viene eletto tra i Consiglieri in prima seduta, al di sotto è il Sindaco. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, il diritto di chiedere la convocazione del consiglio e di presentare interrogazioni e mozioni. Hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, e sono tenuti al segreto. Il Sindaco o il Presidente della Provincia o gli Assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Giunta comunale

La Giunta Comunale: lo Statuto definisce le competenze della Giunta e dei Dirigenti. Quindi, la Giunta ha funzione attuativa degli indirizzi del Consiglio, esprimendo scelte politiche attraverso l’adozione di atti programmatori essenziali per la vita dell’Ente e funzione propositiva ed impulso nei confronti del Consiglio. La Giunta propone la maggioranza degli atti fondamentali. È nominata dal Sindaco, ha durata pari al mandato del Sindaco. È composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, non superiore a un terzo e comunque non superiore a 12 unità, nei comuni superiori a 15.000 abitanti. Gli assessori non componenti del Consiglio, se nominati assessori, decadono dalla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il Sindaco può nominare assessori cittadini anche al di fuori del Consiglio. È legata da un rapporto di fiducia e collabora con il Sindaco nel governo del comune, ha competenza residua, collabora con il Sindaco, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso, adotta i regolamenti in materia di organizzazione, approva il PEG, fondo di riserva, predispone e presenta al Consiglio lo schema del bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione.

Sindaco

Il Sindaco è l’organo basilare del Comune, riconosciuto dalla Legge, ha la responsabilità della direzione politica dell’Ente. Esercita le proprie funzioni attraverso molte attività come nomina e delega assessori, il segretario ed i rappresentanti esterni del Comune, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, ed è capo dell’amministrazione comunale. Ufficiale di governo ed è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto. Come ufficiale di governo: emana atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, sovrintende alle funzioni attribuitegli in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, vigila su sicurezza e ordine pubblico, tenuta registri di stato civile e di popolazione, adempimenti in materia elettorale, leva militare e statistica. Rimane in carica per 5 anni. Chi ha ricoperto la carica per 2 mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile allo scadere del 2° mandato. È consentito un terzo mandato, ma solo se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni, 6 mesi e 1 giorno. La cessazione dalla carica del Sindaco comporta automaticamente lo scioglimento del Consiglio e viceversa. Con il Sindaco decade sempre la Giunta.

Organi di governo della provincia

Secondo la Legge Delrio:

  • Consiglio: Eletto da Sindaci e Consiglieri Comunali - Dura in carica 2 anni
  • Presidente: Eletto da Sindaci e Consiglieri Comunali - Durata mandato 4 anni
  • Assemblea dei Sindaci

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito. Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, e sovrintende al funzionamento degli uffici. I Sindaci e i Consiglieri dei Comuni della provincia lo eleggono con voto ponderato. Possono essere eletti Presidente della Provincia, i Sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente, che resta in carica per 4 anni, decade automaticamente in caso di cessazione dalla carica di Sindaco. Può nominare un Vicepresidente scelto fra i Consiglieri.

Consiglio provinciale

Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero degli abitanti. Svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi, propone lo Statuto e ha poteri decisionali in merito al bilancio. Dura in carica 2 anni e viene eletto con voto ponderato, dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della provincia. Possono essere eletti consiglieri provinciali solo i Sindaci e i consiglieri comunali ed è prevista la decadenza in caso di cessazione dalla carica di consigliere comunale. L’Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla provincia, adotta lo Statuto della Provincia, ha potere consultivo nell’iter di approvazione dei bilanci e ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto.

Dirigenti

I dirigenti sono gli organi burocratici del Comune e a loro sono attribuite le competenze gestionali attinenti all’attività amministrativa dell’Ente. La “funzione dirigenziale” comporta: la responsabilità gestionale, il potere di adottare atti a rilevanza esterna, la gestione del personale. I requisiti della funzione dirigenziale sono: Autonomia e Responsabilità. L’attribuzione della responsabilità dirigenziale spetta al Sindaco con incarico a tempo determinato pari a quella del mandato. Gli incarichi sono conferiti con atto motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in base all’art. 109 del TUEL. L’art. 107 ribadisce la separazione dei compiti di indirizzo politico da quelli di gestione assegnati ai dirigenti, ai quali spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti e ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dagli organi politici di governo.

Segretario comunale

Il Segretario Comunale ha il ruolo di consulente giuridico-amministrativo, la nomina è obbligatoria e compete al Sindaco, che lo sceglie fra gli iscritti in un apposito albo. Il DL 174/2012 ha affidato al segretario la direzione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. La legge anticorruzione (l.190/2012) gli ha attribuito il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione. La durata dell’incarico è pari a quella del mandato del Sindaco, ma continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario, che deve avvenire non prima di 60 giorni e non oltre 120 dall’insediamento del Sindaco, e rimane confermato se ciò non avviene nei termini indicati. Può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco esclusivamente per violazione dei doveri d’ufficio. È responsabile della prevenzione della corruzione, fornisce collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente (art.97 c. 2) per assicurare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’attività dell’Ente. Partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con competenze consultive e ha funzioni notarili, in quanto ufficiale rogante nei contratti nei quali l’Ente è parte; può anche autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente. Se riveste anche il ruolo di Direttore Generale, esprime i pareri di regolarità tecnico e contabile in mancanza dei responsabili dei servizi. Se non è stato nominato il Direttore Generale, sovrintende e coordina i dirigenti e svolge funzioni di direzione.

Direttore generale

Il Direttore Generale è una figura con competenze economico-gestionali dotata di forti poteri decisionali e capacità manageriali, viene scelto dal Sindaco. L’art.108 del TUEL prevede che i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possano dotarsi di un Direttore Generale che deve essere: nominato dal Sindaco, individuato al di fuori della dotazione organica, incaricato con contratto a tempo determinato che non può eccedere la durata del mandato del Sindaco. Può essere revocato nell’incarico dal Sindaco previa deliberazione delle rispettive Giunte. Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, sovrintende alla gestione dell'ente e alla predisposizione del piano dettagliato di obiettivi. Quindi il Sindaco può: nominare un Direttore Generale, non nominare un Direttore Generale oppure attribuire le funzioni di Direttore al Segretario, che mantiene anche le sue funzioni a cui vanno ad aggiungersi quelle di Direttore.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ggiovanni.ciocca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof D'Alessio Maria.
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