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I REQUISITI DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

Per arrivare a concretizzare la capacità contributiva, oltre agli indici, occorrono ulteriori requisiti. Per tale motivo, la capacità contributiva deve essere:

  • attuale: un’imposta non può essere introdotta per colpire fatti accaduti in precedenza. In altre parole, le disposizioni di imposta possono valere solo per il futuro. Tale regola implica che le leggi tributarie non possono essere retroattive ed è sancita (dal 2000) dallo Statuto del contribuente.
  • A tal proposito, la Corte ha ravvisato un’eccezione: “eccezionalmente si possono tassare fatti accaduti in precedenza, rispetto all'entrata in vigore di una legge, purché il tempo trascorso tra il fatto già accaduto e la tassazione sia ragionevolmente breve (3 anni →ipotesi interpretativa)”;
  • effettiva: la Corte ha stabilito che la capacità contributiva deve essere effettiva (reale) e non fittizia (inventata, finta).
Questo non significa che la capacità contributiva non possa essere ricostruita con l'utilizzo delle presunzioni da parte dell'amministrazione finanziaria, ma è necessario che al contribuente sia sempre garantita la possibilità di provare il contrario rispetto alla capacità contributiva ricostruita per presunzione. A questo punto definiamo la presunzione come il mezzo di prova che consiste nel risalire da un fatto noto ad un fatto ignoto. Questa può essere effettuata attraverso parametri gravi, precisi e concordanti. Questo tipo di presunzione è definita relativa perché consente la prova contraria. Personale: l'art. 52 Cost. stabilisce che ogni contribuente deve concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva. Da questo consegue che nessuno può essere gravato da imposte per una capacità contributiva altrui. Questo requisito fondamentale fu introdotto nel 1979: fino a quel momento, infatti, il sistema fiscale italiano non teneva conto della capacità contributiva dei cittadini, ma si basava su criteri di equità e proporzionalità.momento la moglie non aveva soggettività tributaria. Occorre precisare che è legittimo che un soggetto paghi per un altro, è illegittimo, invece, che per legge questo debba avvenire. Tale fenomeno prende il nome di accollo di imposta. LA PROGRESSIVITÀ Il secondo comma dell'art. 53 della Costituzione afferma che il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Anzitutto, occorre precisare che la progressività si riferisce al sistema complessivamente considerato, non al singolo tributo. Questo viene manifestato anche dalla legittimità, all'interno del nostro ordinamento, di imposte in misura fissa. Per sistema progressivo si intende un sistema in cui l'insieme delle imposte determina un carico impositivo, sul singolo contribuente, che cresce più che proporzionalmente al crescere della capacità contributiva. Fino a vent'anni fa, il sistema tributario italiano era regressivo, l'opposto di progressivo.

Quello che sancisce la Costituzione, poiché la tassazione decresceva al crescere della capacità contributiva. A seguito di aggiustamenti legislativi, si è arrivati ad una modifica del quadro normativo che ha reso il nostro sistema lievemente progressivo. La Corte Costituzionale ha affermato che, formalmente, il rispetto del 2° comma dell'art. 53 si ottiene attraverso la progressività dell'IRPEF (la principale imposta del sistema).

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

Il sistema tributario italiano è composto da tributi:

  • in misura fissa: coincide con una somma di denaro predeterminata (imposta di bollo e imposta di registro).
  • proporzionali: l'aliquota è costante indipendentemente dalla capacità contributiva.
  • progressivi: le principali forme di progressività sono:

- la progressività lineare (Germania): vi è una variazione infinitesimale dell'aliquota d'imposta al crescere del reddito,

dove questa crescita infinitesimale è determinata da una funzione matematica molto complessa; ● la progressività per scaglioni: il reddito viene diviso in scaglioni e ad ogni scaglione successivo corrisponde un'aliquota superiore rispetto a quella dello scaglione precedente. All'interno del singolo scaglione l'imposta è proporzionale, che diventa progressiva perché abbiamo più scaglioni e più aliquote che aumentano. L'IRPEF è un'imposta progressiva per scaglioni, le cui aliquote vengono stabilite nell'art. 11 del TUIR: l'aliquota minima è del 23% e l'aliquota massima è del 43%. A queste aliquote poi si aggiungono delle addizionali (circa 2.5%) che si sommano all'IRPEF e hanno l'obiettivo di finanziare soprattutto le regioni ed i comuni. ● la progressività per deduzione alla base (flat tax): sul reddito, dal quale viene dedotta una quantità che corrisponde

alla fascia di reddito sufficiente alla sopravvivenza, viene applicata un’aliquota costante molto bassa (intorno al 15%).

I punti di forza della flat tax sono la semplicità, è molto facile da applicare, e la scarsa entità dell’aliquota, la quale incentiverebbe l’adempimento corretto dell’obbligo tributario (scoraggerebbe l’evasione). D’altro canto, il punto dolente è la sostanziale assenza della progressività.

L’economista che per primo studiò la flat tax fu De Viti De Marco, il quale mise in evidenza la degressività della flat tax: secondo tale economista, in questo sistema, la curva della progressività ad un certo punto si ferma, perdendo quindi la caratteristica della progressività.

Sebbene la Costituzione prevede l’esistenza di imposte ad aliquota costante, secondo gli studiosi di scienze delle finanze la flat tax non sarebbe in grado di assicurare una progressività all’intero sistema.

Questo perché l'altra grande fonte di gettito è l'IVA, un'imposta proporzionale e regressiva. Per tale motivo, la commissione finanza in Italia ha chiaramente escluso l'applicazione della flat tax come misura complessiva di tassazione dei redditi.

L'IMPOSTA: STRUTTURA E APPLICAZIONE

IL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

Il procedimento tributario trova la sua origine in un elemento quasi naturalistico/primario, cioè dai soggetti giuridici che lo caratterizzano. Questi ultimi si dividono in privati (soggetti passivi → portatori di debiti) e pubblici (soggetti attivi → portatori di crediti).

I SOGGETTI ATTIVI

I soggetti attivi sono lo Stato e gli enti territoriali minori (regioni, province, città metropolitane e comuni). Gli organi dello stato che intervengono nel procedimento tributario sono:

l'Agenzia delle Entrate: è un organismo di diritto pubblico che amministra i tributi. Si tratta di un organo sostanzialmente

governativo poiché fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'agenzia nazionale, con sede a Roma, ma che opera su tutto il territorio nazionale attraverso sedi regionali e provinciali (organi competenti agli accertamenti sui singoli contribuenti che operano sul territorio). L'Agenzia delle entrate è affiancata poi dalla Guardia di Finanza: un corpo militare, che opera negli aspetti fiscali con la sezione di polizia tributaria. All'interno dell'Agenzia c'è poi una sub-agenzia, che è l'Agenzia della Riscossione, competente per l'appunto della riscossione coattiva dei tributi. L'Agenzia delle Dogane ha il compito di controllare e gestire l'attraversamento di soggetti o merce estera (extra unionali) all'interno dello Stato italiano. Occorre sottolineare che le merci extracomunitarie che attraversano il confine dello Stato italiano sono colpite da imposte doganali che hanno.

L'obiettivo di proteggere l'economia dello Stato.

I SOGGETTI PASSIVI

Il contribuente è il soggetto passivo di rapporti tributari, colui che realizza il presupposto d'imposta, il fatto indice di capacità contributiva.

Il soggetto passivo è titolare di una obbligazione pecuniaria, la quale implica l'obbligo di pagare l'onere impositivo.

Nel caso in cui il presupposto oggettivo (es: reddito, vendita di immobile) venga realizzato da più soggetti, l'obbligazione d'imposta si riferisce a tutti indistintamente, in base a quanto stabilito dalle regole di solidarietà tributaria.

I SOGGETTI TERZI

Accanto ai contribuenti, abbiamo i soggetti terzi: sono tali perché non realizzano il presupposto d'imposta, ma sono coinvolti nel procedimento tributario. Tali soggetti sono disciplinati nell'art 64 del DPR n 600 del 1973: si tratta di un decreto che disciplina le attività di accertamento e alcuni aspetti del

procedimento tributario, tra iquali i soggetti terzi. L'art. 64 disciplina due soggetti: il sostituto d'imposta: "Chi, in forza di disposizione di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per fatti o situazioni a queste riferibili ed anche a titolo d'acconto deve esercitare la rivalsa". Per obbligazioni si intende che il sostituto d'imposta ha l'obbligo (in base a quanto stabilito dalla legge) di pagare l'imposta. In questo caso non si tratta di un'obbligazione d'imposta, ma di un'obbligazione propria del sostituto (obbligazione pecuniaria) che ha ad oggetto il pagamento di imposte in luogo di altri. Questo soggetto agisce al posto di soggetti passivi, per fatti o situazioni (presupposto d'imposta) a questiriferibili. Quindi, il sostituto agisce al posto dei soggetti che hanno realizzato il presupposto. Inoltre il pagamento del soggetto terzo può essere effettuato anche a titolo di

acconto: il soggetto terzo può pagare, secondo le previsioni legge, una porzione dell'imposta. Da qui la distinzione tra sostituzione a titolo d'acconto e sostituzione a titolo definitivo.
La norma si chiude dicendo che il soggetto terzo deve esercitare la rivalsa nei confronti del soggetto passivo in base alla somma "anticipata".
La figura del sostituto è tipica nei rapporti di lavoro subordinato, in cui il datore di lavoro rappresenta il sostituto d'imposta. Dal punto di vista tributario, il dipendente che riceve la retribuzione, è il soggetto passivo del tributo e come tale deve pagare l'imposta perché riceve la retribuzione e realizza un reddito. La legge tributaria utilizza il rapporto privatistico che tra datore e lavoratore per innestare il rapporto di sostituzione d'imposta e quindi il datore diventa sostituto e il lavoratore diventa sostituito. Il datore di lavoro, si rivale sul lavoratore operando una ritenuta.sulla retribuzione da corrispondere, pari alla imposta gravante sul lavoratore. In questo caso la
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PieroGrassano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Giovannini Alessandro.