PROCESSO TRIBUTARIO:
momento nel quale le varie tensioni giungono a conclusione. È il momento nel quale si
arriva al dunque, è il momento nel quale un soggetto terzo pone la parola fine alla
vicenda iniziata. Che tipo di processo è il processo tributario? Nel nostro ordinamento
dal punto di vista processuale abbiamo grandi tipi, abbiamo il processo civile, abbiamo
il processo amministrativo ed il processo penale che rileva in quanto le sanzioni penal
tributarie sono combinate dal giudice penale in esito di un ordinario processo penale.
Il diritto tributario è un diritto di secondo livello in quanto discende da altri diritti, è
connesso ad altri diritti. Lo stesso capita per il processo, è chiaro che il processo
tributario si rifà in tutto al processo civile e a quello amministrativo. Il processo
tributario si svolge davanti ad un giudice speciale, la commissione tributaria. Il giudice
tributario non è appartenente alla magistratura ordinaria ma è un giudice speciale. Il
processo tributario si articola su tre gradi di giudizio, il primo di fronte alla
commissione tributaria provinciale, il secondo dinnanzi alla commissione tributaria
regionale ed il terzo si volge dinnanzi alla corte di Cassazione, nei primi due gradi di
merito è un processo speciale ma nel terzo grado torna nell’alveo dei giudici ordinari
tant’è che il terzo processo si svolge dinnanzi alla corte di Cassazione che ha una 55
composizione unitaria, è una sola e si trova a Roma. Il terzo grado è il grado di
legittimità, la Cassazione giudica sulla corretta applicazione delle norme nei gradi
precedenti.
Il processo tributario inizia impugnando un atto, è un processo per impugnazione di
atti dell’amministrazione finanziaria. Se l’atto non c’è, l’ordinamento tributario lo
inventa perché un atto ci deve essere in qualche modo. La natura del processo
tributario è duplice perché ricalca in parte il processo civile e in parte il processo
amministrativo. Il processo tributario inizia con l’impugnazione di un atto e questo lo
accomuna in toto al processo amministrativo che inizia con l’impugnazione di atti
dell’amministrazione.
Lo svolgimento del processo tributario, gli istituti del processo tributario e le norme del
processo tributario si rifanno alle norme del diritto civile. Il processo civile è il vero
punto di riferimento per il nostro processo tributario fatto salvo l’incipit con
un’avvertenza che è pur vero che il processo civile inizia in un altro modo con la
chiamata in giudizio di controparte, la vocatio in ius.
Ci sono però alcuni casi in cui anche il processo civile inizia con l’impugnazione di un
atto, sono atti minori, es. impugnazione di un atto societario.
Il modello processuale di riferimento per il procedimento tributario è quello civile per
tre motivi fondamentali:
- Il processo civile rispetto agli altri processi dell’ordinamento ha lo stesso ruolo e
funzione che ha il diritto civile rispetto agli altri diritti sostanziali, come il diritto
civile è il diritto comune dell’ordinamento ai quali gli altri diritti guardano.
Parimenti il diritto processuale civile è il diritto processuale comune del nostro
ordinamento e questo in generale, ogni processo del nostro ordinamento per
principi generali, istituti, canoni interpretativi … ogni processo del nostro
ordinamento guarda al processo civile e di conseguenza al diritto processuale
civile.
Es. tema fondamentale nel processo è la notificazione dell’atto che è un
procedimento con la quale si presume la legale conoscenza dell’atto. La parte
interessata deve portare a conoscenza dell’altra parte l’atto secondo regole
fissate dalla legge, se queste regole sono rispettate, l’atto si dice notificato cioè
per presunzione insuperabile l’altra parte l’ha ricevuto ed è tenuta ad averne
conoscenza. Se la notifica avviene l’atto è conosciuto e ricevuto. Le regole della
notificazione le troviamo nel codice civile, gli altri rami dell’ordinamento mutua
le regole della notificazione dal codice civile. È un esempio di come in generale
il codice di procedura civile è il diritto comune processuale dell’ordinamento
giuridico.
- Nella legge stessa istitutiva del contenzioso giudiziario che è il decreto
legislativo 546 del ’92 che all’articolo 1 espressamente prevede che laddove la
legge 546 non provveda si fa riferimento al codice civile nel senso che laddove
la legge sul processo tributario sia carente, mancante, abbia una lacuna si
guarda direttamente al codice di procedura civile e questo lo dice la legge sul
processo tributario.
- La stessa legge sul processo tributario qua e là rinvia a norme del codice civile.
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Quindi non solo il codice di procedura civile è la legge processuale di riferimento del
nostro ordinamento, non solo la legge sul processo tributario all’art. 1 rinvia al codice
di procedura civile laddove ve ne sia la necessità ma sempre la legge sul processo
tributario richiama qua e là determinati articoli del codice di procedura civile.
Un processo quello tributario che dal punto di vista dell’avvio è identico a quello
amministrativo ma per tutto il resto è un processo che richiama il processo civile. La
normativa di riferimento del processo tributario è costituita dalla legge sul processo
tributario, il decreto legislativo 546 e direttamente dal codice di procedura civile.
Chi sono le parti del processo tributario? Il contribuente e la pubblica amministrazione:
comune, regione … nel processo civile ed in quello amministrativo tra le parti si
distingue sempre un attore e un convenuto. L’attore è colui che agisce e inizia il
processo, il convenuto è quello chiamato in causa e che lo subisce.
Nel processo amministrativo l’attore è il cittadino che impugna un atto, nel processo
civile è attore chi avvia la causa. Nei due processi non ci sono dubbi su chi sia l’attore
e chi il convenuto. Nel processo tributario questa distinzione è più delicata perché dal
punto di vista formale non c’è dubbio che attore sia il contribuente e convenuto
l’amministrazione finanziaria. Nella sostanza quando potremmo immaginare sia
iniziato il processo seppure sotto condizione? Nella sostanza, quando ci troviamo di
fronte ad un atto che a determinate condizioni porta irreversibilmente al processo?
L’avviso di accertamento che è l’atto con il quale l’amministrazione esercitando il suo
potere esaurisce il proprio potere a tal punto che l’amministrazione nell’atto
amministrativo deve indicare tutti gli elementi che ha a disposizione e nella
motivazione deve fare riferimento ad ogni documento, prova senza poter modificare
tutto ciò e questo significa che se dal punto di vista formale il contribuente è l’attore e
l’amministrazione è il convenuto, ecco che invece dal punto di vista sostanziale è
l’amministrazione a poter essere vista come attore ed il contribuente come convenuto.
Nel proseguio del processo l’amministrazione non può aggiungere negli atti
processuali alcun che rispetto all’atto amministrativo. Il ruolo dell’amministrazione
finanziaria nel processo tributario è un ruolo di difesa dell’atto. L’amministrazione
consuma il proprio potere perché non può aggiungere altro, ha esaurito il proprio
potere nell’avviso di accertamento e nel corso del processo tributario
l’amministrazione non può far altro che difendere il contenuto dell’atto di
accertamento. Alla luce di queste considerazioni possiamo capire perché dal punto di
vista sostanziale si possa dire che l’amministrazione è l’attore perché con
l’emanazione dell’avviso di accertamento ha dato inizio ad un percorso che a certe
condizioni può portare all’avvio del processo tributario.
I giudici tributari non appartengono alla magistratura ordinaria di cui appartengono i
giudici civili, amministrativi, i giudici penali cioè chi sostiene e supera il concorso in
magistratura. Il processo tributario è demandato ad un giudice onorario cioè un
giudice che accanto ad altre professioni fa domanda per diventare anche giudice
tributario, tra le categorie di soggetti che possono diventare giudici tributari ci sono
anche giudici ordinari oltre ad avvocati, notai … quello che conta è che non si tratta di
un giudice di carriera e questo vale per i primi due gradi. Esauriti i due gradi di merito,
il terzo grado avviene di fronte alla corte di Cassazione che è il giudice di legittimità. Il
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nostro è un processo ibrido perché per i due gravi avviene di fronte alla magistratura
onoraria ma in terzo grado rientra nei binari dell’ordinamento in maniera piena.
Vediamo quali sono le cause tributarie cioè in quali casi si adisce il giudice tributario.
Qual è la regola per la quale un certo atto si impugna di fronte al giudice tributario?
Abbiamo due norme che disciplinano quali siano le cause di competenza del giudice
tributario e sono l’art. 2 e 19 che insieme delineano il perimetro della giurisdizione
tributaria. L’art. 2 attiene all’oggetto delle cause che sono di competenza dei giudici
tributari ed è stato oggetto alcuni anni fa di una rilevante modifica. Dice che rientrano
nella giurisdizione tributaria le cause aventi ad oggetto tutti i tributi di ogni genere e
specie comunque denominati. Quindi l’art. 2 nella attuale formulazione demanda alla
giurisdizione delle commissioni le cause riguardanti i tributi. Quindi per conoscere la
giurisdizione del giudice tributario dobbiamo capire che cosa sono i tributi.
Tributi = se una certa prestazione non è un tributo chi intenda contestare quella
prestazione non può adire il giudice tributario bensì quello civile con il rischio se
sbaglia di incorrere in decadenze. I tributi sono quelle prestazioni patrimoniali imposte
alle quali il contribuente è tenuto anche senta la propria volontà, sono privi di natura
sinallagmatica e fanno riferimento ad un interesse collettivo o meta individuale cioè
che va al di là dell’interesse del singolo. L’IRPEF è un tributo, cosa significa che ci deve
essere un interesse meta-individuale? Significa che il pagamento di quella prestazione
non corrisponde ad un interesse del singolo ma della collettività.
Ora se per le imposte propriamente dette che rientrano nei tributi come l’IVA … il
dubbio può venire laddove siamo in presenza di tasse che entrano pur sempre a far
parte della nozione di tributo ma che presentano un confine più labile ri
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