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BICAMERALISMO PERFETTO

Entrambi i rami del Parlamento esercitano separatamente le medesime funzioni. Se un determinato documento non viene approvato da entrambi, questo non passa alla fase successiva. Ciascuna camera elegge tra i propri membri, a scrutinio segreto il presidente e l'ufficio di presidenza (art.63 Cost.).

PRINCIPALI FUNZIONI DEL PRESIDENTE

  • Programma i lavori parlamentari
  • Dirige le discussioni in aula
  • Garantisce il rispetto del regolamento
  • Assicura il mantenimento dell'ordine all'interno dell'aula

È la maggioranza che definisce il calendario dei lavori (i tempi sono lunghi per cui si fanno delle scelte politiche). All'interno delle due Camere non possono entrare le forze dell'ordine, l'ordine è mantenuto dai Commessi, dipendenti delle camere. Il Presidente programma i lavori parlamentari, non da solo, ma con la Conferenza dei Capigruppo, perché chi decide cosa mettere all'ordine del giorno decide.

  • Cosa potrà essere approvato e cosa non arriverà alla discussione in aula.

GRUPPI PARLAMENTARI

In ciascuna camera i deputati e i senatori si suddividono in gruppi parlamentari, a seconda del partito di appartenenza. Nella Camera dei deputati per formare un gruppo sono necessari almeno 20 membri, mentre nel senato almeno 10, l'adesione ad un gruppo è obbligatoria e questi gruppi svolgono funzioni politiche. I parlamentari che non dichiarano a quale gruppo appartengono o che non sono accettati da nessun gruppo formano il cosiddetto gruppo misto, che può avere anche 20 o 30 persone.

Attribuzioni dei gruppi parlamentari:

  • Il tempo d'aula: la facoltà di intervenire è ripartito fra i gruppi e non fra i singoli.
  • I Presidenti dei gruppi partecipano alla definizione del programma dei lavori parlamentari.
  • È ai gruppi che le Camere conferiscono risorse (spazi, attrezzature, ecc..).
  • Designano tra i propri membri i componenti delle

Commissioni parlamentari

Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari: ne fanno parte tutti i presidenti dei gruppi parlamentari. Assiste il presidente della Camera e del Senato, quando questi lo ritiene utile, per tutto ciò che riguarda lo svolgimento dei lavori dell'aula e delle commissioni.

COMMISSIONI PARLAMENTARI

Sono l'articolazione più importante delle Camere perché operano ed elaborano i progetti di legge. Sono previste dalla Costituzione e "composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari", rispecchiano la proporzione esatta tra maggioranza e minoranza e ogni gruppo ha una rappresentanza in ogni commissione.

  • Composizione

- Monocamerali: composte solo da deputati o solo da senatori

- Bicamerali: miste con numero uguale di deputati e senatori

  • Durata

- Permanenti: svolgono la loro funzione per tutta la legislatura

N.B: La durata della legislatura è di 5 anni, ma in seguito ad una crisi di Governo, il

Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente le Camere o anche solo una di esse una volta sentiti i loro presidenti. La durata delle camere può essere prorogata solo per legge in caso di guerra. È diversa invece la proroga dei poteri, l'elezione delle nuove camere avviene entro 60 giorni dalla fine delle precedenti a causa della scadenza della legislatura o dello scioglimento anticipato, fino alla loro prima riunione sono prorogati i poteri delle camere. Temporanee: per un certo periodo di tempo COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI Le commissioni parlamentari permanenti si riuniscono in tre sedi secondo 3 modalità: - In sede referente (procedimento ordinario): la commissione esamina i progetti di legge su cui poi riferiscono alle camere. La sede referente è una sede di istruttoria preparatoria che poi rimanda tutto all'aula. - In sede redigente (procedimento speciale): la commissione fa tutto quello che fa la referente e in

Più, redige e approva il progetto di legge articolo per articolo, che sostituisce la votazione articolo per articolo dell'aula, quindi si entra in aula e si fa la votazione per l'approvazione finale senza possibilità di modifica.

In sede legislativa (procedimento speciale): è quella in cui la commissione fa tutto, cioè la commissione esamina il progetto di legge, lo approva articolo per articolo e approva con votazione finale.

Funzione legislativa: è l'attività che il parlamento svolge per approvare le leggi e questa funzione è esercitata collettivamente dalle due camere (art.71 Cost.)

Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie si articola in diverse fasi:

  1. Iniziativa legislativa

Gli unici soggetti che nel nostro ordinamento hanno l'iniziativa legislativa sono:

  • Il Governo come organo nel suo insieme, non i singoli ministri (art.71)
  • I membri del Parlamento, cioè i singoli deputati o i senatori

(art.71)- 50.000 elettori, se non trovano un parlamentare che li rappresenti e la proposta di legge deve già esserestrutturata in articoli (art.71)- Ciascun consiglio regionale- CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) nelle materie economiche e sociali (art. 99 Cost.)- Comunale (art.133 Cost.)

Le commissioni parlamentari non hanno potere di iniziativa legislativa ma si instaurano in un’altra fase piùavanzata. Nel nostro ordinamento il potere di iniziativa legislativa spetta al Governo nel suo insieme comeorgano. Quasi tutti i disegni di legge vengono presentati dal Governo perché espressione dellamaggioranza parlamentare, di conseguenza sarà interesse della stessa maggioranza parlamentare portarloa termine. Si parla genericamente di progetto di legge, che è costituito da due elementi:

  1. Il testo dell’articolo
  2. Una relazione illustrativa

2. FASE COSTITUTIVA

Entrano in gioco le Commissioni Parlamentari, quest’ultime

Sono composte in modo da rispecchiare la composizione del Parlamento, le proporzioni dei gruppi parlamentari, e possono operare anche in sede legislativa: in questo caso tutta la fase costituiva avviene in commissione legislativa. A differenza di come operano queste commissioni possiamo avere tre diverse procedure:

  • Procedura ordinaria: si ha quando la commissione opera in sede referente. Il presidente di una delle Camere assegna il progetto di legge redatto in articoli alla Commissione competente per materia. Una volta ricevuta la proposta di legge, la commissione competente per materia procede alla:
    1. Trattazione in commissione che si divide in tre fasi:
      • Discussione generale sul progetto di legge
      • Discussione articolo per articolo e votazione di eventuali emendamenti
      • Stesura di una o più relazioni
    2. Viene individuato un soggetto, detto relatore, che sarà incaricato di relazionare all'aula i lavori della commissione. Una o più delle altre commissioni possono

Esprimere pareri e possono essere proposti degli emendamenti, cioè le modifiche che vengono apportate all'originario progetto di legge. Già uscendo dalla commissione il progetto può essere votato perché la commissione in sede referente ha già il potere di mutare il disegno di legge.

Trasmissione alla camera

Trattazione in assemblea alla camera

L'esame del progetto in assemblea si sviluppa attraverso tre momenti:

  • Discussione generale
  • Esame e votazione articolo per articolo e voto sugli emendamenti
  • Dichiarazione di voto e votazione finale

Sia la commissione che la camera possono già fare una dichiarazione di voto negativa e quindi già archiviare la proposta di legge. Il procedimento può sempre interrompersi, o per volontà della commissione o per volontà della camera. Non tutti i disegni di legge vanno a tramutarsi in legge, tantissimi vengono archiviati; alcuni non vengono neanche discussi dalle commissioni.

altri vengono cestinati stradafacendo. Una volta che si addiviene ad un testo definitivo di una camera, tale testo è trasmesso all'altra camera.

Se il progetto di legge viene approvato:

  1. Trasmissione al presidente dell'altra camera

Il fatto che in una camera si utilizzi il procedimento cd normale (commissione in sede referente) non vincola anche l'altra camera (nell'altra camera la commissione potrebbe operare in sede deliberante o in sede legislativa). Questo perché c'è un bicameralismo perfetto; se il testo viene modificato viene trasmesso alla prima camera che voterà solo per le parti modificate.

Procedura abbreviata: La Costituzione riserva al regolamento di ciascuna camera la disciplina dei "procedimenti legislativi abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza". Tale urgenza però non è tale da giustificare l'adozione di un Decreto-Legge.

Tutti i tempi sono

ridotti alla metà (tempi dell'aula e termini): si velocizza il procedimento senza però mutarne la forma. Procedura speciale: Si ha procedura speciale o decentrata quando le commissioni operano in sede redigente o in sede deliberante o legislativa: - Commissioni in sede legislativa: L'esame, l'approvazione articolo per articolo e la votazione finale si svolgono in commissione senza passaggio in assemblea. Fino al momento della votazione finale possono richiedere la procedura normale (ordinaria) il Governo, 1/10 dei membri della camera e 1/5 dei membri della Commissione stessa. - Commissione in sede redigente: - Previa discussione generale in assemblea - Su richiesta all'unanimità del capogruppo o di 4/5 dei componenti della commissione - Può essere conferito alla commissione competente il compito di redigere il testo del progetto di legge. - Il testo è sottoposto nuovamente all'assemblea per la votazione finale. Il testopuò essere solo approvato o respinto in toto senza possibilità di proporre, introdurre o votare emendamenti.

Votazione finale

Il progetto di legge approvato da una camera viene trasmesso all'altra camera. Questo passaggio del disegno di legge da una camera all'altra viene definito "navette parlamentari".

Come si fa a votare un disegno di legge?

Per la votazione, sia alla Camera che al Senato, è necessario il numero legale, che è dato dalla metà più uno dei componenti. Non si fa l'appello dei presenti, salva la richiesta di verifica del numero legale (cioè è possibile richiedere la verifica del numero legale) ma se non viene richiesta, la deliberazione è comunque valida.

Gli astenuti sono coloro che non esprimono il loro giudizio rispetto ad un determinato disegno di legge. Al Senato, gli astenuti sono invitati ad allontanarsi dall'aula, non andando neanche a ricoprire il numero legale, mentre

alla Camera dei deputati gli astenuti sono comunque presenti e quindi possono andare a

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A.A. 2022-2023
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolavernuccio10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ponzio Silvia.