DIRITTO PUBBLICO
PRIMA PARTE: ORGANIZZAZIONE DEI
PUBBLICI POTERI
1.LO STATO POLITICA E DIRITTO
IL POTERE POLITICO
Il potere politico è quella specie di potere sociale che si basa sulla possibilità di
ricorrere, in ultima istanza, alla forza legittima per imporre la propria volontà. Il
potere sociale è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui.
Occorre distinguere tre tipi di potere sociale, a seconda del mezzo che si
impiega per esercitare tale potere:
1. Il potere economico → è quello che si avvale del possesso di certi beni
necessari, in una situazione di scarsità, per indurre coloro che non li
posseggono a seguire una determinata condotta
2. Il potere ideologico → è quello che si avvale del possesso di certe
forme di sapere o conoscenze per esercitare un’azione di influenza sui
membri di un gruppo
3. Il potere politico → è quello che per imporre la propria volontà ha la
possibilità di ricorrere all’uso della forza. Lo Stato incarna la figura tipica
di potere politico, per far rispettare le sue leggi può ricorrere ai suoi
apparati repressivi.
Non sempre nella società si è avuta la concentrazione della forza in un unico
potere e non sempre nella storia questi poteri sono stati distinti tra loro
(nemmeno oggi lo sono in tutte le parti del mondo).
LA LEGITTIMAZIONE
Per qualificare il potere politico, però, il riferimento all’uso della forza è
necessario, ma non sufficiente. Il potere politico quindi, non si basa solamente
sulla forza, ma anche su un principio di giustificazione dello stesso, detto
legittimazione. Max Weber definiva tre diversi tipi di potere legittimo:
1. Potere tradizionale → si basa sulla credenza nel carattere sacro delle
tradizioni valide da sempre
2. Potere carismatico → si basa sulla dedizione al valore esemplare o
carismatico di una persona e degli ordinamenti che ha creato
3. Potere legale-razionale (Il potere legale-razionale emerge a seguito
delle grandi rivoluzioni liberali del 18° secolo (Guerra d’Indipendenza
delle colonie americane nei confronti dell’Inghilterra negli anni 1774 e
1781 e la Rivoluzione Francese del 1789). Esso trova la sua
1
consacrazione in 2 fondamentali documenti costituzionali: la Costituzione
americana (1878) e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino in
Francia nel 1789.) → si fonda sulla credenza nel diritto di comando di
coloro che ottengono il potere sulla base di procedure legali.
Anche il potere politico non agisce libero da vincoli giuridici, ma è esso stesso
sottoposto al diritto a tutela delle libertà dei cittadini contro gli abusi di chi
detiene il potere. Il principio di legalità, la separazione dei poteri, le diverse
libertà costituzionali sono i principali mezzi giuridici attraverso cui si è
affermato il costituzionalismo.
La legittimazione legale-razionale è oggi superata dalla legittimazione per
consenso conseguente la democratizzazione degli Stati operata – in larga scala
– a partire dal XX secolo.
La più recente evoluzione porta il diritto costituzionale a adeguarsi
contemporaneamente alla dimensione sovra-nazione dell’economia e al ruolo
determinante degli enti locali nello svolgimento di fondamentali compiti dello
Stato.
LO STATO
Stato è il nome dato ad una particolare forma storica di organizzazione del
potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato
territorio e si avvale di un apparato amministrativo.
Lo Stato moderno nasce e si afferma in Europa tra il XV e il XVII secolo e si
differenzia dalle precedenti forme di organizzazione del potere politico, per due
caratteristiche:
a) Una concentrazione del potere di comando legittimo nell’ambito di un
determinato territorio in capo ad un’unica istanza
b) La presenza di un’organizzazione amministrativa in cui opera una
burocrazia professionale.
LA NASCITA DELLO STATO MODERNO
La spinta alla concentrazione del potere politico nello Stato è nata come
reazione al sistema feudale, costituito dal rapporto vassallo-signore. Il signore
concedeva al vassallo un feudo, instaurando con lui un rapporto di obblighi e
diritti reciproci di carattere personale e privato, su vari livelli.
I rapporti di potere erano di carattere personale e privato e c’era coincidenza
tra la proprietà privatistica del feudo e il potere di comando sugli individui che
a quel feudo erano collegati. La società non era composta da individui ma da
comunità minori tra loro combinate la famiglia, il clan, le corporazioni, le
sette o confessioni ecc. 2
Non esisteva un diritto univoco ma una molteplicità di sistemi giuridici che a
volte si sovrapponevano fra loro. Tra gli elementi che contribuirono a modificare
questo sistema sicuramente trovano spazio le guerre di religione che si
verificarono in Europa.
due secoli di guerre e di povertà, l’organizzazione sociale rispose con
A
l’affermazione dello Stato moderno, con la concentrazione della forza legittima
e quindi con l’ordine sociale.
LA SOVRANITÀ
Lo Stato moderno è un apparato centralizzato che ha il monopolio della forza
legittima in un determinato territorio. Il concetto giuridico che è servito ad
inquadrare questa caratteristica dello Stato è quello di “sovranità”, che ha due
aspetti: uno interno ed uno esterno.
interno consiste nel supremo potere di comando in un determinato
Quello
territorio, che è tanto intenso da non riconoscere nessun altro potere al di
sopra di sé.
esterno consiste nell’indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi
Quello
altro Stato.
I due aspetti sono strettamente intrecciati: lo Stato non potrebbe vantare il
monopolio della forza legittima e quindi il supremo potere di comando su un
dato territorio se non fosse indipendente da altri Stati.
Stabilito il concetto e la funziona di sovranità, diventa necessario individuare
chi, nell’ambito dello Stato, ne sia depositario:
LO STATO COME PERSONA GIURIDICA
LA NAZIONE
IL POPOLO
Su queste tre grandi correnti ideologiche si è diviso per secoli il pensiero
politico occidentale:
STATO Geber, Orlando: In grado di aumentare il valore dell’unità nazionale
dando carattere di oggettività allo Stato, pone lo Stato come punto di
mediazione tra il Re e il popolo
Nazione Rivoluzione Francese: Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
“la sovranità popolare appartiene alla Nazione da cui emanano tutti i
cittadino:
poteri”. Presupponeva l’eliminazione dei ceti e degli ordini nella società,
immaginando il corpo sociale come unico e indistinto in grado di esprimere una
volontà sola più forte e più “vera” di quella del Re.
3
Sovranità popolare Rousseau: Volontà generale del popolo sovrano inteso
come insieme dei cittadini riuniti in un ente collettivo. Supera il concetto di
rappresentanza.
Fino a questo punto dell’evoluzione dello Stato moderno non si arriva a
teorizzare un limite superiore alla sovranità, una legge fondamentale capace di
vincolare il potere sovrano
NUOVE TENDENZE DELLA SOVRANITÀ
Il costituzionalismo del Novecento ha visto l’affermazione di nuove tendenze
che hanno messo in crisi le tradizionali teorie sulla sovranità.
una parte, la vigente Costituzionale italiana afferma che la sovranità
Da
appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
(art. 1.2) parte, però, la sovranità del popolo ha perduto quel carattere di
dall’altra
assolutezza che aveva nel secolo precedente a causa di 3 circostanze:
1. La prima è che la sovranità popolare non si esercita direttamente, ma
viene inserita in un sistema rappresentativo
2. La seconda circostanza è la diffusione di costituzioni rigide che hanno
un’efficacia superiore alla legge e possono essere modificate solo
attraverso procedure molto complesse. Inoltre, la preminenza della
Costituzione viene garantita dall’opera di una Corte costituzionale. Di
conseguenza, i titolari della sovranità, nell’esercizio dei loro poteri,
incontrano limiti giuridici difficilmente superabili
3. La terza è costituita dall’affermazione di organizzazioni internazionali.
SOVRANITÀ E ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
Tradizionalmente la sovranità “esterna” non riconosce limite se non quelli
derivanti da Trattati (contratti tra Stati). Questa concezione trova il suo apogeo
nella prima metà del Novecento e la sua fine con l’ultima guerra mondiale.
Anche esternamente quindi la tendenza è quella di limitare la sovranità dello
Stato. Il processo si è avviato con la firma del trattato istitutivo dell’ONU nel
1945, con la finalità del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, e poi con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo
approvata nel 1948. Anche se lo stesso trattato istitutivo dell’ONU onda
l’organizzazione sulla sovrana eguaglianza di tutti i suoi membri, escludendo
quindi l’ingerenza nelle questioni interne del singolo Stato. Maggiore la
limitazione per la Sovranità dello Stato per quanto riguarda la creazione delle
organizzazioni sovra-nazionali europee.
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Focus → La storia della Comunità europea inizia nel 1951 con la stipulazione del
Trattato di Parigi che istituisce la CECA. Con i Trattati di Roma del 1957
vengono istituite la CEE e l’EURATOM. Nel 1965, con il Trattato di Bruxelles, gli
organi esecutivi delle tre comunità vengono fusi. Nel 1987 entra in vigore l’Atto
unico europeo, che espande le competenze formalmente attribuite alla
Comunità Europea. Nel 1992 viene firmato il Trattato di Maastricht, con il quale
le competenze della Comunità in campo di politica economica e monetaria
vengono espanse e viene istituita L’Unione Europea. Dopo l’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona, l’Unione Europea sostituisce definitivamente la
Comunità europea.
IL TERRITORIO
La sovranità è esercitata dallo Stato in un determinato territorio, in un
determinato ambito spaziale, in modo indipendente da qualsiasi altro Stato.
La precisa delimitazione del territorio, pertanto, è condizione essenziale per
garantire allo Stato l’esercizio della sovranità e per assicurare l’indipendenza
reciproca degli stati. Il diritto internazionale ha elaborato un corpo di regole
secondo cui il territorio è costituito dalla terraferma, dalle acque interne
comprese entro i confini, dal mare territoriale, dalla piattaforma continentale,
dallo spazio atmosferico sovrastante e dalle navi (e aerei) battenti bandiera
dello Stato quando si trovano in spazi non soggetti alla sovranità di alcuno
Stato; dalle sedi delle rappresentanze diplomatiche all’estero.
Terraferma → è una porzione di territorio delimitata da confini, che possono
essere naturali (per esempio fiumi e montagne) o artificiali. Di regola i confini
sono delimitati da trattati internazionali.
Mare territoriale → è quella fascia di mare costiero interamente sottoposta
alla sovranità dello Stato. Oggi, quasi tutti gli Stati fissano in 12 miglia il limite
del mare territoriale.
Piattaforma continentale → è costituita dal cosiddetto zoccolo continentale,
e cioè da quella parte del fondo marino di profondità costante che, più o meno
esteso, circonda le terre emerse prima che la costa sprofondi negli abissi
marini.
Tuttavia, lo Stato ha perduto il controllo di alcuni fattori presenti nel suo
territorio, basti pensare al mercato unico europeo, in cui hanno trovato piena
attuazione la libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle
persone tra gli stati della UE. Perciò ormai tra gli stati membri dell’Unione
Europea si è creato uno “spazio senza frontiere interne”, ispirato al “principio di
un’economia di mercato aperta e di libera concorrenza”.
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Focus → L’Unione europea ha portato al progressivo indebolimento dei confini
tra gli Stati membri dell’Unione, soprattutto dopo che, con il Trattato di Lisbona,
è stata istituita un’Area di libertà sicurezza e giustizia. L’art. 3 del TUE
garantisce ai cittadini dell’Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libertà di circolazione delle
persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle
frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la
lotta contro quest’ultima. Non solo le merci, ma anche le persone possono
circolare liberamente da uno Stato membro all’altro e di poter risiedere nel
territorio di qualsiasi Stato membro (art. 21 TFUE). I controlli sulle persone alle
frontiere interne sono stati aboliti del tutto con riguardo agli Stati che
aderiscono alla zona Schengen. Lo Stato di primo ingresso deve esercitare un
controllo adeguato e garantire le esigenze di sicurezza sue e degli altri Stati
dell’Unione.
LA CITTADINANZA
La cittadinanza è uno status cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e
di doveri. Essa è condizione per l’esercizio dei diritti politici, ma è anche
fondamento di alcuni doveri costituzionali (dovere di difendere la patria,
concorrere alle spese pubbliche, fedeltà alla Repubblica e osservanza della
Costituzione e delle leggi).
La Costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere privato della
cittadinanza per motivi politici (art. 22). Ma i modi in cui la cittadinanza può
essere acquistata, perduta e riacquistata sono disciplinati dalla legge
(attualmente la legge 19/1992). La cittadinanza italiana viene acquistata con la
nascita per:
1. Ius sanguinis (padre o madre in possesso della cittadinanza italiana
indipendentemente dal luogo di nascita)
2. Ius soli (colui che è nato in Italia da genitori ignori o apolidi o stranieri)
3. Su richiesta dell’interessato in taluni casi particolari stabiliti dalla
legge (l’istanza è rivolta al sindaco del comune di residenza) e può essere
proposta:
a) Dal coniuge
b) Dallo straniero che possa vantare un ascendente in linea retta di
secondo grado che sia cittadino italiano per nascita
c) Dallo straniero, che abbia raggiunto la maggiore età, adottato da
cittadino italiano e residente nel territorio nazionale da almeno 5
anni successivi all’adozione
d) Dallo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato
per almeno 5anni
e) Dal cittadino di uno degli Stati membri della UE dopo almeno 4 anni
di residenza nel territorio della Repubblica
f) Dall’apolide dopo almeno 5 anni di residenza
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g) Dallo straniero, dopo almeno 10 anni di regolare residenza in Italia
La medesima legge disciplina i casi di perdita della cittadinanza che può
avvenire o per rinunzia oppure automaticamente in presenza di certe
condizioni.
prima ipotesi rientra il caso del cittadino che possieda, acquisti o
Nella
riacquisti una cittadinanza straniera, qualora risieda o abbia deciso di stabilire
la propria residenza all’estero.
seconda ipotesi rientra il caso del cittadino che svolgendo funzioni alle
Nella
dipendenze di uno Stato estero intenda conservare questa posizione
nonostante l’intimazione del Governo italiano a cessare tale rapporto di
dipendenza.
LA CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA
Il Trattato sull’Unione Europea del 1992 (Trattato di Maastricht) ha introdotto
l’istituto della cittadinanza dell’Unione.
della cittadinanza dell’Unione è la cittadinanza di uno Stato
Presupposto
membro. La cittadinanza dell’Unione “completa la cittadinanza nazionale e non
sostituisce”.
Infatti, il cittadino dell’Unione, oltre a poter agire in giudizio davanti agli organi
di giustizia dell’Unione, può agire nei confronti dello Stato di cui possiede la
cittadinanza per far valere i diritti che gli spettano in forza della cittadinanza
comunitaria.
Ma l’aspetto più importante della disciplina in esame è l’attribuzione al
cittadino dell’Unione del diritto di elettorato attivo e passivo “alle elezioni
comunali nello Stato membro in cui risiede”, nonché alle “elezioni del
parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede”. Da ricordare, inoltre, il
diritto di libera circolazione nel territorio dell’Unione e il diritto di stabilirsi e
lavorare negli Stati membri diversi dal proprio.
LO STATO COME APPARATO L’APPARATO BUROCRATICO
Lo Stato si differenzia da altre organizzazioni politiche, che pure hanno
realizzato il monopolio della forza legittima in un determinato territorio, per la
presenza di un apparato organizzativo servito da una burocrazia professionale.
L’organizzazione è stabile nel tempo ed ha carattere impersonale perché esiste
e funziona sulla base di regole predefinite. La complessa attività dell’apparato
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è scomposta in numerosi compiti minori, ciascuno dei quali è esercitato da
strutture minori.
Naturalmente l’apparato organizzativo e le strutture che lo compongono sono
azionati da uomini, ma questi operano nei limiti delle competenze assegnate e
di procedure prestabilite. Il funzionamento dell’apparato presuppone la
presenza di una burocrazia professionale.
Quest’ultima è formata da soggetti che “per vivere” prestano la loro opera
professionale a favore dello Stato.
LO STATO COME PERSONA GIURIDICA
Le persone giuridiche non sono altro che figure soggettive immateriali
tendenzia
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