FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti abilità dell’ordinamento a porre norme giuridiche,
qualificandosi come fonti di produzione del diritto.
Si tratta di una specificazione del fondamentale meccanismo formalistico che consente agli
ordinamenti giuridici di evolvere attraverso norme secondarie che stabiliscono competenze
procedure.
Dalle fonti di produzione si possono distinguere le fonti sulla produzione, vale a dire
quelle norme che specificamente regolano le modalità di produzione del diritto.
La distinzione tra norme di produzione e sulla produzione è legata all’organizzazione delle
fonti dell’ordinamento giuridico secondo un ordine gerarchico.
La costituzione contiene norme sulla produzione delle leggi ordinarie, vale a dire che
stabiliscono competenze procedura del parlamento per l’adozione di tali atti normativi.
Una qualunque legge ordinaria provata in conformità a tali norme “delega al governo in
maniera disabilità” è una fonte di produzione, nel senso che contiene norme che possono
essere allora volta norme primarie o secondarie.
La maggior parte delle leggi contengono prevalentemente norme di condotta.
Si vuole fornire una classificazione dei “tipi” di atti che in un ordinamento giuridico sono
idonei a creare norme giuridiche.
Agli atti giuridici-fonte si affiancano i fatti giuridici-fonti, sia i casi in cui l’ordinamento ricollega
la creazione del diritto situazioni diverse dati volontari di agenti a ciò abilitati da norme
secondarie.
Sono fatti normativi le consuetudini, vale a dire un comportamento abituale socialmente
condiviso rinforzata dalla generale consapevolezza che esso sia legalmente vincolante.
Vengono chiamati fatti normativi gli atti normativi di ordinamenti esterni che siano da
applicare nell’ordinamento interno in forza di un rinvio operato da norme di quest’ultimo.
Molto diffuso e poi l’uso dell’espressione “fonti di cognizione” per indicare i documenti
ufficiali attraverso cui acquisire conoscenza il diritto.
Come per esempio la Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Infatti la legge del parlamento entra in vigore solo in seguito alla sua pubblicazione alla
Gazzetta Ufficiale.
L’ASPIRAZIONE ALLA COMPLETEZZA DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO
Nel presentare le fonti come un “sistema” si parla di coerenza e completezza
dell’ordinamento giuridico.
Gli organi deputati ad applicare il diritto, i funzionari pubblici e tra questi e soprattutto i
giudici, si sforzano di trovare comunque una norma che stabilisca il da farsi in una situazione
concreta, partendo dalla regola di riconoscimento dell’ordinamento giuridico.
Si parla a questo riguardo del divieto del non Liquet.
In altre parole, un giudice non può mai “lavarsi le mani” rispetto a una domanda di
giustizia.
I principi costituzionali che sorreggono il processo giurisdizionale impongono al giudice di
pronunciarsi sempre sulla questione controversa.
L’ideale della completezza dell’ordinamento giuridico è legato al problema delle “lacune”
nell’ordinamento.
Con queste si intendono le situazioni in cui davanti ha una fattispecie, a un caso portato
davanti a un giudice, non si trova alcuna norma generale che si riferisca a quel caso.
Nel diritto italiano, l’articolo 12. Due delle preleggi al codice civile stabilisce che se una
controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, e se il caso rimane
ancora in dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Questo modo di risolvere il problema delle lacune è chiamato interpretazione analogica e
da luogo, la creazione di una norma da parte del giudice.
Le lacune teleologiche sono quelle che dipendono dalla mancanza di una norma
necessaria per l’efficacia di un’altra norma.
Un esempio di questa ipotesi è la mancanza di una norma legislativa per attuare in concreto
una norma costituzionale programmatica.
Una lacuna assiologica, si ha, quando pur essendoci una norma applicabile, questo non si
ritiene adeguata alla specificità del caso perché per esempio ritenuta ingiusta.
DISTINZIONE TRA DISPOSIZIONE E NORMA E L’INTERPRETAZIONE GIURIDICA
Ogni norma presenta due aspetti: uno enunciato, vale a dire la formulazione linguistica, è un
significato, vale a dire il contenuto prescrittivo.
Poiché quest’ultimo rappresenta la norma in senso stretto ossia la condotta da tenere, si usa
distinguere tra disposizione e norma, la prescrizione di compiere un’azione.
Per norme si intendono le prescrizioni generali e astratte che riguardano una pluralità di
persone azioni, mediante l’identificazione di una “fattispecie”.
Sebbene gli studiosi ritengono che astrattezza e generalità siano la proprietà delle norme
giuridiche, in realtà anche la prescrizione individuale con Greta se riconducibile mediante
criteri della regola di riconoscimento, all’ordinamento giuridico è una norma.
La distinzione tra atti e norme, secondo la regola di riconoscimento dell’ordinamento
giuridico italiano, certi atti dei pubblici poteri come sentenze e provvedimenti amministrativi,
non essendo inclusi tra le fonti del diritto, non sarebbero in grado di produrre norme
giuridiche. In realtà ciò che si vuole dire con tale affermazione è che da tali atti non si
possono dedurre norme generali astratte da applicare al di fuori del singolo caso regolato.
Nella pratica giudiziaria italiana vi è un principio, chiamato iura novit curia, che indica
quali norme dell’ordinamento giuridico un giudice sia tenuto a conoscere per risolvere il
caso.
Si parla questo riguardo anche di scienza ufficiale del giudice, sebbene tali norme non sono
solo quelle deducibili dalle fonti ufficiali del diritto.
Ciò che non è incluso in tali fonti non fa parte del diritto ma del “fatto”.
Questo significa che i precedenti giudiziari o quanto stabiliscono un provvedimento
amministrativo in un caso identico a quello da risolvere, non solo non possono essere posti
a giustificazione di una sentenza, ma i giudici non hanno neanche l’obbligo di conoscerli.
È onere delle parti, portare tali “fatti” all’attenzione del giudice, poiché la forza persuasiva
dei precedenti è comunque notevole.
La distinzione tra disposizione e norma, risiede nei seguenti due elementi: in primo luogo,
uno stesso significato normativo può essere espresso mediante due enunciati
diversi; in secondo luogo, da uno stesso enunciato possono ricavarsi diversi significati
normativi.
Quest’ultimo fenomeno è importante per comprendere l’operato della corte costituzionale
italiana.
La parte semantica della norma ossia ciò a cui essa si riferisce viene detta frastico.
Questa è una descrizione, quella che giuristi chiamano la fattispecie, in particolare la
descrizione astratta di una situazione.
La parte pragmatica delle norme viene detta neustico e anche essa riguarda la
formulazione “la scuola è aperta tutti“ ma dal contesto siamo in grado di intenderlo non come
la descrizione di un fatto, ma come un obbligo per la Repubblica di garantire a tutti
l’istruzione.
Il neustico è quindi la parte di una norma che si riferisce a una situazione o modello da
seguire.
L’aspetto più emblematico della distinzione tra disposizione e norma riguarda
l’interpretazione di un testo per dedurne una o più norme.
Per interpretazione intendiamo un’attività che consiste nell’attribuire a te sì autoritativi un
determinato significato con lo scopo di risolvere un problema pratico.
Il problema pratico da risolvere è un aspetto fondamentale dell’interpretazione
giuridica, perché questa serve a individuare una norma da applicare un caso della
vita.
Il problema dell’interpretazione giuridica è tra i più discussi e controversi.
L’attività interpretativa per antonomasia è quella degli organi che ufficialmente
applicano il diritto, i giudici, poiché il risultato di tale interpretazione è vincolante per le
persone a cui esso è rivolto.
L’insieme delle interpretazioni di casi singoli dà luogo a una casistica.
Uno dei compiti degli studiosi del diritto è quello di raccogliere e sistematizzare la casistica,
per rivelare quelli che si chiamano gli orientamenti della giurisprudenza, ossia il ripetersi
costante nel tempo di determinati risultati interpretativi da parte degli organi giurisdizionali.
Un secondo aspetto che caratterizza l’interpretazione giuridica è che, concernendo questi
testi autoritativi, si rinviene in tutti gli ordinamenti giuridici una richiesta di “fedeltà” al testo
da interpretare, vale a dire il contenuto comunicato attraverso quel testo dal suo autore che
è un’autorità normativa.
Le preleggi pongono la direttiva fondamentale secondo cui “nell’applicare la legge non si
può Ass attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione ad esse, e dalla intenzione del legislatore”.
La prima parte della disposizione indica quella che viene chiamata interpretazione
letterale, la seconda invece è interpretazione teologica.
La corte di cassazione organo supremo di giustizia, che ha il compito di assicurare
l’uniforme interpretazione della legge considera prevalentemente l’interpretazione letterale.
Argomento teologico e impiegato in senso oggettivo, tale significato si riferiscono i giuristi
con l’espressione ratio legis, vale a dire il risultato o il fine a cui una norma tende.
L’interpretazione sistematica non menzionata nelle preleggi, concerne un insieme di
argomenti interpretativi impiegati dei giuristi, non di rado anche per individuare la suddetta
ratio di una norma.
Gli argomenti sistemati ci sono di molti tipi.
La sedes materiae è l’argomento secondo cui un testo va interpretata alla luce del contesto
in cui si colloca, il problema è che anche questo contesto non è facilmente determinabile.
Altro argomento sistematico è quello della “Costanza semantica” in base al quale si
suppone che il legislatore impiega determinati termini come per esempio bene culturale o
mercato in contesti diversi con il medesimo significato.
Anche il ricorso ai “principi di diritto”, intesi come quelle norme molto generali che
esprimono valori o finalità dell’ordinamento giuridico o di una sua parte, per esempio i
principi di imparzialità, buona fede eccetera, può essere ricondotto a una funzione
sistematica della coerenza di cui si è appena detto.
È proprio la stessa struttura di cui sono fatti gli enunciati normativi, il linguaggio ordinario,
determinare problemi intrinseci di indeterminatezza.
Le preleggi si preoccupano di regolare il solo caso delle lacune, vale a dire delle fattispecie
per cui nell’ordinamento non si rinviene una disposizione applicabile.
All’interpretazione delle disposizioni costituzionali non si estendono le regole
sull’interpretazione della legge, non tanto perché le preleggi presi sono alla costituzione,
quanto perché la costituzione sarebbe una fonte tanto peculiare da richiedere strumenti
interpretativi ad hoc.
La corte costituzionale non menziona mai le preleggi quando interpreta le disposizioni
costituzionali.
DIRITTO COSTITUZIONALE E CASI DIFFICILI, BILANCIAMENTO E PRINCIPIO DI
RAGIONEVOLEZZA
Per approfondire il tema dell’interpretazione costituzionale possiamo ripartire dalle lacune
teologiche e assiologiche.
Le prime, riguardano una situazione in cui la mancanza di una norma rende una norma
invalida di fatto inoperante.
In presenza di disposizioni costituzionali aventi contenuto programmatico, il mancato
intervento del legislatore per realizzare gli obiettivi stabiliti dalla costituzione
determina una lacuna teologica.
Se e sino a che il legislatore non fa quello che si evince da queste due disposizioni, la fa in
modo parziale, avremo un caso di non attuazione di norme costituzionali, una lacuna
teologica.
Occorre evitare di confondere il carattere programmatico di molte norme costituzionali con la
diversa questione della loro percettività, questa parola, utilizzato nel dibattito sulla natura
delle disposizioni costituzionali nella prima fase successiva all’entrata in vigore della
costituzione del 1948, è un altro modo di dire normatività.
Tutte le norme costituzionali in realtà sono “precettivo”, cioè hanno un contenuto normativo
di obbligo, divieto o permesso (norme primarie) o di conferimento di un potere (norme
secondarie). E, soltanto che alcune hanno effetti sono verticali, altre anche effetti orizzontali.
Un esempio di effetti orizzontali è costituito dall’articolo 36 della costituzione secondo cui il
“lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare asse e alla sua famiglia un’esistenza libera e
dignitosa”.
Questa disposizione contiene un precetto rivolto non soltanto al legislatore, ma anche dei
lavoratori e datori di lavoro, in assenza di disposizioni il giudice del lavoro può applicare
direttamente il precetto costituzionale, condannando il datore di lavoro a retribuire
adeguatamente il lavoratore.
Per lacune assiologica intendiamo con le situazioni in cui, pur ritenendosi una norma
applicabile, questo non si ritenga adeguata alla specificità del caso.
Tutte le volte in cui la norma è in contrasto con dei principi costituzionali, si ha una lacuna di
questo tipo.
Una norma che contrasti con una norma posta da una fonte superiore è invalida e va
annullata.
Nel nostro ordinamento spetta alla corte costituzionale il compito di annullare le norme di
legge in contrasto con la costituzione.
I principi, sono norme molto generali, non espressi mediante un antecedente e un
conseguente (se, allora) ma indicanti fini o valori.
I diritti fondamentali, sono spesso espressi in forma di principi, come, il diritto alla libertà di
espressione il diritto alla salute nella costituzione italiana esprime in forma di principi.
Norme di questo tipo, sono principi che orientano l’attività tanto dei soggetti attuatori della
costituzione quanto degli organi dell’applicazione.
Ancora più generali risultano principi ricavati, per inferenza, dal sistema delle norme
costituzionali, come il principio della dignità umana diritto alla vita eccetera.
Alla naturale vaghezza delle norme formulate in termini di principi si aggiunge il fatto che i
principi e diritti possono entrare in conflitto e normalmente non vi è una guida per stabilire
una gerarchia tra di loro.
Ad esempio una decisione del 26 febbraio 2020, la corte costituzionale tedesca dichiarato
l’incostituzionalità di una disposizione del codice penale tedesco che punisce l’agevolazione
commerciale del suicidio assistito, in sostanza le cosiddette cliniche di morte, sul modello
svizzero.
Secondo i giudici costituzionali tedeschi il diritto di determinarsi alla morte trova diretto
fondamento nel diritto generale della personalità, sua volta ricavato dalla combinazione del
principio della dignità umana e del diritto al libero sviluppo della personalità.
La corte costituzionale tedesca sostiene che il riconoscimento di un diritto a suicidarsi non
trovano ostacolo alla dignità umana, poiché darsi la morte non nega, la stessa
autodeterminazione personale, ma rappresenta pur sempre manifestazione diretta di tale
autonomia.
È legittimo, che siano dei giudici a stabilire se sia giusto o meno punire chi assiste a un
suicida?
L’articolo 580 del codice penale, nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in
alternativa le condotte di spiegazione, la corte costituzionale italiana assume come metro
fondamentale del suo giudizio proprio un atteggiamento prudente rispetto a tale domanda,
presupponendo che sia legislatore a dover stabilire come risolvere questioni a forte
caratura etica.
La corte sospende il giudizio sulla questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo
per consentire “al parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa”, considerando che il
compiuto bilanciamento di valori di primo rilievo che si incrociano presuppone scelte
che innanzitutto il legislatore è abilitato a compiere.
Davanti all’inerzia del parlamento, la corte costituzionale italiana, giunge la dichiarazione di
incostituzionalità dell’articolo 480 del codice penale, nella parte in cui non esclude la
punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente
formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Come si vede, siamo distanti da riconoscimento del diritto al suicidio come espressione di
autonomia personale.
La tecnica del bilanciamento è lo strumento più caratteristico impiegato nelle corti
costituzionali per risolvere i conflitti tra diritti, principi, interessi e valori a questi sottesi.
Tornando alla domanda di prima, in realtà il bilanciamento non è una tecnica
interpretativa; non concerne l'attribuzione di un significato a un testo.
Si tratta, di un tipo di ragionamento attraverso cui, assunti determinati presupposti, si
prendono decisioni soppesando ragioni pro e contro sul da farsi; assomiglia quindi alle
decisioni politiche.
D’altronde la corte costituzionale afferma che il bilanciamento tra valori che si intrecciano è
un compito, del legislatore è solo “sussidiariamente” del giudice.
Non sempre le corti costituzionali devono risolvere una lacuna sia logica attraverso il ricorso
ai principi.
Case ordinari il contrasto tra una norma regionale una statale in cui occorre stabilire se la
competenza sia stata alle regionali, le tecnich
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