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La Corte di Appello decide in Camera di Consiglio.
La pronuncia del provvedimento conclusivo, destinato a sostituirsi a quello
reclamato, dovrebbe essere emessa non oltre venti giorni;
tale provvedimento non è ulteriormente impugnabile, per la sua
inidoneità al giudicato.
1.2 La fase istruttoria
Con l’ordinanza contenente i provvedimenti provvisori, il presidente:
1) nomina il giudice istruttore
2) fissa l’udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice
istruttore
3) assegna termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di
eventuale memoria integrativa
4) assegna termine al convenuto per la costituzione in giudizio
L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la
sua costituzione oltre il termine assegnatogli, comporta le
decadenze di cui all’art. 167.
L’ordinanza presidenziale deve anche essere comunicata al PM, il cui
intervento è obbligatorio.
Il ricorrente con la memoria integrativa, può introdurre domande nuove;
Il convenuto, con la comparsa di risposta:
- deve proporre tutte le proprie difese
- deve sollevare le relative eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d’ufficio. 139
Nella fase davanti al Giudice istruttore si applicano le norme previste per il
rito ordinario
di cognizione in quanto applicabili.
In questa fase, le parti possono chiedere al Giudice istruttore che i
provvedimenti temporanei ed urgenti, assunti dal presidente, siano
revocati o modificati.
In ultimo, i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della
sentenza di separazione:
mediante espressa dichiarazione o
tenendo un comportamento non equivoco, incompatibile con lo stato di
separazione.
2. La separazione consensuale
La separazione consensuale è lo strumento attraverso il quale i coniugi, di
comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
In tal caso, raggiunto l’accordo, i coniugi possono presentare ricorso
congiunto al Tribunale.
Il ricorso può essere presentato anche da uno solo dei coniugi; il
presidente fissa l’udienza con termine per la notifica all’altro coniuge.
Il presidente fissa l’udienza di comparizione.
Le parti devono essere presenti personalmente e devono manifestare il
consenso alla separazione davanti al presidente.
Segue il decreto di omologazione del tribunale, che provvede in camera di
consiglio.
Se l’accordo dei coniugi, relativamente all’affidamento e al
mantenimento dei figli appare in contrasto con l’interesse degli
stessi, il tribunale riconvoca i coniugi, indicando loro le modificazioni da
adottare nell’interesse dei figli.
3. La modifica dei provvedimenti
I coniugi, in qualunque momento, possono chiedere la modificazione dei
provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Questi provvedimenti non passano mai in giudicato.
La competenza per territorio va individuata in base ai criteri di cui agli artt. 18
e ss.;
La competenza per materia spetta al Tribunale ordinario.
Il procedimento si instaura a seguito di presentazione del ricorso. 140
Il Tribunale provvede in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.
il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente
modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
La decisione è reclamabile alla Corte d’appello e la sentenza di secondo
grado può essere impugnata mediante ricorso per Cassazione.
4. Il procedimento di divorzio
Quando sussiste uno dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge 898/1970 uno
dei coniugi può domandare lo scioglimento del matrimonio.
Il matrimonio deve essere stato contratto
o a norma del codice civile o
o con rito religioso e regolarmente trascritto.
o
Competente per materia è il Tribunale ordinario in composizione collegiale.
I criteri individuati per la competenza territoriale, sono progressivi e non
alternativi, così come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza
169/2008.
La competenza territoriale è inderogabile ed è pertanto rilevabile anche
d’ufficio non oltre la prima udienza.
Competente per territorio, è il Tribunale del luogo:
dell'ultima residenza comune dei coniugi.
in cui il convenuto ha residenza o domicilio quando i coniugi non
abbiano mai avuto una residenza comune;
di residenza o di domicilio del ricorrente qualora il coniuge
convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile;
qualunque tribunale della Repubblica nell'ipotesi in cui anche il
ricorrente è residente all'estero;
di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge nel caso di
domanda congiunta.
La domanda si propone con ricorso.
Il ricorso deve contenere l’indicazione:
1. del giudice,
2. delle parti (petitum),
3. dell'oggetto della domanda
4. dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, con le
(causa petendi);
relative conclusioni
5. dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.
6. della documentazione reddituale dei coniugi.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.
141
Depositato il ricorso Il presidente del tribunale fissa con decreto:
- la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé;
- il termine per la notificazione al convenuto del ricorso e del decreto
stesso;
- il termine entro il quale il coniuge convenuto può depositare memoria
difensiva e documenti.
I coniugi sono parti del processo di divorzio, ed è necessaria la difesa
tecnica per poter stare in giudizio.
Il P.M., invece, non è parte e non ha potere di azione, tuttavia, deve
intervenire nel procedimento a pena di nullità rilevabile d'ufficio.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto il presidente può fissare una
nuova data per la comparizione, ma comunque il procedimento va avanti.
Il presidente del tribunale, dopo aver sentito i coniugi, prima separatamente
e poi congiuntamente, esperisce il tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione riesce il presidente fa redigere il processo
verbale.
Se la conciliazione non riesce il presidente emana i provvedimenti
temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei
coniugi.
L’ordinanza del presidente ha efficacia di titolo esecutivo e conserva la sua
efficacia anche dopo l’estinzione del processo, fino a quanto non viene
sostituita con altro provvedimento presidenziale o del tribunale.
Le parti, tuttavia, possono impugnare l’ordinanza, proponendo reclamo
alla Corte d’appello nel termine perentorio di 10 giorni dalla
notificazione del provvedimento.
Il presidente, con la stessa ordinanza che contiene i provvedimenti provvisori:
1. Nomina il giudice istruttore;
2. Fissa l’udienza di comparizione e trattazione davanti a questi;
3. Assegna termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di
memoria integrativa;
4. Assegna termine al convenuto per la costituzione in giudizio, con
l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le
decadenze di cui all’art. 167 e che, oltre il termine stesso, non potranno
più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d’ufficio.
L’ordinanza presidenziale deve essere comunicata anche al PM. 142
Esaurita la prima fase, il procedimento di divorzio entra pertanto, nella fase di
cognizione ordinaria davanti al giudice istruttore, con applicazione delle
disposizioni previste per il rito di cognizione ordinario.
Il tribunale in composizione collegiale, può pronunciarsi con sentenza non
definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nel caso in cui il processo debba continuare per la
determinazione dell’assegno.
Avverso la sentenza non definitiva, è ammesso solo appello
immediato, deciso in camera di consiglio.
Il processo si chiude, comunque, con sentenza definitiva.
La sentenza deve essere poi trasmessa in copia autentica a cura del
cancelliere del tribunale o della Corte che l’ha emessa, all’ufficiale dello
stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto per le
annotazioni e le ulteriori incombenze.
Infatti, solo dal giorno della trascrizione della sentenza, hanno efficacia,
a tutti gli effetti civili, lo scioglimento o la cessazione .
I coniugi, in alternativa, possono presentare domanda congiunta di
scioglimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando
specificamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
Così come per la separazione, anche nel procedimento di divorzio:
- L’assistenza tecnica del difensore è necessaria
- Il tribunale, in camera di consiglio, sente i coniugi e verifica l’esistenza
dei presupposti di legge.
- Il Tribunale valuta se l’accordo è congruo all’interesse dei figli;
- Il Tribunale decide con sentenza;
- è prevista la possibilità di chiedere la revisione delle disposizioni
concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle
modalità dei contributi da corrispondere all’altro coniuge
5. Le disposizioni per la semplificazione dei provvedimenti
Il D.L. 132/2014, ha previsto forme semplificate con le quali i coniugi possono
separarsi o divorziare.
Queste forme semplificate sono alternative a quelle tradizionali sopra
descritte, e hanno in comune il raggiungimento di un accordo tra le parti,
senza la necessità dell’intervento giudiziale.
I coniugi possono concludere direttamente l’accordo davanti all’ufficiale
dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o di quello ove è stato
iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. 143
I coniugi, però, possono concludere questo accordo, senza avvalersi
dell’assistenza di un avvocato, solo a determinate condizioni, e cioè:
1. Se non hanno figli minori, o figli maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave o economicamente non autosufficienti;
2. Se l’accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale.
Altra forma semplificata per il raggiungimento dell’accordo è quello di stipulare
una convenzione di negoziazione assistita.
questo tipo di accordo, invece, può contenere patti con i quali si
trasferiscono immobili o diritti reali.
I coniugi, per concludere questo accordo:
1. devono essere assistiti almeno da un