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La Corte di Appello decide in Camera di Consiglio.

La pronuncia del provvedimento conclusivo, destinato a sostituirsi a quello

reclamato, dovrebbe essere emessa non oltre venti giorni;

tale provvedimento non è ulteriormente impugnabile, per la sua

 inidoneità al giudicato.

1.2 La fase istruttoria

Con l’ordinanza contenente i provvedimenti provvisori, il presidente:

1) nomina il giudice istruttore

2) fissa l’udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice

istruttore

3) assegna termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di

eventuale memoria integrativa

4) assegna termine al convenuto per la costituzione in giudizio

L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la

 sua costituzione oltre il termine assegnatogli, comporta le

decadenze di cui all’art. 167.

L’ordinanza presidenziale deve anche essere comunicata al PM, il cui

intervento è obbligatorio.

Il ricorrente con la memoria integrativa, può introdurre domande nuove;

Il convenuto, con la comparsa di risposta:

- deve proporre tutte le proprie difese

- deve sollevare le relative eccezioni processuali e di merito non

rilevabili d’ufficio. 139

Nella fase davanti al Giudice istruttore si applicano le norme previste per il

rito ordinario

di cognizione in quanto applicabili.

In questa fase, le parti possono chiedere al Giudice istruttore che i

provvedimenti temporanei ed urgenti, assunti dal presidente, siano

revocati o modificati.

In ultimo, i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della

sentenza di separazione:

mediante espressa dichiarazione o

 tenendo un comportamento non equivoco, incompatibile con lo stato di

 separazione.

2. La separazione consensuale

La separazione consensuale è lo strumento attraverso il quale i coniugi, di

comune accordo tra loro, decidono di separarsi.

In tal caso, raggiunto l’accordo, i coniugi possono presentare ricorso

congiunto al Tribunale.

Il ricorso può essere presentato anche da uno solo dei coniugi; il

 presidente fissa l’udienza con termine per la notifica all’altro coniuge.

Il presidente fissa l’udienza di comparizione.

Le parti devono essere presenti personalmente e devono manifestare il

 consenso alla separazione davanti al presidente.

Segue il decreto di omologazione del tribunale, che provvede in camera di

consiglio.

Se l’accordo dei coniugi, relativamente all’affidamento e al

 mantenimento dei figli appare in contrasto con l’interesse degli

stessi, il tribunale riconvoca i coniugi, indicando loro le modificazioni da

adottare nell’interesse dei figli.

3. La modifica dei provvedimenti

I coniugi, in qualunque momento, possono chiedere la modificazione dei

provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Questi provvedimenti non passano mai in giudicato.

 

La competenza per territorio va individuata in base ai criteri di cui agli artt. 18

e ss.;

La competenza per materia spetta al Tribunale ordinario.

Il procedimento si instaura a seguito di presentazione del ricorso. 140

Il Tribunale provvede in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.

il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente

modificarne il contenuto nel corso del procedimento.

La decisione è reclamabile alla Corte d’appello e la sentenza di secondo

grado può essere impugnata mediante ricorso per Cassazione.

4. Il procedimento di divorzio

Quando sussiste uno dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge 898/1970 uno

dei coniugi può domandare lo scioglimento del matrimonio.

Il matrimonio deve essere stato contratto

 o a norma del codice civile o

o con rito religioso e regolarmente trascritto.

o

Competente per materia è il Tribunale ordinario in composizione collegiale.

I criteri individuati per la competenza territoriale, sono progressivi e non

alternativi, così come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza

169/2008.

La competenza territoriale è inderogabile ed è pertanto rilevabile anche

d’ufficio non oltre la prima udienza.

Competente per territorio, è il Tribunale del luogo:

dell'ultima residenza comune dei coniugi.

 in cui il convenuto ha residenza o domicilio quando i coniugi non

 abbiano mai avuto una residenza comune;

di residenza o di domicilio del ricorrente qualora il coniuge

 convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile;

qualunque tribunale della Repubblica nell'ipotesi in cui anche il

 ricorrente è residente all'estero;

di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge nel caso di

 domanda congiunta.

La domanda si propone con ricorso.

Il ricorso deve contenere l’indicazione:

1. del giudice,

2. delle parti (petitum),

3. dell'oggetto della domanda

4. dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, con le

(causa petendi);

relative conclusioni

5. dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.

6. della documentazione reddituale dei coniugi.

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.

141

Depositato il ricorso Il presidente del tribunale fissa con decreto:

- la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé;

- il termine per la notificazione al convenuto del ricorso e del decreto

stesso;

- il termine entro il quale il coniuge convenuto può depositare memoria

difensiva e documenti.

I coniugi sono parti del processo di divorzio, ed è necessaria la difesa

tecnica per poter stare in giudizio.

Il P.M., invece, non è parte e non ha potere di azione, tuttavia, deve

intervenire nel procedimento a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenuto il presidente può fissare una

nuova data per la comparizione, ma comunque il procedimento va avanti.

Il presidente del tribunale, dopo aver sentito i coniugi, prima separatamente

e poi congiuntamente, esperisce il tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione riesce il presidente fa redigere il processo

verbale.

Se la conciliazione non riesce il presidente emana i provvedimenti

temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei

coniugi.

L’ordinanza del presidente ha efficacia di titolo esecutivo e conserva la sua

efficacia anche dopo l’estinzione del processo, fino a quanto non viene

sostituita con altro provvedimento presidenziale o del tribunale.

Le parti, tuttavia, possono impugnare l’ordinanza, proponendo reclamo

 alla Corte d’appello nel termine perentorio di 10 giorni dalla

notificazione del provvedimento.

Il presidente, con la stessa ordinanza che contiene i provvedimenti provvisori:

1. Nomina il giudice istruttore;

2. Fissa l’udienza di comparizione e trattazione davanti a questi;

3. Assegna termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di

memoria integrativa;

4. Assegna termine al convenuto per la costituzione in giudizio, con

l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le

decadenze di cui all’art. 167 e che, oltre il termine stesso, non potranno

più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili

d’ufficio.

L’ordinanza presidenziale deve essere comunicata anche al PM. 142

Esaurita la prima fase, il procedimento di divorzio entra pertanto, nella fase di

cognizione ordinaria davanti al giudice istruttore, con applicazione delle

disposizioni previste per il rito di cognizione ordinario.

Il tribunale in composizione collegiale, può pronunciarsi con sentenza non

definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del

matrimonio, nel caso in cui il processo debba continuare per la

determinazione dell’assegno.

Avverso la sentenza non definitiva, è ammesso solo appello

 immediato, deciso in camera di consiglio.

Il processo si chiude, comunque, con sentenza definitiva.

La sentenza deve essere poi trasmessa in copia autentica a cura del

cancelliere del tribunale o della Corte che l’ha emessa, all’ufficiale dello

stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto per le

annotazioni e le ulteriori incombenze.

Infatti, solo dal giorno della trascrizione della sentenza, hanno efficacia,

 a tutti gli effetti civili, lo scioglimento o la cessazione .

I coniugi, in alternativa, possono presentare domanda congiunta di

scioglimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando

specificamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di

domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

Così come per la separazione, anche nel procedimento di divorzio:

- L’assistenza tecnica del difensore è necessaria

- Il tribunale, in camera di consiglio, sente i coniugi e verifica l’esistenza

dei presupposti di legge.

- Il Tribunale valuta se l’accordo è congruo all’interesse dei figli;

- Il Tribunale decide con sentenza;

- è prevista la possibilità di chiedere la revisione delle disposizioni

concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle

modalità dei contributi da corrispondere all’altro coniuge

5. Le disposizioni per la semplificazione dei provvedimenti

Il D.L. 132/2014, ha previsto forme semplificate con le quali i coniugi possono

separarsi o divorziare.

Queste forme semplificate sono alternative a quelle tradizionali sopra

descritte, e hanno in comune il raggiungimento di un accordo tra le parti,

senza la necessità dell’intervento giudiziale.

I coniugi possono concludere direttamente l’accordo davanti all’ufficiale

dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o di quello ove è stato

iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. 143

I coniugi, però, possono concludere questo accordo, senza avvalersi

dell’assistenza di un avvocato, solo a determinate condizioni, e cioè:

1. Se non hanno figli minori, o figli maggiorenni incapaci o portatori di

handicap grave o economicamente non autosufficienti;

2. Se l’accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale.

Altra forma semplificata per il raggiungimento dell’accordo è quello di stipulare

una convenzione di negoziazione assistita.

questo tipo di accordo, invece, può contenere patti con i quali si

 trasferiscono immobili o diritti reali.

I coniugi, per concludere questo accordo:

1. devono essere assistiti almeno da un

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A.A. 2022-2023
197 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovanni1989 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "Giustino Fortunato" di Benevento o del prof Oliva Nadia.