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GIUDICATO FORMALE E SOSTANZIALE

Si ha, dunque, cosa giudicata in senso formale quando la sentenza diviene

irretrattabile sotto due profili:

1) diviene incontestabile in giudizio ad opera delle parti;

2) e, correlativamente, intoccabile da parte del giudice.

La nozione del giudicato in senso sostanziale si ricava dall'art. 2909 c.c., in

forza del quale: «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato

fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».

Il giudicato (formale) determina: 131

- la conclusione del processo;

- la preclusione per le parti di chiedere al giudice di giudicare una seconda

ne bis in idem).

volta sullo stesso oggetto (principio del

In tal caso, infatti, il giudice adito deve d'ufficio, ed in qualunque stato e grado

del giudizio, rilevare l'esistenza del precedente giudicato.

Se poi il giudice si pronunzia, per errore, una seconda volta sulla medesima

controversia, malgrado il precedente giudicato, le parti possono ricorrere

per Cassazione se il giudice ha rigettato una eccezione di cosa giudicata,

oppure agire per revocazione.

In giurisprudenza, si distingue tra giudicato interno (formatosi all'interno

dello stesso processo, per es. una sentenza non definitiva), rilevabile anche

d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ed esterno (formatosi in un diverso

processo), rilevabile su istanza di parte.

LIMITI DEL GIUDICATO

Si distingue tra limiti: causa

1) oggettivi: si riferiscono all'oggetto della sentenza ed alla

petendi; la cosa giudicata, infatti, si forma su tale oggetto in relazione

causa petendi

alla e non anche sulle questioni eventualmente

incidenter tantum.

presentatesi in corso di causa e risolte

Sotto il profilo oggettivo, si afferma anche che il giudicato copre il

dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto della domanda, nel

senso che il giudicato esclude che si possano far valere questioni che

potrebbero porre in discussione il contenuto della sentenza, anche se non

proposta ed esaminata nel processo;

2) soggettivi: la cosa giudicata fa stato solo tra le parti coinvolte nel

giudizio, i loro eredi ed aventi causa; essa cioè deve essere riconosciuta

da tutti, ma i suoi effetti non si estendono ai terzi .

Le sentenze passate in giudicato rimangono peraltro assoggettabili a revisione,

a revocazione e/o opposizione di terzo.

Capitolo 17 Le impugnazioni in generale

|

1. Considerazioni generali

Le parti possono ottenere un riesame del giudizio contestando la sentenza

con il mezzo dell’impugnazione.

Per poter impugnare occorre:

1. L’interesse ad impugnare,

2. La legittimazione ad impugnare;

3. La possibilità giuridica di impugnazione il provvedimento deve essere

configurato dalla legge come impugnabile.

I mezzi di impugnazione si distinguono in: 132

1. Ordinari: impediscono che la sentenza passi in giudicato e si

propongono ad un giudice diverso da quello che ha reso la sentenza

stessa appello, ricorso per cassazione, regolamento di competenza ad

istanza di parte e revocazione;

2. Straordinari: sono esperibili anche nei confronti di una sentenza

passata formalmente in giudicato e si propongono allo stesso giudice

che ha reso la sentenza impugnata revocazione, opposizione di terzo.

2. I termini per l’impugnazione

La proposizione dell’impugnazione è soggetta a termini perentori una

volta trascorso inutilmente il termine per impugnare si verifica la decadenza e

l’impugnazione diventa inammissibile perché la sentenza è passata in

giudicato.

I termini per impugnare, nelle impugnazioni ordinarie, sono computati

diversamente a seconda che la sentenza viene notificata o meno

a. Se la sentenza viene notificata: decorre il termine breve per

impugnare 30 giorni per i mezzi di impugnazione ordinari e 60 giorni

per proporre ricorso per cassazione. Al termine breve si applica la

sospensione feriale.

b. Se la sentenza non viene notificata: l’impugnazione deve essere

proposta entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della

sentenza. Anche al termine lungo si applica la sospensione feriale.

Per i mezzi di impugnazione straordinari i termini decorrono solo dal

giorno:

a. in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione

b. è stato recuperato il documento

c. è passata in giudicato la sentenza effetto del dolo del giudice,

accertato con sentenza passata in giudicato,

d. il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

La proposizione dell’impugnazione dopo il decorso del termine comporta

l’inammissibilità della stessa rilevabile d’ufficio e non sanabile.

Il termine lungo concorre con il termine breve, pertanto, se scade per primo

il termine lungo, la sentenza passa in giudicato poiché la parte non può

beneficiare dell’ulteriore termine breve.

Interruzione dei termini per impugnare

Sia il termine breve sia il termine lungo possono essere interrotti se si

verificano la morte o perdita della capacità prima della costituzione delle

parti o del rappresentante legale

3. L’acquiescenza 133

L’acquiescenza è un atto di volontà con cui si accetta la sentenzaSe vi è

acquiescenza non possono essere proposte impugnazioni.

È nulla la rinuncia preventiva all’impugnazione.

L’acquiescenza può essere:

1. Espressa: per l’acquiescenza espressa è sufficiente la sua

esteriorizzazione e non è necessaria l’accettazione della controparte.

Essa non è ritrattabile;

2. Tacita: si ha acquiescenza tacita quando l’interessato abbia posto in

essere atti dai quali sia possibile desumere inequivocabilmente il

proposito di non impugnare la sentenza.

3. Tacita qualificata: Questa ipotesi è regolata dal comma 2 art. 329 c.p.c.

“l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti

secondo cui

della sentenza non impugnata”. Il caso è quello in cui una parte sia

soccombente su più capi o parti di sentenza ed impugni uno solo di

essi. Sui capi di sentenza non impugnati il soccombente si intende abbia

prestato acquiescenza, con la conseguenza che essi passano in

giudicato.

Non comporta acquiescenza della sentenza:

l’esecuzione volontaria di una sentenza esecutiva della parte

a) soccombente,

pagamento delle spese liquidate nella sentenza di primo grado.

b)

4. Il luogo di notificazione dell’impugnazione

L’articolo 330 c.p.c. modificato dal Decreto Correttivo Cartabia (D.lgs.

31.10.2024, n. 164), indica i luoghi in cui deve essere eseguita la

notificazione dell'impugnazione, determinandoli sulla base di criteri

eterogenei secondo un ordine di indicazione che è in parte alternativo ed in

parte esclusivo.

Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua

residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato

la sentenza, o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

risultante da pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale, l’impugnazione

deve essere notificata nel luogo o all’indirizzo indicato.

In mancanza di tali indicazioni, la notificazione avviene, ai sensi dell’art. 170

 c.p.c., presso il procuratore costituito o all’indirizzo di PEC risultante da

pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio.

Qualora mancassero anche tali riferimenti, la notificazione è effettuata nella

 residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

Nel caso in cui la parte sia deceduta dopo la notificazione della sentenza,

l’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente

134

agli eredi del defunto, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto

nell’atto di notificazione della sentenza.

Se anche questi dati mancano, la notificazione è effettuata agli eredi

collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella

residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio, sempre ai

sensi dell’art. 170 c.p.c.

Quando non vi siano dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o

indicazione di indirizzo di PEC e, in ogni caso, decorso un anno dalla

pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se ancora ammessa dalla legge,

deve essere notificata personalmente alla parte, secondo le disposizioni degli

artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Il regime del contraddittorio nelle impugnazioni

Se al processo di primo grado hanno partecipato più parti, il giudizio deve

rimanere unitario anche nei gradi successivi.

Si distingue tra:

a) Cause inscindibili (art 331cpc): sono tali le cause nelle quali nel primo

grado più parti hanno partecipato in forza di litisconsorzio necessario o

per ordine del giudice, non sono quindi separabili.

Se la sentenza pronunciata tra più parti non è stata impugnata nei confronti

di tutte:

a. il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio

b. Fissa un termine perentorio per la notificazione.

L’inosservanza delle disposizioni del giudice rende inammissibile

 vocatio in ius.

l’impugnazione si tratta di un vero e proprio obbligo di

b) Cause scindibili (art 332 cpc): sono tali le cause in cui più parti hanno

partecipato al procedimento di primo grado in forza di un litisconsorzio

facoltativo.

In fase di impugnazione, pertanto, è solo opportuna e non necessaria la

trattazione unitaria.

Se la sentenza pronunciata tra più parti non è stata impugnata nei confronti

di tutte:

Il giudice ordina la notificazione alle altre parti dell’impugnazione la

 una litis denuntiatio.

notifica in tal caso ha il solo scopo di

L’inosservanza delle disposizioni del giudice, sospende il processo di

impugnazione fino alla scadenza del termine per impugnare anche per le altre

parti. Decorso tale termine il procedimento di impugnazione si svolge

regolarmente.

6. Le impugnazioni incidentali 135

Ai sensi dell’art. 333 cpc le parti alle quali sono state effettuate le

notificazioni previste per le cause inscindibili e scindibili sono tenute a

proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello

stesso processo cd. principio di unicità del processo di impugnazione

contro la medesima sentenza.

L’impugnazione incidentale:

a. Evita la proliferazione dei procedimenti

b. Si ha una decisione comune a tutte le parti

Il carattere principale dell’impugnazione è determinato esclusivamente dalla

priorità dell’impugnazione è principale la prima impugnazione proposta,

saranno incidentali tutte le altre.

Impugnazione incidentale tardiva

L’art. 334 cpc p

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A.A. 2025-2026
262 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Enrica8906 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Carli Guido.