Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
GIUDICATO FORMALE E SOSTANZIALE
Si ha, dunque, cosa giudicata in senso formale quando la sentenza diviene
irretrattabile sotto due profili:
1) diviene incontestabile in giudizio ad opera delle parti;
2) e, correlativamente, intoccabile da parte del giudice.
La nozione del giudicato in senso sostanziale si ricava dall'art. 2909 c.c., in
forza del quale: «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato
fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».
Il giudicato (formale) determina: 131
- la conclusione del processo;
- la preclusione per le parti di chiedere al giudice di giudicare una seconda
ne bis in idem).
volta sullo stesso oggetto (principio del
In tal caso, infatti, il giudice adito deve d'ufficio, ed in qualunque stato e grado
del giudizio, rilevare l'esistenza del precedente giudicato.
Se poi il giudice si pronunzia, per errore, una seconda volta sulla medesima
controversia, malgrado il precedente giudicato, le parti possono ricorrere
per Cassazione se il giudice ha rigettato una eccezione di cosa giudicata,
oppure agire per revocazione.
In giurisprudenza, si distingue tra giudicato interno (formatosi all'interno
dello stesso processo, per es. una sentenza non definitiva), rilevabile anche
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ed esterno (formatosi in un diverso
processo), rilevabile su istanza di parte.
LIMITI DEL GIUDICATO
Si distingue tra limiti: causa
1) oggettivi: si riferiscono all'oggetto della sentenza ed alla
petendi; la cosa giudicata, infatti, si forma su tale oggetto in relazione
causa petendi
alla e non anche sulle questioni eventualmente
incidenter tantum.
presentatesi in corso di causa e risolte
Sotto il profilo oggettivo, si afferma anche che il giudicato copre il
dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto della domanda, nel
senso che il giudicato esclude che si possano far valere questioni che
potrebbero porre in discussione il contenuto della sentenza, anche se non
proposta ed esaminata nel processo;
2) soggettivi: la cosa giudicata fa stato solo tra le parti coinvolte nel
giudizio, i loro eredi ed aventi causa; essa cioè deve essere riconosciuta
da tutti, ma i suoi effetti non si estendono ai terzi .
Le sentenze passate in giudicato rimangono peraltro assoggettabili a revisione,
a revocazione e/o opposizione di terzo.
Capitolo 17 Le impugnazioni in generale
|
1. Considerazioni generali
Le parti possono ottenere un riesame del giudizio contestando la sentenza
con il mezzo dell’impugnazione.
Per poter impugnare occorre:
1. L’interesse ad impugnare,
2. La legittimazione ad impugnare;
3. La possibilità giuridica di impugnazione il provvedimento deve essere
configurato dalla legge come impugnabile.
I mezzi di impugnazione si distinguono in: 132
1. Ordinari: impediscono che la sentenza passi in giudicato e si
propongono ad un giudice diverso da quello che ha reso la sentenza
stessa appello, ricorso per cassazione, regolamento di competenza ad
istanza di parte e revocazione;
2. Straordinari: sono esperibili anche nei confronti di una sentenza
passata formalmente in giudicato e si propongono allo stesso giudice
che ha reso la sentenza impugnata revocazione, opposizione di terzo.
2. I termini per l’impugnazione
La proposizione dell’impugnazione è soggetta a termini perentori una
volta trascorso inutilmente il termine per impugnare si verifica la decadenza e
l’impugnazione diventa inammissibile perché la sentenza è passata in
giudicato.
I termini per impugnare, nelle impugnazioni ordinarie, sono computati
diversamente a seconda che la sentenza viene notificata o meno
a. Se la sentenza viene notificata: decorre il termine breve per
impugnare 30 giorni per i mezzi di impugnazione ordinari e 60 giorni
per proporre ricorso per cassazione. Al termine breve si applica la
sospensione feriale.
b. Se la sentenza non viene notificata: l’impugnazione deve essere
proposta entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza. Anche al termine lungo si applica la sospensione feriale.
Per i mezzi di impugnazione straordinari i termini decorrono solo dal
giorno:
a. in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione
b. è stato recuperato il documento
c. è passata in giudicato la sentenza effetto del dolo del giudice,
accertato con sentenza passata in giudicato,
d. il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.
La proposizione dell’impugnazione dopo il decorso del termine comporta
l’inammissibilità della stessa rilevabile d’ufficio e non sanabile.
Il termine lungo concorre con il termine breve, pertanto, se scade per primo
il termine lungo, la sentenza passa in giudicato poiché la parte non può
beneficiare dell’ulteriore termine breve.
Interruzione dei termini per impugnare
Sia il termine breve sia il termine lungo possono essere interrotti se si
verificano la morte o perdita della capacità prima della costituzione delle
parti o del rappresentante legale
3. L’acquiescenza 133
L’acquiescenza è un atto di volontà con cui si accetta la sentenzaSe vi è
acquiescenza non possono essere proposte impugnazioni.
È nulla la rinuncia preventiva all’impugnazione.
L’acquiescenza può essere:
1. Espressa: per l’acquiescenza espressa è sufficiente la sua
esteriorizzazione e non è necessaria l’accettazione della controparte.
Essa non è ritrattabile;
2. Tacita: si ha acquiescenza tacita quando l’interessato abbia posto in
essere atti dai quali sia possibile desumere inequivocabilmente il
proposito di non impugnare la sentenza.
3. Tacita qualificata: Questa ipotesi è regolata dal comma 2 art. 329 c.p.c.
“l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti
secondo cui
della sentenza non impugnata”. Il caso è quello in cui una parte sia
soccombente su più capi o parti di sentenza ed impugni uno solo di
essi. Sui capi di sentenza non impugnati il soccombente si intende abbia
prestato acquiescenza, con la conseguenza che essi passano in
giudicato.
Non comporta acquiescenza della sentenza:
l’esecuzione volontaria di una sentenza esecutiva della parte
a) soccombente,
pagamento delle spese liquidate nella sentenza di primo grado.
b)
4. Il luogo di notificazione dell’impugnazione
L’articolo 330 c.p.c. modificato dal Decreto Correttivo Cartabia (D.lgs.
31.10.2024, n. 164), indica i luoghi in cui deve essere eseguita la
notificazione dell'impugnazione, determinandoli sulla base di criteri
eterogenei secondo un ordine di indicazione che è in parte alternativo ed in
parte esclusivo.
Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua
residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato
la sentenza, o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
risultante da pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale, l’impugnazione
deve essere notificata nel luogo o all’indirizzo indicato.
In mancanza di tali indicazioni, la notificazione avviene, ai sensi dell’art. 170
c.p.c., presso il procuratore costituito o all’indirizzo di PEC risultante da
pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio.
Qualora mancassero anche tali riferimenti, la notificazione è effettuata nella
residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
Nel caso in cui la parte sia deceduta dopo la notificazione della sentenza,
l’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente
134
agli eredi del defunto, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto
nell’atto di notificazione della sentenza.
Se anche questi dati mancano, la notificazione è effettuata agli eredi
collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella
residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio, sempre ai
sensi dell’art. 170 c.p.c.
Quando non vi siano dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o
indicazione di indirizzo di PEC e, in ogni caso, decorso un anno dalla
pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se ancora ammessa dalla legge,
deve essere notificata personalmente alla parte, secondo le disposizioni degli
artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Il regime del contraddittorio nelle impugnazioni
Se al processo di primo grado hanno partecipato più parti, il giudizio deve
rimanere unitario anche nei gradi successivi.
Si distingue tra:
a) Cause inscindibili (art 331cpc): sono tali le cause nelle quali nel primo
grado più parti hanno partecipato in forza di litisconsorzio necessario o
per ordine del giudice, non sono quindi separabili.
Se la sentenza pronunciata tra più parti non è stata impugnata nei confronti
di tutte:
a. il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio
b. Fissa un termine perentorio per la notificazione.
L’inosservanza delle disposizioni del giudice rende inammissibile
vocatio in ius.
l’impugnazione si tratta di un vero e proprio obbligo di
b) Cause scindibili (art 332 cpc): sono tali le cause in cui più parti hanno
partecipato al procedimento di primo grado in forza di un litisconsorzio
facoltativo.
In fase di impugnazione, pertanto, è solo opportuna e non necessaria la
trattazione unitaria.
Se la sentenza pronunciata tra più parti non è stata impugnata nei confronti
di tutte:
Il giudice ordina la notificazione alle altre parti dell’impugnazione la
una litis denuntiatio.
notifica in tal caso ha il solo scopo di
L’inosservanza delle disposizioni del giudice, sospende il processo di
impugnazione fino alla scadenza del termine per impugnare anche per le altre
parti. Decorso tale termine il procedimento di impugnazione si svolge
regolarmente.
6. Le impugnazioni incidentali 135
Ai sensi dell’art. 333 cpc le parti alle quali sono state effettuate le
notificazioni previste per le cause inscindibili e scindibili sono tenute a
proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello
stesso processo cd. principio di unicità del processo di impugnazione
contro la medesima sentenza.
L’impugnazione incidentale:
a. Evita la proliferazione dei procedimenti
b. Si ha una decisione comune a tutte le parti
Il carattere principale dell’impugnazione è determinato esclusivamente dalla
priorità dell’impugnazione è principale la prima impugnazione proposta,
saranno incidentali tutte le altre.
Impugnazione incidentale tardiva
L’art. 334 cpc p