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MARCHI E NOMI A DOMINIO (CAP 3 TERZA PARTE)
Un domain name traduce in termini gli indirizzi IP, stringhe di numeri che i
computer possono leggere per allocare i siti all’interno di internet, ma hanno
anche la funzione di segni distintivi che caratterizzano ed identificano uno
specifico sito internet, rendendolo riconoscibile da parte dei consumatori.
La registrazione chi concede il domain name? Un’autorità internazionale,
detta ICANN. Chi è autorizzato a registrare un domain name? Chiunque ma chi
registra come domain il marchio altrui può essere un contraffattore in base alla
legge applicabile, e il titolare del marchio può avviare un’azione di
contraffazione e ottenere rimedi, anche contro ICANN e internet provider.
Cybersquatting registrazione di domain names simili a marchi famosi altrui
in mala fede con l’intento di trarne profitto
Typosquatting registrazione di domain names non identici ma
sufficientemente simili al marchio rinomato in modo da rendere possibile per gli
utenti che digitino nella barra di ricerca di finire sul proprio sito.
Metatag l’uso come metatag di un marchio costituisce contraffazione se vi è
rischio di confusione o via sia un agganciamento parassitario alla rinomanza
del marchio. L’uso del marchio altrui in un link deve ritenersi illecito quando il
link rimanda a un sito che non ha nulla a che fare con il titolare del marchio.
2 art 22 CPI: è vietato adottare come nome a dominio di un sito un segno
uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra
l’attività di impresa dei titolari possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, anche consistente in un rischio di associazione tra i due segni.
estensione: anche ad un segno uguale o simile ad un marchio registrato per
prodotti o servizi anche non affini, che goda di stato di rinomanza, se l’uso del
segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
La protezione tutela riconosciuta ai marchi (riassegnazione/altre tutele
tipiche) e/o UDPR (solo per riassegnazione) nel caso di nome a dominio identico
o simile a marchio altrui, il registrant non ha diritto legittimo o interesse
legittimo rispetto al nome a dominio o il nome a dominio è stato registrato e
usato in malafede.
LICENSING E MERCHANDISING (CAP 4)
Cos’è un accordo di licenza? Una licenza è un accordo tra il titolare del marchio
(licenziante) e un terzo (licenziatario) per effetto del quale il licenziante
permette al licenziatario di usare il proprio marchio per un determinato motivo
a determinate condizioni (prodotti, territorio e canali distributivi, nel medesimo
periodo possono convivere diverse licenze di marchio). Regolato dall’art 23 del
codice PI.
Vantaggi del licenziante (titolare):
- Reddituali, pari al flusso di redditi che si producono: nel solo mercato
secondario, per effetto della minimum fee e delle royalties sulle vendite e
nel mercato primario a causa di un effetto positivo di ritorno sul marchio
concesso in uso.
- Industriali: il licenziante può meglio definire la propria offerta,
decentralizzare e differenziare la propria produzione, realizzare i propri
mercati su più ampia scala raggiungendo mercati difficili da conquistare e
aumentare o consolidare la fama e la popolarità del proprio marchio
incrementandone la diffusione presso il pubblico.
Rischi per il licenziante:
- Mancato pagamento delle royalties da parte del licenziatario.
- Perdita del controllo sulla produzione del licenziatario per cui viene
dispersa l’unicità del marchio, i prodotti del licenziatario non sono
coerenti con il concept associato al marchio o ne ledono la social
accountability oppure la qualità dei prodotti del licenziatario è inferiore a
quella del licenziante.
Vantaggi del licenziatario (terzo):
- Soprattutto di natura industriale, il licenziatario può infatti incrementare
la diffusione del proprio prodotto aumentandone o la riconoscibilità
oppure il potere attrattivo perché sfrutta o la capacità distintiva o il
selling power del marchio che ha ottenuto in licenza.
Rischi per il licenziatario:
- Sostenere costi molto alti per la licenza
- Trovarsi nell’impossibilità di avere un giro di affari sufficienti a pagare il
licenziante
- Non riuscire a soddisfare le pretese del licenziante, soprattutto se questo
non gli comunica le necessarie informazioni e know-how
- Dover gestire i prodotti non venduti
La licenza deve essere sottoscritta con attenzione da entrambe le parti.
È molto comune che ci siano delle clausole, prevalentemente che trattano:
- Minimum fees oltre alle royalties
- Definizione di una styling guide
- Richiesta di un campione/prototipo del bene prima della
commercializzazione
- Auditing per il controllo qualità
- Pubblicità e altri costi connessi alla promozione
- Trasferimento del know-how
- Esclusiva
- Durata/rinnovo
- Violazione
Il licenziante può agire in due modi: ex ante introducendo le clausole, ed ex
post citando il licenziatario come contraffattore, alla luce dell’art 23 terzo
comma cpi – trasferimento del diritto di marchio.
MERCHANDISING non ne esiste definizione in giurisprudenza, ma solo
elementi costitutivi. Nasce nella prima metà del 900 quando si iniziano ad
usare i nomi e le sembianze dei personaggi dei fumetti e dei personaggi famosi
per commercializzare vari prodotti. Negli anni 80 si iniziano a sfruttare anche i
marchi celebri per promuovere la vendita di prodotti non affini. Elementi
comuni:
- Un’entità che riscuote successo presso il pubblico e che possiede quindi
selling power
- L’uso di tale entità concesso ai terzi dietro pagamento
- I terzi si servono dell’entità per promuovere la vendita di beni o servizi
che trovano un uso non affine all’attività per la quale l’entità ha acquisito
il proprio successo.
ne consegue questa definizione: Il contratto di merchandising è quel
contratto in forza del quale il titolare di un’entità che riscuote successo presso
il pubblico ne consente – dietro compenso – l’utilizzo ad un terzo, affinché
costui se ne avvalga nella commercializzazione di beni e/o servizi eterogenei,
sotto il profilo merceologico, rispetto a quelli per i quali l’entità ha riscosso
successo. Sii sostanzia quindi nella concessione in uso di una entità
immateriale di successo mediante la manifestazione di un consenso.
Ci sono tre tipi di merchandising:
1. Character merchandising: personaggi di fantasia, possono essere
rappresentati sia mediante riproduzione delle loro fattezze, sia mediante i
loro nomi.
2. Personality merchandising: gente famosa reale.
3. Brand merchandising: marchi celebri.
Sottesi al character merchandising ci sono due diritti di privativa: d’autore
(che comprende il diritto di riproduzione) e/o di marchio si per immagine che
nome, sia dell’opera intera che delle parti che la compongono. La
giurisprudenza italiana ritiene che il nome del personaggio di fantasia non sia
estrinsecazione sufficiente della personalità dell’autore e quindi non possa
legge d’autore.
accedere alla tutela della Al nome non è però precluso
l’accesso all’esclusiva propria del diritto sul marchio registrato. La difficoltà sta
nella necessità di programmare gli ambiti merceologici in cui il nome o il titolo
possano essere sfruttati nel merchandising. Il diritto di marchio infatti limita la
tutela ai soli prodotti identici o affini a quelli per cui il marchio sia stato
registrato. Ciononostante, una volta che il marchio abbia acquisito sufficiente
notorietà, si potrà invocare la tutela del marchio di fatto e appellarsi alla
concorrenza sleale. Inoltre, l’articolo 8 del codice PI impedisce l’uso o la
registrazione da parte di terzi di segni che abbiano acquisito notorietà
nell’ambito artistico e letterario. La tutela della legge d’autore però è limitata
(70 anni dalla morte dell’autore), mentre il diritto di marchio è potenzialmente
illimitato poiché rinnovato ogni 10 anni. Tuttavia, il diritto di marchio ha uno
svantaggio rispetto alla l.d.a., cioè non richiede che si individui il nucleo
espressivo dell’opera ma solo che si valuti la confondibilità tra i segni in
funzione della repressione del rischio di confusione, rendendo il diritto di
marchio più rigido della l.d.a.
Sottesi al personality merchandising: d’autore e/o di marchio (immagine) o
solo di marchio (nome). Col termine immagine si intende il ritratto del
personaggio noto riprodotto su determinati prodotti o servizi o utilizzato in
relazione alla loro promozione (endorsement). La fama di cui il personaggio
gode si traferisce al prodotto e le vendite ne beneficiano. La legge sul diritto
d’autore sostiene all’articolo 96 che il ritratto di una persona non può essere
esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, richiede
quindi un accordo tra l’avente diritto e il terzo, che comporti un compenso. La
legge non riserva la tutela alle persone note, potendo essere invocata da
chiunque; inoltre, con immagine e ritratto intendiamo tratti che indichino la
specifica fisionomia che renda riconoscibile un individuo, estendendo la tutela
anche oltre i tratti fisici (abbagliamento, ornamenti e trucco). Non occorre il
consenso della persona per sfruttamento dell’immagine con fini scientifici,
didattici, culturali, o riproduzione collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie, o
giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto nonché da necessità di
giustizia o di polizia.
La tutela dei nomi è approntata nell’articolo 8 del codice PI che prevede una
disciplina speciale che prevede che nomi di persona e segni usati in campo
artistico e letterario scientifico o politico o sportivo possono essere registrati
come marchi. Questa volta la tutela si limita a persona famose, ma non è
vincolata a categorie di prodotti o servizi specifici ma può essere invocata in
qualsiasi ambito merceologico.
PUBBLICITA’ (CAP 5)
La pubblicità è un’attività di marketing atta a presentare e promuovere idee,
beni, servizi da parte di un promotore ben identificato, effettuata a titolo
oneroso. È una forma di comunicazione commerciale. Il complesso di info
sintetizzato nel messaggio pubblicitario è fondamentale per una trasparente e
corretta allocazione delle risorse di mercato, deve quindi seguir