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ANCORATO ALLE SCELTE DEL LESGISLATORE CHE VINCOLA L'INTERPRETE

Tornando alle modificazioni mediate il criterio della continuità dell'offesa del bene giuridico tutelato è opinabile. La modifica mediata fa sì che quest'offesa tipica della fattispecie criminosa persista nonostante la modifica mediata o venga meno a seguito della modifica mediata. Se accade ciò, allora abbiamo un abolitio; se invece persiste nonostante la modifica mediata, allora abbiamo continuità.

Immaginiamo che Tizio ha recato una lesione fisica a una persona, immaginiamo che il legislatore ha abrogato il reato di lesione: c'è un abolitio ma la lesione resta. Se dovessimo ragionare in termini di offesa, dovremmo dire che in questo caso, nonostante l'eliminazione della norma incriminatrice, c'è una persistenza dell'illecito in termini di persistenza dell'offesa al bene giuridico precedentemente tutelato. La vittima continua ad avere la ferita.

Quindi semplicemente non si deve ragionare in termini di persistenza dell'offesa ma in termini di persistenza della figura criminosa. Oppure no, applicabile al caso di specie se vogliamo far fede alle logiche del principio di legalità. Il legislatore, per come descrive la figura criminosa, continua a ritenere penalmente rilevante il comportamento o no? Questo è l'unico ragionamento da fare. La soluzione adottata dal manuale e da Tullio Padovani: in questi casi abbiamo sempre e comunque abolitio l'ambito applicativo della figura criminosa si è ristretto, perché l'ambito applicativo, quindi il fatto considerato penalmente rilevante dal legislatore, lo ricaviamo non solo dalla norma incriminatrice ma anche dalle norme a cui la norma incriminatrice rinvia. Quindi, in questo caso, si è ristretto il campo di applicazione di una norma richiamata dalla norma incriminatrice e quindi si è ristretto anche il campo applicativo della norma.incriminatrice.La prova del nove: immaginiamo che prima si puniva solo l'abuso di ufficio per violazione di legge e dopo il 2020 si punisce sia la violazione di legge che di regolamento. Quindi, in questo caso abbiamo avuto un'estensione della norma richiamata. Immaginiamo che Tizio, prima del 2020, abbia denunciato Caio per aver commesso un abuso di ufficio per violazione di regolamento. Sarebbe punibile? No, perché sarebbe un'applicazione retroattiva di una scelta che è successiva alla condotta, una scelta del legislatore in malam partem che è successiva alla condotta. Quindi, se vale questo, allora deve valere anche per il contrario. Se invertiamo l'ordine delle modifiche, dobbiamo dire che quello che prima era reato non può più essere reato dopo. Se la modifica che estende il reato successivamente è in malam partem non applicabile retroattivamente (modifica mediata), significa che se accettiamo questo, allora dobbiamo accettare che la modifica.in bonam partem che interviene successivamente è per le stesse ragioni deve essere applicata retroattivamente in quanto bonam partem. Cosa succede in caso di mancata conversione del decreto legge? Esempio: il governo approva decreto legge "fare A è reato" --------- trascorrono 60 giorni ---- il parlamento non converte il decreto legge. quindi la scelta di incriminazione del governo è come se non ci fosse mai stata (decadenza ex tunc) tutto torna com'era prima. Che succede in questo caso se tizio ha realizzato A dopo la scelta di incriminazione attuata dal governo ma prima che questa decadessero retroattivamente. Tizio è punito? Non dovrebbe essere punito perché vanno nella stessa logica dell'abolitio ma in realtà è un abolitio dal punto di vista del diritto penale, ma dal punto di vista del diritto costituzionale è una scomparsa della norma incriminatrice come se non ci fosse mai stata. Quindi tutto spinge nel dire che tizio nondebba essere punito. Caso opposto: il governo non ha introdotto una norma incriminatrice ma ha eliminato una norma incriminatrice con un decreto legge, quindi prima del decreto legge A era reato -> con il decreto legge A non è più reato -> trascorsi 60 giorni il parlamento non converte il decreto legge e quindi A è reato. Cosa succede? È come se l'abolizione non fosse mai stata fatta e quindi come se A avesse continuato ad essere reato (questo dal punto di vista della disciplina costituzionale delle fonti). Dobbiamo ragionare in termini penalistici: se tizio ha commesso A dopo che il governo ha abolito il reato A ma prima che il parlamento non convertendo ripristinasse il reato A, che facciamo? Lo puniamo o no? Se noi considerassimo solo le norme che disciplinano le norme del decreto legge dovremmo dire che quel decreto legge è come se non ci fosse mai stato perché la mancata conversione fa sì che il decreto legge decadere retroattivamente. Se il decreto legge non

c'è mai stato significa che A ha continuato ad essere reato, quindi tizio dovrebbe essere punito (se guardiamo dal punto di vista costituzionale). Il dato sostanziale: quando tizio ha commesso A lo faceva in un momento in cui l'ordinamento gli comunicava che lo poteva fare. Quindi dal punto di vista di tizio: è come se avesse compiuto un fatto che in quel momento non era più penalmente rilevante, e il parlamento dopo la condotta gli ha detto che è penalmente rilevante. Quindi dal punto di vista di tizio avremmo un'applicazione retroattiva di una norma incriminatrice che non era efficace nel momento in cui ha commesso il fatto. Dobbiamo prediligere il dato formale delle norme sull'efficacia del decreto legge o il dato sostanziale? Puniamo tizio o no? fra le esigenze di garanzia dell'individuo rispetto i suoi rapporti con il potere punitivo, ed esigenze puramente formali che hanno a che fare con la disciplina dell'efficacia del decreto.

legge devono o prevaleresenz’altro le prime. Le prime hanno a che fare con diritti delle persone, le secondehanno a che fare con logiche di coerenza dell’ordinamento. È chiaro che i diritti dellepersone devono prevalere. Quindi tizio lo assolviamo. Altro esempio: tizio ha commesso A in un momento in cui A era ancora reato poi ilgov ha abrogato A - poi il parlamento ha ripristinato A con efficacia ex tunc nonconvertendo il decreto. Lo puniamo o no? in questo caso non possiamo dire che tizionel momento in cui ha commesso A confidava nel fatto che A non fosse reatoperché in quel momento l’ordinamento gli diceva che A era reato. È vero che dopoc’è stata un abolitio ma è un abolitio la cui efficacia è stata annullata dalla mancataconversione del decreto legge. tizio sapeva che quello che stava facendo eraprevisto dall’ordinamento come reato. Qui tornano a coincidere le logichecostituzionalistiche con quelle

personalistiche penalistiche. Tizio quindi continua ad essere punito. Il manuale si domanda ma siamo sicuri che sarebbe conforme al principio di uguaglianza e poi rieducazione continuare a punire Tizio in casi come questi? Es. commissione dello stesso fatto uno commesso durante decreto e uno commesso prima del decreto - avremmo uno in galera e uno no. È conforme o no al principio di uguaglianza? Se c'è una sentenza definitiva di condanna emessa sulla base di una disposizione incriminatrice che successivamente viene dichiarata incostituzionale, quella condanna viene meno. La corte costituzionale ha la competenza a stabilire cosa debba o non debba essere reato? No, non lo può fare nemmeno quando ci sono obblighi di incriminazione perché non è un organo rappresentativo. Solo il legislatore ha gli obblighi di costruzione di incriminazione. Nessuno vota i giudici della corte costituzionale. Noi dobbiamo attribuire scelte di incriminazione solo nelle mani dell'organo rappresentativo delle

esigenze di tutela che provengono dal popolo. Ci furono dei giudici che posero questioni di cost dicendo che il legislatore abrogando la disciplina di incriminazione dei reati per aborto sarebbe venuta meno la tutela per il nascituro con la legge 194 chiesero alla corte cost di eliminare la legge 194 e ripristinare le norme incriminatrici. La corte cost rispose che non poteva ripristinare e dare vota a norme incriminatrici perché sono scelte rimesse alla competenza del legislatore. Oltretutto in questi casi c'è l aspetto tecnico, la corte si rifiuta di pronunciare sent che ampliano l area del penalmente rilevante introducendo nuove norme incriminatrici, o ripristinando norme incriminatrici perché:

  • Entra in vigore una legge X che introduce un reato nuovo (o peggiorativo) arriva la corte cost e dichiara incostituzionale la legge X o la dichiara incostituzionale in parte
  • (esempio Cappato) art 580 c.p. istigazione aiuto suicidio è stata ridotta nel

Il suo ambito applicativo. Le sentenze della corte costituzionale operano in senso astratto, ma c'era un caso concreto (Cappato per aver accompagnato dj Fabo nella clinica Svizzera). Che accade a Cappato dopo la sentenza della corte costituzionale? Quando Cappato ha commesso il fatto, era ritenuto reato da una legge precedente, successivamente la corte costituzionale dichiara incostituzionale quella parte di norma incriminatrice applicabile al caso di dj Fabo. Che succede? Il processo penale rimane sospeso in attesa della pronuncia della corte costituzionale, così il giudice che sta giudicando Cappato cosa fa? Qui lo assolve per le stesse ragioni di mancata conversione del decreto legge. Dal punto di vista penalistico abbiamo legge penale abrogata per la parte che interessava all'imputato, quindi dopo la condotta quindi abolitio questa logica coincide con la logica che anima la disciplina delle sentenze della corte costituzionale: un intervento di incostituzionalità travolge anche le sentenze di condanna definitive.

Tizio commette A

successivamente alla condotta entra in vigore una norma che stabilisce un reato. Successivamente, la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale quell'incriminazione. Ci chiediamo se possiamo punire il reato. La risposta è no, perché il reato è entrato in vigore dopo il fatto e, inoltre, è stato dichiarato incostituzionale. In un altro caso, un reato entra in vigore e successivamente viene abrogato da una legge. La Corte dichiara incostituzionale la scelta di abrogare il reato. Questo è un caso che normalmente non può accadere perché la Corte Costituzionale si rifiuta di compiere scelte in malam partem, ma anche per ragioni di carattere tecnico che attengono alla rilevanza della decisione della Corte Costituzionale. Quando un giudice, muovendo da un contenzioso, investe la Corte Costituzionale di una questione di costituzionalità, questa deve essere rilevante per quel contenzioso, cioè la decisione che prende la Corte deve essere tale da orientare la decisione del contenzioso in un senso o nell'altro. Quindi, c'è una valutazione di rilevanza della questione. Inizialmente, c'era un reato, e...
Dettagli
A.A. 2022-2023
72 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher khaliddakir2000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Vallini Antonio.