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DIRITTO INTERNAZIONALE

PARTE INTRODUTTIVA... All’interno dell’ordinamento internazionale ritroviamo anche la stessa Unione Europea. La dimensione in

cui porsi (per quanto riguarda il diritto internazionale pubblico) è quella del sistema internazionale: “comunità degli Stati” o

“comunità internazionale”. La comunità internazionale si compone di Stati sovrani, le relazioni internazionali tra Stati si basano su

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rapporti di pariteticità. I rapporti tra questi soggetti sono soprattutto di natura giuridica (“ubi societas ibi ius” ). Il diritto

internazionale pubblico tende a scardinare le categorie giuridiche già studiate nell’ambito del diritto positivo nazionale, proprio

per le sue caratteristiche peculiari. Il diritto internazionale pubblico è quel corpo, branca o gruppo di regole che governano le

relazioni internazionali tra Stati sovrani. Abbiamo poi la parte di diritto internazionale privato, il cui oggetto è lo studio dei rapporti

giuridici “trans-nazionali” tra soggetti privati (persone fisiche o giuridiche). La trans-nazionalità di un rapporto è data dalla

sussistenza dei c.d. “elementi di estraneità”. Un rapporto giuridico, senza elementi di estraneità, viene regolato SOLTANTO dal

diritto nazionale. Infatti gli Stati sovrani entro il proprio territorio nazionale NON riconoscono altra autorità ad essi superiore.

Pertanto se una situazione è collocata e produce effetti esclusivamente all’interno di un ordinamento statale, quella situazione sarà

regolata dal diritto di quello Stato che la disciplinerà come crede, nell’esercizio delle proprie prerogative sovrane. Qualora invece

sussistano elementi di estraneità all’interno di certi rapporti giuridici (connettendo molteplici ordinamenti nazionali) occorre

muoversi all’interno del diritto internazionale privato per comprendere quale sia l’ordinamento disciplinante.

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

Vanno considerate 3 categorie strettamente legate tra loro: sistema giuridico/ordinamento giuridico, soggetti dell’ordinamento,

fonti giuridiche. Il primo ordinamento da noi conosciuto è quello italiano, i soggetti che vi possiamo trovare sono: persone fisiche

(centri di imputazione unici), persone giuridiche (nate dall’organizzazione di persone fisiche per il perseguimento di certi scopi

comuni). Invece i soggetti dell’ordinamento internazionale e destinatari delle sue norme giuridiche sono: Stati e organizzazioni

internazionali. Così come le persone fisiche anche gli Stati possono aggregarsi e costituire un soggetto di diritto internazionale

collettivo (alla categoria si escludono le ONG perché sono gestite come enti privati). Questa aggregazione avviene attraverso lo

strumento dell’accordo internazionale e per il perseguimento di finalità comuni altrimenti non perseguibili. Una volta creata e

costituita in maniera legittima, anche l’organizzazione internazionale diviene soggetto di diritto internazionale, con la capacità di

concludere accordi internazionali e sottoposta alle regole di diritto internazionale. ESEMPIO: accordo di adesione ad

un’organizzazione già esistente. L’accordo (trattato – convenzione) internazionale funge pertanto da “Statuto” dell’organizzazione,

la quale si costituisce se l’accordo è concluso e ratificato da almeno 2 Stati.

Stati e Organizzazioni internazionali sono titolari di situazioni giuridiche attive (diritti) e passive (doveri e obblighi), dettate dalle

fonti di diritto internazionale:

 consuetudini internazionali, costituiscono la fonte principale, un diritto NON scritto che nasce da comportamenti reiterati

nel tempo e vincola TUTTI i soggetti della comunità internazionale.

 trattati internazionali, sono fonti scritte e vincolano SOLO Stati contraenti (di norma).

 principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili, hanno una natura ibrida ma sono sempre fonti di diritto

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internazionale . Il loro compito principale è fungere da sopporto ermeneutico e strumento per COLMARE le LACUNE nel

diritto internazionale.

Queste 3 categorie di fonti hanno la capacità di produrre norme giuridiche vincolanti per i soggetti dell’ordinamento internazionale

(Stati e organizzazioni internazionali). PARTICOLARITÀ del DIRITTO INTERNAZIONALE: contrariamente da quanto atteso e

1 Si tratta di una locuzione in latino che significa "dove c'è una società, lì vi è il diritto". Qualsiasi società (istituzione o ordinamento)

non può esistere senza darsi un diritto, e non può esserci diritto senza un'organizzazione sociale sottostante.

2 DA NON CONFONDERE con il c.d. “IUS COGENS” (nucleo di valori irrinunciabili) che costituisce una parte del diritto

consuetudinario.

riscontrato negli ordinamenti nazionali, abbiamo un ordinamento dove i soggetti di diritto internazionale sono gli stessi che

creano le regole normative che dovranno poi osservare.

RIPRENDIAMO dalla DEFINIZIONE di DIRITTO INTERNAZIONALE... nell’accezione tradizionale che gli viene data dall’insegnamento

italiano si considerano insieme sia il diritto internazionale privato che quello pubblico, in realtà sono branche diverse tra loro per

quanto presentino elementi di connessione. Il diritto internazionale pubblico si occupa delle relazioni tra Stati sovrani e gli enti

costituiti dagli Stati tramite lo strumento dei “trattati” (organizzazioni internazionali). Invece il diritto internazionale privato si

occupa di rapporti giuridici tra soggetti privati, con la necessaria presenza di elementi di estraneità (fattispecie trans-frontaliere).

Trattando il diritto internazionale pubblico sussiste un legame relativo a: individuazione del sistema giuridico di riferimento, soggetti

di diritto internazionale (destinatari delle norme vigenti dell’ordinamento considerato), le fonti del diritto. DIFFERENZA FONTE e

NORMA: la fonte è produttiva della norma giuridica. Le fonti variano a seconda dell’ordinamento giuridico considerato, ciascuno ha

propri atti o fatti produttivi di norme giuridiche vincolanti (fatti e atti che magari non risultano produttivi di norme giuridiche in altri

ordinamenti). Ogni ordinamento abilita determinate fonti a produrre norme giuridiche vincolanti per i soggetti di quel determinato

ordinamento. Nella Comunità internazionale (ordinamento internazionale collocato al di sopra dei singoli ordinamenti nazionali) ci

sono fonti del diritto che producono norme giuridiche vincolanti per i soggetti di quell’ordinamento: Stati e Organizzazioni

internazionali. Le fonti del diritto internazionale sono: consuetudini internazionali, accordi internazionali, principi generali di diritto

riconosciuti dalle nazioni civili. La categoria dei principi generali è fortemente discussa, alcuni li vanno a sovrapporre alle

consuetudini... il dibattito è ancora acceso.

SEMPLIFICANDO... le due fonti principali sul piano quantitativo sono: consuetudini internazionali e trattati internazionali. Il modo

con cui queste fonti producono norme giuridiche connota chiaramente l’ordinamento e lo distingue da ogni altro. INFATTI...

nell’ordinamento internazionale abbiamo due tratti fondamentali:

 ANORGANICITÀ: assenza di un’autorità centrale perché si parla di una comunità “anorganica”, mancano organi centrali

(espressione del potere esecutivo, legislativo, giudiziario). Le fonti di diritto internazionale producono norme giuridiche

vincolanti, tali fonti provengono direttamente dagli stessi soggetti che dovranno poi rispettare le norme giuridiche.

 PARITETICITÀ: siamo di fronte ad una comunità in cui tutti i membri hanno stessi: diritti/doveri, poteri,

autonomia/indipendenza. Ogni Stato per il diritto internazionale è sovrano entro il proprio territorio nazionale (“dominio

riservato”), senza previsione di eccezioni. Nessuno Stato riconosce un’entità superiore a sé stesso (superiorem non

recognoscens). TUTTAVIA.. alcune grandi potenze possono influenzare in maniera più o meno diretta, senza che vengano

meno le regole che salvaguardano gli equilibri, la cooperazione, le relazioni all’interno della Comunità internazionale.

Tutti gli ordinamenti nazionali, tutte le società devono avere le proprie regole... nell’ordinamento internazionale non abbiamo

autorità centrali. QUESTIONE... queste fonti del diritto internazionale (consuetudini e trattati) da chi vengono governate? Gli

stessi soggetti che rispetteranno le norme giuridiche sono anche gli stessi a governare le fonti del diritto che producono tali

norme (un’ampia auto-gestione). NON occorre l’imposizione di regole dall’esterno, per quanto possano verificarsi delle distorsioni

(come nelle guerre).

FUNZIONAMENTO:

1. Accordi internazionali (diritto internazionale particolare o pattizio), sono fonti scritte con specifiche procedure per

negoziarli, firmarli, ratificarli. La firma di tali accordi viene effettuata dai plenipotenziari, in rappresentanza dello Stato

d’appartenenza; il tutto avviene nella piena discrezionalità e libertà statale. Dal momento in cui l’accordo internazionale

viene firmato, poi ratificato e in seguito entrato in vigore, crea regole giuridiche vincolanti per gli Stati che lo hanno

ratificato. Sussiste la possibilità di recedere da un trattato, nel rispetto delle pattuizioni.

PRINCIPIO DELLA RELATIVITÀ DEGLI EFFETTI: gli effetti dei trattati internazionali si producono SOLTANTO TRA le PARTI

CONTRAENTI. Alla base del diritto internazionale si pone la regola “pacta sunt servanda” (i patti si rispettano), senza

questo valore vincolante la Comunità internazionale non funzionerebbe e gli obiettivi prefissati diverrebbero

irraggiungibili. Un trattato potrà regolare determinati settori delle loro successive relazioni, senza imposizioni di altri

soggetti. Lo stesso metodo di ragionamento è necessario anche per le altre fonti di diritto internazionale...

2. Consuetudini (diritto internazionale generale): comportamenti ripetuti nel tempo in maniera COSTANTE e UNIFORME,

con la convinzione della loro vincolatività, si tratta di un “diritto orale”. L’elemento oggettivo è il comportamento (attivo

o omissivo), l’elemento soggettivo è la convinzione psicologica della sua vincolatività. All’esercizio di un diritto

corrisponde l’adempimento di un dovere. I due suddetti elementi permettono il CONSOLIDARSI della consuetudine

internazionale. I soggetti che tengono questi comportamenti sono gli stessi soggetti che rispetteranno le consuetudini da

essi derivanti: Stati e organizzazioni. Questi comportamenti perdurano per anni, se non decenni o secoli.. la loro

reiterazione nel tempo porta al graduale consolidarsi della convinzione psicologica della loro obbligatorietà: giungendo

alla formazione della consuetudine internazionale che diviene vincolante per TUTTI i soggetti della Comunità

internazionale (anche per gli Stati di nuova formazione che non hanno partecipato minimamente alla sua creazione –

elemento distintivo rispetto ai trattati). Questo tempo di ripetizione del comportamento è DIRETTAMENTE

PROPORZIONALE al consenso degli Stati che la consuetudine riceve. Nel diritto internazionale pubblico sussistono varie

sfumature, soprattutto in tema di consuetudini internazionali, vi sono varie fasi di transizione.

ESEMPI DI CONSUETUDINI INTERNAZIONALI:

 Uno dei settori importanti del diritto internazionale è il diritto internazionale del mare, tra le sue regole più

rilevanti vi è la delimitazione del mare territoriale, secondo una consuetudine il mare territoriale permane fino

allo spazio di gittata dei cannoni sparati dalla riva (con l’avanzamento della tecnologia questo spazio si attesta

oggi alle 12 miglia nautiche). Un comportamento tenuto in maniera uniforme nel tempo, fino ad essere

ritenuto vincolante.

 Gli ambasciatori non possono mai essere toccati perché sussiste un’inviolabilità per i diplomatici; altra regola

consuetudinaria consolidatasi secoli fa e ancora vigente.

 diritto all’ambiente, introdotto lo scorso anno nella nostra Costituzione (ART.9). L’Italia ha modificato la

propria Costituzione, introducendo un diritto che già era riconosciuto dalla Corte Costituzionale in via

giurisprudenziale. Si tratta di un atto modificativo proveniente da un organo statale, giustificato

dall’evoluzione della società e dallo sviluppo di nuove esigenze. Il diritto all’ambiente per la prima volta è nato

nell’ambito di accordi internazionali (Trattato di Parigi, Protocollo di Tokyo, Dichiarazione di Rio ecc...): atti di

soft law o hard law che erano posti in essere nell’ambito di organizzazioni internazionali, conferenze

internazionali e altro. Comportamenti che sviluppatesi negli anni hanno accresciuto una sensibilità verso

l’ambiente, raggiungendo il riconoscimento di un nuovo diritto. Nella prospettiva internazionalista il diritto

all’ambiente è ora visto come una consuetudine internazionale, nell’ordinamento internazionale è in corso una

tendenza al consolidamento di una norma consuetudinaria che tutela l’ambiente (anche in ottica inter-

generazionale).

ESIGENZA DI GIUDIZIO ALL’INTERNO DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE... “ARBITRATO”: negli ordinamenti interni le parti di

una controversia (prima o dopo il suo insorgere) POSSONO RINUNCIARE all’esercizio della giurisdizione statale e DEVOLVONO la

competenza giurisdizionale a pronunciarsi sulla propria controversia ad un “arbitro” (soggetto terzo imparziale). In questo caso ci si

vincola anche all’esito dell’arbitrato, proprio per la autorevolezza ed esperienza del giudicante. Per definizione l’arbitrato

presuppone che entrambe le parti siano concordi nel ricevere il giudizio dell’arbitro (chiamato “lodo arbitrale”). Nell’ambito del

commercio internazionale si possono apporre clausole contrattuali in cui si indica l’arbitro competente a rivolvere eventuali

controversie che insorgeranno tra le parti contraenti (la clausola viene apposta per volontà delle stesse parti contraenti).

Nell’ordinamento internazionale questa pratica giurisdizionale è la regola: NESSUN organo giurisdizionale può giudicare uno

Stato senza la sua espressa accettazione della giurisdizione di un certo organo. Il potere giurisdizionale insorge dall’espressione

privata della volontà delle parti (che sono gli stessi Stati – legittimati passivi).

A CONDIZIONE CHE... NON si tratti di Tribunali arbitrali “speciali”, giudicanti le persone che si sono macchiate di crimini contro

l’umanità (SI GIUDICANO PERSONE FISICHE e NON gli STATI). Per mezzo di accordi internazionali gli Stati decidono di rinunciare ad

una parte specifica della propria giurisdizione penale, devolvendola al tribunale speciale. Se un fatto è commesso in uno Stato che

non ha ratificato l’accordo internazionale con cui si istituisce il tribunale arbitrale speciale, quel crimine non potrà essere giudicato

da quel tribunale. Di norma uno Stato accetta perché su certi crimini si ha un tribunale internazionale speciale, con giudici autorevoli

e specificamente esperti per trattare certi comportamenti; con anche un ampliamento dell’effetto deterrente.

SE UNO STATO NON RISPETTA LE REGOLE DI DIRITTO INTERNAZIONALE, E NEANCHE LE SENTENZE DI UN ORGANO ARBITRALE

INTERNAZIONALE A CUI AVEVA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO la GIURISDIZIONE... si prevedono “sanzioni” che in realtà NON sono

da intendersi come misure consequenziali alla violazione di una data norma, sono piuttosto “CONTROMISURE”. Si tratta di un tipico

esempio di comportamento della comunità internazionale che può muoversi soltanto con “REAZIONI COLLETTIVE”, inducendo

uno Stato a conformare il proprio comportamento al diritto internazionale. La Comunità internazionale in maniera coordinata,

omogenea, decisa e risoluta deve cercare di indurre quello Stato a rivedere la sua condotta e conformarsi... SENZA una effettiva

alternativa. Le “sanzioni” sono metodi per spingere uno Stato a conformarsi e ottemperare, si tratta di “contromisure” adottate per

indurre uno Stato a ripristinare la legalità del proprio comportamento rispetto alle regole di diritto internazionale (si cerca di isolare

lo Stato inadempiente). L’unico metodo che il diritto internazionale giustifica.. TUTTAVIA in casi eccezionali è possibile ipotizzare

anche l’uso della forza (di regola è vietato, così come la sua minaccia). Esiste l’azione in “autotutela”: strumento nazionale a

beneficio della Pubblica amministrazione con cui può correggere un proprio comportamento viziato. Nel diritto internazionale è

l’unico strumento a disposizione: invitare, indurre lo Stato inadempiente a ripristinare lo stato di legalità e conformità al diritto

internazionale antecedente rispetto alla commissione dell’atto internazionalmente illecito. Questo fine si persegue con strumenti

di “reazione collettiva”: gli Stati collettivamente e in maniera coordinata cercano di porre in essere delle misure per indurre lo

Stato inadempiente a ripristinare lo stato di legalità e conformità al diritto internazionale. Può iniziare con azioni collettive poco

invasive, per poi giungere eventualmente a reazioni più incisive come le “sanzioni internazionali” (da intendersi come strumenti di

reazione collettiva). La “rappresaglia” in termini giuridici e di diritto internazionale va intesa come atto internazionalmente

illecito ma NON punibile e considerato lecito nella misura in cui serve a indurre uno Stato a ripristinare lo stato di legalità.

ESEMPIO: se l’UE ha un accordo internazionale con la Russia che prevede la fornitura di un certo bene, la Russia non rispetta il

diritto internazionale in maniera perpetrata. L’UE può intervenire non adempiendo più all’accordo internazionale concluso con la

Russia; oppure opta per l’interruzione dei rapporti diplomatici ecc.. Sono tutti atti di rappresaglia (MA NON VENDETTE), atti illeciti

ma resi legittimi laddove siano finalizzati alla cessazione di un comportamento illecito tenuto da uno Stato. Al cessare dell’illecito

deve anche cessare l’atto di rappresaglia che è espressione della reazione collettiva della Comunità internazionale per poter porre

fine alla commissione di un illecito internazionale e ai suoi effetti negativi.

SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE... introduzione...

Si tratta di Stati e Organizzazioni internazionali, per quanto si inizia a parlare di una certa soggettività di diritto internazionale anche

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in relazione ad altri soggetti (come gli individui ).

STATI... ci sono varie situazioni in cui in realtà la riconoscibilità della qualifica di “Stato” NON è così scontata. Per avere uno “Stato”

nella comunità internazionale occorrono 3 elementi importanti (questa tripartizione non è scritta, si tratta di una norma

consuetudinaria):

 TERRITORIO, l’unico caso (temporaneo) di Stato riconosciuto come tale, pur privo di territorio, è la Santa Sede. Questa nel

1929 ha concluso degli accordi internazionali bilaterali (patti lateranensi) con l’Italia, in un momento in cui il Papa (vertice

della Santa Sede) non aveva ancora un territorio. Gli è stata riconosciuta sovranità sulla città del Vaticano solo con i patti

lateranensi, non prima.. quindi uno Stato ha concluso accordi internazionali pur non avendo tutti gli elementi che lo

contraddistinguono come Stato. Il territorio è primariamente la porzione di terra ferma delimitata da confini nazionali, su

di esso lo Stato esercita la propria sovranità nazionale.

 POPOLO, soggetti con affinità sociologica ma anche comunanza giuridica dovuta alla stessa cittadinanza.

 ESERCIZIO di un POTERE SOVRANO, un apparato in grado di esercitare la sovranità in maniera effettiva e indipendente.

L’espressione “sovranità” è stata declinata in vari profili (come in Gran Bretagna che prende il nome di iurisdiction).

Possiamo intenderla come un potere riconosciuto allo Stato e che gli permette di trarre la propria legittimazione soltanto

da sé stesso, nessuno attribuisce la sovranità a un certo Stato (potere già posseduto dallo Stato, sulla base dell’effettività

e dell’indipendenza).

Il processo di acquisizione della soggettività internazionale è particolarmente lungo (verificando nel tempo l’effettività e

l’indipendenza del potere sovrano esercitato), non segue regole predefinite e soprattutto non siamo in grado di rintracciare il

momento esatto in cui un’entità diviene “Stato” perché è un processo sfumato nel tempo. L’accesso alle Nazioni Unite può

avvenire soltanto se si è soggetti di diritto internazionale in maniera indiscussa, ma il momento dell’acquisizione della soggettività

potrebbe porsi molto prima nel tempo rispetto all’ingresso nelle Nazioni Unite. La soggettività originaria che hanno gli Stati può

essere utilizzata per istituire delle organizzazioni internazionali (soggetti di diritto internazionale “derivati”).

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI... fino a qualche decennio fa si trovava scritto che i soggetti di diritto internazionale sono

soltanto gli Stati. Le o. i. non erano ancora considerate soggetti di diritto internazionale, non potevano prendere iniziative in

maniera autonoma rispetto alla volontà degli Stati membri dell’organizzazione. OGGI INVECE... anche le organizzazioni

internazionali sono intese come soggetti di diritto internazionale. Il cambiamento nella percezione di questi enti è legato al diverso

punto di vista nell’analisi delle cessioni delle porzioni di sovranità all’organizzazione. Tutte le organizzazioni internazionali NON

traggono la propria legittimazione da sé stesse (PRIVE di SOVRANITÀ ORIGINARIA), ma la traggono da un’attribuzione di

competenze ad opera degli Stati (che CEDONO proprie porzioni di sovranità all’organizzazione stessa). Gli unici soggetti dotati di

sovranità originaria sono gli Stati, solo loro possono decidere di devolvere porzioni di sovranità alle organizzazioni, con la finalità di

raggiungere precisi e comuni obiettivi. Questa cessione di sovranità è intrinsecamente temporanea perché gli Stati, essendo gli

unici titolari di sovranità originaria, quando vogliono possono anche decidere di riprendersi la loro porzione di sovranità, ceduta

temporane

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaracerrii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Rossi Edoardo Alberto.
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