DIRITTO INTERNAZIONALE
PARTE INTRODUTTIVA... All’interno dell’ordinamento internazionale ritroviamo anche la stessa Unione Europea. La dimensione in
cui porsi (per quanto riguarda il diritto internazionale pubblico) è quella del sistema internazionale: “comunità degli Stati” o
“comunità internazionale”. La comunità internazionale si compone di Stati sovrani, le relazioni internazionali tra Stati si basano su
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rapporti di pariteticità. I rapporti tra questi soggetti sono soprattutto di natura giuridica (“ubi societas ibi ius” ). Il diritto
internazionale pubblico tende a scardinare le categorie giuridiche già studiate nell’ambito del diritto positivo nazionale, proprio
per le sue caratteristiche peculiari. Il diritto internazionale pubblico è quel corpo, branca o gruppo di regole che governano le
relazioni internazionali tra Stati sovrani. Abbiamo poi la parte di diritto internazionale privato, il cui oggetto è lo studio dei rapporti
giuridici “trans-nazionali” tra soggetti privati (persone fisiche o giuridiche). La trans-nazionalità di un rapporto è data dalla
sussistenza dei c.d. “elementi di estraneità”. Un rapporto giuridico, senza elementi di estraneità, viene regolato SOLTANTO dal
diritto nazionale. Infatti gli Stati sovrani entro il proprio territorio nazionale NON riconoscono altra autorità ad essi superiore.
Pertanto se una situazione è collocata e produce effetti esclusivamente all’interno di un ordinamento statale, quella situazione sarà
regolata dal diritto di quello Stato che la disciplinerà come crede, nell’esercizio delle proprie prerogative sovrane. Qualora invece
sussistano elementi di estraneità all’interno di certi rapporti giuridici (connettendo molteplici ordinamenti nazionali) occorre
muoversi all’interno del diritto internazionale privato per comprendere quale sia l’ordinamento disciplinante.
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
Vanno considerate 3 categorie strettamente legate tra loro: sistema giuridico/ordinamento giuridico, soggetti dell’ordinamento,
fonti giuridiche. Il primo ordinamento da noi conosciuto è quello italiano, i soggetti che vi possiamo trovare sono: persone fisiche
(centri di imputazione unici), persone giuridiche (nate dall’organizzazione di persone fisiche per il perseguimento di certi scopi
comuni). Invece i soggetti dell’ordinamento internazionale e destinatari delle sue norme giuridiche sono: Stati e organizzazioni
internazionali. Così come le persone fisiche anche gli Stati possono aggregarsi e costituire un soggetto di diritto internazionale
collettivo (alla categoria si escludono le ONG perché sono gestite come enti privati). Questa aggregazione avviene attraverso lo
strumento dell’accordo internazionale e per il perseguimento di finalità comuni altrimenti non perseguibili. Una volta creata e
costituita in maniera legittima, anche l’organizzazione internazionale diviene soggetto di diritto internazionale, con la capacità di
concludere accordi internazionali e sottoposta alle regole di diritto internazionale. ESEMPIO: accordo di adesione ad
un’organizzazione già esistente. L’accordo (trattato – convenzione) internazionale funge pertanto da “Statuto” dell’organizzazione,
la quale si costituisce se l’accordo è concluso e ratificato da almeno 2 Stati.
Stati e Organizzazioni internazionali sono titolari di situazioni giuridiche attive (diritti) e passive (doveri e obblighi), dettate dalle
fonti di diritto internazionale:
consuetudini internazionali, costituiscono la fonte principale, un diritto NON scritto che nasce da comportamenti reiterati
nel tempo e vincola TUTTI i soggetti della comunità internazionale.
trattati internazionali, sono fonti scritte e vincolano SOLO Stati contraenti (di norma).
principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili, hanno una natura ibrida ma sono sempre fonti di diritto
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internazionale . Il loro compito principale è fungere da sopporto ermeneutico e strumento per COLMARE le LACUNE nel
diritto internazionale.
Queste 3 categorie di fonti hanno la capacità di produrre norme giuridiche vincolanti per i soggetti dell’ordinamento internazionale
(Stati e organizzazioni internazionali). PARTICOLARITÀ del DIRITTO INTERNAZIONALE: contrariamente da quanto atteso e
1 Si tratta di una locuzione in latino che significa "dove c'è una società, lì vi è il diritto". Qualsiasi società (istituzione o ordinamento)
non può esistere senza darsi un diritto, e non può esserci diritto senza un'organizzazione sociale sottostante.
2 DA NON CONFONDERE con il c.d. “IUS COGENS” (nucleo di valori irrinunciabili) che costituisce una parte del diritto
consuetudinario.
riscontrato negli ordinamenti nazionali, abbiamo un ordinamento dove i soggetti di diritto internazionale sono gli stessi che
creano le regole normative che dovranno poi osservare.
RIPRENDIAMO dalla DEFINIZIONE di DIRITTO INTERNAZIONALE... nell’accezione tradizionale che gli viene data dall’insegnamento
italiano si considerano insieme sia il diritto internazionale privato che quello pubblico, in realtà sono branche diverse tra loro per
quanto presentino elementi di connessione. Il diritto internazionale pubblico si occupa delle relazioni tra Stati sovrani e gli enti
costituiti dagli Stati tramite lo strumento dei “trattati” (organizzazioni internazionali). Invece il diritto internazionale privato si
occupa di rapporti giuridici tra soggetti privati, con la necessaria presenza di elementi di estraneità (fattispecie trans-frontaliere).
Trattando il diritto internazionale pubblico sussiste un legame relativo a: individuazione del sistema giuridico di riferimento, soggetti
di diritto internazionale (destinatari delle norme vigenti dell’ordinamento considerato), le fonti del diritto. DIFFERENZA FONTE e
NORMA: la fonte è produttiva della norma giuridica. Le fonti variano a seconda dell’ordinamento giuridico considerato, ciascuno ha
propri atti o fatti produttivi di norme giuridiche vincolanti (fatti e atti che magari non risultano produttivi di norme giuridiche in altri
ordinamenti). Ogni ordinamento abilita determinate fonti a produrre norme giuridiche vincolanti per i soggetti di quel determinato
ordinamento. Nella Comunità internazionale (ordinamento internazionale collocato al di sopra dei singoli ordinamenti nazionali) ci
sono fonti del diritto che producono norme giuridiche vincolanti per i soggetti di quell’ordinamento: Stati e Organizzazioni
internazionali. Le fonti del diritto internazionale sono: consuetudini internazionali, accordi internazionali, principi generali di diritto
riconosciuti dalle nazioni civili. La categoria dei principi generali è fortemente discussa, alcuni li vanno a sovrapporre alle
consuetudini... il dibattito è ancora acceso.
SEMPLIFICANDO... le due fonti principali sul piano quantitativo sono: consuetudini internazionali e trattati internazionali. Il modo
con cui queste fonti producono norme giuridiche connota chiaramente l’ordinamento e lo distingue da ogni altro. INFATTI...
nell’ordinamento internazionale abbiamo due tratti fondamentali:
ANORGANICITÀ: assenza di un’autorità centrale perché si parla di una comunità “anorganica”, mancano organi centrali
(espressione del potere esecutivo, legislativo, giudiziario). Le fonti di diritto internazionale producono norme giuridiche
vincolanti, tali fonti provengono direttamente dagli stessi soggetti che dovranno poi rispettare le norme giuridiche.
PARITETICITÀ: siamo di fronte ad una comunità in cui tutti i membri hanno stessi: diritti/doveri, poteri,
autonomia/indipendenza. Ogni Stato per il diritto internazionale è sovrano entro il proprio territorio nazionale (“dominio
riservato”), senza previsione di eccezioni. Nessuno Stato riconosce un’entità superiore a sé stesso (superiorem non
recognoscens). TUTTAVIA.. alcune grandi potenze possono influenzare in maniera più o meno diretta, senza che vengano
meno le regole che salvaguardano gli equilibri, la cooperazione, le relazioni all’interno della Comunità internazionale.
Tutti gli ordinamenti nazionali, tutte le società devono avere le proprie regole... nell’ordinamento internazionale non abbiamo
autorità centrali. QUESTIONE... queste fonti del diritto internazionale (consuetudini e trattati) da chi vengono governate? Gli
stessi soggetti che rispetteranno le norme giuridiche sono anche gli stessi a governare le fonti del diritto che producono tali
norme (un’ampia auto-gestione). NON occorre l’imposizione di regole dall’esterno, per quanto possano verificarsi delle distorsioni
(come nelle guerre).
FUNZIONAMENTO:
1. Accordi internazionali (diritto internazionale particolare o pattizio), sono fonti scritte con specifiche procedure per
negoziarli, firmarli, ratificarli. La firma di tali accordi viene effettuata dai plenipotenziari, in rappresentanza dello Stato
d’appartenenza; il tutto avviene nella piena discrezionalità e libertà statale. Dal momento in cui l’accordo internazionale
viene firmato, poi ratificato e in seguito entrato in vigore, crea regole giuridiche vincolanti per gli Stati che lo hanno
ratificato. Sussiste la possibilità di recedere da un trattato, nel rispetto delle pattuizioni.
PRINCIPIO DELLA RELATIVITÀ DEGLI EFFETTI: gli effetti dei trattati internazionali si producono SOLTANTO TRA le PARTI
CONTRAENTI. Alla base del diritto internazionale si pone la regola “pacta sunt servanda” (i patti si rispettano), senza
questo valore vincolante la Comunità internazionale non funzionerebbe e gli obiettivi prefissati diverrebbero
irraggiungibili. Un trattato potrà regolare determinati settori delle loro successive relazioni, senza imposizioni di altri
soggetti. Lo stesso metodo di ragionamento è necessario anche per le altre fonti di diritto internazionale...
2. Consuetudini (diritto internazionale generale): comportamenti ripetuti nel tempo in maniera COSTANTE e UNIFORME,
con la convinzione della loro vincolatività, si tratta di un “diritto orale”. L’elemento oggettivo è il comportamento (attivo
o omissivo), l’elemento soggettivo è la convinzione psicologica della sua vincolatività. All’esercizio di un diritto
corrisponde l’adempimento di un dovere. I due suddetti elementi permettono il CONSOLIDARSI della consuetudine
internazionale. I soggetti che tengono questi comportamenti sono gli stessi soggetti che rispetteranno le consuetudini da
essi derivanti: Stati e organizzazioni. Questi comportamenti perdurano per anni, se non decenni o secoli.. la loro
reiterazione nel tempo porta al graduale consolidarsi della convinzione psicologica della loro obbligatorietà: giungendo
alla formazione della consuetudine internazionale che diviene vincolante per TUTTI i soggetti della Comunità
internazionale (anche per gli Stati di nuova formazione che non hanno partecipato minimamente alla sua creazione –
elemento distintivo rispetto ai trattati). Questo tempo di ripetizione del comportamento è DIRETTAMENTE
PROPORZIONALE al consenso degli Stati che la consuetudine riceve. Nel diritto internazionale pubblico sussistono varie
sfumature, soprattutto in tema di consuetudini internazionali, vi sono varie fasi di transizione.
ESEMPI DI CONSUETUDINI INTERNAZIONALI:
Uno dei settori importanti del diritto internazionale è il diritto internazionale del mare, tra le sue regole più
rilevanti vi è la delimitazione del mare territoriale, secondo una consuetudine il mare territoriale permane fino
allo spazio di gittata dei cannoni sparati dalla riva (con l’avanzamento della tecnologia questo spazio si attesta
oggi alle 12 miglia nautiche). Un comportamento tenuto in maniera uniforme nel tempo, fino ad essere
ritenuto vincolante.
Gli ambasciatori non possono mai essere toccati perché sussiste un’inviolabilità per i diplomatici; altra regola
consuetudinaria consolidatasi secoli fa e ancora vigente.
diritto all’ambiente, introdotto lo scorso anno nella nostra Costituzione (ART.9). L’Italia ha modificato la
propria Costituzione, introducendo un diritto che già era riconosciuto dalla Corte Costituzionale in via
giurisprudenziale. Si tratta di un atto modificativo proveniente da un organo statale, giustificato
dall’evoluzione della società e dallo sviluppo di nuove esigenze. Il diritto all’ambiente per la prima volta è nato
nell’ambito di accordi internazionali (Trattato di Parigi, Protocollo di Tokyo, Dichiarazione di Rio ecc...): atti di
soft law o hard law che erano posti in essere nell’ambito di organizzazioni internazionali, conferenze
internazionali e altro. Comportamenti che sviluppatesi negli anni hanno accresciuto una sensibilità verso
l’ambiente, raggiungendo il riconoscimento di un nuovo diritto. Nella prospettiva internazionalista il diritto
all’ambiente è ora visto come una consuetudine internazionale, nell’ordinamento internazionale è in corso una
tendenza al consolidamento di una norma consuetudinaria che tutela l’ambiente (anche in ottica inter-
generazionale).
ESIGENZA DI GIUDIZIO ALL’INTERNO DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE... “ARBITRATO”: negli ordinamenti interni le parti di
una controversia (prima o dopo il suo insorgere) POSSONO RINUNCIARE all’esercizio della giurisdizione statale e DEVOLVONO la
competenza giurisdizionale a pronunciarsi sulla propria controversia ad un “arbitro” (soggetto terzo imparziale). In questo caso ci si
vincola anche all’esito dell’arbitrato, proprio per la autorevolezza ed esperienza del giudicante. Per definizione l’arbitrato
presuppone che entrambe le parti siano concordi nel ricevere il giudizio dell’arbitro (chiamato “lodo arbitrale”). Nell’ambito del
commercio internazionale si possono apporre clausole contrattuali in cui si indica l’arbitro competente a rivolvere eventuali
controversie che insorgeranno tra le parti contraenti (la clausola viene apposta per volontà delle stesse parti contraenti).
Nell’ordinamento internazionale questa pratica giurisdizionale è la regola: NESSUN organo giurisdizionale può giudicare uno
Stato senza la sua espressa accettazione della giurisdizione di un certo organo. Il potere giurisdizionale insorge dall’espressione
privata della volontà delle parti (che sono gli stessi Stati – legittimati passivi).
A CONDIZIONE CHE... NON si tratti di Tribunali arbitrali “speciali”, giudicanti le persone che si sono macchiate di crimini contro
l’umanità (SI GIUDICANO PERSONE FISICHE e NON gli STATI). Per mezzo di accordi internazionali gli Stati decidono di rinunciare ad
una parte specifica della propria giurisdizione penale, devolvendola al tribunale speciale. Se un fatto è commesso in uno Stato che
non ha ratificato l’accordo internazionale con cui si istituisce il tribunale arbitrale speciale, quel crimine non potrà essere giudicato
da quel tribunale. Di norma uno Stato accetta perché su certi crimini si ha un tribunale internazionale speciale, con giudici autorevoli
e specificamente esperti per trattare certi comportamenti; con anche un ampliamento dell’effetto deterrente.
SE UNO STATO NON RISPETTA LE REGOLE DI DIRITTO INTERNAZIONALE, E NEANCHE LE SENTENZE DI UN ORGANO ARBITRALE
INTERNAZIONALE A CUI AVEVA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO la GIURISDIZIONE... si prevedono “sanzioni” che in realtà NON sono
da intendersi come misure consequenziali alla violazione di una data norma, sono piuttosto “CONTROMISURE”. Si tratta di un tipico
esempio di comportamento della comunità internazionale che può muoversi soltanto con “REAZIONI COLLETTIVE”, inducendo
uno Stato a conformare il proprio comportamento al diritto internazionale. La Comunità internazionale in maniera coordinata,
omogenea, decisa e risoluta deve cercare di indurre quello Stato a rivedere la sua condotta e conformarsi... SENZA una effettiva
alternativa. Le “sanzioni” sono metodi per spingere uno Stato a conformarsi e ottemperare, si tratta di “contromisure” adottate per
indurre uno Stato a ripristinare la legalità del proprio comportamento rispetto alle regole di diritto internazionale (si cerca di isolare
lo Stato inadempiente). L’unico metodo che il diritto internazionale giustifica.. TUTTAVIA in casi eccezionali è possibile ipotizzare
anche l’uso della forza (di regola è vietato, così come la sua minaccia). Esiste l’azione in “autotutela”: strumento nazionale a
beneficio della Pubblica amministrazione con cui può correggere un proprio comportamento viziato. Nel diritto internazionale è
l’unico strumento a disposizione: invitare, indurre lo Stato inadempiente a ripristinare lo stato di legalità e conformità al diritto
internazionale antecedente rispetto alla commissione dell’atto internazionalmente illecito. Questo fine si persegue con strumenti
di “reazione collettiva”: gli Stati collettivamente e in maniera coordinata cercano di porre in essere delle misure per indurre lo
Stato inadempiente a ripristinare lo stato di legalità e conformità al diritto internazionale. Può iniziare con azioni collettive poco
invasive, per poi giungere eventualmente a reazioni più incisive come le “sanzioni internazionali” (da intendersi come strumenti di
reazione collettiva). La “rappresaglia” in termini giuridici e di diritto internazionale va intesa come atto internazionalmente
illecito ma NON punibile e considerato lecito nella misura in cui serve a indurre uno Stato a ripristinare lo stato di legalità.
ESEMPIO: se l’UE ha un accordo internazionale con la Russia che prevede la fornitura di un certo bene, la Russia non rispetta il
diritto internazionale in maniera perpetrata. L’UE può intervenire non adempiendo più all’accordo internazionale concluso con la
Russia; oppure opta per l’interruzione dei rapporti diplomatici ecc.. Sono tutti atti di rappresaglia (MA NON VENDETTE), atti illeciti
ma resi legittimi laddove siano finalizzati alla cessazione di un comportamento illecito tenuto da uno Stato. Al cessare dell’illecito
deve anche cessare l’atto di rappresaglia che è espressione della reazione collettiva della Comunità internazionale per poter porre
fine alla commissione di un illecito internazionale e ai suoi effetti negativi.
SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE... introduzione...
Si tratta di Stati e Organizzazioni internazionali, per quanto si inizia a parlare di una certa soggettività di diritto internazionale anche
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in relazione ad altri soggetti (come gli individui ).
STATI... ci sono varie situazioni in cui in realtà la riconoscibilità della qualifica di “Stato” NON è così scontata. Per avere uno “Stato”
nella comunità internazionale occorrono 3 elementi importanti (questa tripartizione non è scritta, si tratta di una norma
consuetudinaria):
TERRITORIO, l’unico caso (temporaneo) di Stato riconosciuto come tale, pur privo di territorio, è la Santa Sede. Questa nel
1929 ha concluso degli accordi internazionali bilaterali (patti lateranensi) con l’Italia, in un momento in cui il Papa (vertice
della Santa Sede) non aveva ancora un territorio. Gli è stata riconosciuta sovranità sulla città del Vaticano solo con i patti
lateranensi, non prima.. quindi uno Stato ha concluso accordi internazionali pur non avendo tutti gli elementi che lo
contraddistinguono come Stato. Il territorio è primariamente la porzione di terra ferma delimitata da confini nazionali, su
di esso lo Stato esercita la propria sovranità nazionale.
POPOLO, soggetti con affinità sociologica ma anche comunanza giuridica dovuta alla stessa cittadinanza.
ESERCIZIO di un POTERE SOVRANO, un apparato in grado di esercitare la sovranità in maniera effettiva e indipendente.
L’espressione “sovranità” è stata declinata in vari profili (come in Gran Bretagna che prende il nome di iurisdiction).
Possiamo intenderla come un potere riconosciuto allo Stato e che gli permette di trarre la propria legittimazione soltanto
da sé stesso, nessuno attribuisce la sovranità a un certo Stato (potere già posseduto dallo Stato, sulla base dell’effettività
e dell’indipendenza).
Il processo di acquisizione della soggettività internazionale è particolarmente lungo (verificando nel tempo l’effettività e
l’indipendenza del potere sovrano esercitato), non segue regole predefinite e soprattutto non siamo in grado di rintracciare il
momento esatto in cui un’entità diviene “Stato” perché è un processo sfumato nel tempo. L’accesso alle Nazioni Unite può
avvenire soltanto se si è soggetti di diritto internazionale in maniera indiscussa, ma il momento dell’acquisizione della soggettività
potrebbe porsi molto prima nel tempo rispetto all’ingresso nelle Nazioni Unite. La soggettività originaria che hanno gli Stati può
essere utilizzata per istituire delle organizzazioni internazionali (soggetti di diritto internazionale “derivati”).
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI... fino a qualche decennio fa si trovava scritto che i soggetti di diritto internazionale sono
soltanto gli Stati. Le o. i. non erano ancora considerate soggetti di diritto internazionale, non potevano prendere iniziative in
maniera autonoma rispetto alla volontà degli Stati membri dell’organizzazione. OGGI INVECE... anche le organizzazioni
internazionali sono intese come soggetti di diritto internazionale. Il cambiamento nella percezione di questi enti è legato al diverso
punto di vista nell’analisi delle cessioni delle porzioni di sovranità all’organizzazione. Tutte le organizzazioni internazionali NON
traggono la propria legittimazione da sé stesse (PRIVE di SOVRANITÀ ORIGINARIA), ma la traggono da un’attribuzione di
competenze ad opera degli Stati (che CEDONO proprie porzioni di sovranità all’organizzazione stessa). Gli unici soggetti dotati di
sovranità originaria sono gli Stati, solo loro possono decidere di devolvere porzioni di sovranità alle organizzazioni, con la finalità di
raggiungere precisi e comuni obiettivi. Questa cessione di sovranità è intrinsecamente temporanea perché gli Stati, essendo gli
unici titolari di sovranità originaria, quando vogliono possono anche decidere di riprendersi la loro porzione di sovranità, ceduta
temporane
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