Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
NU. DIRITTO INTERNAZIONALE
44
Ma in Italia i trattati segreti sono vietati (secondo dottrina). Quindi, si ha, cioè̀ , deve essere consentito
l’accesso di testi degli accordi e degli atti negoziali. Siccome però la disciplina è delicata, la
Giurisprudenza italiana mantiene un approccio cauto: è vero che ci sono obblighi di pubblicità̀ e di
diritto di accesso, però la giurisdizione riconosce la possibilità̀ al Governo di negare l’accesso per
interessi pubblici e di interessi di integrità̀ nazionale su temi molto delicati. Come, ad esempio, il caso
del 2018 di accordo del Ministero degli affari esteri con il Niger: era un accordo seguito da alcune
lettere diplomatiche tra Italia e Niger che doveva organizzare una missione “militare” italiana in Niger
(esercito italiano doveva istruire l’esercito nigerino). Quando è stato fatto richiesta di accesso sui
documenti, il T.A.R. nega l’accesso per interessi pubblici sottesi alla difesa e alla sicurezza nazionale,
in particolare sullo scambio di lettere (dato che non sono accordi o documenti internazionali).
L’accesso è consentito solo su accordi internazionali tra Italia e Niger. Ma ciò̀ è problematico, se le
lettere non sono accordi internazionali (anche se creano materie di accordo internazionale), do grande
spazio di potere all’esecutivo.
10. Tema della confidenzialità dei trattati
se sono documenti che dicono come si è svolto il negoziato, ci si può sottrarre dal diritto di accesso
agli accordi internazionali. Le intese non giuridiche: i Governi si mettono d’accordo per intese che
non producono nessun effetto giuridico; sono quelle che hanno contenuto molto generale ed è
impossibile identificarle dal punto di vista giuridico. Oppure sono accordi non giuridici perché è
desumibile dalle clausole di intesa. Distinzione con l’accordo in forma semplificata, è che questo
accordo produce effetti giuridici. Le intese invece nascono anche per creare cooperazione che
sfuggono da effetti giuridici.
Due casi di intese: accordo tra UE e Turchia, sul respingimento e raccoglimento di persone che
arrivavano in Grecia; dato che la Turchia era al collasso, permetteva il ritorno delle persone in Turchia
tramite denaro e aiuti da parte dell’UE. Questo, inizialmente era chiamato come Dichiarazione
congiunta tra Grecia e Turchia, produceva di fatto valenza giuridica, ma l’hanno chiamato intesa
dato che non si può̀ impugnare dal punto di vista giuridico. La Corte alla fine riconosce che è un
accordo, in violazione della normativa europea, e l’ha annullato.
Altro caso, nel 2019 il Primo Governo Conte conclude un Mou (memorandum under standing)
con la Cina, la via della Seta con il governo cinese. Ha delle clausole che l’intesa non aveva valenza
giuridica, ma aveva anche clausole strane che si riferivano a valenze giuridiche. Queste intese non
giuridiche si usano tanto per aumentare cooperazione tra paesi, ma questi obblighi generici impedisce
all’ordinamento di utilizzare strumenti giuridici per verificare la validità giuridica dell’accordo.
11. Memorandum d’intesa tra Italia e Cina e il Protocollo Albania Italia
Le intese non giuridiche pongono stesso problema della forma semplificata: più rendo meno
formale l’accordo più è difficile distinguere il diritto che viene applicato negli accordi per
l’ordinamento.
Nel 2019 il Governo italiano firma memorandum d’intesa con la Cina per la formazione della Via
della seta. Questo provoca avvicinamento della politica italiana all’organizzazione politico-
economica con la Cina (unico paese europeo a stipulare accordo di questo tipo con la Cina. Il governo
cinese diceva che gli stati che volevano far parte della Via della seta firmavano un memorandum.
Quando l’Italia accetta, si apre il dibattito a livello internazionale il livello politico e che cosa sta
firmando l’Italia stessa. Il governo dice che il Memorandum è solo un’intesa priva di effetti giuridici.
L’accordo sembra che abbia una struttura non giuridica (articoli chiamati paragrafi) e sono piuttosto
generali. Tuttavia, qualche formula punta ad una sorta di obbligo giuridico, impegno di abbassare le
protezioni di commercio, tipico dei trattati commerciali. Altre clausole sono particolari, come il
Paragrafo 5 sulle “divergenze interpretative”, che questo avviene sul piano giuridico. Altro esempio
DIRITTO INTERNAZIONALE 45
il paragrafo 6 sulla legge applicabile, il diritto applicabile all’accordo è il diritto internazionale e per
quanto riguarda l’Italia seguire gli obblighi dell’UE. Rimane valido per 5 anni, con rinnovo a 5 anni
a meno che una parte entro 3 mesi dalla scadenza si rifiuta (cosa che ha fatto l’Italia nell’ultimo
periodo). Molto probabilmente non passava davanti al Parlamento dell’art.80 Cost., ma sembra che
alla fine provocasse effetti giuridici.
11.1 Caso protocollo concluso tra Italia-Albania in materia di emigrazione
tendenzialmente crea un sistema di collaborazione tra due stati, creando hotspot (punti geografici, in
cui gli stati al di fuori del territorio pongono controllo dei flussi migratori) in Albania. I migranti
non vengono portati in Italia, ma portati in Albania su due centri “detentivi” dove vengono
esaminate le loro domande di ammissione, per essere poi trasferiti in Italia. Questo è stato fatto
per problema di sovraffollamento nelle aree detentive del territorio italiano, quindi sono mandati
provvisoriamente in Albania, con un massimo di 3.000 persone. Il diritto applicabile è quello italiano,
persino le procedure seguono il diritto italiano. Questo accordo prevede che queste aree siano cedute
a titolo gratuito all’Italia per un certo periodo. L’accordo è stato concluso solo con la Firma del
Governo italiano e albanese, perché l’accordo entra in vigore dopo lo scambio di note (quindi in
forma semplificata, senza bisogno di ratifica e viene espresso esplicitamente nell’accordo). Ma
questo accordo poteva essere concluso in forma semplificata o doveva passare sotto il
Parlamento ai sensi dell’art. 80 Cost.? E infatti è così, l’accordo spiega specificatamente che non
ci deve essere una deroga alla giurisdizione italiana (modificazione di legge) e perché anche,
l’accordo comporta degli oneri finanziari: anche se la cessione dei territori è gratuita, ma la cessione
ha una serie di oneri per l’Italia per la costruzione di questi centri e della loro manutenzione. Questo
è un accordo che doveva essere concluso in forma solenne! Violazione dell’art.80 Cost. e procedure
di gestione del flusso immigratorio. Quindi è stato portato in Parlamento successivamente che lo ha
approvato (legge 14 del 21 febbraio 2024-approvazione ex post). Accettato quasi subito perché
l’accordo era già stato
firmato.
Accordi con l’Ue, competenza a stipulare nell’Accordi stipulati solo dall’UE e vale per tutti i 27 stati
membri secondo quanto stabilito all’art.216 del TFUE: l’Unione può concludere un accordo qualora
i trattati lo prevedano, poiché vincolano gli altri stati membri.
Enti sub-statali: la CDVT all’art.6 prevede che tutti gli stati hanno capacità di concludere trattati. Chi
non è stato, non ha la capacità di concludere trattati, come gli stati federali in USA e se lo fanno è
perché la loro Costituzione che li attribuisce quel potere, ma non dal diritto internazionale (ad esempio
gli stati federali in Germania). Esiste anche per le regioni italiane, questo potere internazionale ai
sensi dell’art.117 comma 9 Costituzione che le regioni possono concludere accordi con stati e intese
di altri soggetti dell’ordinamento internazionali secondo la legislazione italiana. La legge limite è la
legge 131/2003, possono concludere autonomamente accordi esecutivi già conclusi dallo stato o se
gli accordi sono di natura tecnico-amministrativa. La regione agisce sul piano internazionale solo in
veste dello stato e non autonomamente, la responsabilità per violazione accordo ricade solo sull’Italia.
La Corte costituzionale, inoltre con sentenza 238/2008 impedisce il riconoscimento delle regioni di
un autonomo potere estero. DIRITTO INTERNAZIONALE
46 Capitolo VIII
I trattati internazionali II
SOMMARIO: 1. Le riserve – 2. Caso Convenzione Montego Bay – 3. Ammissibilità della riserva – 4. Effetti
dell’inammissibilità – 5. Caso Belilos vs Svizzera – 6. La prassi italiana – 7. Come interpretare un trattato
1. Le riserve
Le riserve rivestono un'importanza significativa nel contesto dei trattati internazionali, poiché
riflettono la natura e l'intento dell'accordo internazionale stesso. Si tratta di uno strumento esclusivo
dell'ordinamento internazionale, utilizzato dagli Stati al momento della loro adesione a un trattato per
modulare gli effetti del trattato nei loro confronti. La definizione delle riserve è contemplata anche
dall'articolo 2, lettera D, della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (CDVT).
Le riserve sono fondamentali per garantire la più ampia partecipazione possibile al trattato,
permettendo agli Stati di escludere o modificare alcuni obblighi previsti dal trattato in base alle
proprie posizioni. Tuttavia, l'uso delle riserve è un'operazione delicata, poiché un uso eccessivo o
inappropriato potrebbe avere un effetto distruttivo sull'integrità del trattato stesso. Le riserve sono un
istituto di lunga data, risalente ai primi trattati multilaterali dell'Ottocento. Per comprenderne appieno
i limiti, è essenziale analizzare le funzioni che esse perseguono.
Le riserve possono essere classificate in tre categorie principali: eccettuative, modificative e
interpretative.
1. Riserve eccettuative: Questa tipologia di riserva permette allo Stato di escludersi da alcune
disposizioni del trattato al momento della ratifica. In pratica, lo Stato aderisce al trattato, ma
sceglie di non essere vincolato da specifiche norme.
2. Riserve modificative: In questo caso, lo Stato aderente modifica una o più disposizioni del
trattato. Questo tipo di riserva consente allo Stato di adattare il trattato alle proprie esigenze
specifiche, pur mantenendo un impegno complessivo nei confronti del trattato.
3. Riserve interpretative: Queste riserve, più complesse da riconoscere, consentono allo Stato
di aderire al trattato specificando che una determinata disposizione (o più disposizioni) sarà
interpretata in un modo particolare all'interno del proprio ordinamento. C'è stato un ampio
dibattito sulla natura delle riserve interpretative e se possano essere considerate vere e proprie
riserve. La giurisprudenza internazionale ha stabilito che