Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Il Diritto europeo positivo
La nozione di consumatore è un tema pilastro del diritto europeo. Questa disciplina è un tema fondamentale del diritto europeo, un portato fondamentale che ha fatto irruzione negli ordinamenti nazionali che non conoscevano questa figura. Usualmente i codici nazionali sono informati all'idea secondo cui ciascun contraente è dotato di libero arbitrio ed esercita la propria autonomia contrattuale: da questo punto di vista tutti i soggetti sono uguali ed esercitano la loro libertà. Nel traffico giuridico si chiama proprio autonomia contrattuale. E la esercita il soggetto nel momento in cui entra in relazione con altri soggetti ugualmente dotati della stessa autonomia. Libertà che ha come corollario l'uguaglianza; concetti emersi soprattutto dopo la Rivoluzione francese, in seguito al superamento dell'ancien regime in cui rilevava lo status del soggetto, e non la sua libertà. Lo status è la
posizione giuridica del soggetto nei confronti dell'ordinamento. La qualifica di consumatore riferita a un contraente secondo qualcuno ha rievocato la nozione di status: se per i codici tutti i contraenti sono in linea di principio uguali, la figura del consumatore sembra derogare alla classica figura del contraente, inteso come soggetto in sé dotato di autonomia privata, e come tale capace di esercitarla in piena libertà al pari di tutti gli altri soggetti. Nei codici tradizionali non viene regolata la libertà, sarebbe un ossimoro. Invece, attraverso lo status di consumatore si regola un modo di essere di questo contraente. E perché l'Europa, a partire in particolare da metà anni '70, ha preso questa strada? C'è chi offre una prima lettura di questo fenomeno sostenendo che la ratio della disciplina del consumatore risieda nell'esigenza di tutela del c.d. Contraente debole. Tutti i soggetti sono sì dotati di
autonomia contrattuale, ma in concreto - in determinati contesti - alcuni contraenti si trovano in una posizione di minore libertà, di minore possibilità di esercitare la propria libertà, e quindi di asimmetria contrattuale. Quindi, se i contraenti non sono dotati di uguale libertà, l'autonomia contrattuale per il contraente debole si trasformerà in eteronomia, perché sarà soggetto al potere contrattuale dell'altra parte. Questa rilevanza dello status non è collegata al censo, allo status sociale e nobiliare, ma è collegata alla posizione di debolezza, e si giustifica in funzione delle ragioni di protezione. Vi è però anche una seconda lettura possibile: la rilevanza dello status non deriverebbe dalla necessità di tutelare un contraente debole - e quindi da istanze morali - ma piuttosto dalla necessità di regolare un fenomeno economico prima sconosciuto ed emerso nel boom economico. Questofenomeno è il fenomeno del consumismo: i nuovi atti di consumo (non più artigianali ma derivanti da una produzione di massa) richiedono una disciplina ad hoc. Il consumatore non sarebbe altro che il contraente negli atti di consumo. Ma queste due letture non sono in contrasto tra loro, semplicemente vedono due facce diverse dello stesso fenomeno. Leggere la disciplina del consumatore solo nel primo piuttosto che nel secondo senso sarebbe riduttivo. Questa nostra conclusione è suffragata dalle direttive: l'elenco dei considerando che precede la vera e propria disciplina è molto utile per comprendere le ragioni che hanno portato le istituzioni a produrre determinate norme. E molte direttive che riguardano i consumatori contengono nei propri considerando numerosi riferimenti al mercato. Certamente entrambe le letture sono da ritenere fondate. La ratio della seconda lettura vede la asimmetria contrattuale non solo come un problema valoriale (perché unsoggetto si ritrova in una posizione di svantaggio rispetto a una parte forte), mavede questa asimmetria contrattuale come problema per il mercato. Si danneggia la liberaconcorrenza. Economia sociale di mercato fortemente competitiva, ricordiamolo sempre. Alloraquando può individuarsi la nascita della disciplina che viene chiamata consumeristica? Si puòindividuare un primo atto formale, risalente nel tempo ma importante, dell’aprile 1975. Questoindividua il compito della comunità europea di promuovere uno sviluppo armonioso delle economiedell’intera comunità fondato sul miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, passandoattraverso salute, sicurezza ed interessi economici dei consumatori. C’è la tutela del funzionamentodel mercato. Nell’immediato, l’obiettivo è politico - generale. La figura del consumatore che per noiè una nozione giuridica che appartiene al patrimonio del diritto privato, nascesu un piano chetrascende il diritto privato, su un piano di politica del diritto che comprende anche la regolazione del mercato e le politiche su salute e sicurezza. Un passo in avanti si ha con una nota Sentenza della Corte di Giustizia del 1979, quella del caso Cassis de Digions, liquore francese ricavato dal ribes che doveva essere importato in Germania. Ma le norme tedesche, in tema di importazione di superalcolici, non permettevano questa operazione. Questo liquore superava la gradazione alcolica consentita dalle leggi tedesche. Ma la Corte di Giustizia cosa ha detto? La tutela della salute del consumatore può in astratto limitare la diffusione di alcune merci, ma - dice la Corte - questa finalità legittima non sussiste semplicemente perché uno Stato membro individua dei livelli diversi. Anzi, specifica la Corte, un'armonizzazione europea in tema di bevande porta al venir meno della necessità da parte degli Stati membri di introdurre dei limiti posti atutela della salute. La Corte fa riferimento all'armonizzazione come strumento che consente al mercato di superare quelle barriere che permettono alle merci di circolare liberamente. La seconda finalità che troviamo nella risoluzione è la protezione contro i rischi che possono pregiudicare non più la salute ma gli interessi economici del consumatore. Questo obiettivo è stato seguito in tutti gli interventi legislativi che nell'ambito contrattuale hanno dato rilevanza alla figura del consumatore. Quindi pensiamo alle varie direttive che si sono occupate delle modalità di stipulazione del contratto, del suo contenuto (clausole vessatorie ad esempio), o altre direttive che indirettamente tutelano il consumatore (perché magari impongono regole di comportamento al professionista). Terza finalità espressamente divisa nella risoluzione del consiglio e che ha avuto un esito nella disciplina successiva è quella di assicurare alconsumatore assistenza, possibilità di esperire reclami contro difetti, disguidi o danni. Reclami e assistenza che devono essere esperiti senza aggravi, costi o formalità eccessive. Questa finalità opera sul piano dei rimani contrattuali extragiudiziali sia sul piano processuale di risoluzione delle controversie. Una quarta finalità è quella di assicurare l’educazione e l’informazione del consumatore. Educazione in traduzione di education che fa più riferimento alla formazione, dal latino educere. Si intende la necessità di assicurare la circolazione delle informazioni, l’accessibilità delle informazione nei diritti del consumatore. Perché la facoltà di proporre rimedi e reclami rimarrebbe lettera morta se queste facoltà fossero ignote al consumatore. E quindi nell’ambito del perseguimento di questa finalità si pongono tutte quelle norme che introducono e impongono al professionista.
obblighi di informazione. Poi abbiamo una quinta finalità che riguarda la necessità di assicurare una rappresentanza ai consumatori nei procedimenti che li riguardano. Questo impegno va mantenuto dalle legislature quando legiferano, ad esempio attraverso commissioni che dialogano con gli organismi stessi e intervengono con un'opera consultiva. Altro strumento potrebbe essere il questionario: come vediamo, il concetto di consumatore è riguardato in particolar modo sotto il profilo economico, come attore di mercato. Ma progressivamente, attraverso l'introduzione di norme positive, gli ordinamenti hanno consacrato la figura del consumatore, dandogli una veste positiva, introducendo un apparato di regole che lo riguardano, possiamo dire che da questa nozione economicistica si è passati ad una nozione normativa. Cioè la nozione di consumatore è ormai definita a livello di diritto positivo. E qual è la fonte a cui dobbiamo fare riferimento?
Prendiamo il nostro ordinamento: abbiamo il Codice del Consumo, decreto legislativo 206/2005, che recepisce molte - non tutte - norme che nell'ambito del diritto privato hanno interessato la figura del consumatore, ale cui art. 3 è contenuta una disposizione definitoria con valore generale: ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende come consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta. Quando un contraente abbia su di sé la definizione di consumatore in base a questa norma, allora si applicheranno a lui tutte le regole della disciplina "consumeristica". Questa definizione contiene in sé buona parte delle regole che concorrono a definire l'ambito applicativo della disciplina. Di solito si distingue il consumatore dall'utente nel senso che il primo è tale in relazione a beni diconsumo, il secondo lo è in relazione ai servizi. Ma da un punto di vista sostanziale non cambia nulla: il termine consumatore può essere usato in maniera inclusiva anche del significato di utente. Chi è il consumatore / utente? La definizione ci fa riferimento alla persona fisica, e questo riferimento contenuto nell'art. 3 esclude l'applicabilità della disciplina del consumatore a tutti i soggetti che persona fisica non sono. Le società di capitali sono fuori dall'ambito applicativo. Ma anche la società di persona, pur non essendo persona giuridica, è un centro di imputazione di diritti ed obblighi diversa dalla persona fisica. Quindi la società di persone anche non si vedranno applicata la disciplina del consumatore. Il condominio? Il condominio si ritiene essere un ente di gestione, perché è una forma speciale di comproprietà privata, di comunione dei diritti. È collocata nel Codice civile.
ietari dell'edificio. La comunione dei diritti si basa sul principio della par condicio, che prevede che ogni condomino abbia gli stessi diritti e doveri nei confronti delle parti comuni dell'edificio. La comunione dei diritti può riguardare diverse tipologie di beni, come ad esempio le parti comuni di un condominio, i terreni in comunione ereditaria o i beni indivisibili tra più proprietari. Per regolare la comunione dei diritti, è necessario redigere un regolamento condominiale che stabilisca le modalità di utilizzo e gestione delle parti comuni, nonché le quote di spese a carico di ciascun condomino. Inoltre, è prevista la figura dell'amministratore di condominio, che ha il compito di rappresentare e gestire gli interessi comuni dei condomini. La comunione dei diritti può essere fonte di conflitti e controversie tra i condomini, che possono riguardare ad esempio l'utilizzo delle parti comuni, la ripartizione delle spese o la manutenzione dell'edificio. Per risolvere tali controversie, è possibile ricorrere alla mediazione condominiale o, in caso di mancato accordo, adire le vie legali attraverso un'azione giudiziaria. In conclusione, la comunione dei diritti è una forma di proprietà caratterizzata dalla coesistenza di diritti esclusivi e di diritti comuni, che richiede una corretta gestione e una buona collaborazione tra i condomini per evitare conflitti e garantire il corretto utilizzo delle parti comuni dell'edificio.