Diritto Ecclesiastico italiano e comparato
Distinzione diritto ecclesiastico e diritto canonico
1. …
2. Dedicazione confessionale, norme che disciplinano organizzazione della chiesa cattolica.
In Italia si separarono nella seconda metà dell’800 col separatismo.
Tutte le religioni devono essere sottoposte al diritto comune e da qui nasce il diritto ecclesiastico.
Il diritto ecclesiastico è un’espressione anacronistica, ora si ha un pluralismo religioso.
Esso ha autonomia scienti ca, si usa lo stesso metodo giuridico del diritto commerciale. Ha perso
molto del suo carattere di specialità, tende ad assomigliare al diritto comune. Non svolge più il
ruolo di valorizzare le peculiarità delle confessioni religiose. Molti parlano solo di autonomia
didattica.
27/02
Ambito soggettivo e oggettivo
Soggettivo: esercitato dalle persone siche e formazioni sociali di natura religiosa. (Art. 19 cost.).
Oltre alle persone siche tratteremo anche la dimensione collettiva, gli enti religiosi confessionali e
quelle realtà religiose organizzate, le confessioni religiose.
Oggettivo: trasversalità. E’ una materia eterogenea perché trasversale, tocca tutte le branche
dell’ordinamento giuridico.
Art. 7,8,19 e 20: dedicati agli enti religiosi
Diritto ecclesiastico verticale e orizzontale
Verticale: più tradizionale, tratta prevalentemente dei rapporti di vertice tra stato e confessioni
religiose. Si analizza il diritto pattizio e ci si concentra su stato e chiesa cattolica.
Orizzontale: più prevalente, tratta dell’a ermazione della libertà religiosa dei singoli e di alcuni
gruppi sociali, ora la società italiana è pluralista e bisogna tener conto di fenomeni sociologici.
La società è sempre più articolata e lo stato deve ottener un’armonizzazione, diverse soluzioni:
1. Lo stato impone dei valori/norme che devono essere osservati da tutti: estranea all’Italia ma
molti la vorrebbero utilizzare.
2. Le religioni devono adattarsi allo stato: es. comunità ebraiche, sistema monista, non conosce
la distinzione tra sfera civile e religiosa come la conosciamo noi. Sono una minoranza e alla
ne l’hanno accettato.
3. Lo stato si adatta alle religioni: prevedendo deroghe al diritto comune, introducendo
legislazioni speciali concordate con le confessioni (come le intese). Sorge però il problema
della discriminazione, lo stato sceglie con chi fare l’intesa, non ha nessun obbligo verso le
religioni.
Lo stato deve promuovere questo processo ed evitare di ria ermare uno stato etico, che impone i
propri valori a tutti, e lo stato neutrale che non interviene, peccato di inerzia. Vi devono essere
valori condivisi da tutti quanti e che troviamo enunciati nell’articolo 2 della cost. (Diritti inviolabili e
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà).
Tra questi due estremi vi si a accia una soluzione mediana, alcuni quali cano come diritto debole.
Quando lo stato rinuncia a sancire un valore che deve essere condiviso da tuti e si a da a delle
norme procedurali che devono trovare una sorta di soluzione di compromesso coinvolgendo tutti
gli attori interessati. Secondo molti è l’unica soluzione in una società frammentata come la nostra.
Qual è il ruolo alla ne del diritto? È uno strumento quasi del tutto inutile, rinuncia alla sua
funzione di risolvere con itti decidendo chi deve prevalere e chi soccombere. Ciò lo dovrebbe fare
sulla base di criteri di giustizia oggettiva (altrimenti rischia di diventare un potere in mano ai più
forti), tutela i soggetti più vulnerabili.
Sentenza del 2021 croci sso: introducono un metodo di uso nel mondo anglosassone del
ragionevole accomodamento, la cassazione esamina alcune norme fasciste che impongono
l’obbligo di esposizione del croci sso nelle aule scolastiche. O si tiene la parete bianca, o
croci sso, o più simboli. Mancando una legge, la decisione è rimessa alla comunità scolastica.
La libertà religiosa ora ha un nuovo signi cato, prima rivendicazione contro trattamenti
discriminatori, riconosciuta per sancire la libertà di uguaglianza dei cittadini. Ora vi è il ritorno del
sacro, rivincita di Dio, e la libertà religiosa è una rivendicazione del proprio diritto alla diversità-
>principio di uguaglianza sostanziale.
FINE INTRODUZIONE
Parte storica
1. Epoca pre cristiana: età romana. 1
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monista,
In epoca romana vigeva un sistema non c’erano distinzioni tra ordine spirituale ew
temporale, Lew norme religiose avvalevano parti integranti nell’ordinamento giuridico. Vi è la
prevalenza della visione comunitaria del fenomeno religioso, elemento imprescindibile di
integrazione sociale. La religione romana era politeista, coesione politica dell’impero. Tra il primo
secolo a.C. e il primo d.C. vi è una divinizzazione post mortem di colui che guida l’impero,
Ottaviano, si proclama glio del Dio Cesare. Ottavino vuole ribadire la sua autorità e accederà alla
principale carica religiosa di Roma, ponte ce massimo.
dualista,
2. Cristianesimo: è dirompente, adotta il principio rinsanisce la distinzione tra sfera
spirituale e temporale. Diritto ebraico ed islamico sono monisti, negano la distinzione tra spirituale
e temporale. In esse il diritto divino è forte, trattano di quelle materi che secondo la mentalità
comune occidentale sono materia che si dovrebbe occupare il potere civile. Sono diritti con
contenuti più ampi e completi. Anche il potere politico deriva da Dio, ogni potestà deriva da Dio
nonostante vi sia un sistema dualista. Si fa solo ciò che impone il potere spirituale che non
sempre coincide con quello temporale. Il cristianesimo rispetto alla religione romana è politeista,
professa l’esistenza di un univo vero dio. Iniziarono le persecuzioni no ai primi anni del 4° secolo.
Questa stagione è molto cruenta, nasce il martirio e creano delle profonde lacerazioni tra le prime
comunità cristiane perché nel 350 l’imperatore Decio con un editto stabilì che tutti sudditi devono
rivolgere una supplica agli dei in onore dell’imperatore, questo atto deve essere dimostrato
attrassero il livello, un atto. Nascono i lapsi, i caduti, che per non subite il martirio fanno quesito
atto. Papa Cornelio introdurrà la possibilità di riammettere i lapsi dopo una penitenza. L’editto di
Milano (313) pone ne alle persecuzioni cristiane e riconosce il pluralismo religioso all’interno
dell’impero. Si riconosce una soggettività giuridica al corpus cristianorum, vengono restituiti i beni
con scati e la possibilità di disporre di nuovi luoghi di culto. Le persecuzioni falliscono con la
di usione del cristianesimo, processo di cristianizzazione suggellato con l’editto di Tessalonica
(380), colpito i pluralismo religioso e si introduce una clausola confezionista, tutti i sudditi possono
professare solo la religione cristiana.
3. Cesaropapismo: no al 15° secolo e nasce il concetto di religione di stato, il cesaropapismo è
un’alleanza tra la chiesa e l’impero, tra sacerdozio e impero. Vi è una fusione dei poteri che si
avvantaggiano reciprocamente, tuttavia però nella prassi è il potere temporale che a erma la sua
superiorità sul potere spirituale, perché da una parte la chiesa ottiene la conversione di tutto
l’impero e la protezione degli imperatori, dall’altra parte in cambia di protezione gli imperatori
vogliono seguire gli a ari della chiesa. In oriente, 4-9 scolo d.C., vengono convocati i concili
ecumenici: assemblee aperte a tutti vescovi del mondo, la comunità cristiana cresce e vi è un
clima di fermento intellettuale e culturale, proliferano le eresie, teorie in seguito giudicate erronee
rispetto alla fede. Per contrastare le eresie si individua nel concilio uno strumento ideale,
l’imperatore convoca, presiede e promulga i concili. L’imperatore Costantino convocò il primo
concilio di Nicea (325), lo stesso imperatore si dichiara vescovo di foro esterno.
21 concili ecumenici, l’ultimo è il concilio vaticano II, la chiesa e lo stato devono cooperare tra di
loro. Si riconosce il diritto nativo della chiesa di predicare il vangelo, sancito nel codice di diritto
canonico con la precisazione che esso è indipendente da ogni potestà umana e il diritto di
esprimere il proprio giudizio sulle realtà temporali in materia morale e quando ci sono in giuoco i
diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime.
La gura di Giustiniano:
In occidente si a erma il cesaropapismo però in realtà prima di questo vi fu la caduta dell’impero
romano d’occidente, il papato e i vescovi colmano un vuoto politico e fanno da supplenti. In
questo assetto politico di a erma la concezione teocratica del potere, nega il principio dualista e
sancisce la supremazia del potere spirituale su quello temporale. La chiesa deve vigilare sugli
imperatori, devono obbedienza al papa che nella seconda metà del primo millennio inizia ad
a ermare in occidente la propria autorità.
4. La concezione teocratica del potere: Il papato allea con la dinastia dei carolingi, la chiesa
sostiene un progetto della rinovatio imperi. Il potere temporale è subordinato al potere spirituale, il
papa conferisce il potere imperiale. Tutto ciò viene formalizzato, dal nipote di Carlo magno,
nell’824 che promulga la Constitution romana, regola l’elezione del papa con giuramento. Rinnovò
le concessioni che Carlo Magno fece alla chiesa. Il Privilegium Othonis (962) ribadisce l’ingerenza
nell’elezione del papa. Periodo di profonda crisi della chiesa, molti papi sono familiari o vescovi
tedeschi. Ciò porterà nell’11° secolo ad una reazione ferma della chiesa, 2 obiettivi: all’interno
vuole moralizzare il clero e vuole ribadire la supremazia indiscussa del papa all’interno della
chiesa. Vi è un movimento di riforma che guarda al di fuori della chiesa, vuole liberarsi dai poteri
secolari. Lotta per le investiture: il privilegio ottoniamo stabilì che i vescovi siano investiti con un
rituale dall’imperatore attraverso la consegna dei simboli del potere vescovili (bastone pastorale e
2
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anello) e deve avvenire prima che il vescovo venga consacrato, rito della chiesa. I vescovi poi si
inserirono nel sistema feudale, il vescovo non aveva una sua successione una volta morto le
proprietà terriere tornano nella mani dell’imperatore: ingerenza sulla scelta dei vescovi che per la
chiesa diventa inaccettabile. Nell’anno mille si attua la riforma gregoriana.
5. Riforma gregoriana: papa Nicola II e Gregorio VII,
- Nicola II: convoca un concilio a Roma e approva il decreto In nomine Domini (1059), stabilisce
una riserva che vale ancora oggi, sono cardinali vescovi (titolari delle sedi diocesane) che
devono eleggere il papa. L’eletto viene confermato dai cardinali preti, ai quali si a dano le
principali chiese di Roma, il clero e il popolo romano approvano. A noi è giunta una versione
ponti cia di questo decreto, si introduca una formula ambigua: l’onore e la riverenza rimane
fermo, si marginalizza il ruolo dell’imperatore nella procedura di elezione del ponte ce.
- Gregorio VII: viene eletto per acclamazione (violate le norme precedenti) nel 1073 no al 1085,
principale arte ce della riforma gregoriana. Dictatus Papae (1075), ritrovato in un registro che
raccoglie diverse lettere di Gregorio VII e raccoglie 27 proposizioni sintetiche.
Proposizione 12: diritto del papa di deporre gli imperatori
Proposizione 7: diritto di sciogliere il giuramento di fedeltà che lega l’imperatore ai sudditi.
Minacciò Enrico IV di scomunica, due volte, perché non aveva rispettato i patti di Canossa e
aveva impedito lo svolgimento dell'assemblea ad Augusta. Non vi erano precedenti e portò ad un
indebolimento della gura dell’imperatore. La lotta per le investiture verrà risolta col Concordato di
Worms (1122)—>due atti unilaterali nei quali papato e impero si fanno concessioni reciproche,
doppia investitura. All’inizio del 4° secolo vi è un periodo di crisi e decadenza, con le monarchie
nazionali si rinacque.
Competenza della chiesa: giudica le cause spirituali e quelle annesse ad esse.
Papa Bonifacio VIII->teoria delle 2 spade: papa ha entrambi i poteri, ma per la natura del suo
incarico (spirituale) delega il potere temporale all’imperatore. La salvezza di tutti gli uomini
dipende dall’autorità del papa stesso. Si rifà a una concezione per cui Cristo è il re del mondo,
creato in sua funzione, e il papa è il suo vicario.
La bolla segna il momento nel quale viene elaborata la teoria di superiorità del papato rispetto alle
autorità secolari. Bonifacio si scontra con Filippo il Bello il quale voleva agire senza l’assenso del
papa, Filippo venne scomunicato dal papa e a sua volta lui convocherà un concilio. Il papa sta per
emanare una nuova bolla ma il giorno prima vi è lo schia o di Anagni, le truppe francesi catturano
Bonifacio e nel 1303 morì.
6. L’autonomia del potere temporale:
Stati nazionali: iniziano ad emergere, agli inizi del 300 vi è una lenta fase di declino della chiesa e
del papato, porterà ad una nuova era che ri nirà i rapporti tra stato e religioni in modo diverso. Nel
1300 e 400 il papato conosce un momento di crisi, si avvantaggiarono le autorità secolari, e ci
furono 2 eventi:
- cattività avignonese: con la morte di Bonifacio la corte papale si trasferisce da Roma ad
Avignone, in Francia. Molti ponte ci sono francesi. 1378 nisce la cattività e la corte papale
torna a Roma, signi cato non solo geogra co ma anche teologico, Roma è la diocesi che ha
fondato l’apostolo Pietro. Bisogna elegger cil nuovo papa, spaccatura loromana e lofrancese:
si arrivò allo scissa d’occidente.
- Scisma d’Occidente: i cardinali eleggono due papi che si combattono la tiara, si concava un
coniglio a Pisa ma non si arriva a nulla di buono, si elesse un terzo papa. Grandissima crisi e
molti non sanno come risolvere la situazione. Si convocano dei concilii, il concilio ecumenico,
che abbia maggiore rappresentatività rispetto al papa. Tra il 4 e 9 secolo tutti i conigli ecumenici
si celebrano in oriente sotto legata dell’imperatore. Dal 12 secolo anche in occidente e sono
convocati dal papa. 1414 concilio di costanza, dura 4 anni, e segna la vittoria momentanea
delle idee conciliereste (corrente di pensiero che sostiene una superiorità del concilio rispetto al
papa). Ebbe 2 decreti:
- Legittima il conciliarismo: le autorità del concilio derivano da Dio e tutti devono obbedire, anche
il papa, ad esso.
- Decreto Frequens: il papa può convocare periodicamente il concilio. Il primo coniglio avvenne a
Basilea, poi trasferito a Ferrara e Firenze.
Questi 2 eventi indeboliscono il papato e ra orzano i poteri secolari.
Si consolida il fenomeno della chiesa nazionale, es. gallicanesimo: movimento che mira ad
a rancare la chiesa nazionale francese dalla chiesa di Roma.
Esso viene scon tto con la pragmatica sanzione. 3
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La chiesa deve giusti care la sua presenza e le relazioni che ha con uno stato che rivendica un
suo margine di autonomia. In epoca moderna nasce lo ius publicum ecclesiastico externum, 2
ambiti:
1. Interno: struttura della chiesa
2. Esterno: come si relaziona la chiesa con gli stati
La chiesa è una società giuridicamente perfetta, un ordinamento indipendente e originario (non
dipende dal potere secolare).
Art. 7 comma 1 sancisce che lo stato e la chiesa cattolica sono, nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
Vi è un superamento della teoria della potestà diretta. Viene elaborato un’evoluzione della teoria
della potestà indiretta della chiesa sul temporale, si presuppone che lo stato è una realtà
autonoma rispetto alla chiesa stessa. Non impedisce alla chiesa di intervenire casualmente
quando ci può essere una materia che compromette il superiore interesse spirituale, interviene per
prevenire/risolvere un’azione di peccato. La chiesa rivendica il proprio diritto di abrogare leggi in
contrasto con questo superiore ne spirituale.
7. Giurisdizionalismo: rapporto tra stato e chiesa è tormentato, dal 500 con la nascita dello stato
moderno si consolida il fenomeno del giurisdizionalismo->pretesa del potere temporale di
rivendicare una sua autonomia e superiorità rispetto al potere spirituale ingerendosi nelle materie
ecclesiastiche ma con la di erenza del cesaropapismo in cui non via quel connubio in cui i due
poteri sono un tutt’uno, ma con esso viene abbandonata l’idea dietro l sacro romano impero della
repubblica delle geni cristiana, dove da dio derivano due poteri che si coordinano tra loro, ora vi è
una netta separazione tra i due poteri coni l primato dello stato, nascita dello stato moderno. La
chiesa si deve tutelare nei confronti di stati che rivendicano una loro potestà esclusiva e
sovraordinata. Nasce lo strumento concordatario: accordi che de niscono la condizione giuridica
della chiesa nei vari paesi.
Duplice accezione della Santa sede: strettamente il papa, in senso lato gli organismi e u ci che
aiutano il papa a governare la chiesa universale.
Concordato 1516: papa leone x dei medici con l’imperatore di Francia, si ottiene una sorta di
compromesso. Il papa cede e conferisce al sovrano il diritto di nominare i vescovi, il sovrano di
Francia abroga la pragmatica sanzione e pone ne al gallicanesimo, chiesa di Francia subordinata
al papato. La chiesa si indebolisce ulteriormente, riforma protestante. Il 500 segna la frattura
dell’unità religiosa in Europa, era fondamentalmente cristiana ma con essa rimane cristiana ma si
frantuma, cattolicesimo e protestantesimo.
Martin Lutero: sostiene nuove concezioni della chiesa e della chiesa rapportata ai rapporti
temporali.
Riforma protestante: sola fede, sola scrittura, sola grazia.
Secondo lui l’uomo si salva solo per fede, contesta il magistero (potere riconosciuto al papa e
vescovi di interpretare la parola di Dio) della chiesa e promuove la libera interpretazione della
chiesa. Prese di mira la gerarchia ecclesiastica e ne contesta la funzione di intermediazione tra dio
e l’uomo.
Sacerdozio universale dei fedeli: percepivano a pari modo alle missioni della chiesa.
Di erenza tra chiesa visibile (retta dal diritto ecclesiastico anche se non serve a nulla per la
salvezza dell’uomo) e invisibile (nascosta o spirituale).
1520 leone X lo intima di abiurare e non lo fece, a Wittenberg bruciò la bolla papale e i libri del
diritto canonico. Leone X scomunica Lutero e prese forma lo scisma protestante. Si convocò un
concilio a Trento, controriforma cattolica.
Chiese territoriali di stato: monarca capo u ciale della chiesa razionale, es. Inghilterra.
Nei paesi cattolici si di ondono i sistemi giurisdizionalismi confessionisti: in uenza delle
concezioni luterane e giurisdizionalista con la di erenza che il monarca sostiene una certa
confessione religiosa, se ne fa garante.
Il giurisdizionalismo si chiama diversamente in ogni stato:
Giuseppinismo: Austria
Legalismo: Francia
Territoralismo: Germania
8. Iura maiestatica: si dividono in
- in sacris: occuparsi di questioni dottrinali
- Circa sacra: sovrano interviene sugli aspetti organizzativi e disciplinari delle confessioni
religiose
3 fenomeni punitivi:
1. Eresia: contestazione o dubbio ostinato su verità di fede 4
ff fi ff ff fi ffi fi ff fi fl ffi
2. Apostasia: ripudio della fede cristiana totale, es. sbattezzo
3. Scisma: ri uto dell’autorità del papa, scomunica della persona
Iura maiestatica (ora non esistono più):
- Ius reformandi: introdurre cambiamenti in materia di fede o disciplinare anche facendo ricorso
alla legge civile.
- Ius inspectionis: esercitare un potere di vigilanza.
- Ius cavendi: approvazione previa degli atti confessionali da parte del monarca.
- Ius nominandi: il sovrano interviene per nominare il titolare di un u cio ecclesiastico
- Ius dominii eminentis: nasce in età moderna, dominio eminente (titolarità e ettiva del diritto di
porrete dei beni che spetta al monarca) e dominio utile (utilizzare il bene in a damento). Grazie
alla distinzione il monarca può fare atti Diu distinzione sui beni stessi.
- Ius appellationis: possibilità di chi fosse interessato di impugnare atti confessionali, l’appello
per abuso.
Stato ponti cio/della Chiesa: consolida un modello chiamato “sistema unionista teocratico”, il
papa esercitava sia la sua suprema potestà spirituale che temporale o personalmente o attraverso
istituzioni vicarie. 2 esempi in Europa:
Città del Vaticano:
1. nasce con il trattato del 1929, accordo tra la santa sede e il regno d’Italia,
rmate da Mussolini e il cardinale Gasparri. Ha un suo ordinamento diverso dalla chiesa
cattolica, è una monarchia assoluta elettiva. La legge fondamentale è quella che istituisce tutti
gli organi dello stato, non è costituzionale ma ordinaria. 2 ordinamenti retti dal papa, sia capo
della chiesa che di stato.
Negli anni è diventata un moderno stato di diritto per cui sia hanno organi al quale il papa a da
lavori del governo, una commissione legislativa a cui oggi fanno parte pure dei laici. Vi è il
governatorato e gli organi di giustizia, un tribunale civile penale ed amministrativo, una corta
d’appello ed una di cassazione. Ciò permette una tutela dei diritti ed evita che sia il papa ad
emanare atti di governo. Se il papa mette atti essi non sono impugnabili, non vi è un’autorità
superiore ad esso. Il soggetto che esercita la sovranità è la santa sede, il papa, è uno stato mezzo
(strumentale, nasce per far si che il papa svolga il suo lavoro spirituale).
Santa sede: ente esponenziale della chiesa cattolica, sottoposto al diritto canonico. La relazione
tra santa sede e città del vaticano si manifesta nei sistemi delle fonti del vaticano, Benedetto XVI
emana leggi sulle fonti del diritto vaticano, si applicano 2 codici.
La prima fonte normativa e criterio normativo è l’ordinamento canonico.
Diritto divino naturale: diritti che spettano agli uomini in cui nell’ordinamento vaticano devono
essere conosciuti ad se in essa non via una costituzione formale ma mater
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