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TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

CEDU (1950) - Trattato internazionale concluso nell'ambito del Consiglio d'Europa, che ricomprende 47 Stati membri e si basa sul meccanismo di ricorso individuale alla Corte europea dei diritti umani.

Caso Stork (1959): la Corte non è competente a garantire il rispetto dei diritti fondamentali previsti dagli ordinamenti interni degli Stati.

Caso Frontini (1973): teoria dei controlimiti.

Caso Solange (1974): fino a che il processo di integrazione non disponga di un proprio catalogo di diritti fondamentali.

Caso Stauder (1969): "i diritti fondamentali della persona fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce l'osservanza" -> diritti fondamentali come principi generali dell'ordinamento comunitario.

Caso Internationale Handelgesellschaft (1970): "la salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, va garantita."

Entro l'ambito della struttura e delle finalità della comunità:

  • caso Nold (1974): "i trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, possono del pari fornire elementi di cui occorre tener conto nell'ambito del diritto comunitario"

I TRATTATI E LA CARTA: L'art.6 del TUE

  • Introdotto dal Trattato di Maastricht
  • Diventa il fulcro della tutela dei diritti nell'UE
  • Codifica gran parte della giurisprudenza

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI: nasce dall'esigenza di un elenco scritto. È redatta da Convenzione a composizione mista e proclamata da tre istituzioni. Inizialmente non ha valore vincolante. Dopo il trattato di Lisbona: (prima solo politico e non giuridicamente vincolanti) La carta dei diritti fondamentali acquisisce lo stesso valore giuridico dei trattati.

  • Le tradizioni costituzionali
rimangono un punto di riferimento• Viene prospettata l’adesione dell’UE alla CEDU•Oggi, la Carta dei diritti fondamentali, è composta da 6 titoli al centro dei quali c’è il concetto di dignità. Lasua portata è precisata nelle “spiegazioni” ed introduce nei nuovi diritti (buona amministrazione, diritti deglianziani) ed ha diritti in evoluzione (diritti sociali e dei lavoratori)L’art. 51 della Carta sancisce che le disposizioni si applicano:Alle istituzioni e organi dell’UE (senza limiti)• Agli SM (quando implementa la legge UE = la carta non estende l’ambito di applicazione del• diritto dell’UE, né modifica le competenze)I limiti della carta sono previsti dall’art. 52.1:Previste dalla legge• Rispetto del contenuto essenziale• Proporzionalità e necessità• Perseguimento dell’interesse generale o altro diritto•La carta ha un sistema ditutela a multilivello: : - clausola di equivalenza con CEDU - armonia con le tradizioni costituzionali comuni : - clausola di compatibilità MA primato ed efficacia del diritto UE IL DIRITTO DERIVATO Il diritto derivato (o secondario) trae legittimità dai trattati che prevedono competenze, procedimenti e forme. Non devono essere in contrasto con le norme di rango superiore. Sono atti di diritto derivato tutti gli atti che sono derivati da istituzioni europee e costituiscono il loro agire o tramite i quali pongono vincoli a SME. Esistono diverse tipologie di atti. In generale si distinguono in: - atti tipici = tipizzati dal trattato = specificamente previsti e disciplinati dal trattato - atti atipici = previsti al trattato ma utilizzati dalle istituzioni nel loro agire. Solitamente non vincolanti Gli atti di diritto derivato tipici si dividono ancora in: - vincolanti = regolamenti, direttive e decisioni - non vincolanti = raccomandazioni e

pareri•SILVIA VILELLA SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE AA 2020-2021

L’art. 288 TFUE descrive tutto il diritto derivato: Tra queste di sceglie basandosi su:

  • Trattati
  • Caratteristiche dell’atto
  • Principio di proporzionalità

Hanno però caratteristiche comuni:

  • Motivazione e preambolo
  • Base giuridica e proporzionalità
  • Pubblicazione in GUUE

La manifestazione del potere normativo dell’Unione è caratterizzata da:

  • portata generale
  • integrale obbligatorietà
  • applicabilità diretta

Tra gli atti vincolanti troviamo

I REGOLAMENTI:

Atti perfetti di diritto UE perché sono gli atti che, quando adottati, sono in grado di operare immediatamentenegli SM => sono infatti direttamente applicabile = non vi è la necessità di atto di trasposizione da parte diSM ma anzi è vietato agli SM di adottare atti per recepire il regolamento.

Hanno inoltre portata generale = vincola tutti gli SM e i soggetti privati

obbligatori in tutti i suoi elementi -> no applicazione selettiva

È in generale uno strumento utilizzato per uniformazione del diritto

Si rivolgono alla generalità dei soggetti anche individuati astrattamente nel loro complesso• 1 secondo criteri oggettivi e natura giuridica

Hanno portata generale ma anche territoriale parziale• 2

Divieto di applicazione incompleta o selettiva• Divieto di adozione di atti intermedi da parte degli SM• 3

Entrata in vigore simultanea tra SM e UE• Gli Stati possono quindi intervenire: Su norme interne di integrazione o esecuzione richieste di regolamento (es. sanzioni)• Mancanza di presupposti per l’applicazione del regolamento ordinario interno•1

Caso Binderer (1985): divieto di usare determinati termini per a traduzione di indicazioni di vini importati da Stati terzi -> il divieto di utilizzare certe traduzioni vale per tutti: la possibile identificazione dei soggetti non fa venire meno la portata

generale2Caso commissione Italia (1973): Italia non adotta tempestivi provvedimenti per applicare il regime di premie rinunce al commercio di prodotti lattiero-caseari e restringe il campo di applicazione

Prassi italiana di dare esecuzioni a regolamenti incorporandoli in decreti legislativi. Il recepimento dei decreti non esclude la competenza pregiudiziale della Corte

SILVIA VILELLA SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE AA 2020-2021

LE DIRETTIVE: Portata individuale

Integrale obbligatorietà

Atti vincolanti in due fasi NO effetti diretti

livello sovranazionale nella quale le istituzioni adottano la direttiva - Adozione ed entrata in vigore a livello dell'Unione

livello interno - recepimento della direttiva da SM nel loro ordinamento interno - SM devono adottare atto per adottare direttiva in ordinamento interno. E' a discrezione degli Stati:

Direttive dettagliate: restringimento delle discrezionalità degli stati nel recepimento

Termine di recepimento

perentorio

  • Clausola di standstill: obbligo di astenersi dal porre in essere comportamenti avversi al recepimento della direttiva in pendenza del termine
  • Scelta dei mezzi di recepimento: chiarezza, certezza e carattere normativo idoneo

Gli SM hanno obbligo di recepire direttiva entro il termine fissato da direttiva stessa. Se non adottata, lo SM subisce procedura di infrazione perché viola l'art. 288 TFUE

Quindi, tra la scadenza del termine e l'adozione della direttiva, SM non deve adottare atti che vadano contro l'obiettivo della direttiva. => rispetto al regolamento lascia maggior spazio di scelta agli SM -> fissa solo obiettivi, e poi lo SM che sceglie strumenti per raggiungere obiettivi

Fino a che non è recepita la direttiva non esplica effetti (=i beneficiari non possono valersene)

Teoria degli effetti diretti: In presenza di alcune condizioni e limiti, è possibile che singole disposizioni della direttiva non recepita abbiano effetti

dirette

LE DECISIONI:

Hanno:

  • portata individuale = si rivolgono in maniera specifica ad alcuni destinatari individuati al momento dell'adozione della decisione
  • natura regolamentare
  • atto vincolante
  • direttamente applicabile = non c'è bisogno che SM adottino misure di recepimento

SILVIA VILELLA SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE AA 2020-2021

Sono obbligatorie in tutti i loro elementi.

Possono essere:

  • Individuali: vincolano solo il destinatario espressamente individuato
  • Generali: senza destinatari definiti

LE PROCEDURE DECISIONALI

Le procedure sono una garanzia. Sono previste dai Trattati e devono essere rispettate. A meno di particolari previsioni del Trattato, non è possibile derogarvi o ipotizzarne di nuove

Le procedure sono equilibrio, soprattutto fra le istituzioni politiche → che è poi equilibrio UE/Stati o intergovernatività/rappresentatività

Il corretto svolgimento delle procedure esprime la leale cooperazione fra le

Istituzioni ed il principio di attribuzione

Si articolano per fasi successive ma è necessario primo individuare la loro base giuridica.

La base giuridica è la norma del Trattato sul quale trova fondamento d'adozione di un atto (=norma del trattato che legittima, secondo una certa procedura, l'adozione dell'atto)

Dalla base giuridica dipende il regime che si applica ad un atto in fase di adozione -> la scelta della base giuridica è un momento fondamentale.

La scelta è improntata su criteri oggettivi e suscettibili dal sindacato giurisdizionale (in particolare scopo e contenuto dell'atto)

6. Se un atto ha più scopi, occorre ricercare il centro di gravità (gravity test) e non si tiene conto delle componenti secondarie/accessorie

7. Se un atto ha più componenti di pari rilievo (o inscindibili) è possibile ricorrere ad una base giuridica plurima -> caso eccezionale e solo se previsto dal trattato.

POTERE DI INIZIATIVA

NORMATIVA E' un potere in capo alla Commissione Europea. Infatti un atto legislativo può essere adottato solo su proposta della commissione (salvo che il Trattato non disponga diversamente). In alcuni casi, la presentazione di proposta da parte della commissione può essere richiesta da un soggetto terzo (parlamento, consiglio o SM). In questo caso la commissione non è tenuta a dare seguito ma deve motivare l'eventuale diniego. Anche i cittadini possono sottoporre alla commissione una proposta di atto legislativo che non vincoli giuridicamente. Si tratta di iniziativa popolare (un milione di cittadini di almeno 7 SM). La proposta è modificabile solo dal consiglio all'unanimità (poiché la commissione è portatrice di interessi generali di UE). La modifica non può essere radicale ma può.
Dettagli
A.A. 2020-2021
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silvia.vilella.16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Costamagna Francesco.