Diritto dell’ordinamento sportivo
Modulo 1 – Ordinamento statale e ordinamento sportivo
Si può parlare di ordinamento giuridico laddove esista una regolamentazione di rapporti sociali, o un’organizzazione delle norme che regola dei rapporti tra soggetti.All’interno di uno Stato possono esistere più ordinamenti giuridici, a seconda del fenomeno sociale che viene regolato.Il tema del diritto sportivo, entrato quasi di soppiatto nel vocabolario del giurista, ha ormai acquisito una crescente vitalità sospinto dalla forte rilevanza sociale, culturale, economica e spettacolare degli interessi coinvolti.Esso innanzitutto evoca la necessità di tener conto della concreta operatività di un ordinamento come per l'appunto quello dello sport che si caratterizza per la sua spiccata sovranazionalità e specificità.L’affermazione del concetto di ordinamento sportivo, espressione da tempo utilizzata dalla dottrina (L. 17 ottobre 2003 numero 280 che ha convertito in legge disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), ha fondamento nella teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano, la quale presuppone l’accertamento di tre elementi costitutivi rappresentati dalla plurisoggettività, dalla normazione e dall’organizzazione.
- La plurisoggettività consiste nell’esistenza di un congruo numero di soggetti persone fisiche o enti legati dall’osservanza di un corpo Comune di norme.
- La normazione sportiva può dividersi in due principali aree che si intersecano tra loro: la prima è formata dalle regole di fonte statale, la seconda è costituita dai precetti emanati dallo stesso ordinamento sportivo.
- L’organizzazione è invece definita come un complesso collegato di persone di servizi personali e di servizi reali che deve avere carattere permanente e duraturo ed esercita sui soggetti componenti ordinamento un potere che limita il nome dell’interesse del gruppo la libertà di ciascun soggetto.
Una volta affermata l’esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici, è necessario coordinare l'autonomia dell’ordinamento statale con l’autonomia di quello sportivo. La costituzione nel suo testo originario non si occupava di sport in modo specifico giacché, da un lato il nuovo testo dell’art. 117 è entrato in vigore soltanto nel 2001 e dall’altro solo indirettamente alcune norme costituzionali potevano riferirsi al fenomeno sportivo. Si pensi all’art.2 che tutela i diritti della persona sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, all’art. 18 che riconosce il diritto di associazione, all’articolo 3, comma 2, che favorisce il pieno sviluppo della persona umana, all’art. 32 che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della collettività.La necessità di disciplinare lo sport all’interno di un ordinamento apposito per tale materia nasce contestualmente alla rilevanza che lo sport stesso acquisisce negli anni.Originariamente, si identificava come “sport” il risultato dell’associazione di più privati finalizzata alla pratica sportiva. Lo sport veniva inquadrato come un fenomeno prettamente di natura ludica, all’interno del quale facevano parte attività finalizzate al raggiungimento del benessere psicofisico.In corrispondenza della prima metà degli anni ‘90 del secolo scorso, lo sport acquisisce maggiore importanza, diventando un mezzo di propaganda utilizzato dai Governi. In Italia, il CONI nasce proprio nel 1942, in un periodo in cui lo Stato riconosce a tale fenomeno una rilevanza sociale, oltre che individuale.I valori propri dello sport, quali lealtà, inclusione, benessere psicofisico, sono considerati fondamentali dal testo della Costituzione.Qualunque opinione si voglia accogliere circa l’effettiva natura originaria o derivata dell’ordinamento giuridico sportivo è innegabile che l’idea di sport precede non soltanto il legislatore sportivo ma anche il legislatore ordinario. Questa idea, che vede i caratteri della destrezza e dell’abilità coniugarsi con
Diritto dell'ordinamento sportivo
Modulo 1 – Ordinamento statale e ordinamento sportivo
Si può parlare di ordinamento giuridico laddove esista una regolamentazione di rapporti sociali, o un'organizzazione delle norme che regola dei rapporti tra soggetti. All'interno di uno Stato possono esistere più ordinamenti giuridici, a seconda del fenomeno sociale che viene regolato. Il tema del diritto sportivo, entrato quasi di soppiatto nel vocabolario dei giurista, ha ormai acquisito una crescente vitalità sospinto dalla forte rilevanza sociale, culturale, economica e spettacolare degli interessi coinvolti.
Esso innanzitutto evoca la necessità di tener conto della concreta operatività di un ordinamento come per l'appunto quello dello sport che si caratterizza per la sua spiccata sovranazionalità e specificità.
L'affermazione del concetto di ordinamento sportivo, espressione da tempo utilizzata dalla dottrina (L. 17 ottobre 2003 numero 280 che ha convertito in legge disposizioni urgenti in
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