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La scelta dei vertici della Commissione Europea

La scelta dei vertici della Commissione Europea – comunicata per la prima volta nel 1995– ricadde sui Principi contabili internazionali licenziati dallo International Accounting Standard Board (all’epoca International Accounting Standard Committee).

Il processo convergenza verso i Principi contabili internazionali ha portato all’emanazione del Regolamento (CE) n. 1606/2002 che ha obbligato le società quotate (o in procinto di quotarsi) dell’UE a presentare i loro bilanci consolidati in base ai principi dallo IASB, al più tardi dal 2005. Il Regolamento permetteva agli Stati membri di consentire o imporre l’applicazione degli IAS:

  • alle società quotate nei loro bilanci d’esercizio;
  • alle società non quotate e alle entità operanti in settori particolarmente delicati (come le banche e le imprese di assicurazione) per il bilancio individuale e di gruppo.

Il modello di bilancio comunitario

Il testo originario

La Direttiva era fortemente influenzato dalla cultura contabile dell'epoca dei Paesi europeo-continentali con ordinamenti di civil law (ad esempio: Italia, Germania, Francia, Spagna) dove la Legge è la principale fonte normativa. In questi contesti socioeconomici, la funzione attribuita al bilancio non è solo informativa ma anche organizzativa perché i valori esposti nel bilancio influenzano la gestione dell'impresa. Il bilancio, ad esempio, ci dice quando l'azienda necessita di essere ricapitalizzata; la funzione organizzativa prevale quindi su quella informativa.

Il bilancio è finalizzato alla tutela dei creditori sociali attraverso la determinazione di un reddito di esercizio assegnabile ai soci senza pregiudicare il livello di patrimonializzazione della società.

Il bilancio è improntato sul principio della prudenza da intendersi sia come norma di comportamento sia come una regola che impone di imputare a Conto Economico

il bilancio IAS/IFRS si basa su principi contabili internazionali che mirano a garantire la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni finanziarie. Alcune caratteristiche principali del modello IAS/IFRS sono: - Rilevanza economica: le informazioni finanziarie devono essere rilevanti per gli utenti delle stesse, influenzando le loro decisioni economiche. - Affidabilità: le informazioni finanziarie devono essere affidabili, basate su dati verificabili e rappresentative della realtà economica dell'azienda. - Comparabilità: le informazioni finanziarie devono essere presentate in modo tale da consentire il confronto tra diverse aziende o periodi di riferimento. - Sostanza economica: il bilancio deve riflettere la sostanza economica delle transazioni e degli eventi, piuttosto che la loro forma legale. - Prudenza: le stime e le valutazioni devono essere effettuate con prudenza, tenendo conto di possibili perdite future ma non di guadagni futuri. - Continuità aziendale: il bilancio deve essere redatto sulla base dell'ipotesi che l'azienda continuerà la sua attività nel futuro prevedibile. Questo modello di bilancio è stato adottato da numerose aziende in tutto il mondo, al fine di armonizzare le pratiche contabili e facilitare la comparabilità delle informazioni finanziarie tra diverse giurisdizioni.dove c'è una polverizzazione della base proprietaria, il bilancio non è rivolto ai creditori, ma ai proprietari. Lo scopo del bilancio consiste quindi nel favorire la consapevole e razionale assunzione di decisioni economiche da parte degli stakeholder aziendali, ed in particolare degli investitori. Un bilancio rivolto ai "proprietari" deve esprimere la capacità dell'impresa di generare flussi di cassa idonei a garantire la congrua remunerazione e il recupero delle somme investite. Il saldo finale del conto economico esprime un reddito potenziale comprensivo degli utili (e delle perdite) attesi su eventi gestionali ancora in essere alla data di riferimento del bilancio. L'anticipazione dei ricavi (e delle perdite) si traduce dal punto di vista patrimoniale nell'iscrizione delle attività e delle passività ai rispettivi valori di mercato (fair value). Ciò significa che il sopra citato principio di prudenza viene meno in

quanto l'investitore avrà interesse ad iscrivere in bilancio anche gli utili presunti considerato che la remunerazione del suo capitale di rischio non sarà data solamente dal pagamento dei dividendi, ma anche da un maggior valore della sua partecipazione. P a g . 22 | 39

DIRITTO DELLE SOCIETA' - feb. 2021

In questi modelli contabili si abbandona il metodo del costo storico a favore del metodo del costo effettivo. Pensiamo ad un asset immobiliare acquistato per 100, al termine dell'esercizio dovrà essere iscritto al suo valore effettivo e non al costo di acquisto. Eccezione per le merci in magazzino per gli IAS/IFRS vengono valutati sul minore tra costo e valore di mercato.

L'aggiornamento delle direttive contabili

Il raggiungimento dell'omogeneità dei bilanci non poteva prescindere da un avvicinamento della IV e della VII direttiva al dettato dei principi IAS (armonizzazione indiretta)

Questo perché avremmo avuto le grandi

società che applicavano i principi IAS/IFRS e le imprese più piccole che continuavano ad applicare normative locali, adeguate ai principi IAS/IFRS. Fu quindi necessaria la modernizzazione in chiave IAS della normativa comunitaria del bilancio che fu realizzata attraverso l'emanazione della Direttiva n. 65 del 27 settembre 2001 e, in particolar modo, con la Direttiva n. 51 del 18 giugno 2003. La Direttiva 2001/65/CEE consentiva agli Stati membri di autorizzare o prescrivere la valutazione al valore equo (o fair value) degli strumenti finanziari. La Direttiva 2003/51/CEE proponeva una serie di interventi ad ampio raggio finalizzati all'adeguamento della normativa bilancistica europea agli IAS in ordine sia alla presentazione del bilancio che ai criteri di valutazione, generali (postulati) e particolari. Il progetto di emanazione di una nuova direttiva contabile e le direttive dopo l'adeguamento agli IAS. La legislazione europea del bilancio successiva.

All'avvicinamento agli IAS/IFRS (International Accounting Standard / International Financial Reporting Standards) riassumeva un complesso di criteri di redazione del bilancio provenienti da diverse tradizioni contabili. Perché le Direttive del 2001 e 2003 non modificavano le regole contabili che contrastavano con gli IAS, si assisteva quindi a un affiancamento, mantenendo quei principi di prudenza sopra enunciati.

La conferma e l'ampliamento dei trattamenti contabili facoltativi sembravano palesare la volontà di delegare agli Stati membri l'individuazione delle configurazioni di reddito e di capitale oggetto di rappresentazione nei conti annuali.

Era altresì evidente che le prescrizioni della Direttiva continuavano a essere destinate in via prevalente alle società di grandi dimensioni, realtà che erano in larga misura uscite dall'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in seguito alla transizione agli IAS/IFRS sancito dal

Regolamento 1606/2002.

Le disposizioni contenute nelle riformate direttive contabili apparivano eccessivamente onerose per le piccole imprese in quanto applicavano nuovi obblighi senza mai alleggerire gli obblighi esistenti.

La Proposta della Commissione Europea

A partire dal 2006 i lavori della Commissione Europea sono terminati alla fine del 2011 con la pubblicazione, in data 25 ottobre 2011, della prima bozza ufficiale della nuova Direttiva contabile.

La relazione accompagnatoria attribuiva alla proposta i seguenti obiettivi:

  • riduzione/semplificazione degli oneri amministrativi per le small entities;
  • miglioramento della chiarezza e della comparabilità dei bilanci per le imprese medio-grandi;
  • Tutela delle esigenze essenziali degli utilizzatori, con l'intento di conservare informazioni contabili ad essi necessarie.

La strategia di intervento adottata per realizzare i predetti obiettivi prevedevano:

  • la definizione di un miniregime specifico per queste entità.

focalizzato sulla riduzione degli obblighi di compilazione della nota informativa (“modulazione delle regole contabili);

eliminazione dei trattamenti contabili facoltativi per le imprese di grandi dimensioni.

ARGOMENTO 4 – Il Bilancio IAS/IFRS – cenni introduttivi – Parte 2-Nella comunicazione n. 359 del 13 giugno 2000 la Commissione europea indica

  • l’adeguamento dell’informazione finanziaria ed
  • il miglioramento della comparabilità dei conti

quali presupposti per la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari in ambito UE.

Tale esigenza è imposta dalla globalizzazione e dallo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche, che consentono agli operatori di operare a livello globale e richiedono un continuo flusso informativo standardizzato.

Gli obiettivi divisati dalla Commissione nella comunicazione n. 359/2000 hanno trovato attuazione anzitutto nel regolamento n. 1606/2002, che ha imposto dal primo gennaio 2005 (salvo

limitate (eccezioni) la redazione secondo gli IAS/IFRS dei conti consolidati delle società quotate, lasciando agli Stati membri la facoltà di richiedere o consentire l'estensione degli stessi ai bilanci d'esercizio delle società quotate ed ai bilanci individuali e consolidati di tutte le altre società.

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DIRITTO DELLE SOCIETÀ - feb. 2021

Quest'ultima opzione è contenuta nell'art. 5. Nell'art 4 il regolamento prevede l'obbligo, dal 01/01/2005, che le società quotate redigano i bilanci secondo i principi contabili internazionali. Tale principio di redazione è invece facoltativo per tutte le altre tipologie di società.

L'adozione degli IAS/IFRS, considerata la loro natura privatistica, ha imposto alla Commissione endorsement l'istituzione di un meccanismo di omologazione dei principi contabili internazionali, volto a verificare che gli IAS rappresentino una base appropriata.

per l'informativa finanziaria. L'applicazione degli IAS/IFRS viene demandato ad appositi regolamenti all'interno degli stati membri. Tali principi hanno natura privatistica non diversamente rispetto ai nostri principi contabili nazionali, emanati da un organismo privato (OICV Organismo Italiano di Contabilità). Art. 3 comma 2 Regolamento 1606/2002 I principi contabili internazionali possono essere adottati solo se: - non sono contrari al principio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE e all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE e contribuiscono all'interesse pubblico europeo, - rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione. I Principi Contabili sono delle norme tecniche emanate da un organismo composto da esperti.

Nella materia che emana dei principi (precetti tecnico contabili) che hanno portata integrativa e interpretativa della norma e sono volti a colmare le lacune della norma.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
39 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolococchi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle società e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Martucci Katrin.