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La libertà sindacale e il diritto di azione sindacale

La libertà sindacale è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione italiana. Questo diritto è assoluto, il fine sindacale è inattaccabile dalla legge, tranne quando entra in conflitto con l'esercizio di altri diritti fondamentali, come ad esempio la libertà d'iniziativa economica datoriale ai sensi dell'Art. 41 della Costituzione.

L'associazionismo sindacale merita una peculiare tutela e gode di autonomia rispetto alla generica libertà di associazione. Accanto alla libertà di associazione, esiste anche il diritto di azione sindacale, che si manifesta attraverso lo sciopero (Art. 40 della Costituzione).

Il principio di libertà sindacale è sancito anche a livello internazionale dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). La Convenzione n. 98 del 1949 vieta atti discriminatori e ritorsioni dannose per i lavoratori per motivi sindacali. Inoltre, è stata istituita il Committee on Freedom of Association, un organo giudicante privo di poteri coercitivi ma con il compito di esaminare le violazioni della libertà sindacale a livello internazionale.

Poteri sanzionatori, chiamato ad esprimersi su reclami presentati da governo, associazioni sindacali e associazioni di datori di lavoro, sull'attuazione della convenzione)

Carta Sociale Europea (1961): ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico + diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi (Art. 12)

Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE: principio di libertà di organizzazione sindacale (Art. 12)

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU): ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi (Art. 11) L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni

oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei disordini e dei reati, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
  • Contratto collettivo: contratto bilaterale stipulato tra le associazioni di datori di lavoro o i datori di lavoro e le associazioni di lavoratori che ha per oggetto le condizioni di lavoro e i rapporti tra le parti contraenti (questo significa che i soggetti che stipulano il contratto collettivo non sono necessariamente i destinatari di tutte le regole contrattate). L'azione sindacale è proprio funzionale alla stipulazione di contratti collettivi per la tutela degli interessi professionali collettivi dei lavoratori (che non sono la somma degli interessi individuali dei singoli lavoratori!!) o ancora può essere funzionale a...

Prevenire un possibile conflitto sindacale durante il periodo corporativo è stato regolato dalla legge; con l'arrivo della Costituzione, il contratto collettivo trova il suo riconoscimento nell'art. 39 Cost.o. La costituzione avrebbe previsto un modello di "regolamento contrattato" (= sistema di contratti collettivi dotati di efficacia generalizzata nei confronti degli appartenenti alle categorie professionali); tuttavia la legge che avrebbe reso operativa tale previsione non è mai stata fatta. Nonostante ciò, è andato sviluppandosi un ordinamento dei rapporti sindacali (cd. Ordinamento intersindacale) sulla base di regole autoprodotte dalle parti collettive in virtù dell'esercizio dell'autonomia privata e i contratti collettivi hanno assunto un valore quasi paragonabile alla legge (cd. Contratto collettivo di diritto comune).

2 tipologie di parti/clausole contenute in un contratto collettivo:

Clausole della parte "obbligatoria" disciplinano obblighi specifici e rapporti tra le parti stipulanti (ex: procedura di conciliazione sindacale, struttura dei livelli di contrattazione collettiva...).

Clausole della parte "normativa" disciplinano i singoli rapporti individuali di lavoro quindi producono effetti sulla sfera giuridica di soggetti terzi rispetto alle parti contraenti (Ex: definizione delle mansioni, retribuzione, comportamenti disciplinarmente rilevanti...)

Come può il contratto collettivo produrre effetti oltre l'ambito delle parti che lo hanno sottoscritto?

Prima di tutto l'iscrizione del lavoratore e del datore alle associazioni sindacali stipulanti conferisce mandato all'associazione di stipulare il contratto collettivo in nome e per conto degli associati (tale meccanismo della rappresentanza di produce SOLO quando il lavoratore e il datore sono entrambi iscritti al sindacato).

individuale in forza del quale il lavoratore accetta di sottoporre il rapporto di lavoro alle regole della contrattazione collettiva. La clausola di rinvio può prevedere 2 ipotesi: 1) Rinvio ampio alla contrattazione collettiva applicata in azienda: alla scadenza o disdetta del contratto collettivo, il rapporto individuale rimane assoggettato alla contrattazione collettiva successivamente adottata dal datore; 2) Rinvio ristretto ad un contratto collettivo specifico: rinvio raramente utilizzato in quanto "cristallizza" la disciplina del rapporto di lavoro. Tale clausola può essere presente anche in modo implicito (cd. Rinvio o recezioni impliciti): caso in cui nel contratto non sia presente la clausola di rinvio ma il datore applica ai dipendenti le disposizioni di un contratto collettivo specifico.collettivoo Criteri di applicazione del contratto collettivo (Art. 2070 c.c.): l'appartenenza alla categoria professionale per l'applicazione del contratto collettivo si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore; se questi esercita più attività autonome tra loro, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro i contratti collettivi corrispondenti alle singole attività; se il datore esercita un'attività organizzata non professionalmente, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la medesima attività. Meccanismi/modalità di estensione degli effetti del contratto collettivo: - Novero dei soggetti aderenti all'associazione sindacale - In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice (Art. 2099 co. 2 c.c.) → il giudice può determinare la retribuzione anche attraverso ilriferimento al parametro economico indicato nel contratto collettivo nella determinazione della giusta retribuzione, la giurisprudenza ha trovato, nella contrattazione collettiva dei diversi settori merceologici, gli elementi della remunerazione dovuta dal datore per le mansioni previste dal contratto individuale in conformità dell'Art. 36 Cost. (= diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente). Questo ha portato ad un necessario adeguamento alla contrattazione collettiva degli accordi individuali contenenti clausole in materia di retribuzione che prevedevano soglie inferiori rispetto alla contrattazione collettiva. RISULTATO: Il datore, nel momento di stipulazione del contratto con il lavoratore, prende come riferimento la retribuzione indicata dalla contrattazione collettiva per evitare così il contenzioso, con esito certamente sfavorevole, che il lavoratore avrebbe potuto attivare per vedersi riconosciute le differenze retributive.conformità del contratto collettivo che a sua volta è in conformità con l'Art. 36→Cost. questo ha portato progressivamente all'estensione degli effetti della contrattazione collettiva nazionale di diritto comune, riguardanti non solo la retribuzione ma anche gli altri istituti contrattuali, oltre l'ambito dei datori di lavoro iscritti alle associazioni
  1. Legge Vigorelli (l. 741/1959): legge che delegata il governo ad emanare decreti legislativi aventi lo scopo di individuare i minimi inderogabili di trattamento economico e normativo validi per tutti gli appartenenti ad una medesima categoria, uniformandosi a quanto già statuito dagli accordi collettivi (adozione di decreti legislativi di recepimento dei contratti collettivi) nella pratica il governo invitò le parti sociali a depositare presso il ministero, entro un certo termine, i contratti collettivi di diritto comune da esse stipulati alcuni

contratti non vennero depositati→entro il termine previsto; per questo la legge venne inizialmente prorogata tuttavia la prorogafu dichiarata incostituzionale e i decreti non vennero mai emanatio

Contratto collettivo ablativo: accordo che contiene un trattamento deteriora rispetto al contrattocollettivo precedente (ex: riduzione delle giornate di permesso, riduzione trattamento economico…)→ a fronte del pregiudizio derivante da un contratto ablativo, il lavoratore può recederedall’associazione per evitare che si producano gli effetti di quel contratto; il recesso però deveavvenire antecedentemente la conclusione del nuovo contratto, altrimenti non produce effetti sinoalla scadenza del nuovo contratto ormai in vigore perché, una volta entrato in vigore il nuovocontratto, questo si presume accettato dal lavoratore in forza del vincolo del rappresentanza

CONTRATTO COLLETTIVO vs CONTRATTO INDIVIDUALE PLURISOGGETTIVO: il contratto

collettive nazionali. Il contratto aziendale può essere stipulato tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori o direttamente con i lavoratori stessi. Esso disciplina le condizioni di lavoro specifiche all'interno dell'azienda e può prevedere clausole più favorevoli rispetto al contratto collettivo nazionale.

del→CCNL o opera come vettore di flessibilità nella gestione del rapporto spesso è il CCNL che riserva→aree di competenza al contra

Dettagli
A.A. 2022-2023
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescamuttivr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Topo Adriana.