Introduzione del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro può essere diviso in due macroaree:
- Il diritto del lavoro, che tratta i rapporti individuali
- Il diritto sindacale, che tratta i rapporti collettivi
Il diritto del lavoro è una disciplina protettiva a favore del lavoratore, ovvero a sua tutela, vincolando la posizione ed i poteri del datore del lavoro, avvalorando il principio di uguaglianza sostanziale che altrimenti non esisterebbe. Il diritto del lavoro è disciplinato dall’art. 41 della Costituzione ed è atto al bilanciamento della posizione del lavoratore con quella del datore di lavoro. Le norme legislative mostrano che a seconda del contesto storico, politico o occupazionale, il bilanciamento tra datore di lavoro e lavoratore viene fatto in modo diverso.
Esempio di contratto a termine
Negli anni ’60 il contratto a termine era un caso eccezionale, in quanto il contratto a tempo indeterminato rappresentava la regola. Andando avanti con gli anni, a conseguenza dei vari accadimenti, si è cercato di bilanciare le due posizioni in modo diverso per andare incontro anche alle esigenze del datore di lavoro, che altrimenti, ad esempio, potrebbe decidere di non assumere, andando a nuocere indirettamente al lavoratore stesso. Così si è deciso di andare a introdurre degli elementi di flessibilità.
Il legislatore decide che c’è bisogno di tutelare il lavoratore in primis come persona: Ad esempio la malattia è un “bene” tutelato a favore della persona del lavoratore; se si è in ferie, in caso di malattia queste vengono sospese perché hanno finalità diverse (il riposo) da quelle del recupero della condizione psico-fisica.
Le norme del diritto sindacale sono contenute nei contratti collettivi stipulati tra il datore di lavoro e le associazioni sindacali. I due soggetti che stipulano questo contratto sono due soggetti alla pari, con pari forza, in quanto le associazioni sindacali sono soggetti forti, al contrario del lavoratore. Il soggetto sindacale fa valere l’interesse collettivo del lavoratore, ovvero dell’intera categoria. Ad esempio, se un’azienda è in crisi ed ha la necessità di licenziare dipendenti, è interesse collettivo che l’azienda sopravviva per arrivare ad avere un numero il più minimo possibile di licenziamenti.
Origini storiche del diritto del lavoro
Prima della rivoluzione industriale il lavoro più diffuso era prevalentemente agricolo, poi, con la Rivoluzione industriale è nata l’esigenza del diritto del lavoro e con esso di dettare regole a tutela dei lavoratori, in merito ad orari di lavoro, riposo dei lavoratori, prestazioni, etc. Troviamo anche la tutela della maternità per la salvaguardia del bambino e della madre, ed il lavoro minorile.
Allo stesso tempo, si avvertì nella realtà industriale l’esigenza di creare delle forme di associazionismo tra lavoratori, ovvero creare delle forme associative per poter rivendicare maggiormente i propri interessi. I lavoratori da solo non riuscivano a contrattare o a pattuire accordi con la controparte, ma associandosi potevano acquisire forza contrattuale tutti insieme.
La prima regolamentazione per il lavoratore venne fatta nel 1942 con il Codice civile e pone il lavoratore come un soggetto debole. Gli articoli riguardanti il lavoratore sono quelli che vanno dal 2094 in poi, anche se molti di questi articoli sono poi stati modificati e rafforzati. Prima di questo momento c’erano solo fonti e usi di natura consuetudinaria. Il codice civile considera il prestatore di lavoro ed il datore di lavoro come due soggetti quasi alla pari. Questo risulta comunque già un passo avanti rispetto agli anni precedenti, in quanto questa disciplina non esisteva fino a quel momento, ma c’è da considerare che non tiene ancora conto del coinvolgimento della persona del lavoratore nel rapporto giuridico di lavoro.
Michela Sedda
Il diritto del lavoro nella costituzione
Tutto ciò fino a quando non arriva la Costituzione nel 1948. Con la Costituzione si dedicano molti articoli alla figura del lavoratore subordinato. La costituzionalizzazione del diritto del lavoro lo vediamo con quelle norme specifiche che vengono a costruire in capo ai lavoratori subordinati dei diritti fondamentali di rango costituzionali, che non possono essere modificate da norme di grado inferiore.
- Artt. 1-4: Il lavoro nei principi fondamentali
- Art. 32: Tutela della salute
- Art. 35: Formazione ed elevazione professionale
- Art. 36: Diritto ad una retribuzione proporzionata al tempo di lavoro e alla mansione svolta e soprattutto sufficiente a garantire al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa
- Art. 37: Parità di genere normativa e retributiva + Tutela della lavoratrice madre
- Art. 39: Libertà di organizzazione sindacale (rapporto di diritto sindacale)
- Art. 40: Diritto di sciopero (rapporto di diritto sindacale)
- Art. 41: Libertà di iniziativa economica, esercitata nel rispetto delle libertà e dignità del cittadino lavoratore
Storia del diritto del lavoro (anni '50-'90)
Negli anni '50-'60, con la crescita economica (Boom economico) si è creato un clima favorevole per la costruzione del diritto del lavoro, così da porre delle norme lasciate fuori dal codice civile. Ad esempio, il codice civile non fa distinzione tra dimissione e licenziamento, ma anche a questo proposito, a partire dagli anni '60 vengono emanate numerose norme volte a tutelare la persona del lavoratore come soggetto contraente debole.
Con la LEGGE n. 300/70 viene approvato lo STATUTO DEI LAVORATORI. Con questo statuto, a causa di quel clima favorevole, non si ebbe la necessità di tutelare il lavoratore in termini di dimissione/licenziamento in quanto le aziende erano portate ad assumere, non essendoci problemi occupazionali. Lo statuto dei lavoratori è la legge per eccellenza in quanto si trovano tutti gli aspetti riguardanti i rapporti individuali e non di lavoro. Questa legge è venuta a rivedere la disciplina codicistica, modificandola in termini di maggiori garanzie rispetto ai lavoratori. Si torna a disciplinare il potere direttivo/di regolamentazione del potere di controllo. Questo, inoltre, rappresenta la massima rigidità, in quanto si trova all’apice. È la massima espressione delle garanzie e delle tutele per i lavoratori subordinati.
Con la prima crisi economica, ovvero lo shock petrolifero (anni '80), si pone il problema di dover ridurre i costi, soprattutto quelli del lavoro, andando così ad abbracciare sempre di più il licenziamento. Si vide l’esigenza da parte delle imprese di potersi trovare nella condizione di poter licenziare (esigenza di ridurre il personale). Il diritto del lavoro comprese la situazione di emergenza ed approvò i licenziamenti collettivi e la cassa integrazione, ovvero un accollo, in parte, del costo del lavoro da parte dello Stato. Questa situazione si pensava fosse attribuibile ad un momento circoscritto, ma così non fu, in quanto da una crisi emergenziale si arrivò ad una crisi strutturale.
A partire dagli anni '90 si ebbe l’esigenza di poter assumere con contratti diversi da quello indeterminato, ovvero flessibili, così da garantire più flessibilità nella gestione del personale al lavoratore. Per contratti flessibili si fa riferimento ad una:
- Flessibilità numerica
- Flessibilità funzionale, ovvero diverse mansioni per singolo lavoratore
- Flessibilità temporale (riferimento agli straordinari)
- Flessibilità retributiva
Storia sul diritto del lavoro (anni 2000)
Alla fine degli anni '90 si fa avanti un’altra esigenza occupazionale, ovvero quella di pensare a strumenti per sostenere gli inoccupati. Venne approvata la L. 196/97, ovvero il PACCHETTO TREU, che conteneva norme che regolamentavano il mercato del lavoro. Il legislatore interviene per regolamentare i contratti (es: è la prima volta che viene legittimato il contratto di manodopera).
Nell’ottobre del 2001, alla fine della prima Repubblica, viene invece approvato il Libro Bianco di Maroni, un documento politico programmatico, ovvero contenente intenti futuri come:
- Maggiore flessibilità in entrata: Prevedere delle attenuazioni della disciplina lavoristica per favorire l’inserimento dei lavoratori nel mondo del lavoro
- Introduzione della flessibilità in uscita, ovvero maggiore possibilità per il datore di lavoro di licenziamento
Una delle conseguenze di questo Libro Bianco fu l’omicidio di Marco Biagi, un giurista italiano assassinato da un commando di terroristi appartenenti alle Nuove Brigate Rosse. L’omicidio avvenne circa un anno prima dell’approvazione della legge da lui promossa e indicata comunemente con il suo nome, ispirata ad una maggiore flessibilità dei contratti di lavoro (L. 30/2003).
Il Libro Bianco si traduce nel decreto legislativo n. 276/2003, che a seguito dell’omicidio accantona l’introduzione della flessibilità in uscita, ma accentua quella in entrata, infatti la legge dei contratti fatta a termine del 1962 vige fino al 2001, ovvero fino a quando viene introdotta la clausola motivante della “ragione organizzativa”, ovvero una motivazione che nessuno può contestare, a patto ovviamente che sia veritiera; si ha così l’introduzione del contratto a tempo determinato acausale.
Storia sul diritto del lavoro (dall’anno 2007)
Ogni cambio di governo apportava delle modifiche alla flessibilità. Negli anni 2007-2008 il Governo Prodi reintroduce degli elementi di rigidità andati persi, ma nel 2008 si ritorna al Governo Berlusconi e tutto ritorna come prima. Il Governo Monti, invece, con la LEGGE FORNERO del 28 Giugno 2012 (L. 92/2012) fa riferimento alla riforma del mercato del lavoro introducendo una modifica della disciplina sui licenziamenti, e quindi sulla flessibilità in uscita. La Legge Fornero, infatti, aveva come slogan “meno flessibilità in entrata, più flessibilità in uscita”, avendo quindi l’intento di andare ad alleggerire i vincoli del potere di licenziamento dei datori di lavoro.
Si parla quindi di una flessibilità buona perché si tutelavano i lavoratori in entrata ammettendo anche i contratti a termine, ma precludendone un abuso, e si ammetteva anche una flessibilità in uscita solo in quei casi in cui il licenziamento fosse illegittimo sul piano formale-procedurale. È stato introdotto per la prima volta il principio della ACASUALITA’ e tale riforma alleggerì il potere di licenziamento del datore di lavoro.
- Il Governo Letta (2013 al 2014 circa) va a riformare la Legge Fornero.
- Il Governo Renzi, al governo dal febbraio 2014, attua una regolamentazione sul mercato e sui rapporti di lavoro con la riforma JOBS ACT (legge delega n. 34/2014), realizzato nel 2015 8 decreti legislativi attuativi del Jobs Act, volti a ri-regolamentare il mercato ed i rapporti di lavoro.
Il Jobs Act reintroduce anche una flessibilità in entrata, in quanto tiene conto della crisi occupazionale degli anni 2000, e tenta di stimolare nuovi contratti di lavoro, per favorire maggiore occupazione, anche se per poco tempo. Il fine è quello di far sì che i datori di lavoro assumano più liberamente, come e quando volevano. Venner resa meno onerosa la disciplina nel rapporto di lavoro, per incentivare le assunzioni e sfavorire il lavoro a nero.
Il problema che si è andato a creare con questa flessibilità in entrata era quello che non si andarono a creare nuovi posti di lavoro, in quanto se il contratto di un lavoratore aveva la durata di un mese, alla fine di quel mese quel lavoratore perdeva il suo posto di lavoro, ed il datore di lavoro ne assumeva un altro al suo posto, quindi, alla fine dei conti, il numero di posti di lavoro non aumentava, ma rimaneva lo stesso (si favoriva solo il turnover, senza creare realmente nuovi posti di lavoro).
- Il Governo Lega-M5S (Conte) con il decreto numero 87/2018 ha reintrodotto degli elementi di minore flessibilità: DECRETO DIGNITA; aveva la finalità di recuperare la dignità dei lavoratori. Reintroduce elementi restrittivi (si fa un passo indietro rispetto al Jobs Act).
Le fonti del diritto del lavoro
Le fonti sono quegli atti volti a regolamentare i rapporti lavorativi. Le fonti del diritto del lavoro sono:
- Norme della Costituzione
- Norme della legge
- Contratto collettivo
- Contratto individuale, che ha però un ruolo marginale
Costituzione, legge e contratto collettivo rappresentano le fonti principali, in quanto disciplinano il singolo rapporto di lavoro.
La costituzione
All’interno della Costituzione si trovano alcune norme immediatamente precettive, ovvero regole poste dal diritto che si applicano direttamente ai singoli rapporti di lavoro, senza che ci sia bisogno di implementazione da parte della legge ordinaria. La costituzione dedica molti articoli focalizzati sulla figura del lavoratore e del lavoratore come persona nel rapporto giuridico di lavoro.
La legge
Per legge si intendono gli interventi del legislatore che nel tempo hanno regolamentato il rapporto di lavoro. Con l’espressione “nel tempo” si fa riferimento al fatto che il diritto vigente è il risultato di tutti gli interventi fatti dal legislatore attraverso riforme e controriforme. Questi interventi vengono fatti attraverso dei decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie, ad esempio influenzate dall’UE, e attuativi di legge delega.
Al livello della regolamentazione sovranazionale si ritrovano maggiormente direttive comunitarie, riguardanti ad esempio l’orario di lavoro, la salute e la sicurezza, che il legislatore dovrà implementare mediante decreto legislativo. Queste direttive comunitarie servono ad omogenizzare, fra le nazioni, i minimi di tutela da garantire, includendo però la clausola del non regresso. La clausola del non regresso stabilisce che l’implementazione della direttiva non deve permettere però di regredire, se si è più avanti in materia di tutela, per “omogenizzarsi” agli altri paesi. Alcune di queste norme, come ad esempio quelle riguardanti il trasferimento d’azienda, vanno invece interpretate a seguito delle decisioni della Corte di Giustizia.
Molti istituti sono regolamentati dai decreti legislativi, in quanto alcuni sono attuativi di direttive comunitarie e altri sono attuativi di leggi-delega. Le direttive comunitarie stabiliscono standard minimi di tutela che lo Stato deve applicare tramite decreti legislativi e se la mia tutela ha già un livello maggiore, vale la clausola di non regresso, in quanto la direttiva non è un'occasione per tornare a un livello inferiore. I decreti legge provenienti da leggi-delega (es: Jobs Act) vengono emanati per sottrarsi all’approvazione da parte del Parlamento, in quanto sono espressione di una maggioranza di Governo, non di un Parlamento che si esprime in modo congiunto, così da diminuire i tempi di approvazione e implementazione della legge. Se la legge-delega non specifica bene i principi, il Governo avrà più libertà nella scelta dell'oggetto delle norme da emanare.
Il contratto individuale
Il rapporto individuale di lavoro è regolato da norme eteronome, ovvero norme che guidano il comportamento del singolo soggetto, che non agisce in autonomia, ma seguendo norme derivanti dall’esterno. Il contratto individuale è quel contratto che viene firmato dal lavoratore e al suo interno non si contrattano le condizioni del lavoro, come ad esempio l’orario di lavoro che non sarà contrattato, ma sarà stabilito nei limiti imposti dalla legge. Il contratto individuale ha uno scopo marginale, si limita a far nascere il rapporto di lavoro.
Il contratto collettivo
Il contratto collettivo è un contratto, ovvero un accordo tra parti, nel quale almeno una delle parti è un soggetto collettivo. Ad esempio:
- Contratto collettivo fra il Sindacato e il datore di lavoro (contratto aziendale)
- Contratto collettivo fra il Sindacato e un altro soggetto collettivo (CCNL contratto collettivo nazionale)
Buona parte delle norme di lavoro sono regolamentate dal CCNL o, se l’azienda ha delle specificità particolari, dalla contrattazione aziendale. L’elemento caratterizzante dei lavoratori è la disparità contrattuale tra le parti. Il singolo lavoratore non riesce a contrattare le condizioni del contratto, ma il sindacato può contrattare in quanto ha una forza contrattuale al pari di quella del datore di lavoro. Il contratto collettivo svolge una funzione di ruolo che va a limitare la concorrenza, contrastando il monopolio del datore di lavoro: impone delle condizioni ed impedisce una contrattazione al ribasso. Il contratto collettivo stabilisce i trattamenti minimi retributivi e normativi. La funzione normativa del contratto collettivo è quella di dettare delle regole destinate a trovare diretta applicazione nei rapporti di lavoro.
Il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) rappresenta la categoria di riferimento. Una buona parte dei rapporti di lavoro sono regolamentati dai contratti collettivi nazionali, che contengono le varie specifiche riguardanti orari, ferie, retribuzione, etc. La disciplina non va contrattata, è già delineata dalla legge o dal contratto collettivo. Questo genere di contratto è garante della tutela del lavoratore perché è stipulato dai sindacati, soggetti forti che fanno valere gli interessi dei lavoratori.
Livelli della contrattazione collettiva
- Accordi interconfederali
- Contrattazione collettiva nazionale di lavoro (CCNL)
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