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«SICAF>>).
Il servizio di gestione collettiva del risparmio è un servizio subordinato al rilascio di preventiva
. Lo svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio o l'offerta in Italia di quote o
azioni di OICR senza la predetta autorizzazione integra il .
Il servizio è soggetto a a favore di determinate categorie di soggetti. La prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata a favore delle seguenti cinque categorie di soggetti:
a) società di gestione del risparmio (SGR), definite come società per azioni aventi sede legale e direzione
generale in Italia, autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
b) SICAV, un OICR aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile, con sede legale e
direzione generale in Italia, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;
c) SICAF, un OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso, con sede legale e
direzione generale in Italia, aventi per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
d) società di gestione UE;
e) gestori di FIA UE e gestori di FIA non-UE.
La prestazione del servizio è preclusa alle imprese di investimento e alle banche, alle quali spetta l'attività di
prestazione dei servizi e delle attività di investimento.
→
Definizione Le SGR sono definite come società per azioni aventi sede legale e direzione generale in Italia
autorizzate alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. Le SGR possono prestare il
servizio di gestioni di portafogli su base individuale. Le SGR possono istituire e gestire fondi pensione e
svolgere attività connesse o strumentali rispetto a quelle di gestione esercitate. Le SGR possono prestare i
servizi di consulenza in materia di investimenti e di ricezione e trasmissione di ordini, nonché quello
accessorio di custodia e amministrazione delle quote di OICR gestiti. Le SGR possono
commercializzare quote o azioni di OICR di terzi.
Il dell'attività svolta dalla SGR può essere definito come « », in quanto
prevede il coinvolgimento necessario di tre centri di imputazione di interessi. Tale modello organizzativo
prevede l'intervento della SGR. Il secondo centro di imputazione di interessi è rappresentato dal fondo
comune di investimento, su cui gravano i diritti dei partecipanti, il cui rapporto di partecipazione è
disciplinato dal regolamento del fondo. Infine, è previsto l'intervento della banca depositaria. 140
II TUF stabilisce che le SGR gestiscono il patrimonio e i rischi degli OICR e amministrano e commercializzano
gli OICR gestiti.
È consentita la La SGR può altresì delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la
prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio. Possono ritenersi comprese tanto le fattispecie
di esternalizzazione (outsourcing) a terzi soggetti (non necessariamente abilitati) di funzioni operative e
amministrative importanti nonché di servizi di investimento, quanto la delega alla gestione di fondi (a
soggetti abilitati al servizio di gestione di portafogli). La responsabilità della SGR per le funzioni delegate
Rimane in ogni caso ferma la responsabilità della SGR delegante nei confronti dei partecipanti al fondo per
l'operato dei soggetti delegati.
L'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio per le SGR è subordinato al rilascio di un'apposita
, sentita la Consob. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la
Banca d'Italia valuta la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) la SGR deve adottare la forma di società per azioni e la denominazione deve contenere le parole
«società di gestione del risparmio»;
b) la localizzazione della sede legale e direzione generale deve essere in Italia;
c) il capitale sociale minimo, interamente versato, deve essere almeno pari a un milione di euro;
d) gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
e) titolari di partecipazioni devono possedere requisiti di onorabilità.
La Banca d'Italia, accertata l'esistenza delle condizioni e sentita la Consob, rilascia l'autorizzazione alla SGR,
entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. Le SGR autorizzate sono iscritte in un apposito Albo tenuto
dalla Banca d'Italia, distinto in due sezioni, una per la gestione di fondi armonizzati, l'altra per la gestione di
fondi alternativi. Se l'attività di gestione non viene iniziata entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, o
viene interrotta per un periodo di più di sei mesi, si verifica automaticamente una causa di decadenza
dall'autorizzazione. La SGR può rinunciare all'autorizzazione.
Tra le operazioni straordinarie che la Banca d'Italia autorizza vi sono le
.
Scendendo nel dettaglio delle -> Tutti i soggetti coinvolti nella prestazione del
servizio (ossia SGR e banca depositaria) nell'esercizio delle rispettive funzioni, devono agire in modo
indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo e dotarsi di idonee misure organizzative.
La gestione collettiva del risparmio è espressamente esclusa dall'ambito applicativo della Direttiva MiFID II
e disciplinata esclusivamente, a livello comunitario, dalla Direttiva UCITS e dalla Direttiva AIFM. Tuttavia, la
Consob ha esteso le norme di condotta delineate per servizi e le attività di investimento anche al servizio di
gestione collettiva del risparmio e alla commercializzazione delle quote degli OICR.
La SGR, nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio è tenuta al rispetto delle regole
generali di comportamento, quali: operare con diligenza, correttezza, trasparenza nell'interesse dei fondi
gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità dei mercati; assicurare che l'attività di gestione sia svolta in
modo indipendente; assicurare parità di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito.
La SGR deve organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di fra patrimoni
gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare un equo trattamento degli OICR gestiti. La
SGR, per ciascun OICR gestito, definisce le strategie generali di investimento.
Nella gestione del patrimonio dei fondi gestiti, la SGR deve provvedere anche all'esercizio dei
eventualmente attribuiti dagli strumenti finanziari detenuti nell'interesse dei
partecipanti.Per effetto dell'estensione delle regole di condotta previste dalla Direttiva MiFID II anche alla
141
gestione collettiva del risparmio, le SGR nell'eseguire gli ordini su strumenti finanziari, per conto degli OICR
gestiti, devono adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR
gestiti o per gli investitori di tali OICR ( ).
-> Le SGR non possono versare o percepire compensi o commissioni o fornire o ricevere
prestazioni non monetarie a eccezione di quelli forniti dall'investitore o per conto dello stesso o da un
terzo.
Occorre distinguere fra delle SGR in uno Stato appartenente all'Unione
Europea, ovvero verso uno Stato extracomunitario. Operatività transfrontaliera in uno Stato membro -> Se
l'attività di gestione collettiva del risparmio svolta dalla SGR rientra fra quelle previste dalle Direttive UCITS
o dalla Direttiva AIFM, la SGR può svolgere il servizio di gestione nello Stato membro ospitante sulla base
dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, senza necessità di ottenere un'ulteriore autorizzazione da
parte della relativa Autorità competente, avvalendosi del passaporto europeo. Nel caso in cui la SGR
intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro, il primo insediamento è subordinato all'invio di
una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. Nel caso in cui la SGR che intenda gestire per la prima
volta un OICR in un altro Stato membro in regime di , senza stabilimento di
succursali, deve comunicare tale intenzione almeno un mese prima dell'inizio dell'attività alla Banca d'Italia.
Qualora la SGR intenda da quelle previste dalle Direttive UCITS ovvero dalla
Direttiva AIFM, l'operatività transfrontaliera deve essere preceduta da una comunicazione alla Banca
d'Italia ed è soggetta alle disposizioni vigenti dello Stato membro ospitante (doppia autorizzazione).
Nell'ipotesi di , lo svolgimento del servizio di
gestione è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia, sia nel caso in cui preveda uno
stabilimento di succursali sia nel caso in cui preveda la prestazione di servizi senza stabilimento di
succursali, e dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti nel Paese ospitante.
-> Diverso è il caso in cui la SGR intenda offrire quote di OICR italiani
all'estero. Occorre distinguere fra offerta all'interno del territorio dell'Unione Europea
e offerta in Paesi extracomunitari. Nel primo caso, se l'offerta concerne OICVM, ossia, fondi rientranti
nell'ambito di applicazione delle Direttive UCITS, l'offerta è subordinata all'invio di una comunicazione
preventiva alla Banca d'Italia. Nel , è previsto il preventivo invio di
una comunicazione alla Banca d'Italia. L'offerta sarà in ogni caso soggetta alle disposizioni vigenti nel Paese
ospitante.
Definizione E Principali differenze fra SICAV e SICAF ->
Le sono definite come «l'OICR = ,
costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia
aventi per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico
di proprie azioni».
Le , al contrario, sono definite come «l'OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale
fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del
patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi».
La SICAV rientra nella definizione di «OICR aperto», mentre la SICAF ė classificata come «OICR chiuso»).
Diversa è, inoltre, la disciplina del capitale sociale: variabile nella SICAV e fisso nella SICAF. 142
Le Società di Investimento, oltre al servizio di gestione collettiva del risparmio, possono svolgere anche
attività connesse o strumentali. Le Società di Investimento, a differenza delle SGR, non possono svolgere il
servizio di gestione individuale di portafogli (l’unico soggetto che po’ fa