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Attività di controllo del Parlamento: interrogazioni e interpellanze parlamentari

Oltre alla commissione d'inchiesta, l'attività di controllo del Parlamento viene esercitata attraverso altri strumenti canonici che il diritto parlamentare mette a disposizione delle camere. I due più noti e principali sono le interrogazioni e le interpellanze parlamentari.

Le interrogazioni e le interpellanze parlamentari hanno molti punti di contatto ma anche molte differenze. In molti casi, l'utilizzo da parte del Parlamento di un istituto piuttosto che un altro, soprattutto quando si tratta di istituti vicini, dipende spesso da esigenze contingenti. La disciplina di questi istituti è un pochino diversa e spesso si sceglie uno o l'altro non tanto per la ratio che il diritto parlamentare ha pensato con riferimento ai vari istituti, ma per questioni di natura procedurale.

Interrogazioni e interpellanze sono due strumenti del diritto parlamentare molto utilizzati.

riferiscono è il luogo in cui vengono presentate e discusse le proposte legislative e le interrogazioni e interpellanze dei parlamentari.rivolgel'interrogazione o l'interpellanza è chiamata, o meglio, il suo Presidente è chiamato a esprimere un giudizio di ricevibilità dell'interrogazione, sia se essa presenta i requisiti formali che i regolamenti parlamentari stabiliscono - questi sono istituti previsti dai parlamentari - , sia se vi sono alcuni elementi di natura sostanziale di merito; il destinatario è, in tutti e due i casi, formalmente, il governo, anche se, un po' questo vale per le inchieste, perché dietro il governo è possibile che vi siano, in realtà, responsabilità che non riguardano esclusivamente il governo o che, in altri, non riguardano proprio il governo, cioè magari avvenimenti che chiamano in causa le responsabilità delle regioni, del Presidente della Repubblica. Il destinatario di questa richiesta è sempre il governo, cioè il soggetto con cui il Parlamento è in un rapporto fiduciario. A volte

Riguardano direttamente fatti o altre cose all'interno delle sue responsabilità, in altri casi non è così. C'è un margine di discrezionalità per il Presidente di ritenerle irricevibili, cosa che normalmente non avviene; più nello specifico, l'interrogazione, che può essere proposta da ogni singolo parlamentare, sia in commissione sia in assemblea, è una domanda presentata per iscritto, rivolta, appunto, al governo, che tende a conoscere se un certo fatto, un certo avvenimento, sia vero, se il governo ne sia a conoscenza e se il governo abbia già preso o intenda prendere provvedimenti in merito a questo fatto, di ciò ne parla sia il regolamento della Camera all'art. 128, sia il regolamento del Senato all'art. 145. Nella prassi, queste interrogazioni sono molto numerose dato che ogni singolo parlamentare le può presentare, e solitamente tutte le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno.

Non prima di 15 giorni da quando la domanda è stata formulata per iscritto, e sempre il governo è chiamato a rispondere; normalmente, le sedute della Camera e del Senato sono impostate in modo tale che una parte del tempo venga dedicato sia alle interrogazioni che alle interpellanze; il governo può scegliere di rispondere per iscritto oppure, più frequentemente, dedica una mezza giornata alla settimana al question time, sul modello inglese, e ciò significa che tutti i parlamentari che nei 15 giorni precedenti hanno presentato, in una certa fase di tempo, l'interrogazione, possano, in un minuto, sintetizzarla e, poi, ricevere una risposta già predisposta e preparata da un rappresentante del governo; alla fine, colui che ha fatto la domanda può esprimersi soddisfatto o meno, e nella maggior parte dei casi le interrogazioni e le interpellanze vengono presentati da membri dell'opposizione che si dimostrano non soddisfatti o solo parzialmente.

Le interpellanze, invece, hanno meno come ratio generale una connotazione maggiormente politica, mentre le interrogazioni riguardano un fatto specifico e, anche in questo caso, possono riguardare fatti su cui magari poi scatta anche l'inchiesta giudiziaria e quindi avvenimenti, sciopero sedato dalla polizia, cioè fatti specifici accaduti su cui si chiedono approfondimenti, quindi molto frequenti; mentre, invece, le interpellanze hanno, almeno sulla carta, una connotazione politica, ma più ampia e riguardano la richiesta, che il singolo parlamentare fa al governo - questa volta solo in assemblea, per il tono più alto che hanno le interpellanze - sui motivi e gli intendimenti sulla sua politica, cosa magari intende fare su varie questioni e riguardo certi settori della politica. Quindi l'interpellanza ha una connotazione maggiormente politica ed è regolata dagli art. 136 del regolamento della Camera e 154 del regolamento del Senato. Anche per quanto

Riguarda le interpellanze, la richiesta è scritta, la forma di risposta è scritta e arriva in meno di 11 giorni e, anche in questi casi, c'è un largo utilizzo del question time. E' questa una prassi che serve, innanzitutto, per tenere sempre in stretto contatto il Parlamento con il Governo, in quanto sono strumenti che consentono al Parlamento di avere costantemente controllo della situazione e sono rilevanti ai fini del rapporto fiduciario; questi strumenti hanno varie letture, anche se il loro obiettivo è raccogliere informazioni e chiedere conto al governo, se il governo non ha la disponibilità di quelle informazioni le chiede a quegli organi che sono, in qualche modo, collegati a quelle richieste. Sono strumenti molto utilizzati della vita del Parlamento e un pomeriggio alla settimana viene dedicato a questo confronto tra Governo e Parlamento, nelle occasioni più importanti va anche il Presidente del Consiglio, quando c'è.

un'attenzione mediatica e politica maggiore. Il parlamento in seduta comune del Parlamento in seduta comune si occupa dell'art. 55 comma 2 della Costituzione:

Art. 55 della Costituzione italiana:

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Sarà poi la costituzione ad attribuire al parlamento in seduta comune specifiche competenze. Il Parlamento in seduta comune è una novità introdotta nella costituzione del '48, perché nello statuto albertino questo non era prevista la possibilità delle due camere di riunirsi; con l'avvento della forma repubblicana ci si è posti subito il problema di a chi affidare determinate scelte. Quindi si discusse tra l'alternativa di affidare ad una delle camere, il Senato, ad esempio, creare un organo ad hoc, di garanzia, ma alla fine il dibattito siconcentrò sull'idea non di creare un organo ad hoc, almeno dal punto di vista formale, ma sfruttare la possibilità che le due camere del Parlamento, in determinate circostanze richiamate espressamente dalla Costituzione, riunirsi contestualmente, dando vita, sostanzialmente, a un organo diverso, nella idea che questo parlamento in seduta comune non fosse semplicemente una modalità di riunione delle due camere ma fosse proprio un organo distinto sia dalla camera sia del senato; d'altra parte, ciò che poi legittimò una soluzione molto di equilibrio, il rischio opposto era quello di formare una super camera, una terza camera con i connotati delle altre due e quindi si decise anche di fare sì un organo con una sua autonomia istituzionale, non semplicemente una modalità di riunione, ma, dall'altra parte, di non calcare troppo la mano su questa prospettiva attraverso una serie di accorgimenti, in primo luogo, il fatto che ilParlamento in seduta comune, pur essendo un organo autonomo dalle due camere, di fatto, si può riunire solo per occuparsi dei compiti che la Costituzione enumera, non ha la possibilità di occuparsi di altre cose né, per altro, ha la possibilità di discutere di alcuni compiti che, per lo più si risolvono in votazioni e elezioni né ha la possibilità di discutere riguardo temi che poi possono preparare le elezioni, quindi non deve esagerare per evitare di creare una terza camera che avesse un'autonomia in certi frangenti di autoconvocarsi. La soluzione di equilibrio si vede anche dal fatto che, ad esempio, il Presidente della seduta comune è quello della Camera cioè si è sfruttato dei soggetti che già esistevano, il Presidente della Camera si porta dietro il suo regolamento; quindi la soluzione di equilibrio prevede come un organo con la sua dignità, dall'altra però a competenze limitate e anche.con unarealizzazione leggera perché è ripresa da ciò che già esiste. Questo è stato il punto di equilibrio rispetto a un dibattito che in assemblea costituente presentò numerosi voci discordanti, da una parte forti resistenze e dall'altra l'idea che comunque sarebbe stato necessario un organo a cui attribuire determinati compiti che, sostanzialmente, presupponevano una collocazione di garanzia, super partes, imparziale, anche rispetto alle due camere. La scelta del costituente è andata poi ad attribuire al Presidente della Camera di presiedere la seduta comune, anche per una scelta residuale, perché al Presidente del Senato si decise di attribuire la supplenza del capo dello stato, la cosiddetta seconda carica dello stato, di conseguenza, all'altro Presidente d'assemblea di presidere la seduta comune, in quanto i due presidenti svolgono un ruolo di garanzia, perché una volta eletti si spogliano della loro appartenenza.
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A.A. 2022-2023
227 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher costanna03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale i e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Dal Canto Francesco.