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L’INCANDIDABILITÀ

L’incandidabilità opera a monte perché, se il soggetto è stato inserito in una lista elettorale, ed è incandidabile, viene

cancellato dalla lista prima che si vada al voto

 Quindi non concorri al voto

L’incandidabilità, a differenza dell’ineleggibilità, opera a monte perché, il soggetto non deve neanche essere messo nella

lista,

Non ci deve essere il nome perché esso è un soggetto che ha commesso dei reati per cui gli deve essere reclusa la

possibilità di partecipare alle elezioni

L’incandidabilità: La «legge Severino»

L’incandidabilità, differentemente dalla ineleggibilità, opera «a monte» in quanto il soggetto non può essere inserito nelle

liste elettorali

Inserito già dalla legge 16 del 1992, questo istituto è stato poi rivisto con la c.d. legge anticorruzione, la legge 190 del

2012.

L’incandidabilità è una situazione di inidoneità funzionale assoluta, non sanabile, e non rimovibile dall’interessato

.

Il soggetto se è il sindaco di Milano, non può essere eletto, perché è ineleggibile, ma se si dimette da sindaco, il mese

prima delle elezioni e si fa inserire in lista, non ci sono problemi

Se, invece, il soggetto è colpito dalla legge serino perché ha commesso dei reati, non può fare niente

La legge prevede che, in ragione di ciò che ha fatto, il soggetto, non può essere messo nella lista elettorale, perché si

parte dal presupposto che ci sia un'inidoneità funzionale assoluta, perché hai commesso reati contro la pubblica

amministrazione

Quindi:

Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che hanno

riportato condanne definitive a:

 Pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, commessi dai pubblici ufficiali contro la

Pubblica Amministrazione

Quindi non un soggetto privato, ma un soggetto pubblico che ha commesso un reato contro lo Stato, la pubblica

amministrazione

 Pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la

pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni

L’accertamento dell’incandidabilità comporta la cancellazione dalla lista dei candidati

La legge severino è una legge che serve ad evitare che funzionari infedeli o soggetti che hanno commesso reati gravi

possano partecipare alla giornata elettorale

Per evitare che in Parlamento si abbiano soggetti di cui è accurata la non fedeltà allo Stato o che abbiano un corredo

criminale per cui è bene che non stiano nell’aula dei rappresentanti

EFFETTI EX POST

L’Incandidabilità del soggetto derivante da sentenza definitiva di condanna per tali delitti decorre dalla data del

passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della

pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso non è inferiore a sei

anni

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente e prima della proclamazione degli

eletti si procede alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile

Qual è il problema?

Il soggetto è a processo, ma non è stato ancora condannato,

Il soggetto viene eletto, e subito dopo viene emessa la condanna, e quindi si trova in una condizione che lo rendono

incandidabile,

In questo caso, l’incandidabilità avviene ex post, il mandato cessa

Sospensione dalla carica

L’attuale normativa prevede che, laddove si sia in presenza di una condanna in primo grado, il soggetto che ricopre la

carica elettiva può essere sospeso da tale carica per un massimo di 18 mesi.

Se il soggetto è in attesa di giudizio, e nel frattempo il soggetto è stato eletto, può avvenire addirittura una sospensione

della carica, quindi il soggetto viene sospeso, e non ricopre più quella carica finché non si arriva alla sentenza

Se la sentenza arriva, il mandato termina, se viene assolto, torna a svolgere la sua funzione

N.B.: La carica di parlamentare deve essere svolta solo da persone, di cui si presume la massima trasparenza

La Corte costituzionale è intervenuta su questo sia prima della legge severino che dopo:

La Corte ha detto che ci sono dei reati, ovvero quelli contro la pubblica amministrazione che rendono un soggetto

incompatibile con la funzione di rappresentante del popolo

Premessa:

La Corte arriva a questa sentenza, perché la legge severino viene adottata nel 2012, e colpisce retroattivamente un

soggetto in particolare, ovvero Silvio Berlusconi

Allora, viene fatto ricordo alla Corte, e viene chiesto alla Corte: “Ma si può attuare questo regime, quindi attuare

l’incandidabilità, su un soggetto che ha commesso reati prima che la legge serino entrasse in vigore?

La Corte risponde dicendo che: “Non appare affatto irragionevole che questa operi, con effetto immediato, anche

inganno di disertato oggettivamente eletto prima della sua entrata in vigore”

Perché?

Perché si tratta di un giudizio di indennità morale del soggetto e che quindi determina un’incidenza negativa sul

mantenimento della carica elettiva

In questo caso, la Corte ha detto c’è un eccezione, perché se il soggetto viene condannato per reati gravi,

automaticamente diventi indegno, non hai indennità morale, che non è compatibile con la carica di parlamentare, che è

la più alta carica che puoi ricoprire all’interno di una Repubblica Parlamentare

 La Corte dice che lo scopo della misura non è colpire il soggetto, in questo caso Silvio Berlusconi, ma è quello di

tutelare la funzione pubblica

Perché il soggetto è un parlamentare che rappresenta i cittadini della repubblica, e quindi è importante sottrarre il ruolo

di parlamentare dai dubbi sulla sua onorabilità

L’idea è che se il soggetto è in aula deve essere un onorevole, altrimenti se il soggetto non è un onorevole è bene che tu

non ci sia,

La Costituzione dice, che chi è richiamato a ricoprire una funzione pubblica, una carica elettiva, la deve ricoprire con

disciplina e onore, cioè deve stare dentro alle regole e deve essere onorevole nel suo comportamento

Chi è titolato ad accertare le cause che ostano alla possibilità di ricoprire carica di parlamentare?

Secondo quanto previsto dalla Costituzione, è la Camera di appartenenza del parlamentare, l’unico organo abilitato ad

accertare se sussistevano o sono sopraggiunte cause ostative

 Diverso il caso dei consiglieri regionali, provinciali e comunali per cui si può ricorrere al giudice ordinario per verificare

se sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità

Quindi se il soggetto, è un deputato, lo fa un organo della Camera dei deputati, mentre se il soggetto è un senatore, lo fa

un organo del Senato della Repubblica

N.B.: In particolare, sia al Senato che alla Camera abbiamo le giunte

(La giunta delle elezioni, la giunta dei regolamenti…),

La giunta per le elezioni del Senato e la giunta per le elezioni della Camera sono quegli organi interni alle

Camere che decidono di ogni singolo caso

L’IMMUNITÀ DEI PARLAMENTARI

 Art. 68, della Costituzione

Immunità: Vuol dire che tu hai delle garanzie nei confronti di un potere dello Stato, ovvero il potere giudiziario

.

È importante che un parlamentare sia protetto rispetto al potere giudiziario?

Noi abbiamo un sistema che si fonda sulla separazione dei poteri, e un modo per garantirla è garantire l’immunità ai

parlamentari

Es. Se un magistrato che la pensa in modo diverso da un parlamentare si inventa un’accusa qualsiasi, recapita un

avviso di garanzia al parlamentare, e il parlamentare perde la sua carica

Quindi si deve evitare che la magistratura possa interferire con il potere legislativo

Dal punto di vista teorico, e anche pratico, l’immunità parlamentare è un requisito necessario in un paese che si basa

sulla separazione dei poteri, perché non è che i magistrati sono tutti bravi, ci sono alcuni che non sono bravi e

potrebbero usare il potere che hanno, ovvero l’esercizio dell’azione penale, in chiave politica

L’immunità parlamentare garantisce il parlamentare dal fatto che possa essere accusato in modo non fondato da un

magistrato, perché affinché si possa privare della libertà un parlamentare ci sono una serie di garanzie

Innanzitutto:

 Insindacabilità

Nessun parlamentare può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio

delle sue funzioni

È bene ricordare che tale insindacabilità non è assoluta, ma funzionale

In altre parole, non copre necessariamente tutte le opinioni espresse dal parlamentare, anche in contesti non

collegati alla sua funzione

 I parlamentari possono dire e fare ciò che vogliono, ma se arrivano ad offendere uno o più soggetti, non sono

più coperti dall’immunità

L’IMMUNITÀ PENALE: L’art. 68 ha subito una modifica molto considerevole

È intervenuta una legge costituzionale nel 1993 che ha modificato l’immunità dei parlamentari,

Prima l’immunità dei parlamentari era un’immunità totale, cioè non si poteva neanche iniziare un'indagine su un

parlamentare, senza che la Camera autorizzasse l’indagine

Negli anni ’90 c’è stato lo scandalo di Tangentopoli, e la politica è intervenuta modificando l’art.68

Oggi:

Rimane l’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, ma

adottano una formulazione più ampia, ovvero “Non possono essere chiamati a rispondere”, rispetto alla precedente,

ovvero “Non possono essere perseguiti”

Ma per iniziare un procedimento penale, la magistratura, non ha l’obbligo di chiedere l’autorizzazione alla Camera,

quindi, se vuole iniziare un'indagine su un parlamentare, non deve chiedere né alla Camera, né al Senato, se può

iniziare l’indagine

Quello che però accade, è che, se invece, accerta che un senatore o un deputato sta commettendo reati per i quali è

necessario intervenire con una misura privativa della libertà, allora in quel caso, la magistratura invia una richiesta alla

giunta per autorizzazione della Camera o del Senato, e chiede se può continuare con questa indagine

La giunta

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Publisher
A.A. 2024-2025
121 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anna.Boffo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Di Bari Michele.