Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 487
Diritto costituzionale Pag. 1 Diritto costituzionale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 487.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 487.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 487.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 487.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 487.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 487.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 487.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 487.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale Pag. 41
1 su 487
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Le elezioni del Parlamento europeo sono svolte, a partire dal 1979, sulla

base di leggi elettorali diverse per ciascuno Stato. In Italia la materia è

regolata dalla legge 18/1978, che fornisce l’unico esempio di sistema

rigorosamente proporzionale ancora operante nel nostro Paese.

I seggi attribuiti all’Italia sono attualmente 78 ed essi sono ripartiti

nell’ambito di cinque grandi circoscrizioni. Ai fini della loro ripartizione

fra le liste concorrenti si opera nel modo seguente:

a) si calcola il quoziente elettorale nazionale, ottenuto dividendo il

numero complessivo dei voti validi per il numero complessivo dei seggi da

assegnare (cioè 78);

63

b) si determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (eguale al

numero complessivo dei voti validi che essa ha ottenuto nelle cinque

circoscrizioni);

c) si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente

elettorale;

d) il risultato di questa divisione indica il numero dei seggi che spetta a

ciascuna lista. Ove alcuni seggi non risultino attribuiti si applica il metodo

dei resti più alti.

Si passa quindi alla fase successiva, che consiste nell’assegnazione dei

seggi, già attribuiti alle diverse liste, alle diverse circoscrizioni. A questo

scopo si opera nel modo seguente:

a) si calcola il quoziente elettorale di lista, che è ottenuto dividendo

la cifra elettorale nazionale di lista per il numero dei seggi ad essa

assegnati;

b) si calcola la cifra circoscrizionale di lista, che è eguale al numero dei

voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni elettorali;

c) si divide la cifra circoscrizionale di lista per il quoziente elettorale di

lista;

d) il risultato indica il numero dei seggi attribuiti a quella lista nella

singola circoscrizione;

e) ove alcuni seggi non risultino assegnati, si applica il metodo dei più alti

resti.

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA:

LA FORMA DI GOVERNO ITALIANA: EVOLUZIONE E

CARATTERI GENERALI:

Il dibattito costituente e la razionalizzazione del parlamento

La forma di governo italiana, delinea nata dalla Costituzione, è una forma

di governo parlamentare a debole razionalizzazione, in cui cioè sono

previsti solo limitati interventi del diritto costituzionale per assicurare la

stabilità del rapporto di fiducia e la capacità di direzione politica del

Governo.

La disciplina del rapporto di fiducia e la maggioranza politica

La razionalizzazione costituzionale del rapporto di fiducia (art.94) è diretta

a garantire la stabilità del Governo.

64

La Costituzione contempla la mozione di sfiducia, che è l’atto con cui il

Parlamento interrompe il rapporto di fiducia con il Governo, obbligandolo

alle dimissioni. La mozione di sfiducia, al pari di quella iniziale di fiducia,

deve essere motivata e votata per appello nominale (i parlamentari sono

chiamati uno alla volta ad esprimere il proprio voto), secondo l’art.94.2.

Ciò comporta una chiara assunzione di responsabilità politica impedendo

il fenomeno dei c.d. franchi tiratori (nel gergo parlamentare si chiamano

così i deputati che si nascondono dietro al voto segreto per minare la

maggioranza).

Inoltre, secondo l’art.94.5, la mozione di sfiducia dell’essere firmata da

almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa

in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. In questo modo

si assicura un periodo di riflessione, prima della votazione della sfiducia e

si scoraggiano di colpi di mano (i

c.d. assalti alla diligenza).

La Costituzione precisa che il voto contrario di una o di entrambe le

Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni

(art.94.4).

L’altro aspetto della disciplina costituzionale del rapporto di fiducia è la

previsione secondo cui il Governo, entro dieci giorni dalla sua

formazione, deve presentarsi alle camere per attenuare la fiducia, che

viene accordata o respinta sempre con una mozione motivata e votata

per appello nominale (art.94.3). Ciò significa che il Governo deve avere

una maggioranza che lo sostiene, senza la quale non riuscirebbe a

ottenere la fiducia iniziale voluta dalla Costituzione. Questa è una

maggioranza politica, diversa dalla maggioranza aritmetica prevista

dall’art. 64.3 Cost., ai fini dell’approvazione delle deliberazioni

parlamentari.

Dalla disciplina descritta deriva la ratio costituzionale della questione di

fiducia, che può essere posta dal Governo su sua iniziativa: in questo

caso il Governo dichiara che, ove la sua proposta non dovesse essere

approvata dal Parlamento, trattandosi di una proposta necessaria per

l’attuazione dell’indirizzo concordato con la maggioranza, riterrà venuta

meno la fiducia di quest’ultima e come conseguenza rassegnerà le sue

dimissioni.

I caratteri della società e del sistema politico

65

All’inizio della storia repubblicana, l’ideologia marxista e quella cattolica

hanno fornito la base su cui si è costituita l’identità della democrazia

italiana: il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. In seguito alla

nascita di numerose ideologie politiche ed alla conseguente nascita di

numerosi partiti, si delineò un sistema politico a multipartitismo

esasperato, caratterizzato dall’elevato numero di partiti e, contraddistinto,

da una notevole distanza ideologica tra i partiti stessi. In un sistema con

ampie divaricazioni ideologiche, la forma di governo che ha funzionato è

stata quella delle maggioranze formate dopo le elezioni attraverso

laboriosi accordi tra i partiti. La formazione post-elettorale della

maggioranza ha consentito la progressiva attrazione nell’aria della

coalizione di governo di partiti collocati alle ali estreme del sistema. Il

sistema politico, quindi, condizionata il funzionamento della forma di

governo orientandola verso il parlamentarismo compromissorio.

Gli anni ’90 hanno misto una profonda modificazione del sistema politico:

il fatto più significativo è stato rappresentato dalla nascita di nuovi partiti

è dalla scomparsa di partiti “storici” della democrazia italiana. Il sistema

politico, però, è rimasto notevolmente frammentato, anche di più di

quanto avveniva nel periodo precedente. La frammentazione politica è

espressa in Parlamento dall’elevato numero di gruppi parlamentari.

La formazione della coalizione

La formazione di una maggioranza politica, per effetto della disciplina

posta dall’art.94 Cost., costituisce una necessità istituzionale. In un

sistema pluripartitico, come quello italiano, in cui nessuna forza politica ha

la maggioranza assoluta dei seggi parlamentari, la maggioranza sarà

necessariamente formata attraverso l’accordo tra più partiti e prende il

nome di coalizione. Pertanto il Governo viene chiamato Governo di

coalizione, per differenziarlo dai Governi monocolore.

Le modalità seguite per la formazione della coalizione possono essere

diverse. In particolare, vanno distinte le coalizioni annunciate davanti al

corpo elettorale dalle coalizioni formate in sede parlamentare dopo le

elezioni.

66

Nel primo caso il corpo elettorale può scegliere tra coalizione alternative

e quella che vince le elezioni diventa la maggioranza che esprime il

Governo. Di regola, il leader che guida la coalizione nella competizione

elettorale è il candidato alla carica di Primo ministro e sarà nominato in

caso di vittoria elettorale. I partiti si impegnano con il corpo elettorale a

realizzare il programma contenuto negli accordi di coalizione e la

maggioranza presenta perciò un grado elevato di stabilità. Pertanto, la

forma di governo si assesta secondo i moduli funzionali del

parlamentarismo maggioritario, con una netta differenza di ruoli tra

maggioranza e opposizione.

Viceversa, le coalizioni di secondo tipo nascono da accordi tra i partiti

conclusi dopo le elezioni. In questo caso ciascun partito lotta per la

conquista del maggior numero di seggi parlamentari. Solamente dopo le

elezioni iniziano le negoziazioni: sul tavolo del negoziato ciascun partito

potrà far valere la forza che deriva dal grado di consenso elettorale

ottenuto. Pertanto l’elettore non sceglie né la maggioranza né la persona

che ricoprirà la carica di Primo ministro.

In Italia, prima del 1994, le coalizioni sono sempre state formate dopo le

elezioni attraverso complessi negoziati tra le forze politiche. Solamente a

seguito della grave crisi del sistema politico degli anni ’90 si è passati

ad un sistema basato su coalizioni formalmente annunciate al corpo

elettorale.

Breve storia delle crisi di Governo

La crisi di Governo consiste nella presentazione delle dimissioni del

Governo causate dalla rottura del rapporto di fiducia tra il Governo da una

parte ed il Parlamento (o meglio la maggioranza) dall’altra.

Tradizionalmente si suole distinguere le crisi parlamentari dalle crisi

extraparlamentari. Le prime sono determinate dall’approvazione di una

mozione di sfiducia oppure da un voto contrario sulla questione di fiducia

posta dal Governo. In questo caso il Governo è giuridicamente obbligato a

presentare le sue dimissioni al Capo dello Stato. Le seconde, invece, si

aprono a seguito delle dimissioni volontarie del Governo, causate da una

crisi politica all’interno della sua maggioranza. A queste ultime sono

assimilabili le crisi determinate dalle dimissioni del solo Presidente del

Consiglio, che determinano la cessazione dalla carica dell’intero Governo

(visto che

67

è lui che ha proposto al Capo dello Stato i ministri da nominare ai sensi

dell’art.95 Cost.).

Nell’esperienza repubblicana italiana ci sono stati dei casi di mozione di

sfiducia individuale, cioè presentata nei confronti di un singolo ministro:

la Corte costituzionale, in riferimento al c.d. caso Mancuso del 1995, ha

ritenuto che la sfiducia individuale si inquadra nella forma di governo

parlamentare prevista dalla Costituzione.

IL GOVERNO:

Definizione

Il governo è l’organo costituzionale al vertice del potere esecutivo con

finalità di direzione politica e di cura degli interessi concreti dello stato.

Per tali finalità ha attribuzioni sia di carattere politico che amministrativo

senza alcuna subordinazione nei confronti degli altri organi statali.

E’ un organo:

– costituzionale

– complesso: costituito al suo interno da più organi con competenze

autonome. Alcuni necessari altri no. Quelli necessari sono previsti

esplicitamente dall’art. 92 Cost. Quelli non necessari sono i

Dettagli
A.A. 2023-2024
487 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher signorinagatto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Salerno Giulio.