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Situazioni giuridiche FAVOREVOLI:
Potere giuridico: situazione potenziale e astratta che consiste nella possibilità di ottenere
determinati effetti giuridici.
Diritto soggettivo: situazione attuale e concreta che si determina quando l’ordinamento
giuridico tutela l’interesse del soggetto in via diretta e immediata. Essi si dividono in assoluti
(obbliga tutti i soggetti dell’ordinamento a non intralciarne il godimento) e relativi (la
soddisfazione del diritto dipende da un comportamento prescritto a un soggetto determinato)
Interesse legittimo: situazione soggettiva di vantaggio il cui titolare gode di poteri
strumentali in vista del soddisfacimento di un proprio interesse.
Situazioni giuridiche NON FAVOREVOLI:
Obblighi: comportamenti che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui
Doveri: comportamenti dovuti indipendentemente dall’esistenza di un corrispettivo diritto
altrui
Soggezioni: situazione di chi è soggetto a un potere giuridico.
7.3
Cittadino: colui che è titolare di diritti civili e politici e di doveri. Il cittadino diventa la cellula
primaria della nazione; di un’entità geopolitica che si raffigura come omogenea per etnia, lingua,
religione ecc. (popolo)
È cittadino italiano il figlio di un cittadino italiano (ius sanguinis) e chi nasce nel territorio italiano da
genitori ignoti o apolidi (ius soli). Cittadinanza acquisita per nascita.
È cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano e il minore riconosciuto come
figlio da un cittadino e il coniuge che risiede legalmente in Italia dopo il matrimonio da almeno 2
anni. Cittadinanza acquisita per estensione o trasmissione.
Può diventare cittadino italiano lo straniero che dispone di determinati requisiti; la cittadinanza è
attribuita su domanda tramite decreto del PdR. Si parla di naturalizzazione o di cittadinanza acquisita
per concessione.
Infine lo straniero figlio o nipote di un cittadino italiano per nascita ha un vero e proprio diritto
all’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.
È sempre ammessa la doppia cittadinanza: oltre alla cittadinanza italiana anche quella di un altro stato
Si perde la cittadinanza per espressa rinuncia per acquisto di un'altra cittadinanza e residenza
all’estero. Si perde di diritto nel caso in cui il cittadino italiano abbia un rapporto di lavoro alle
dipendenze di un altro Stato.
È consentito il riacquisto della cittadinanza per chi l’ha perduta con condizioni agevolate rispetto
all’acquisto della cittadinanza per concessione.
La Costituzione stabilisce inoltre che:
*nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici (Art.22)
*il cittadino italiano può essere estradato solo nelle ipotesi espressamente previste dalle convenzioni
internazionali in materia (Art.26) Non è comunque ammessa l’estradizione per reati politici a meno
che non si tratti di genocidio.
Straniero: colui che non è cittadino italiano e non è apolide.
Extracomunitario: colui che non è cittadino italiano o di altro stato appartenente all’UE.
L’art.10 stabilisce che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
Il testo unico sull’immigrazione riconosce allo straniero presente nel territorio, i diritti fondamentali
della persona umana, allo straniero regolarmente soggiornante i diritti civili riconosciuti al cittadino
italiano e a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di trattamento rispetto ai
lavoratori italiani.
Diritto di asilo: riconosciuto allo straniero che lascia il proprio paese perché non può esercitare in
modo effettivo le libertà democratiche garantite dalla Costituzione all’art.10.
Status di rifugiato: coloro i quali abbandonano il proprio paese a causa del fondato timore di essere
perseguitati; sulla base della Convenzione di Ginevra e del Protocollo di New York
Estradizione dello straniero: permesso tranne che per reati politi con esclusione del genocidio.
Espulsione: atto con cui si allontana il soggetto dal territorio italiano. È prevista:
come conseguenza all’ ingresso o al soggiorno illegale, come misura di sicurezza e per motivi di
ordine pubblico.
Può essere effettuata tramite accompagnamento alla frontiera il quale verrà trattenuto in un centro di
permanenza per i rimpatri. Diverso è il respingimento alla frontiera nei confronti degli stranieri che si
presentano privi di requisiti per l’ingresso.
7.4
Il Novecento è stato caratterizzato dall’internazionalizzazione dei diritti umani.
Alle convenzioni sui diritti umani si collegano due discusse problematiche:
L’azionabilità dei diritti in essere previsti nell’ordinamento interno
La posizione delle norme da esse derivanti nel sistema delle fonti.
Sul secondo punto le convenzioni internazionali sui diritti umani hanno formalmente il rango di una
legge ordinaria per cui in applicazione del criterio cronologico sarebbero abrogabili da legge
successive che dispongono diversamente.
7.5
Documento fondamentale per la tutela dei diritti è la Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu). L’elemento più rilevante della Cedu è il sistema
di tutela giurisdizionale davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Essa può essere aditi non
soltanto dagli stati ma anche tramite ricorsi individuali.
La tutela dei diritti è anche oggetto della già ricordata Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Cdfue).
8.1
ART. 2 Cost: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
I diritti inviolabili hanno le seguenti caratteristiche:
Assolutezza (fatti valere nei confronti di tutti)
Inalienabilità e indisponibilità (non possono essere trasferiti)
Imprescrittibilità (non esercitarli non ne comporta l’estinzione)
Irrinunciabilità (non vi si può rinunciare)
Per quanto riguarda il riferimento alle formazioni sociali, significa innanzitutto che i diritti del singolo
vengono tutelati anche all’interno delle formazioni sociali, e inoltre la titolarità dei diritti inviolabili
spetta anche alle formazioni sociali.
Sono così affermati 2 dei principi fondamentali della Costituzione:
Il principio personalista (esiste una sfera della personalità fisica e morale di ogni uomo che non può
essere lesa da alcuno) e il principio pluralista (tutela l’homme situé, ossia l’uomo nelle relazioni
sociali).
La Corte Costituzionale considera quella contenuta nell’art 2 una disposizione a fattispecie aperta che
assicura tutela costituzionale a nuovi diritti considerati come inviolabili dal corpo sociale.
8.2
Il diritto alla vita e all’integrità fisica può considerarsi il primo dei diritti inviolabili dell’uomo
riconosciuti dall’art.2. Il diritto alla vita si può implicitamente trarre anche dall’art.27 che vieta la
pena di morte. La battaglia civile e politica pro o contro l’aborto ha messo in evidenza il diritto alla
vita del nascituro.
8.3
Il diritto all’onore, ovvero la tutela dell’integrità morale della persona, è garantito penalmente.
Distinto da questo è il diritto all’identità personale, ovvero al “diritto di essere sé stesso”, rispetto di
idee e esperienze, religiose, morali ecc. che differenziano e al tempo stesso qualificano l’individuo. Il
diritto all’identità personale comprende anche il diritto alla ricerca delle proprie origini familiari
da parte del figlio adottivo. Infine, il diritto all’identità personale trova un parziale riconoscimento
legislativo nella previsione del diritto alla rettifica, cioè il diritto di ciascuno a che il mezzo di
informazione corregga eventuali affermazioni non veritiere sul proprio conto.
8.4
Il diritto alla libertà sessuale inteso come diritto di disporre liberamente della propria sessualità.
Una nutrita giurisprudenza della Corte di cassazione riconosce come “danno ingiusto” ogni lesione
del diritto alla libertà sessuale. Collegato al diritto alla libertà sessuale è il diritto al libero
orientamento sessuale che si aggancia all’obiettivo del “pieno sviluppo della persona umana ed è
riconosciuto dalla Cdfue. L’unione omosessuale viene fatta rientrare nel concetto di formazione
sociale ai sensi dell’art.2 da intendersi come stabile convivenza fra due persone dello stesso sesso.
Diversa dal libero orientamento sessuale è l’identità di genere, intesa come diritto a scegliere il genere
sessuale di appartenenza. La Corte costituzionale ha precisato che la rettifica del sesso anagrafico può
prescindere da un previo trattamento chirurgico.
8.5
Il diritto alla riservatezza, cioè alla segretezza e all’intimità della vita privata concerne una delle
richieste di protezione più acute emerse nella società contemporanea. Con la legge 675/1996 è stato
istituito il garante per la protezione dei dati personali. Infatti il diritto alla privacy è costantemente
minacciato dallo sviluppo di nuove tecnologie e dei mezzi di comunicazione. Per questo si parla
anche di diritto all’autodeterminazione informativa ovvero il diritto di controllare la circolazione
delle informazioni personali. Viene tutelato anche il diritto all’oblio coincidente con il diritto a
ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando non siano più necessari alle finalità per cui
sono stati raccolti o in caso di revoca del consenso.
8.6
La prima libertà garantita al singolo è la libertà personale che l’art 13 dichiara inviolabile.
L’espressione libertà personale va letta con riferimento alle misure che sono vietate nel secondo
comma, vale a dire la detenzione, l’ispezione e la perquisizione personale. La libertà personale non
ammette atti di coercizione fisica, siano essi posti in essere dalla polizia o dal privato. Vi è poi una
seconda dimensione che si fonda sul criterio della degradazione giuridica: possono ritenersi lesive
misure che incidono negativamente sulla dignità.
La Costituzione ammette restrizioni alla libertà personale ma nei casi e modi previsti dalla legge
(riserva di legge assoluta).
Limiti che il legislatore deve rispettare nell’individuazione dei reati:
Principio di tassatività e determinatezza: la condotta vietata v