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Approccio proposto: una combinazione di misure normative e non normative
Normativi: regolamenti, direttive, raccomandazioni
Non normativi: quadro comune
Per il quadro comune, la commissione ha finanziato una ricerca ampissima. Questa ricerca, che ha coinvolto gruppi di giuristi di tutta Europa e nella quale gli italiani si sono molto distinti, ha coperto tutte le tematiche del diritto contrattuale. Come oggetto aveva il diritto contrattuale, ma in realtà ha coperto tutto il diritto dei contratti e delle obbligazioni.
Il lancio di questo piano di azione nel 2003 è stato seguito nel 2004 dalla emanazione di un'altra comunicazione dove chiaramente è stata spiegata la struttura di questo common frame of reference (quadro comune di riferimento).
Nell'introduzione viene spiegato a cosa serve questa comunicazione:
- Come verrà sviluppato il quadro
- Definisce programmi specifici per la tutela dei consumatori
- Descrive le iniziative in programma
- Prosegue
Riflessioni su opportunità di uno strumento comune
Aspetti principali da risolvere con il quadro:
- Utilizzo - nelle direttive - di termini giuridici astratti di cui non viene fornita alcuna definizione o che sono definiti in maniera troppo generale
- Esistenza di settori in cui l'applicazione delle direttive non risolve in concreto i problemi
- Le differenze tra le varie norme di ricezione delle direttive
- Incoerenza del linguaggio
Riguardo la natura giuridica di questo common frame of reference, esso è uno strumento al momento non vincolante. È un prodotto della dottrina, poi verrà valutato se adottarlo o meno.
Struttura e contenuti ipotizzabili per il quadro comune di riferimento:
- Principi fondamentali comuni di diritto contrattuale
- Definizione dei concetti fondamentali
- Modelli di regole
Possibile struttura
Il common frame of reference deve essere una specie di dizionario, un vero e proprio volume
- Capitolo 1: principi
- a. Libertà
Contrattuale in italiano parliamo di libertà contrattuale dicendo che ciascun soggetto è autonomo nel decidere se concludere o no un contratto, con chi concluderlo, il contenuto del contratto nei limiti stabiliti dalla legge. Molti ordinamenti hanno la stessa declinazione. Ma in UE?
a. Applicazione di norme imperative
b. Contratto ha forza di legge
c. Diritto di recedere da un contratto
d. Principio di buona fede
- Capitolo 2: definizioni
a. Definizione di contratto
b. Danno
- Capitolo 3: modelli di regole
Diviso in sezioni…
Quindi la dottrina si è basata su una serie di progetti ben precedenti alle comunicazioni, perché già negli anni '80 la commissione Lando (?) era composta dal giurista danese Lando (?) per poter elaborare un progetto sulla formazione di principi del diritto contrattuale europeo. Attività di ricerca su base comparatistica che aveva oggetti stati Europei ma anche extra (soprattutto USA) per cercare di rintracciare un minimo comune denominatore.
Ne emerge un libro pubblicato e poi tradotto in italiano nel 2001 "Principi di diritto comune europeo". Questo libro detta una serie di disposizioni che nell'idea di questi giuristi potevano costituire un'armonizzazione del diritto dei contratti, proponevano un percorso. Questi principi si aprivano con delle disposizioni generali. Quindi l'idea del glossario già c'era. Questi principi sono stati un faro per l'UE e per le commissioni di ricerca nate nel 2003, perché i gruppi di lavoro per il common frame of reference si sono molto confrontati con i principi. Nel 2009 viene pubblicato il draft common frame of reference. Questo ha avuto ripercussioni anche a livello nazionale, in quanto alcuni Stati, ad esempio la Francia, hanno apportato modifiche alle proprie leggi (Francia ha cambiato il cc). PECL: principle of European Contract Law. Nella tabella è evidente che c'è una certa corrispondenza con gli articoli della commissione Lambo. SecondoIl draft cfor, il contratto è un tipo di juridical act (dichiarazione o accordo con la quale si vogliono produrre effetti giuridici). La corte di giustizia dell'UE ha anch'essa svolto un'azione molto importante (contributo corte di giustizia al consolidamento di una determinata giuridica sul libro) attraverso l'attività di interpretazione del diritto dell'UE.
Art.267 trattato funzionamento UE: principio del rinvio pregiudiziale: i giudici nazionali che hanno un dubbio sul significato di regole provenienti da UE possono interpellare la corte di giustizia così che essa possa spiegare come interpretare la norma. I giudici di ultima istanza (quelli che sono al vertice dellagerarchia delle corti. In ITA è corte di cassazione), quando emerge un dubbio sono obbligati a sospendere il giudizio e a rinviare alla corte di giustizia per chiederle di risolvere il dubbio interpretativo. La corte di giustizia garantisce l'uniforme
interpretazione del diritto dell'Unione. Sentenza n. 283/1981: imposizione di tasse da parte del Ministero della Sanità sull'importazione di lana. Non era chiara l'interpretazione della direttiva. È quindi una sentenza che emerge sulla base di un rinvio giudiziale fatto da un giudice italiano e richiede alla Corte di Giustizia come interpretarla. A noi interessa quello che dice la Corte nella sentenza, perché ne approfitta per chiarire il suo ruolo nel consolidamento di una terminologia giuridica: nel cuore della motivazione dice 3 cose importanti: - Le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue e le varie versioni fanno fede nella stessa misura. Il diritto comunitario va interpretato tenendo conto del multilinguismo. - Il diritto comunitario impiega una terminologia a volte propria. - Ogni disposizione del diritto comunitario va interpretata tenendo conto della finalità di armonizzazione del diritto e del contesto comunitario in cui si dispone la.norma. La corte di giustizia detta il programma di consolidamento della terminologia a cui poi si è ispirata nell'interpretazione del diritto comunitario e nell'interpretazione dei termini giuridici. Questo processo di graduale emersione di una terminologia giuridica comune ha avuto come controllo anche un lavoro cogente (vincolante) della corte di giustizia.
Ad oggi, la commissione europea non ha ancora adottato il draft come finale e ufficiale, perché questo draft riguarda anche alcune materie dove non c'è una stretta competenza dell'Unione. È rimasto per ora un documento della dottrina, ma rimane comunque importantissimo in quanto ha influenzato di fatto l'adozione di un linguaggio comune anche a livello nazionale (esempio Francia cc). È stato redatto in inglese.
24/03/2021
CONTRATTI
Draft common frame of reference: una delle problematiche principali emerse è stata quella di andare a conciliare due modi di intendere
Il diritto contrattuale è molto diverso, tanto che la più grande barriera nella traduzione giuridica si è realizzata proprio nei rapporti tra common law e civil law, in particolare tra i diritti continentali e quelli improntati nel diritto inglese; in ambito europeo il principale riferimento è il diritto inglese.
La lingua inglese è la lingua franca usata nell'ambito dell'UE. Questo linguaggio si è portato dietro anche alcune terminologie giuridiche che sono utilizzate nell'UE con contesti diversi rispetto che in Inghilterra. Molti strumenti volti all'armonizzazione del linguaggio giuridico UE sono scritti in lingua inglese, quindi usano termini che magari sono gli stessi usati all'interno dell'ordinamento giuridico inglese ma che magari non fanno riferimento agli stessi contenuti.
Dcfor: scritto in inglese, tradotto in italiano, non ancora in altre lingue anche se sono già stati creati dei gruppi di lavoro per altre lingue (es.
Traduzioni italiano inglese: difficoltà- Proprietà e property non sono la stessa cosa In tutti i progetti che fanno riferimento al diritto contrattuale europeo si utilizza il termine "contract" per indicare il "contratto". Tuttavia, in tutti gli atti legislativi dell'UE ci si è ben tenuti alla larga dal definire cos'è un contract, dando per scontato che contract = contratto. Non si è mai data una definizione di contratto nell'ambito dell'UE. Perché? I cc nazionali degli stati europei definiscono tutti cos'è un contratto, in Italia è art 1321 "il contratto è un accordo volto a costituire, modificare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale", ci dà quindi i requisiti necessari per poter parlare di contratto: il testamento ad esempio non è un contratto perché è redatto da una sola persona, volontà unilaterale.l’accordo inoltre deve avere come oggetto un contenuto giuridico patrimoniale, se l’oggetto è diverso allora non si parla di contratto. Quest’idea di contratto è presente in tutti gli ordinamenti giuridici continentali (Francia, Spagna, Germania,…). In tutti questi codici c’è una chiara distinzione tra il contratto e la promessa. Il codice civile all'articolo 1325 dice quali sono i requisiti del contratto: - Accordo delle parti - Causa - Oggetto La forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità, varia in tutti gli ordinamenti giuridici di civil law. Vige il principio della libertà delle forme, cioè per poter concludere un contratto secondo l’articolo 1321 non è necessario che ci sia una determinata forma, in particolare non è necessario che il contratto sia scritto. Il contratto è valido ed efficace anche se orale. Un conto è che il contratto è valido se è scritto, altrimentiÈ come se le parti non lo avessero concluso, un c'è il problema della prova del contratto (ad esempio se il contratto è orale si può ricorrere ad una prova per testimoni). A noi interessa sapere che la forma del contratto, e in particolare la forma scritta, non è necessaria ai fini della validità del contratto a meno che non stabilite dalla legge Art 1350 cc: contratti per atto pubblico (notaio) o per scrittura privata sotto pena di nullità - Trasferimento proprietà beni immobili - Costituiscono, modificano, trasferiscono un diritto reale (usufrutto sui beni immobili, superficie, del concedente e dell'enfiteuta - Costituzione comunione di diritti indicati dai numeri precedenti - ... Esempio la compravendita richiede che il contratto venga stipulato per iscritto ma non necessariamente per atto pubblico. Si va dal notaio perché quando si acquista un bene immobile c'è necessità anche di procedere allatrascrizione del diritto: due soggetti possono stipulare una scrittura privata per regolare i loro rapporti giuridici. La scrittura privata deve essere redatta in forma scritta e firmata da entrambe le parti. Inoltre, per avere efficacia nei confronti dei terzi, la scrittura privata deve essere trascritta presso l'ufficio competente.