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Debitore Società Stessa
Socio Tizio ha eseguito un prestito a favore di X s.p.a. e ha un credito verso X per 100. X ha quindi iscritto nel passivo reale un debito verso Tizio per 100. X delibera un aumento a pagamento in opzione, che Tizio sottoscrive per 100. Tizio deve quindi effettuare il conferimento dovuto a X e intende utilizzare il credito che vanta verso X. Di che aumento si tratta?
Nel passivo, X si liberano risorse di valore certo (-100) e le risorse così liberate coprono in modo certo la parte di aucap corrispondente alla sottoscrizione di Tizio. Non c'è rischio di mancata copertura del capitale sociale. La compensazione è solo una modalità di estinzione dell'obbligazione in denaro assunta da Tizio con la sottoscrizione delle azioni. L'aumento è in denaro, non in natura. Tizio non conferisce un credito ma denaro. Potrebbe sembrare che sia un conferimento non in denaro, ma così non è perché semplicemente si elimina il debito (dato che il
debitore è la società stessa)
IL DEBITORE È UN TERZO
Se invece socio Tizio vantasse credito vs un terzo Caio e intendesse utilizzare questo credito per sottoscrivere un aucap di X, si sarebbe in presenza non di una compensazione debito/credito Tizio-X, ma di un conferimento di un credito da Tizio a X, che necessita di essere valutato da un terzo indipendente per evitare sopravvalutazioni che lascerebbero scoperto il capitale di X. Aucap è in natura, non in denaro. Si ha conferimento di un credito. -> i conferimenti non in denaro devono essere sottoposti a una perizia di stima
NB L'utilizzo di versamenti dei soci collegati a uno (specifico) futuro aumento di capitale dà luogo a un aumento a pagamento (in denaro) con compensazione di un credito vantato verso la società (non invece a un aumento gratuito)
I versamenti c.d. "in conto futuro aumento di capitale" o "in conto sottoscrizione aumento di capitale" sono infatti
costituiti da somme di denaro destinate alla sottoscrizione di un aumento di capitale già deliberato (ma non ancora eseguito) o programmato con una certa precisione dall'organo amministrativo (ma non ancora deliberato). Rappresentando una anticipata sottoscrizione di capitale, il versamento dà luogo per la società non alla costituzione di una riserva ma alla rilevazione di un debito: la definitiva acquisizione da parte della società delle somme versate è infatti subordinata all'effettiva (deliberazione e) attuazione dell'aumento di capitale. Diritto Commerciale Progredito 67 G.G. L'aumento di capitale con rinuncia al credito (a), e l'aumento con utilizzo di versamenti (generici) dei soci "in conto capitale" (b). a) La rinuncia al credito del socio vs società determina una sopravvenienza attiva che forma una riserva disponibile, imputabile (in assenza di perdite) a capitale per effetto di una corrispondente.delibera di utilizzo dell'assemblea ordinaria, la rinuncia al credito non determina alcun aumento di capitale. La rinuncia al credito si inquadra dunque eventualmente nella fattispecie dell'aumento gratuito di capitale. b) I versamenti dei soci non imputati a capitale e senza diritto alla restituzione (se non eventuale, in sede di liquidazione) formano riserve imputabili a capitale sociale (a favore dei soci versanti se si tratta di riserva "targata"; di tutti i soci se si tratta di riserva non targata): anche in questo caso il loro eventuale utilizzo in sede di aumento di capitale non può che dare luogo a un aumento gratuito. b) Aumento a pagamento in base ai tempi di esecuzione: esecuzione immediata o differita. Aumenti ad esecuzione immediata: L'offerta delle azioni di nuova emissione e la raccolta delle sottoscrizioni seguono e si concludono a breve distanza temporale dalla data di assunzione della delibera di aumento di capitale se si tratta di un aumento.offerto in opzione, il risultato dell'esercizio del diritto di opzione è la sottoscrizione delle azioni, con contestuale esecuzione almeno parziale del conferimento in denaro corrispondente. Se si tratta di un aumento senza opzione, per conferimento diverso dal denaro, le azioni immediatamente sottoscritte saranno liberate contestualmente e per intero. In entrambi i casi alla società confluiscono immediatamente le corrispondenti nuove risorse. La massima parte ruota attorno il diritto di opzione: a meno che la delibera non deliberi l'esclusione oppure non spetti proprio perché ci sono conferimenti in natura, le azioni di nuova emissione vanno offerte in opzione a chi ha diritto per un certo periodo: 14 giorni è la finestra temporale in cui esercitarlo. Una volta che è stata iscritta la delibera ed è stata iscritta un avvio della delibera di queste azioni si apre il periodo di offerta di 14 giorni. L'azionista, se esercita ilIl diritto di opzione sottoscrive una porzione di azioni proporzionale alla quota di azioni già detenuta.
Iter: Consiglio di amministrazione determina cosa proporre all'assemblea - Poi vi è delibera dell'assemblea - Diritto di opzione (durata minima 14 giorni) - Alcuni soci possono decidere di non sfruttare il diritto di opzione.
Se ci sono delle azioni offerte in opzione che per qualsiasi motivo (scelta o impossibilità), non vengano esercitate, queste vengono offerte nel cosiddetto inoptato (questo porta all'effetto diluitivo) a soggetti terzi.
Diritto di prelazione sull'inoptato: offerta dell'inoptato ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione. Anche qui non è detto che tutti poi siano disposti a sottoscrivere l'inoptato -> questo porta ad ulteriori diluizioni.
A valle di tutto ciò c'è l'emissione di azioni e la raccolta dei conferimenti.
Diritto Commerciale Progredito 68 G.G.
Aumenti ad esecuzione
Funzione economica: l'aumento differito agevola il reperimento di capitale di rischio, perché consente all'azienda di diluire nel tempo l'assorbimento di aumenti di consistenti volumi e all'investitore destinatario dell'offerta di rinviare decisioni di sottoscrizione che, in fasi di mercato avverse o di incertezza, potrebbero altrimenti determinare un giudizio sfavorevole.
L'effetto di differimento dell'esecuzione può essere realizzato in modi diversi:
- La delibera di aumento (che deve determinare ammontare dell'aumento e termine finale per la sottoscrizione delle azioni offerte) può stabilire una lunga durata del periodo di offerta delle nuove azioni dilatando il termine per l'esercizio del diritto di opzione (la durata minima di legge del periodo di opzione è liberamente estensibile); negli aumenti senza diritto di opzione, la durata dell'offerta è liberamente fissata dalla delibera;
Dell'esercizio del warrant. Non ho ancora emesso azioni, ho solo emesso warrant, sarà poi io possessore del warrant a decidere se e quando e quanti warrant vorrò esercitare nel tempo. Questo consente al mercato di assorbire le nuove azioni gradualmente: via via che si esercitano si provvederà gradualmente all'emissione delle azioni sul mercato. Il conferimento lo faccio soltanto quando esercito il warrant: esercitarlo vuol dire sottoscrivere le azioni. Esercitare il diritto di opzione, qui, significa vedersi riconosciuto il warrant. Esercitare il warrant equivale alla sottoscrizione: conferimento. Allo stesso tempo se prendiamo per esempio le obbligazioni convertibili il risultato dell'esercizio del diritto di opzione è la sottoscrizione (non delle azioni, ma) delle obbligazioni convertibili, con le quali il sottoscrittore si assicura per il futuro l'accesso all'aumento differito, e perciò alla sottoscrizione delle azioni di
compendioentro il più lungo termine di esecuzione dell’aumento stabilito nella delibera.->Se la società intende offrire la partecipazione all’aumento differito, realizzato mediante emissione deisopradetti strumenti finanziari, a terzi e non ai titolari del diritto di opzione legale, si rende necessariodeliberare l’esclusione del diritto di opzione: escluso tale diritto, le obbligazioni convertibili, le obbligazioni conwarrant o i meri warrant di sottoscrizione e, con essi, l’aumento differito e quindi le azioni di compendio,Diritto Commerciale Progredito 70 G.G.potranno essere sottoscritti da terzi (dipendenti o no).NB La differenza rispetto al caso delle obbligazioni convertibili e con warrant è che il titolare del mero warrantdi sottoscrizione non passa per una preventiva posizione di finanziatore della società.aumenti «a servizio»Quando l’aucap deve soddisfare diritti potestativi di sottoscrizione già
attribuiti in connessione ad altri titoli (obbligazioni cv o cw) ovvero autonomamente (meri warrant di sottoscrizione), esso si definisce «a servizio»