Estratto del documento

Se invece l'imprenditore:

Ha già adempiuto le obbligazioni a suo carico, residuerà un credito a

 (Es., ha venduto merci con pagamento

suo favore nei confronti del terzo

differito).

Viceversa, residuerà un debito dell'imprenditore qualora il terzo

 (Es.

contraente abbia integralmente eseguito le proprie prestazioni

l'imprenditore ha acquistato materie prime ma non le ha ancora pagate).

In tali casi, in sede di vendita dell'azienda troverà applicazione la disciplina

dettata dagli artt. 2559 e 2560 cod. civ. per i crediti e i debiti aziendali e non

quella prevista dall'art. 2558 (successione nei contratti). Entrambe le

disposizioni introducono deroghe ai princìpi di diritto comune in tema

di cessione dei crediti e di successione nei debiti:

Deroga introdotta per i crediti aziendali dall'art. 2559 è limitata: La

disciplina è circoscritta alle imprese soggette a registrazione con

effetti di pubblicità legale. Negli altri casi trova applicazione la disciplina

generale della cessione dei crediti. Nell’art. 2559:

La notifica al debitore ceduto o l'accettazione è sostituita da una sorta di

 notifica collettiva: l'iscrizione del trasferimento dell'azienda nel

registro delle imprese. Da tale momento la cessione dei crediti

dell’azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi, anche in

mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione.

Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

Deroga per debiti aziendali è più “vistosa”:

È però mantenuto fermo il principio generale: non è ammesso il

 mutamento del debitore senza il consenso del creditore. Ed infatti

l'alienante non è liberato da tali debiti se non risulta che i creditori vi hanno

consentito (art. 2560, 1° comma).

Per le sole aziende commerciali, ai debiti relativi all’azienda ceduta

 risponde anche l’acquirente, a patto che i debiti risultino dai libri

contabili obbligatori; (tutela dei creditori aziendali e quella di certezza,

evitandosi contestazioni e controversie in merito alla conoscenza da parte

dell'acquirente di singoli debiti aziendali)

Regole parzialmente diverse valgono però per la vendita di azienda nella

 liquidazione giudiziale (vedi molto avanti).

Per i debiti di lavoro, di questi l'acquirente dell'azienda risponde, in

 solido con l'alienante, anche se non risultano dalle scritture

contabili; ed oggi anche se l'acquirente non ne ha avuto conoscenza

all'atto del trasferimento (art. 2112, 2° comma, nuovo testo). Inoltre, la

responsabilità grava anche sull'acquirente di un'azienda o di un ramo di

azienda non commerciale.

Si tenga infine presente che sia l'art. 2559, sia l'art. 2560 si limitano a

regolare le conseguenze del trasferimento dell'azienda per i creditori

ed i debitori aziendali. Nulla dispongono invece circa la sorte di tali crediti e

di tali debiti nel rapporto fra alienante ed acquirente. Prevale comunque negli

orientamenti più recenti la tesi che crediti e debiti non passino

automaticamente in testa all'acquirente, ma sia a tal fine necessaria una

espressa pattuizione.

2.4 USUFRUTTO E AFFITTO DELL'AZIENDA

L'azienda può essere oggetto di un diritto reale o personale di godimento. Può

essere costituita in usufrutto o può essere concessa in affitto.

Usufrutto (art. 2561): La costituzione in usufrutto di un complesso di

beni destinati allo svolgimento di attività d’impresa comporta il

riconoscimento all'usufruttuario di particolari poteri-doveri,

l'usufruttuario:

Deve esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue

 Deve condurre l'azienda senza modificarne la destinazione ed in modo da

 conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le

normali dotazioni di scorte.

La violazione di tali obblighi o la cessazione arbitraria della gestione

dell'azienda determinano la cessazione dell'usufrutto per abuso

dell'usufruttuario. Ancora:

L’usufruttuario non solo può godere dei beni aziendali, ma ha anche il

 potere di disporne nei limiti delle esigenze della gestione.

L'usufruttuario potrà acquistare ed immettere nell'azienda nuovi beni; beni

 che diventano di proprietà del nudo proprietario e sui quali

l'usufruttuario avrà diritto di godimento e potere di disposizione.

È previsto che venga redatto un inventario all'inizio ed alla fine

 dell'usufrutto e che la differenza fra le due consistenze venga

regolata in danaro.

L'affitto di azienda (art. 2562): La disciplina prevista per l'usufrutto si

applica anche all'affitto di azienda, questo è un contratto diverso dalla

locazione di un immobile destinato all'esercizio di attività di impresa:

nel primo caso, oggetto del contratto è un complesso di beni

organizzati, eventualmente comprensivo dell'immobile; nel secondo

caso, il contratto ha per oggetto il locale in quanto tale.

Usufrutto ed affitto di azienda sono poi parzialmente regolati dalle

norme in tema di vendita:

Si applicano ad entrambi il divieto di concorrenza previsto e la disciplina

 della successione nei contratti aziendali. Il nudo proprietario ed il locatore

sono perciò tenuti a non iniziare una nuova impresa idonea a sviare la

clientela per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

Inoltre, l'usufruttuario o l'affittuario subentrano automaticamente

 nei contratti aziendali per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

Si applica invece solo all'usufrutto la disciplina dei crediti aziendali.

 Non si applica, infine, né all'usufrutto né all'affitto di azienda la disciplina

 dettata per i debiti aziendali dall'art. 2560, quindi ricadono esclusivamente il

nudo proprietario o il locatore, salvo che per i debiti di lavoro

espressamente accollati dalla legge anche al titolare del diritto di

godimento.

1. I SEGNI DISTINTIVI

1.1 SISTEMA DEI SEGNI DISTINTIVI

L'attività di impresa è attività di relazioni sul mercato ed in un mercato

che, di regola, vede coesistere più imprenditori che producono e/o

distribuiscono beni o servizi identici o similari.

Ciascun imprenditore perciò utilizza di regola uno o più segni distintivi

che consentono di individuarlo sul mercato e distinguerlo dagli altri

imprenditori concorrenti.

La ditta, l'insegna ed il marchio sono i tre principali segni distintivi

dell'imprenditore. Crescente rilievo va acquistando, anche, il nome a

dominio (domain name) che individua un sito internet usato nell'attività

economica.

Ditta, insegna e marchio assolvono una funzione comune nell'economia di

mercato: favoriscono la formazione ed il mantenimento della clientela

in quanto consentono al pubblico ed in particolare ai consumatori di distinguere

fra i vari operatori economici e di operare scelte consapevoli. Sono dei

“collettori di clientela”.

Intorno ai segni distintivi finiscono perciò col ruotare diversi e

confliggenti interessi:

L'interesse di tutela: Interesse degli imprenditori di precludere ai

 concorrenti l'uso di segni similari idonei a sviare la propria clientela.

L'interesse di massima libertà: Interesse degli imprenditori a poter

 liberamente cedere ad altri i propri segni distintivi, in modo da

monetizzare il valore economico acquistato per il legame

abitudinario che creano fra impresa e clientela.

L'interesse di coloro che entrano in contatto con i segni distintivi (fornitori,

 finanziatori e soprattutto consumatori): Non essere tratti in inganno

sull'identità dell'imprenditore o sulla provenienza dei prodotti immessi sul

mercato.

la regolamentazione giuridica dei segni distintivi dell'imprenditore si

basa sul più ampio e generale interesse a che la competizione concorrenziale

si svolga in modo ordinato e leale, anche attraverso il soddisfacimento dei

diversi interessi individuali sopracitati.

Dalle discipline di ditta (art.2563-2567 cc), marchio (art. 2569-2574 e

codice della proprietà industriale), insegna (art. 2568) e dominio aziendale

(art. 22, 118, 113 c.p.i.) è possibile desumere principi comuni applicabili

per analogia agli altri simboli di identificazione sul mercato (Segni

Es. slogan pubblicitario:

distintivi atipici)

L'imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei propri

 segni distintivi.

È tenuto però a rispettare determinate regole, volte ad evitare inganno e

confusione sul mercato: verità, novità e capacità distintiva.

L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi. Si

 tratta però di un diritto relativo e strumentale alla realizzazione della

funzione distintiva rispetto agli imprenditori concorrenti.

Il titolare di un segno distintivo non può perciò impedire che altri adotti il

medesimo segno distintivo quando, per la diversità delle attività di impresa

o per la diversità dei mercati serviti, non vi è pericolo di confusione e di

sviamento della clientela.

L'imprenditore può trasferire ad altri i propri segni distintivi. Ma anche in

 questo caso è tenuto però a rispettare determinate regole, queste

fanno sì che la circolazione dei segni distintivi non possa trarre in

inganno il pubblico.

1.2 LA DITTA

La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore; lo individua come

soggetto di diritto nell'esercizio dell'attività di impresa.

Ed è segno distintivo necessario, nel senso che in mancanza di diversa

scelta essa coincide col nome civile dell'imprenditore. Non è però necessario

che la ditta corrisponda al nome civile: essa può essere liberamente

prescelta dall'imprenditore.

Nella scelta della propria ditta l'imprenditore incontra però due limiti

rappresentati dal rispetto dei princìpi della verità e della novità:

1. Il principio di verità della ditta (art. 2563) ha un contenuto assai limitato

e soprattutto contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta originaria o di

ditta derivata:

La ditta originaria è quella formata dall'imprenditore che la utilizza. È

 Necessario e sufficiente che “deve contenere almeno il cognome o la

sigla dell'imprenditore”. Non è

molto, se si tiene presente la scarsa capacità individuante che può avere

(Es.

una ditta in cui figurano solo le iniziali o nome e cognome per esteso

Salumeria G. E. o Giovanna

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 7
Diritto commerciale, parte 6 Pag. 1 Diritto commerciale, parte 6 Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 7.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale, parte 6 Pag. 6
1 su 7
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarcoPardo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Albanese Domenico.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community