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Disciplina speciale offerte pubbliche di acquisto e di scambio (artt. 101-bis - 104ter tuf):

Tale disciplina applicabile ad ogni offerta finalizzata all'acquisto o allo scambio di prodotti

finanziari (quindi, non solo azioni quotate). In pratica però l'opa, anche volontaria, è

utilizzata quasi esclusivamente per l'acquisto di azioni quotate.

“L'offerta pubblica di acquisto (corrispettivo in danaro) o di scambio (corrispettivo costituito

da altri strumenti finanziari) è una proposta irrevocabile rivolta a parità di condizioni a tutti i

titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto. Ogni clausola contraria è nulla” (art.

103, 1° comma).

L'offerta si svolge sotto il controllo costante della Consob alla quale sono riconosciuti

ampi poteri regolamentari, questa può inoltre sospendere o dichiarare decaduta l'offerta in

caso di violazione della disciplina legislativa e regolamentare.

1. Documento d’offerta: Per promuovere l'opa è necessario presentare alla Consob il

documento di offerta destinato alla pubblicazione. Tale documento deve contenere le

informazioni necessarie a consentire ai destinatari di giungere ad un giudizio fondato

sull'offerta ed è reso pubblico, secondo le modalità stabilite dalla Consob.

2. Comunicato dell’emittente: La società bersaglio, a sua volta, è obbligata a diffondere

un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta ed una

valutazione motivata degli amministratori sull'offerta stessa.

3. Adesione all’offerta: Adesioni che possono essere raccolte dall'offerente o dagli

intermediari indicati nel documento di offerta (banche, Sim, ecc.). La Consob fissa le

regole per assicurare il corretto svolgimento dell'offerta pubblica e la trasparenza delle

operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta.

4. Tecniche di difesa si basano sulla regola di passività (passivity rule) e la regola di

neutralizzazione:

La regola di passività (art. 104): gli amministratori della società bersaglio devono astenersi dal

compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi

dell'offerta. Il divieto può essere però rimosso mediante l'autorizzazione delle misure

difensive da parte dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria oppure lo statuto della

società bersaglio può derogare in tutto o in parte la regola della passività.

La regola di neutralizzazione (art. 104-bis tuf) Ha lo scopo di rendere inefficaci alcune misure

difensive predisposte dal gruppo di comando della società bersaglio prima del lancio

dell'opa; Ma tale regola è destinata ad operare solo in quelle società il cui statuto lo

prevede. Ove applicabile, la regola di neutralizzazione

comporta che, durante l'opa, non hanno effetto nei confronti dell'offerente eventuali

limitazioni statutarie al trasferimento dei titoli (Es. clausole di prelazione o gradimento).

Inoltre, nelle assemblee chiamate a decidere sull'autorizzazione di atti di contrasto

all'opa, non operano le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti

parasociali, né le maggiorazioni statutarie del diritto di voto e le azioni a voto plurimo

conferiscono soltanto un voto. Simili effetti di neutralizzazione si

producono pure nella prima assemblea successiva all'opa convocata per modificare lo

statuto o per revocare nominare gli amministratori. In quest'ultimo caso, però, l'offerente

beneficia della regola di neutralizzazione solo se, a seguito dell'opa, detiene almeno il 75%

del capitale con diritto di voto sulla nomina di amministratori e consiglieri di sorveglianza.

La passivity rule e la regola di neutralizzazione sono inoltre soggette alla clausola di

reciprocità: non operano cioè quando l'opa è promossa da chi non è a sua volta soggetto a

tali disposizioni o a disposizioni equivalenti (art. 104 ter).

5. Opa concorrente: La società bersaglio può quindi avvalersi in pendenza di un’opa di

una serie di tecniche di difesa fra le quali rientra anche il lancio di un'opa concorrente

da parte di eventuali alleati della società bersaglio. Chi ha lanciato l'offerta originaria può

a sua volta reagire all'opa concorrente rilanciando il gioco con un aumento del prezzo

e/o del quantitativo originariamente richiesto. Dopo la pubblicazione di una offerta

concorrente o di un rilancio, le adesioni alle altre offerte possono essere revocate.

6. Chiusura delle offerte: Alla scadenza del termine, l'offerta diventa irrevocabile se è

stato raggiunto il quantitativo minimo specificato nel documento di offerta.

Se invece le adesioni superano il quantitativo richiesto, il documento di offerta dovrà

specificare se si procederà ad una riduzione proporzionale o se l'offerente si riserva la

facoltà di acquistare ugualmente tutti i titoli.

2. I GRUPPI DI SOCIETÀ

2.1 IL FENOMENO DI GRUPPO. I PROBLEMI

Le società per azioni sono libere di sottoscrivere od acquistare azioni o quote di altre

società di capitali. E l'assunzione di partecipazioni è lo strumento principale, anche se

non esclusivo, attraverso il quale si realizza il fenomeno dei gruppi di società.

Il gruppo di società è un'aggregazione di imprese societarie formalmente autonome ed

indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria.

Tutte sono infatti sotto l'influenza dominante di un'unica società (società capogruppo o

società madre), che direttamente od indirettamente le controlla e dirige secondo un

disegno unitario la loro attività di impresa, per il perseguimento di uno scopo unitario e

comune a tutte le società del gruppo (c.d. interesse di gruppo).

La costituzione di gruppi di società è non è bloccato o limitato dalla disciplina perché

risponde ad esigenze di razionalizzazione e di maggior efficienza del sistema produttivo. È

fenomeno però non senza pericoli per l'ordinato funzionamento dell'economia di mercato

(nazionale ed internazionale), per gli aspetti patologici

Per quanto riguarda il diritto societario, la disciplina specifica va soddisfare un 3 esigenze

o problemi:

1. Assicurare un'adeguata informazione sui collegamenti di gruppo, sui rapporti finanziari e

commerciali fra società del gruppo, nonché sulla situazione patrimoniale e sui risultati

economici del gruppo unitariamente considerato.

2. Evitare che eventuali intrecci di partecipazioni alterino l'integrità patrimoniale delle

società coinvolte ed il corretto funzionamento degli organi decisionali della

capogruppo;

3. Evitare che le scelte operative delle singole società del gruppo, ispirate dall'interesse

di gruppo pregiudichino le aspettative di quanti fanno affidamento esclusivamente

sulla consistenza patrimoniale e sui risultati economici di quella determinata società.

Orbene, il fenomeno di gruppo era pressoché ignorato dal codice de 1942 ed ancora oggi

in verità manca (salvo che per il settore bancario) una disciplina organica ad essi

specificamente dedicata. Ma molti progressi non trascurabili sono stati compiuti dal 1942,

con interventi legislativi disorganici ed incompleti.

2.2 SOCIETÀ CONTROLLATE E DIREZIONE UNITARIA

Società controllata (art. 2359 cod. civ.): è la società che si trova, direttamente o

indirettamente, sotto l'influenza dominante di altra società (controllante), che è perciò in

grado di indirizzarne l'attività nel senso da essa voluto. Il controllo societario può tuttavia

assumere diverse forme:

• Controllo azionario di diritto: È controllata la società in cui un'altra società dispone della

maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

• Controllo azionario di fatto: È società controllata inoltre la società in cui un'altra società

dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea

ordinaria.

• Controllo contrattuale: Si considerano, infine, controllate, le società che sono sotto

l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Es. la società A fornisce alla società B materie prime prodotte in esclusiva e non

agevolmente sostituibili con altre; ovvero la società B opera come agente esclusivo della

società A.

• Controllo azionario indiretto (vale solo a quello di diritto o di fatto): Come tipicamente si

verifica nei gruppi, il controllo azionario (ma non quello contrattuale) può quindi essere

non solo diretto ma anche indiretto. Es. se A controlla B che a sua volta controlla C,

quest'ultima società si considera controllata indirettamente da A.

Presunzione di direzione unitaria: L'esistenza di un rapporto di controllo societario non è

sufficiente per affermare che si è in presenza di un gruppo di società: fa tuttavia presumere

l'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento di società” in cui si concretizza

l'essenza del fenomeno di gruppo, con conseguente applicabilità delle specifiche

disposizioni introdotte con la riforma del 2003 per le società o gli enti (tenuti alla redazione

del bilancio consolidato) che tale attività esercitano (artt. 2497-2497-quinquies). Questo

principio e la relativa disciplina vale anche chi esercita un “controllo contrattuale”.

Società collegate (distinte dalle società controllate): Si considerano infatti collegate “le

società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole”, ma non dominante. E

l'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato,

direttamente o indirettamente, almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società

partecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati.

2.3 DISCIPLINA DEI GRUPPI & TUTELA DEI SOCI

In presenza di un rapporto di controllo societario si rendono applicabili al fenomeno di

gruppo sia le norme, introdotte prima della riforma del 2003, sia le ulteriori disposizioni

introdotte dalla riforma del 2003 dedicate alle socie o enti (ma non alle persone fisiche).

1. L’informazione sui collegamenti (iscrizione ed indicazione): In base all'attuale disciplina

è infatti istituita una apposita sezione del registro delle imprese nella quale sono iscritti

le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e le società alla

stessa sottoposte. Queste ultime sono inoltre tenute ad indicare negli atti e nella

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarcoPardo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mantovani Andrea.
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