Disciplina speciale offerte pubbliche di acquisto e di scambio (artt. 101-bis - 104ter tuf):
Tale disciplina applicabile ad ogni offerta finalizzata all'acquisto o allo scambio di prodotti
finanziari (quindi, non solo azioni quotate). In pratica però l'opa, anche volontaria, è
utilizzata quasi esclusivamente per l'acquisto di azioni quotate.
“L'offerta pubblica di acquisto (corrispettivo in danaro) o di scambio (corrispettivo costituito
da altri strumenti finanziari) è una proposta irrevocabile rivolta a parità di condizioni a tutti i
titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto. Ogni clausola contraria è nulla” (art.
103, 1° comma).
L'offerta si svolge sotto il controllo costante della Consob alla quale sono riconosciuti
ampi poteri regolamentari, questa può inoltre sospendere o dichiarare decaduta l'offerta in
caso di violazione della disciplina legislativa e regolamentare.
1. Documento d’offerta: Per promuovere l'opa è necessario presentare alla Consob il
documento di offerta destinato alla pubblicazione. Tale documento deve contenere le
informazioni necessarie a consentire ai destinatari di giungere ad un giudizio fondato
sull'offerta ed è reso pubblico, secondo le modalità stabilite dalla Consob.
2. Comunicato dell’emittente: La società bersaglio, a sua volta, è obbligata a diffondere
un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta ed una
valutazione motivata degli amministratori sull'offerta stessa.
3. Adesione all’offerta: Adesioni che possono essere raccolte dall'offerente o dagli
intermediari indicati nel documento di offerta (banche, Sim, ecc.). La Consob fissa le
regole per assicurare il corretto svolgimento dell'offerta pubblica e la trasparenza delle
operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta.
4. Tecniche di difesa si basano sulla regola di passività (passivity rule) e la regola di
neutralizzazione:
La regola di passività (art. 104): gli amministratori della società bersaglio devono astenersi dal
compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell'offerta. Il divieto può essere però rimosso mediante l'autorizzazione delle misure
difensive da parte dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria oppure lo statuto della
società bersaglio può derogare in tutto o in parte la regola della passività.
La regola di neutralizzazione (art. 104-bis tuf) Ha lo scopo di rendere inefficaci alcune misure
difensive predisposte dal gruppo di comando della società bersaglio prima del lancio
dell'opa; Ma tale regola è destinata ad operare solo in quelle società il cui statuto lo
prevede. Ove applicabile, la regola di neutralizzazione
comporta che, durante l'opa, non hanno effetto nei confronti dell'offerente eventuali
limitazioni statutarie al trasferimento dei titoli (Es. clausole di prelazione o gradimento).
Inoltre, nelle assemblee chiamate a decidere sull'autorizzazione di atti di contrasto
all'opa, non operano le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti
parasociali, né le maggiorazioni statutarie del diritto di voto e le azioni a voto plurimo
conferiscono soltanto un voto. Simili effetti di neutralizzazione si
producono pure nella prima assemblea successiva all'opa convocata per modificare lo
statuto o per revocare nominare gli amministratori. In quest'ultimo caso, però, l'offerente
beneficia della regola di neutralizzazione solo se, a seguito dell'opa, detiene almeno il 75%
del capitale con diritto di voto sulla nomina di amministratori e consiglieri di sorveglianza.
La passivity rule e la regola di neutralizzazione sono inoltre soggette alla clausola di
reciprocità: non operano cioè quando l'opa è promossa da chi non è a sua volta soggetto a
tali disposizioni o a disposizioni equivalenti (art. 104 ter).
5. Opa concorrente: La società bersaglio può quindi avvalersi in pendenza di un’opa di
una serie di tecniche di difesa fra le quali rientra anche il lancio di un'opa concorrente
da parte di eventuali alleati della società bersaglio. Chi ha lanciato l'offerta originaria può
a sua volta reagire all'opa concorrente rilanciando il gioco con un aumento del prezzo
e/o del quantitativo originariamente richiesto. Dopo la pubblicazione di una offerta
concorrente o di un rilancio, le adesioni alle altre offerte possono essere revocate.
6. Chiusura delle offerte: Alla scadenza del termine, l'offerta diventa irrevocabile se è
stato raggiunto il quantitativo minimo specificato nel documento di offerta.
Se invece le adesioni superano il quantitativo richiesto, il documento di offerta dovrà
specificare se si procederà ad una riduzione proporzionale o se l'offerente si riserva la
facoltà di acquistare ugualmente tutti i titoli.
2. I GRUPPI DI SOCIETÀ
2.1 IL FENOMENO DI GRUPPO. I PROBLEMI
Le società per azioni sono libere di sottoscrivere od acquistare azioni o quote di altre
società di capitali. E l'assunzione di partecipazioni è lo strumento principale, anche se
non esclusivo, attraverso il quale si realizza il fenomeno dei gruppi di società.
Il gruppo di società è un'aggregazione di imprese societarie formalmente autonome ed
indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria.
Tutte sono infatti sotto l'influenza dominante di un'unica società (società capogruppo o
società madre), che direttamente od indirettamente le controlla e dirige secondo un
disegno unitario la loro attività di impresa, per il perseguimento di uno scopo unitario e
comune a tutte le società del gruppo (c.d. interesse di gruppo).
La costituzione di gruppi di società è non è bloccato o limitato dalla disciplina perché
risponde ad esigenze di razionalizzazione e di maggior efficienza del sistema produttivo. È
fenomeno però non senza pericoli per l'ordinato funzionamento dell'economia di mercato
(nazionale ed internazionale), per gli aspetti patologici
Per quanto riguarda il diritto societario, la disciplina specifica va soddisfare un 3 esigenze
o problemi:
1. Assicurare un'adeguata informazione sui collegamenti di gruppo, sui rapporti finanziari e
commerciali fra società del gruppo, nonché sulla situazione patrimoniale e sui risultati
economici del gruppo unitariamente considerato.
2. Evitare che eventuali intrecci di partecipazioni alterino l'integrità patrimoniale delle
società coinvolte ed il corretto funzionamento degli organi decisionali della
capogruppo;
3. Evitare che le scelte operative delle singole società del gruppo, ispirate dall'interesse
di gruppo pregiudichino le aspettative di quanti fanno affidamento esclusivamente
sulla consistenza patrimoniale e sui risultati economici di quella determinata società.
Orbene, il fenomeno di gruppo era pressoché ignorato dal codice de 1942 ed ancora oggi
in verità manca (salvo che per il settore bancario) una disciplina organica ad essi
specificamente dedicata. Ma molti progressi non trascurabili sono stati compiuti dal 1942,
con interventi legislativi disorganici ed incompleti.
2.2 SOCIETÀ CONTROLLATE E DIREZIONE UNITARIA
Società controllata (art. 2359 cod. civ.): è la società che si trova, direttamente o
indirettamente, sotto l'influenza dominante di altra società (controllante), che è perciò in
grado di indirizzarne l'attività nel senso da essa voluto. Il controllo societario può tuttavia
assumere diverse forme:
• Controllo azionario di diritto: È controllata la società in cui un'altra società dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
• Controllo azionario di fatto: È società controllata inoltre la società in cui un'altra società
dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria.
• Controllo contrattuale: Si considerano, infine, controllate, le società che sono sotto
l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Es. la società A fornisce alla società B materie prime prodotte in esclusiva e non
agevolmente sostituibili con altre; ovvero la società B opera come agente esclusivo della
società A.
• Controllo azionario indiretto (vale solo a quello di diritto o di fatto): Come tipicamente si
verifica nei gruppi, il controllo azionario (ma non quello contrattuale) può quindi essere
non solo diretto ma anche indiretto. Es. se A controlla B che a sua volta controlla C,
quest'ultima società si considera controllata indirettamente da A.
Presunzione di direzione unitaria: L'esistenza di un rapporto di controllo societario non è
sufficiente per affermare che si è in presenza di un gruppo di società: fa tuttavia presumere
l'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento di società” in cui si concretizza
l'essenza del fenomeno di gruppo, con conseguente applicabilità delle specifiche
disposizioni introdotte con la riforma del 2003 per le società o gli enti (tenuti alla redazione
del bilancio consolidato) che tale attività esercitano (artt. 2497-2497-quinquies). Questo
principio e la relativa disciplina vale anche chi esercita un “controllo contrattuale”.
Società collegate (distinte dalle società controllate): Si considerano infatti collegate “le
società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole”, ma non dominante. E
l'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato,
direttamente o indirettamente, almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società
partecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati.
2.3 DISCIPLINA DEI GRUPPI & TUTELA DEI SOCI
In presenza di un rapporto di controllo societario si rendono applicabili al fenomeno di
gruppo sia le norme, introdotte prima della riforma del 2003, sia le ulteriori disposizioni
introdotte dalla riforma del 2003 dedicate alle socie o enti (ma non alle persone fisiche).
1. L’informazione sui collegamenti (iscrizione ed indicazione): In base all'attuale disciplina
è infatti istituita una apposita sezione del registro delle imprese nella quale sono iscritti
le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e le società alla
stessa sottoposte. Queste ultime sono inoltre tenute ad indicare negli atti e nella
corr