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2.11 CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Cambia il nome stesso di alcune procedure: a cominciare dal fallimento, che il codice ha

ridenominato in modo più neutrale, procedura di liquidazione giudiziale, per segnalare il

definitivo abbandono di ogni implicazione infamante per l'imprenditore che vi viene

assoggettato. in una moderna prospettiva delle procedure

concorsuali, l'insolvenza non è di per sé una colpa per l'imprenditore, bensì può costituire

una “evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un'impresa” (come afferma la relazione

legislativa), ferma restando l'applicazione di sanzioni penali in caso di condotte

colpevoli. Con l'entrata in vigore del codice della crisi, il nuovo sistema delle procedure

concorsuali risulta dunque così composto:

1. Liquidazione giudiziale: è la procedura giudiziale di liquidazione riservata agli

imprenditori commerciali che superano determinate soglie dimensionali (imprenditore

"non minore") e versano in stato di insolvenza;

2. Concordato preventivo: è una procedura concorsuale basata su un piano approvato dai

creditori finalizzato al risanamento oppure alla liquidazione del complesso aziendale, a

cui possono accedere gli imprenditori commerciali "non minori" in stato di crisi o di

insolvenza. Costituiscono delle varianti del concordato preventivo le nuove procedure

di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e del concordato liquidatorio

semplificato;

3. Accordi di ristrutturazione dei debiti: sono una procedura concorsuale basata su un

accordo fra il debitore ed una maggioranza qualificata di creditori, utilizzabile

dall'imprenditore commerciale e agricolo, ma non dall'imprenditore minore, in stato di

crisi o di insolvenza. Oltre alla versione "ordinaria" il codice prevede anche le varianti

degli accordi di ristrutturazione agevolati e degli accordi di ristrutturazione ad efficacia

estesa, a seconda degli effetti che l'accordo produce per i creditori non aderenti;

4. Convenzione di moratoria: è un accordo stragiudiziale con cui si pattuisce una

dilazione della scadenza dei crediti, nonché la rinuncia agli atti o la sospensione delle

azioni esecutive. Se approvato da una maggioranza qualificata dei creditori

appartenenti ad una categoria, produce effetto anche nei confronti dei creditori

dissenzienti della medesima categoria. Possono farvi ricorso tutti gli imprenditori (anche

non commerciali o minori) in crisi.

5. Liquidazione coatta amministrativa: è una procedura liquidatoria a carattere

amministrativo regolata da leggi speciali, applicabile per talune tipologie di imprese in

luogo della liquidazione giudiziale;

6. Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, a sua volta suddivisa nella

procedura "ordinaria" e in quella "speciale" o "accelerata" regolata dal d.l. 23-12-2003,

n. 347 (conv. in legge 39/2004). È una procedura concorsuale mista (giudiziaria e

amministrativa) applicabile al posto della liquidazione giudiziale per le imprese che

superano determinate soglie dimensionali e presentano prospettive di risanamento.

Vi sono infine le tre procedure "da sovraindebitamento" (per debitori non sottoposti a

disciplina sopracitata) che sono state ridenominate:

1. Liquidazione controllata del sovraindebitato (in precedenza, "procedura di liquidazione

del patrimonio"): è, al pari della liquidazione giudiziale, una procedura giudiziaria che

mira a liquidare il patrimonio del debitore e a ripartirne il ricavato fra i creditori,

secondo criteri ispirati dal principio della parità di trattamento;

2. Concordato minore, (in precedenza "accordo di composizione della crisi

sovraindebitamento"): presenta invece affinità con il concordato preventivo, essendo

finalizzato al raggiungimento di una soluzione concordata della crisi mediante un

accordo fra debitore e creditori;

3. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (in precedenza "piano del consumatore"); è

una procedura riservata soltanto ai consumatori incolpevoli del proprio

sovraindebitamento e prevede il superamento della crisi mediante l'attuazione un piano

predisposto dal consumatore (debitore) ed omologato dal tribunale senza essere

prima sottoposto all'approvazione dei creditori.

2.2 GLI STRUMENTI DI EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI E LA COMPOSIZIONE

NEGOZIATA DELLA CRISI

2.21 GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI E LE SEGNALAZIONI PER L'EMERSIONE

ANTICIPATA DELLA CRISI

L’evoluzione della disciplina vede le procedure concorsuali come mezzo di risanamento

dell'impresa in crisi, preferibilmente attraverso un accordo fra debitore e creditori.

Il codice della crisi addirittura prevede una serie di strumenti a cui il debitore può

ricorrere al fine di senza nemmeno richiedere l'accesso ad una procedura concorsuale. A tal

fine però è essenziale che le misure di risanamento vengano messe in campo quando la

crisi è ancora iniziale e superabile. Per stimolare l'emersione

anticipata della crisi, il nuovo codice prevede una strategia basata su 2 pilastri:

1. L'autovigilanza: l'imposizione al debitore di una serie di doveri di organizzazione e di

vigilanza al fine di riconoscere tempestivamente l'esistenza di uno stato di crisi e

attivare le iniziative necessarie a superarlo;

2. Le segnalazioni di allerta che gli organi di controllo interno (per le società) o alcuni

creditori qualificati (esterna, INPS e INAIL, per tutti gli imprenditori) devono far pervenire

al debitore quando rilevano determinati segnali di crisi stabiliti dalla legge.

Crisi: si intende il debitore che, pur essendo al momento ancora in grado di far fronte alle

proprie obbligazioni, probabilmente non disporrà della liquidità sufficiente per adempiere

regolarmente i pagamenti in scadenza nell'arco dei successivi 12 mesi.

2.22 I PIANI DI RATEIZZAZIONE AUTOMATICI E I PIANI DI RISANAMENTO ATTESTATI

Il debitore che prenda consapevolezza di versare in crisi finanziaria, o che sospetti di esserlo,

può usare:

1. Nuova piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata e per la

soluzione delle crisi d'impresa gestita dal sistema delle Camere di commercio Trovare

informazioni di primo orientamento attraverso la ed accessibile a tutti gli imprenditori

iscritti nel registro delle imprese.

2. Piano di rateizzazione automatico: Se l'indebitamento dell'imprenditore non supera

l'importo di euro 30.000 euro e sulla base del test effettuato tale debito risulta sostenibile, il

programma informatico elabora automaticamente un piano di rateizzazione. A questo

punto opera un meccanismo di silenzio-assenso (se creditori non manifestano il proprio

dissenso entro 30 giorni dalla ricezione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito nei

termini in esso indicati)

3. Lista di controllo: se l’indebitamento supera la soglia (molto bassa) prevista dal piano di

rateizzazione automatica, o che il superamento della crisi richieda interventi più complessi di

un mero riscadenzamento dei debiti: vendita di una parte dei beni, ristrutturazioni

aziendali, rinegoziazione dei contratti, ecc. In questo caso l'imprenditore, se

non intende presentare domanda di ammissione ad una procedura concorsuale, può

ancora tentare la strada di predisporre un piano di risanamento.

Nella redazione del piano può avvalersi delle indicazioni contenute nella lista di

controllo (check list), disponibile sulla piattaforma telematica nazionale è un documento

che recepisce le migliori prassi operative (best practices) di redazione dei piani di

risanamento di impresa. Il programma viene poi redatto nella forma di un piano attestato

di risanamento.

4. Il piano attestato di risanamento è un piano unilateralmente predisposto

dall'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza che appare idoneo a consentire il

risanamento dell'esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione

finanziaria (art. 56 CCI). Il piano deve

fra l'altro indicare le ragioni della crisi, le azioni da compiersi ed i tempi di attuazione,

nonché gli strumenti da adottare in caso di scostamenti rispetto al programma.

Deve inoltre indicare le risorse destinate al soddisfacimento, integrale ed alla data di

scadenza, dei creditori estranei alle rinegoziazioni programmate.

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano devono essere attestate da un

professionista indipendente designato dal debitore.

Qualora il tentativo di risanamento fallisca e sopraggiunga l'apertura della liquidazione

giudiziale, i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano non configurano

reato di bancarotta (art. 324) e inoltre non possono essere revocati.

Piano di risanamento predisposto dal debitore unilateralmente e fuori dal quadro di una

procedura concorsuale non può determinare di per sé alcuna modificazione dei rapporti

obbligatori o contrattuali senza il consenso dei creditori.

Col piano devono coincidere (non facili) trattative con i creditori per farlo accettare. Per

agevolare questa fase, il codice consente all'imprenditore di ricorrere alla composizione

negoziata.

2.23 LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

La composizione negoziata della crisi (introdotta nel 2022 in sostituzione della procedura di

"composizione assistita della crisi" originariamente prevista dal codice e mai entrata in

vigore) prevede la nomina di un esperto, indipendente e professionalmente qualificato, in

funzione di facilitatore delle negoziazioni fra un imprenditore in difficoltà economica e i

suoi creditori al fine di conseguire il risanamento dell'impresa.

Requisiti presentazione istanza: Può presentare domanda di nomina dell'esperto qualsiasi

imprenditore (anche agricolo o "minore" sia pure con qualche semplificazione procedurale

per quest'ultimo) “quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-

finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza. È però necessario che:

• Sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 12, 1° comma);

• Non sia pendente nei confronti dell'imprenditore il procedimento per l'apertura di una

procedura concorsuale,

• Non abbia rinunciato alla domanda di accesso ad una procedura concorsuale da meno di

4 mesi.

L'istanza va presentata alla Camera di commercio tramite la piattaforma telematica

nazionale; alla domanda va allegato il progetto di piano di risanamento predisposto dal

debitore e documenti contabili.

L'esperto (primo vantaggio) viene nominato tra gli iscritti in un apposito elenco degli

esperti in composizione negoziata della crisi, formato presso ciascuna Camera di

commercio, che sono in possesso di elevati requisiti di professionalit

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarcoPardo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mantovi Andrea.
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