2.11 CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
Cambia il nome stesso di alcune procedure: a cominciare dal fallimento, che il codice ha
ridenominato in modo più neutrale, procedura di liquidazione giudiziale, per segnalare il
definitivo abbandono di ogni implicazione infamante per l'imprenditore che vi viene
assoggettato. in una moderna prospettiva delle procedure
concorsuali, l'insolvenza non è di per sé una colpa per l'imprenditore, bensì può costituire
una “evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un'impresa” (come afferma la relazione
legislativa), ferma restando l'applicazione di sanzioni penali in caso di condotte
colpevoli. Con l'entrata in vigore del codice della crisi, il nuovo sistema delle procedure
concorsuali risulta dunque così composto:
1. Liquidazione giudiziale: è la procedura giudiziale di liquidazione riservata agli
imprenditori commerciali che superano determinate soglie dimensionali (imprenditore
"non minore") e versano in stato di insolvenza;
2. Concordato preventivo: è una procedura concorsuale basata su un piano approvato dai
creditori finalizzato al risanamento oppure alla liquidazione del complesso aziendale, a
cui possono accedere gli imprenditori commerciali "non minori" in stato di crisi o di
insolvenza. Costituiscono delle varianti del concordato preventivo le nuove procedure
di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e del concordato liquidatorio
semplificato;
3. Accordi di ristrutturazione dei debiti: sono una procedura concorsuale basata su un
accordo fra il debitore ed una maggioranza qualificata di creditori, utilizzabile
dall'imprenditore commerciale e agricolo, ma non dall'imprenditore minore, in stato di
crisi o di insolvenza. Oltre alla versione "ordinaria" il codice prevede anche le varianti
degli accordi di ristrutturazione agevolati e degli accordi di ristrutturazione ad efficacia
estesa, a seconda degli effetti che l'accordo produce per i creditori non aderenti;
4. Convenzione di moratoria: è un accordo stragiudiziale con cui si pattuisce una
dilazione della scadenza dei crediti, nonché la rinuncia agli atti o la sospensione delle
azioni esecutive. Se approvato da una maggioranza qualificata dei creditori
appartenenti ad una categoria, produce effetto anche nei confronti dei creditori
dissenzienti della medesima categoria. Possono farvi ricorso tutti gli imprenditori (anche
non commerciali o minori) in crisi.
5. Liquidazione coatta amministrativa: è una procedura liquidatoria a carattere
amministrativo regolata da leggi speciali, applicabile per talune tipologie di imprese in
luogo della liquidazione giudiziale;
6. Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, a sua volta suddivisa nella
procedura "ordinaria" e in quella "speciale" o "accelerata" regolata dal d.l. 23-12-2003,
n. 347 (conv. in legge 39/2004). È una procedura concorsuale mista (giudiziaria e
amministrativa) applicabile al posto della liquidazione giudiziale per le imprese che
superano determinate soglie dimensionali e presentano prospettive di risanamento.
Vi sono infine le tre procedure "da sovraindebitamento" (per debitori non sottoposti a
disciplina sopracitata) che sono state ridenominate:
1. Liquidazione controllata del sovraindebitato (in precedenza, "procedura di liquidazione
del patrimonio"): è, al pari della liquidazione giudiziale, una procedura giudiziaria che
mira a liquidare il patrimonio del debitore e a ripartirne il ricavato fra i creditori,
secondo criteri ispirati dal principio della parità di trattamento;
2. Concordato minore, (in precedenza "accordo di composizione della crisi
sovraindebitamento"): presenta invece affinità con il concordato preventivo, essendo
finalizzato al raggiungimento di una soluzione concordata della crisi mediante un
accordo fra debitore e creditori;
3. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (in precedenza "piano del consumatore"); è
una procedura riservata soltanto ai consumatori incolpevoli del proprio
sovraindebitamento e prevede il superamento della crisi mediante l'attuazione un piano
predisposto dal consumatore (debitore) ed omologato dal tribunale senza essere
prima sottoposto all'approvazione dei creditori.
2.2 GLI STRUMENTI DI EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI E LA COMPOSIZIONE
NEGOZIATA DELLA CRISI
2.21 GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI E LE SEGNALAZIONI PER L'EMERSIONE
ANTICIPATA DELLA CRISI
L’evoluzione della disciplina vede le procedure concorsuali come mezzo di risanamento
dell'impresa in crisi, preferibilmente attraverso un accordo fra debitore e creditori.
Il codice della crisi addirittura prevede una serie di strumenti a cui il debitore può
ricorrere al fine di senza nemmeno richiedere l'accesso ad una procedura concorsuale. A tal
fine però è essenziale che le misure di risanamento vengano messe in campo quando la
crisi è ancora iniziale e superabile. Per stimolare l'emersione
anticipata della crisi, il nuovo codice prevede una strategia basata su 2 pilastri:
1. L'autovigilanza: l'imposizione al debitore di una serie di doveri di organizzazione e di
vigilanza al fine di riconoscere tempestivamente l'esistenza di uno stato di crisi e
attivare le iniziative necessarie a superarlo;
2. Le segnalazioni di allerta che gli organi di controllo interno (per le società) o alcuni
creditori qualificati (esterna, INPS e INAIL, per tutti gli imprenditori) devono far pervenire
al debitore quando rilevano determinati segnali di crisi stabiliti dalla legge.
Crisi: si intende il debitore che, pur essendo al momento ancora in grado di far fronte alle
proprie obbligazioni, probabilmente non disporrà della liquidità sufficiente per adempiere
regolarmente i pagamenti in scadenza nell'arco dei successivi 12 mesi.
2.22 I PIANI DI RATEIZZAZIONE AUTOMATICI E I PIANI DI RISANAMENTO ATTESTATI
Il debitore che prenda consapevolezza di versare in crisi finanziaria, o che sospetti di esserlo,
può usare:
1. Nuova piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata e per la
soluzione delle crisi d'impresa gestita dal sistema delle Camere di commercio Trovare
informazioni di primo orientamento attraverso la ed accessibile a tutti gli imprenditori
iscritti nel registro delle imprese.
2. Piano di rateizzazione automatico: Se l'indebitamento dell'imprenditore non supera
l'importo di euro 30.000 euro e sulla base del test effettuato tale debito risulta sostenibile, il
programma informatico elabora automaticamente un piano di rateizzazione. A questo
punto opera un meccanismo di silenzio-assenso (se creditori non manifestano il proprio
dissenso entro 30 giorni dalla ricezione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito nei
termini in esso indicati)
3. Lista di controllo: se l’indebitamento supera la soglia (molto bassa) prevista dal piano di
rateizzazione automatica, o che il superamento della crisi richieda interventi più complessi di
un mero riscadenzamento dei debiti: vendita di una parte dei beni, ristrutturazioni
aziendali, rinegoziazione dei contratti, ecc. In questo caso l'imprenditore, se
non intende presentare domanda di ammissione ad una procedura concorsuale, può
ancora tentare la strada di predisporre un piano di risanamento.
Nella redazione del piano può avvalersi delle indicazioni contenute nella lista di
controllo (check list), disponibile sulla piattaforma telematica nazionale è un documento
che recepisce le migliori prassi operative (best practices) di redazione dei piani di
risanamento di impresa. Il programma viene poi redatto nella forma di un piano attestato
di risanamento.
4. Il piano attestato di risanamento è un piano unilateralmente predisposto
dall'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza che appare idoneo a consentire il
risanamento dell'esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione
finanziaria (art. 56 CCI). Il piano deve
fra l'altro indicare le ragioni della crisi, le azioni da compiersi ed i tempi di attuazione,
nonché gli strumenti da adottare in caso di scostamenti rispetto al programma.
Deve inoltre indicare le risorse destinate al soddisfacimento, integrale ed alla data di
scadenza, dei creditori estranei alle rinegoziazioni programmate.
La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano devono essere attestate da un
professionista indipendente designato dal debitore.
Qualora il tentativo di risanamento fallisca e sopraggiunga l'apertura della liquidazione
giudiziale, i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano non configurano
reato di bancarotta (art. 324) e inoltre non possono essere revocati.
Piano di risanamento predisposto dal debitore unilateralmente e fuori dal quadro di una
procedura concorsuale non può determinare di per sé alcuna modificazione dei rapporti
obbligatori o contrattuali senza il consenso dei creditori.
Col piano devono coincidere (non facili) trattative con i creditori per farlo accettare. Per
agevolare questa fase, il codice consente all'imprenditore di ricorrere alla composizione
negoziata.
2.23 LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
La composizione negoziata della crisi (introdotta nel 2022 in sostituzione della procedura di
"composizione assistita della crisi" originariamente prevista dal codice e mai entrata in
vigore) prevede la nomina di un esperto, indipendente e professionalmente qualificato, in
funzione di facilitatore delle negoziazioni fra un imprenditore in difficoltà economica e i
suoi creditori al fine di conseguire il risanamento dell'impresa.
Requisiti presentazione istanza: Può presentare domanda di nomina dell'esperto qualsiasi
imprenditore (anche agricolo o "minore" sia pure con qualche semplificazione procedurale
per quest'ultimo) “quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-
finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza. È però necessario che:
• Sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 12, 1° comma);
• Non sia pendente nei confronti dell'imprenditore il procedimento per l'apertura di una
procedura concorsuale,
• Non abbia rinunciato alla domanda di accesso ad una procedura concorsuale da meno di
4 mesi.
L'istanza va presentata alla Camera di commercio tramite la piattaforma telematica
nazionale; alla domanda va allegato il progetto di piano di risanamento predisposto dal
debitore e documenti contabili.
L'esperto (primo vantaggio) viene nominato tra gli iscritti in un apposito elenco degli
esperti in composizione negoziata della crisi, formato presso ciascuna Camera di
commercio, che sono in possesso di elevati requisiti di professionalit