Estratto del documento

1.2 FUNZIONE E CARATTERI ESSENZIALI DEI TITOLI DI CREDITO (DISICPLINA GENERALE)

Disciplina dei titoli di credito si basa sulle regole di circolazione dei beni mobili:

• La proprietà dei beni mobili si trasferisce con il semplice consenso (art. 1376)

• L'acquirente di un bene mobile è tutelato contro il rischio della mancanza di titolarità

purché sia in possesso di buona fede, vale il titolo (art. 1153).

Finzione giuridica ed incorporazione: La finzione giuridica consiste nel ritenere che oggetto

di circolazione sia il documento (cosa mobile) anziché il diritto in esso menzionato, mentre in

realtà è l'opposto (chi acquista un titolo di credito vuole acquistare il diritto in esso

menzionato non il pezzo di carta). Tale collegamento si esprime

sinteticamente affermando che nel titolo di credito, il diritto è incorporato nel documento e

si concretizza in 4 principi cardine fissati dalla disciplina generale dei titoli di credito.

1. Autonomia in sede di circolazione: Chi acquista la proprietà del documento (cosa

mobile) diventa titolare del diritto in esso menzionato. E si badi, diventa titolare anche se

ha acquistato il titolo a non domino (Es. da un ladro), purché sia in buona fede ed entri

in possesso del titolo.

2. Letteralità e autonomia in sede di esercizio: Chi acquista un titolo di credito acquista

un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dalla lettera del documento.

3. Funzione di legittimazione: Chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito,

nelle forme prescritte dalla legge (diverse per i titoli al portatore, all'ordine nominativi), è

senz'altro legittimato all'esercizio del diritto cartolare.

4. Vincoli: I vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito (pegno, sequestro,

pignoramento) devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal

titolo (art. 1997).

In estrema sintesi, si può dire che il titolo di credito è un documento necessario e

sufficiente per la costituzione, la circolazione e l'esercizio del diritto letterale ed autonomo in

esso incorporato.

1.3 LA CREAZIONE DEL TITOLO DI CREDITO RAPPORTO CARTOLARE, RAPPORTO

FONDAMENTALE (FASE UNO)

Rapporto fondamentale: La creazione ed il rilascio di un titolo di credito trovano

giustificazione in un preesistente rapporto fra emittente e primo prenditore (c.d. rapporto

fondamentale o causale) ed in un accordo fra gli stessi (c.d. convenzione di rilascio o

esecutiva). Es. rapporto causale: Vendita, Convenzione di rilascio: modalità di pagamento.

Rapporto cartolare: Titolo riproduce in forma semplificata e schematizzata, secondo le

indicazioni prescritte dalla legge, l'obbligazione derivante dal rapporto fondamentale.

La dichiarazione risultante dal titolo di credito costituisce il rapporto cartolare ed il diritto

dalla stessa riconosciuto al prenditore è il diritto cartolare destinato a circolare.

La connessione fra rapporto fondamentale e rapporto cartolare non è identica per tutti i

titoli di credito:

1. Titoli di credito astratti quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto

fondamentale e che inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto che in concreto

ha dato luogo alla loro emissione. Es. cambiale: chi emette una cambiale lo può fare per vari

motivi (perché ha acquistato merce a credito, perché ha contratto un mutuo, per liberalità,

ecc.), ma la cambiale non contiene e non può contenere per legge alcun riferimento al

rapporto causale. Il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla

lettera del titolo.

2. Titoli causali quelli che possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di

rapporto fondamentale, predeterminato per legge. Sono titoli di credito causali: le azioni e le

obbligazioni di società; le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento; i titoli

rappresentativi di merce. contenuto del diritto cartolare è determinato

esclusivamente dalla lettera ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio

tipico richiamato nel documento. E ciò anche se tale disciplina non è riprodotta nel titolo,

dovendosi ritenere da questo implicitamente richiamata. Questi titoli si definiscono perciò

a letteralità incompleta o per relationem.

Inoltre:

1. Nei titoli causali ed astratti è applicabile il principio dell'autonomia del diritto cartolare

in sede di esercizio (art. 1993, 2° comma). Il rapporto cartolare resta indipendente dal

rapporto fondamentale ed al terzo portatore (secondo acquirente) non sono opponibili le

eccezioni derivanti da quest'ultimo rapporto in quanto eccezioni fondate su rapporti

personali.

2. Nei titoli rappresentativi di merce: (Es. il diritto alla consegna delle merci che sono in essi

specificate; il possesso delle medesime; il potere di disporne mediante trasferimento del

titolo) Le eccezioni ex recepto (merce non consegnato o difforme) non contrastano con

l'autonomia del rapporto cartolare. È solo conseguenza della natura della

prestazione promessa, che ne rende oggettivamente impossibile l'adempimento se non vi

è stata effettiva consegna.

1.4 LA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO (FASE DUE)

Distinzione fra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all'esercizio dello stesso:

• Titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo;

• Legittimato al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla

legge (possessore qualificato); forme che sono diverse per i titoli al portatore, all'ordine

e nominativi.

Le qualità di proprietario-titolare e di possessore-legittimato di regola circolano

congiuntamente e coincidono nella stessa persona. Ma non sempre, infatti bisogna

differenziare:

Circolazione regolare: Si ha quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad altro

soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un

preesistente rapporto causale fra le parti. Ma in realtà basta il principio consensualistico

(nella circolazione regolare il solo consenso è sufficiente per il trasferimento della proprietà

del titolo ed il conseguente acquisto della titolarità del diritto)

Circolazione irregolare quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio

di trasferimento. Si pensi al caso classico in cui un titolo di credito è stato rubato.

In tal caso il possessore del titolo (il ladro) non acquista la proprietà del titolo e la titolarità del

diritto, che restano al derubato; ha però la possibilità di fatto di esercitare il diritto

(legittimazione) e di far circolare ulteriormente il titolo.

L'acquisto a non domino di un titolo di credito (da un ladro) è possibile e non impugnabile

dal proprietario originario se ricorrono 3 presupposti:

1. Un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo;

2. L'investitura dell'acquirente nel possesso del titolo (legittimazione),

3. la buona fede dell'acquirente; cioè l'ignoranza del difetto di proprietà del documento

nell'alienante.

Forme di circolazione, sono diverse per i titoli al portatore, all'ordine e nominativi.

1. Titoli al portatore: i titoli di credito che recano la clausola “al portatore” anche se

contrassegnati da un nome. I titoli al portatore circolano mediante la semplice consegna

del titolo. Il possessore è legittimato all'esercizio del diritto in essi menzionato in base

alla sola presentazione del titolo al debitore (art. 2003).

2. I titoli all’ordine (la cambiale, l'assegno bancario, l'assegno circolare, i titoli

rappresentativi di merci.). I titoli all'ordine sono titoli intestati ad una persona

determinata. Essi circolano mediante consegna del titolo accompagnata dalla girata.

Il possessore del titolo all'ordine si legittima in base attraverso una serie continua di

girate (art. 2008 cod. civ.).

3. I titoli nominativi (azioni, obbligazioni, le quote di partecipazione a fondi comuni di

investimento, i titoli del debito pubblico) I titoli nominativi sono titoli intestati ad una

persona determinata. Essi e si caratterizzano per il fatto che l'intestazione deve risultare

non solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall'emittente (doppia

intestazione). Il possessore di un titolo nominativo è perciò legittimato all'esercizio dei

relativi diritti per effetto della doppia intestazione a suo favore

La doppia annotazione del nome dell'acquirente può avvenire secondo due diverse

procedure.

1. Trasfert: Il transfert può essere richiesto sia dall'alienante sia dall'acquirente.

L'alienante deve esibire il titolo e deve provare la propria identità e la propria capacità

di disporre (cioè, la capacità di agire), mediante certificazione di un notaio, di un agente

di cambio (art. 2022, 2° comma, cod. civ.) o, per le azioni, anche di una banca a ciò

autorizzata (art. 11 r.d. 239/1942). L'acquirente che richiede il transfert deve invece

esibire il titolo e deve inoltre dimostrare il suo diritto (cioè l'acquisto del titolo),

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un agente di

cambio (art. 2022, 2° comma).

2. Trasferimento mediante girata: Nel trasferimento per girata la doppia annotazione è

eseguita da soggetti diversi ed in tempi diversi:

L'alienante (girante) fa L'annotazione sul titolo (girata) quella nel registro dell'

L’emittente fa L'annotazione nel registro nel registro d di quest'ultimo e si rende

necessaria solo quando l'acquirente voglia esercitare i relativi diritti.

L'acquirente (giratario) può trasferire ad altri il titolo, mediante ulteriore girata datata e non

in bianco.

Per i titoli azionari, la preventiva annotazione nel libro dei soci non è necessaria (art. 2355,

3° comma), il giratario che si dimostra possessore legittimato ad esercitare tutti i diritti sociali

1.5 L'ESERCIZIO DEL DIRITTO CARTOLARE E LA LEGITTIMAZIONE (FASE TRE)

Legittimazione Attiva: Stabilisce infatti il primo comma dell'art. 1992 cod. civ., che il

possessore di un titolo di credito, legittimato nelle forme previste dalla legge, ha diritto

alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo. È così spostato sul

debitore l'onere di provare il difetto di titolarità, ove intenda resistere alla richiesta di

adempimento.

Legittimazione passiva: Nel contempo, il “debitore, che senza dolo o colpa grave adempie

la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se il possessore non è il

titolare del diritto” (art. 1992)

Il regime delle eccezioni cartolari che il debitore cartolare p

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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