1.2 FUNZIONE E CARATTERI ESSENZIALI DEI TITOLI DI CREDITO (DISICPLINA GENERALE)
Disciplina dei titoli di credito si basa sulle regole di circolazione dei beni mobili:
• La proprietà dei beni mobili si trasferisce con il semplice consenso (art. 1376)
• L'acquirente di un bene mobile è tutelato contro il rischio della mancanza di titolarità
purché sia in possesso di buona fede, vale il titolo (art. 1153).
Finzione giuridica ed incorporazione: La finzione giuridica consiste nel ritenere che oggetto
di circolazione sia il documento (cosa mobile) anziché il diritto in esso menzionato, mentre in
realtà è l'opposto (chi acquista un titolo di credito vuole acquistare il diritto in esso
menzionato non il pezzo di carta). Tale collegamento si esprime
sinteticamente affermando che nel titolo di credito, il diritto è incorporato nel documento e
si concretizza in 4 principi cardine fissati dalla disciplina generale dei titoli di credito.
1. Autonomia in sede di circolazione: Chi acquista la proprietà del documento (cosa
mobile) diventa titolare del diritto in esso menzionato. E si badi, diventa titolare anche se
ha acquistato il titolo a non domino (Es. da un ladro), purché sia in buona fede ed entri
in possesso del titolo.
2. Letteralità e autonomia in sede di esercizio: Chi acquista un titolo di credito acquista
un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dalla lettera del documento.
3. Funzione di legittimazione: Chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito,
nelle forme prescritte dalla legge (diverse per i titoli al portatore, all'ordine nominativi), è
senz'altro legittimato all'esercizio del diritto cartolare.
4. Vincoli: I vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito (pegno, sequestro,
pignoramento) devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal
titolo (art. 1997).
In estrema sintesi, si può dire che il titolo di credito è un documento necessario e
sufficiente per la costituzione, la circolazione e l'esercizio del diritto letterale ed autonomo in
esso incorporato.
1.3 LA CREAZIONE DEL TITOLO DI CREDITO RAPPORTO CARTOLARE, RAPPORTO
FONDAMENTALE (FASE UNO)
Rapporto fondamentale: La creazione ed il rilascio di un titolo di credito trovano
giustificazione in un preesistente rapporto fra emittente e primo prenditore (c.d. rapporto
fondamentale o causale) ed in un accordo fra gli stessi (c.d. convenzione di rilascio o
esecutiva). Es. rapporto causale: Vendita, Convenzione di rilascio: modalità di pagamento.
Rapporto cartolare: Titolo riproduce in forma semplificata e schematizzata, secondo le
indicazioni prescritte dalla legge, l'obbligazione derivante dal rapporto fondamentale.
La dichiarazione risultante dal titolo di credito costituisce il rapporto cartolare ed il diritto
dalla stessa riconosciuto al prenditore è il diritto cartolare destinato a circolare.
La connessione fra rapporto fondamentale e rapporto cartolare non è identica per tutti i
titoli di credito:
1. Titoli di credito astratti quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto
fondamentale e che inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto che in concreto
ha dato luogo alla loro emissione. Es. cambiale: chi emette una cambiale lo può fare per vari
motivi (perché ha acquistato merce a credito, perché ha contratto un mutuo, per liberalità,
ecc.), ma la cambiale non contiene e non può contenere per legge alcun riferimento al
rapporto causale. Il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla
lettera del titolo.
2. Titoli causali quelli che possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di
rapporto fondamentale, predeterminato per legge. Sono titoli di credito causali: le azioni e le
obbligazioni di società; le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento; i titoli
rappresentativi di merce. contenuto del diritto cartolare è determinato
esclusivamente dalla lettera ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio
tipico richiamato nel documento. E ciò anche se tale disciplina non è riprodotta nel titolo,
dovendosi ritenere da questo implicitamente richiamata. Questi titoli si definiscono perciò
a letteralità incompleta o per relationem.
Inoltre:
1. Nei titoli causali ed astratti è applicabile il principio dell'autonomia del diritto cartolare
in sede di esercizio (art. 1993, 2° comma). Il rapporto cartolare resta indipendente dal
rapporto fondamentale ed al terzo portatore (secondo acquirente) non sono opponibili le
eccezioni derivanti da quest'ultimo rapporto in quanto eccezioni fondate su rapporti
personali.
2. Nei titoli rappresentativi di merce: (Es. il diritto alla consegna delle merci che sono in essi
specificate; il possesso delle medesime; il potere di disporne mediante trasferimento del
titolo) Le eccezioni ex recepto (merce non consegnato o difforme) non contrastano con
l'autonomia del rapporto cartolare. È solo conseguenza della natura della
prestazione promessa, che ne rende oggettivamente impossibile l'adempimento se non vi
è stata effettiva consegna.
1.4 LA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO (FASE DUE)
Distinzione fra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all'esercizio dello stesso:
• Titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo;
• Legittimato al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla
legge (possessore qualificato); forme che sono diverse per i titoli al portatore, all'ordine
e nominativi.
Le qualità di proprietario-titolare e di possessore-legittimato di regola circolano
congiuntamente e coincidono nella stessa persona. Ma non sempre, infatti bisogna
differenziare:
Circolazione regolare: Si ha quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad altro
soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un
preesistente rapporto causale fra le parti. Ma in realtà basta il principio consensualistico
(nella circolazione regolare il solo consenso è sufficiente per il trasferimento della proprietà
del titolo ed il conseguente acquisto della titolarità del diritto)
Circolazione irregolare quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio
di trasferimento. Si pensi al caso classico in cui un titolo di credito è stato rubato.
In tal caso il possessore del titolo (il ladro) non acquista la proprietà del titolo e la titolarità del
diritto, che restano al derubato; ha però la possibilità di fatto di esercitare il diritto
(legittimazione) e di far circolare ulteriormente il titolo.
L'acquisto a non domino di un titolo di credito (da un ladro) è possibile e non impugnabile
dal proprietario originario se ricorrono 3 presupposti:
1. Un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo;
2. L'investitura dell'acquirente nel possesso del titolo (legittimazione),
3. la buona fede dell'acquirente; cioè l'ignoranza del difetto di proprietà del documento
nell'alienante.
Forme di circolazione, sono diverse per i titoli al portatore, all'ordine e nominativi.
1. Titoli al portatore: i titoli di credito che recano la clausola “al portatore” anche se
contrassegnati da un nome. I titoli al portatore circolano mediante la semplice consegna
del titolo. Il possessore è legittimato all'esercizio del diritto in essi menzionato in base
alla sola presentazione del titolo al debitore (art. 2003).
2. I titoli all’ordine (la cambiale, l'assegno bancario, l'assegno circolare, i titoli
rappresentativi di merci.). I titoli all'ordine sono titoli intestati ad una persona
determinata. Essi circolano mediante consegna del titolo accompagnata dalla girata.
Il possessore del titolo all'ordine si legittima in base attraverso una serie continua di
girate (art. 2008 cod. civ.).
3. I titoli nominativi (azioni, obbligazioni, le quote di partecipazione a fondi comuni di
investimento, i titoli del debito pubblico) I titoli nominativi sono titoli intestati ad una
persona determinata. Essi e si caratterizzano per il fatto che l'intestazione deve risultare
non solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall'emittente (doppia
intestazione). Il possessore di un titolo nominativo è perciò legittimato all'esercizio dei
relativi diritti per effetto della doppia intestazione a suo favore
La doppia annotazione del nome dell'acquirente può avvenire secondo due diverse
procedure.
1. Trasfert: Il transfert può essere richiesto sia dall'alienante sia dall'acquirente.
L'alienante deve esibire il titolo e deve provare la propria identità e la propria capacità
di disporre (cioè, la capacità di agire), mediante certificazione di un notaio, di un agente
di cambio (art. 2022, 2° comma, cod. civ.) o, per le azioni, anche di una banca a ciò
autorizzata (art. 11 r.d. 239/1942). L'acquirente che richiede il transfert deve invece
esibire il titolo e deve inoltre dimostrare il suo diritto (cioè l'acquisto del titolo),
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un agente di
cambio (art. 2022, 2° comma).
2. Trasferimento mediante girata: Nel trasferimento per girata la doppia annotazione è
eseguita da soggetti diversi ed in tempi diversi:
L'alienante (girante) fa L'annotazione sul titolo (girata) quella nel registro dell'
L’emittente fa L'annotazione nel registro nel registro d di quest'ultimo e si rende
necessaria solo quando l'acquirente voglia esercitare i relativi diritti.
L'acquirente (giratario) può trasferire ad altri il titolo, mediante ulteriore girata datata e non
in bianco.
Per i titoli azionari, la preventiva annotazione nel libro dei soci non è necessaria (art. 2355,
3° comma), il giratario che si dimostra possessore legittimato ad esercitare tutti i diritti sociali
1.5 L'ESERCIZIO DEL DIRITTO CARTOLARE E LA LEGITTIMAZIONE (FASE TRE)
Legittimazione Attiva: Stabilisce infatti il primo comma dell'art. 1992 cod. civ., che il
possessore di un titolo di credito, legittimato nelle forme previste dalla legge, ha diritto
alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo. È così spostato sul
debitore l'onere di provare il difetto di titolarità, ove intenda resistere alla richiesta di
adempimento.
Legittimazione passiva: Nel contempo, il “debitore, che senza dolo o colpa grave adempie
la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se il possessore non è il
titolare del diritto” (art. 1992)
Il regime delle eccezioni cartolari che il debitore cartolare p