2.3 L'ATTO DI FUSIONE (FASE TRE, ULTIMA)
Il procedimento di fusione si conclude con la stipulazione dell'atto di fusione (art. 2504)
da parte dei legali rappresentanti delle società interessate, che così danno attuazione alle
relative delibere assembleari.
L'atto di fusione, che nella fusione in senso stretto funge da atto costitutivo della nuova
società, deve essere sempre redatto per atto pubblico. L'atto di fusione deve essere iscritto
nel registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede di tutte le società partecipanti alla
fusione e della società risultante dalla fusione.
Effetti: Si produce perciò l'unificazione soggettiva e patrimoniale delle diverse società. La
società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi di quelle partecipanti, che
si estinguono. I soci di queste ultime hanno diritto di ottenere, azioni o quote della società
risultante, in base al rapporto di cambio.
Invalidità: Una volta eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione prescritte per legge, l'invalidità
dell'atto di fusione non può essere più pronunciata. Salvo solo il diritto al risarcimento dei
danni a soci o terzi.
3. SCISSIONE
Con la scissione il patrimonio di una società è scomposto ed assegnato (meglio: trasferito) in
tutto o in parte ad altre società (preesistenti o di nuova costituzione), con contestuale
assegnazione ai soci della prima di azioni o quote corrispondenti della società che si scinde.
(acquisizione diretta azione, differenzia scissione da conferimento di società o ramo) La
scissione può essere
• Scissione totale, l'intero patrimonio della società che si scinde viene trasferito a più
società che assumono i diritti e gli obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro
trasferita. La prima società perciò si estingue senza che però si
abbia liquidazione della stessa.
• Scissione parziale invece solo parte del patrimonio della società che si scinde viene
trasferita ad una o più altre società. La società scissa resta perciò in vita sia pure con
un patrimonio (attività e passività) ridotto e continua l'attività parallelamente alle società
beneficiarie.
Beneficiarie della scissione (totale o parziale) possono essere:
• Società di nuova costituzione, che nascono per gemmazione dalla società che si
scinde (c.d. scissione in senso stretto), in tal caso i soci della società scissa sono i soli
soci delle società risultanti dalla scissione;
• Una o più società preesistenti (c.d. scissione per incorporazione) che vedono nel
contempo incrementati il loro patrimonio e la compagine sociale per l'ingresso dei
soci della società scissa. Questa, a sua volta, può sopravvivere od estinguersi a seconda
che la scissione sia parziale o totale.
Limiti: Come per la fusione, è espressamente stabilito che alla scissione non possono
partecipare società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo (art. 2506,
4° comma).
3.1 IL PROCEDIMENTO
Il procedimento di scissione ricalca, sia pure con i necessari adattamenti, quello dettato
per la fusione,
1. Progetto di scissione: Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione (e
quindi anche quelli delle società beneficiarie se preesistenti) devono redigere un unitario
progetto di scissione, sottoposto alla stessa pubblicità prevista per il progetto di fusione. Il
progetto di scissione deve contenere:
• L’esatta descrizione degli elementi patrimoniali (attività e passività) da trasferire a
ciascuna delle società
Nella scissione totale, le attività di incerta attribuzione sono ripartite fra le società
beneficiarie in proporzione della quota di patrimonio netto trasferita. Delle passività di
dubbia imputazione rispondono invece in solido tutte le società beneficiarie (nei limiti del
patrimonio netto trasferito)
Nella scissione parziale, invece, le relative attività restano in testa alla società trasferente.
Delle passività rispondono in solido sia questa sia le società beneficiarie. (sempre stessi
limiti pn)
• I criteri di distribuzione ai soci delle azioni o quote delle società beneficiarie. L'attuale
disciplina ammette tuttavia conguagli in denaro come per la fusione. E la società non
è obbligata ad attribuire a ciascun socio un pacchetto di azioni. Riconosce però ai soci
che non approvano la scissione, il diritto di fare acquistare le proprie partecipazioni
dai soggetti indicati nel progetto di scissione
Per la situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e quella degli esperti, è
integralmente richiamata la disciplina della fusione.
Fase 2 e Fase 3: Stessa disciplina della fusione si ha anche per le altre fasi del
procedimento di scissione: delibera di scissione, pubblicità, opposizione dei creditori e
stipula dell'atto di scissione. Ma
• Se società preesistenti queste fasi devono essere percorse anche dalle società
beneficiarie
• Se invece beneficiarie sono società di nuova costituzione, l'atto di scissione, da redigere
sempre per atto pubblico, vale anche come atto (contratto) costitutivo delle stesse.
Effetti: La scissione diventa efficace a partire dalla data in cui è stata eseguita l'ultima
iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le società
beneficiarie. A partire da tale momento ciascuna delle società beneficiarie assume i diritti e
gli obblighi della società scissa, che le sono stati attribuiti nell'atto di scissione.
Con norma chiaramente ispirata dall'esigenza di tutela dei creditori, è però stabilito che
“ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio
netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società
cui fanno carico” (art. 2506-quater, 3° comma).
Invalidità: Vale infine per l'invalidità dell'atto di scissione la stessa disciplina dettata per
la fusione.
MOD.19 SOCIETÀ EUROPEE
1. DALL'ARMONIZZAZIONE DEI DIRITTI SOCIETARI AL DIRITTO SOCIETARIO
SOVRANAZIONALE
Per far sì che le regole di partecipazione al "gioco" degli affari devono essere uguali per
tutti i "giocatori". A partire dal 1968 la Commissione europea ha perciò avviato un
programma di ravvicinamento delle discipline degli Stati membri, mediante l'emanazione di
una serie di direttive di armonizzazione in materia societaria. Sia pur non senza contrasti e
difficoltà.
Ulteriore e più ambizioso obiettivo dell'azione legislativa dell'Unione europea è creare
un diritto societario sovranazionale. Vale a dire, l'introduzione di tipi societari disciplinati
non dalla legge nazionale, bensì direttamente da regolamento comunitario. Due sono le
società a tal fine predisposte dall'ordinamento europeo:
1. La società europea (SE), disciplinata dal regolamento CE 8-10-2001, n. 2157 (entrato in
vigore 1'8-10-2004), che è una società per azioni;
2. La società cooperativa europea (SCE) introdotta dal regolamento CE 22-7-2003, n. 1435
(esecutivo a partire dal 18-8-2006), che è una società cooperativa a scopo mutualistico.
Gli indicati regolamenti dettano la disciplina base delle due società europee, per la verità
fortemente lacunosa (soprattutto per la SE) a causa dei forti contrasti insorti fra gli Stati in
sede di approvazione. Modello di scarso successo.
2. SOCIETÀ EUROPEA
La società europea è una società per azioni, dotata di personalità giuridica, in cui ciascun
socio risponde delle obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti del capitale
sottoscritto (art. 1 reg. SE).
Costituzione: Il capitale minimo è di 120.000 euro salvo il maggior importo stabilito da leggi
speciali dello Stato della sede (art. 4).
La società europea può essere costituita solo in 5 casi tassativamente previsti dal
regolamento:
1. Costituzione per fusione: Quando si fondono società per azioni soggette alla legge di
Stati membri differenti
2. Costituzione di una SE holding: quando due o più società per azioni, o società a
responsabilità limitata, promuovono la costituzione di una società europea holding al
fine di sottoporsi ad una direzione unitaria. Le 2 o più società devono avere da almeno 2
anni un’affiliata in uno Stato membro diverso da quello della sua sede effettiva;
3. Costituzione di un SE affiliata: quando due o più enti (anche non società) che
presentano un collegamento stabile con ordinamenti comunitari diversi (dello stesso tipo
di quelli indicati al punto precedente) costituiscono una società europea controllata in
comune.
4. Una società europea affiliata può essere altresì costituita per atto unilaterale da parte
di un'altra società europea (art. 3, 2° comma):
5. Trasformazione in SE: per trasformazione di una società per azioni avente da almeno 2
anni un’affiliata in uno Stato membro diverso da quello della sua sede effettiva;
Per quanto non diversamente previsto dal regolamento comunitario, il procedimento di
costituzione è disciplinato dalla legge dello Stato della sede in tema di società per azioni
(art. 15). Esso si conclude con l'iscrizione nel registro delle imprese.
La struttura interna della società europea si caratterizza per la
• Necessaria presenza dell'assemblea dei soci; i cui quorum sono a maggioranza
semplice dei voti o almeno di 2 terzi per le modifiche dello statuto.
l'amministrazione e i controlli possono essere organizzati secondo il sistema dualistico
oppure secondo quello monistico. (Studio prima)
• Il sistema dualistico prevede la presenza di un organo di direzione, che esercita le
funzioni gestorie, e di un organo di vigilanza, che esercita il controllo.
• Il sistema monistico prevede solo l'organo di amministrazione.
2.1. IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NELLA GESTIONE
La società europea si caratterizza per la necessaria presenza di forme di coinvolgimento dei
lavoratori nella gestione, disciplinata dalla direttiva 2001/86/CE, attuata in Italia con il d.lgs.
19-8-2005, n. 188.
La concreta determinazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori è rimessa, ove
possibile, agli accordi fra i rappresentanti dei dipendenti e gli organi competenti delle
società.
Infatti, quando viene stabilito il progetto di c