La funzione della legge-quadro n. 433/1985 è definire l’impresa
artigiana e la figura dell’artigiano: Una definizione basata:
• Sull'oggetto dell'impresa, che può essere costituito da qualsiasi
attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni
di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni (agricole e
servizi commerciali, somministrazione di alimenti e bevande salvo
queste siano accessorie;
• Sul ruolo dell'artigiano nell'impresa, richiedendosi in particolare
che esso svolga “in misura prevalente il proprio lavoro, anche
manuale, nel processo produttivo” (art. 2, 1° comma), ma non che il
suo lavoro prevalga sugli altri fattori produttivi.
La nozione di “imprenditore artigiano” si ricava quindi dalla sintesi di
due elementi:
• Il contenuto dell’attività artigiana, che può assumere, salve le
esclusioni espresse, ogni forma nella produzione di beni o di
servizi;
• Il ruolo dell’imprenditore artigiano, il cui lavoro deve prevalere nel
processo produttivo, ma che non deve necessariamente prevalere
sugli altri fattori produttivi.
La legge quadra del 85 va a sostituire quella del 56, ampliando la
definizione ma ponendo un importante limite, il riconoscimento della
qualifica artigiana in base alla legge quadro non basta a sottrarre
l’artigiano dallo statuto dell’imprenditore commerciale, va
necessariamente rispettato anche il criterio della prevalenza e per
disciplina concorsuale, le soglie dimensionali per evitare la
liquidazione giudiziale.
2.23 L’IMPRESA FAMILIARE
L’impresa familiare è introdotta dall’Art. 230-bis cc, una disciplina di
tutela introdotta nel 1975, si tratta di impresa caratterizzata dalla
collaborazione lavorativa del coniuge, di parenti o affini (famiglia
nucleare).
È frequente che l’impresa piccola sia anche familiare ma si piò anche
avere una piccola impresa non familiare (imprenditore non ha
familiari) o viceversa impresa non piccola può essere impresa
familiare.
L’impresa familiare però resta un’impresa individuale, nonostante sia
caratterizzata da lavoro familiare. Quindi i beni aziendali restano di
proprietà dell’imprenditore-datore, i diritti patrimoniali (vedi giù)
sono semplici diritti di credito, gestione ordinaria di competenza
esclusiva dell’imprenditore. È quindi
l’imprenditore capo-famiglia il responsabile dell’attività verso terzi e
sarà esposto a liquidazione giudiziale (se impresa è commerciale, non
minore).
Art.230 introduce una serie di diritti patrimoniali-amministrativi, da
una minima tutela del lavoro familiare:
Patrimoniali: I familiari dell’imprenditore hanno diritto:
• A essere mantenuti;
• A partecipare a utili, diritto trasferibile solo ad altri membri della
famiglia nucleare,
• Sui beni acquistati e incrementi aziendali in proporzione a quantità
e qualità del lavoro prestato;
• Di prelazione in caso di divisone ereditaria o trasferimento.
Amministrativi: Quindi diritti
• A partecipare alle decisioni sull’impiego di utili e incrementi,
• Alla gestione straordinaria, ed alle decisioni sugli indirizzi
produttivi e la cessazione dell’impresa;
Infine, una (seppur più limitata) tutela è stata recentemente
introdotta anche per il convivente di fatto che presti stabilmente la
propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente (art. 230-
ter cc legge 20-5-2016, n. 16). Al convivente sono riconosciuti solo
una parte dei diritti spettanti ai membri dell'impresa familiare: e
precisamente il diritto ad una partecipazione agli utili dell'impresa
familiare, ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi di valore
dell'azienda, commisurata al lavoro prestato.
2.3 IMPRESA COLLETTIVA E IMPRESA PUBBLICA
2.31 L’IMPRESA SOCIETARIA???
Esistono diversi tipi di società:
La società semplice: utilizzabile solo per l’esercizio di attività non
commerciali.
Le società commerciali: società diverse dalla società semplice,
possono essere imprenditori agricoli o commerciali a seconda
dell’attività esercitata.
L’applicazione alle società commerciali della disciplina tipica
dell’imprenditore commerciale segue regole parzialmente diverse da
quelle che valgono per l’imprenditore individuale, tali regole sono le
seguenti:
1. Parte della disciplina propria dell’imprenditore commerciale si
applica alle società commerciali, qualunque sia l’attività svolta.
Vi è l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta
delle scritture contabili,
Vi è invece l’esonero delle società commerciali che gestiscono
un’impresa agricola dalla liquidazione giudiziale ed altre procedure
concorsuali riservate all’imprenditore commerciale.
Le società commerciali che esercitano impresa commerciale sono
esonerate dalla liquidazione giudiziale se non superano le soglie
dimensionali fissate (se sono imprese minori).
2. Nelle Snc (nome collettivo) ed in Sas parte della disciplina
dell’imprenditore commerciale trova applicazione solo o anche nei
confronti (accomandita semplice) dei soci a responsabilità illimitata.
2.32 LE IMPRESE PUBBLICHE
Esistono tre possibili forme (tripartizione) di intervento dello Stato ed
enti pubblici nel settore dell’economia:
Assumendo una partecipazione nel capitale di una società di diritto
privato: Società a partecipazione pubblica, si presente
giuridicamente come un’impresa societaria (vedi su);
Costituendo un ente di diritto pubblico: Ente pubblico economico
diretto all’esercizio di un’attività economica specifica e
predeterminata, organizzazione dir. Amministrativo, attività dir.
privato); Sottoposti a statuto generale imprenditore ed
eventualmente quello dell’imprenditore commerciale, no
liquidazione giudiziale ma coatta amministrativa.
Utilizzando proprie strutture organizzative: Impresa organo dotata
di autonomia gestionale e contabile, diritto amministrativo, ma v.
Art. 2093 cc, 2201 cc). Disciplina generale e commerciale, no
registro imprese e procedure concorsuali.
Ma questa classificazione (tripartizione) ormai storica, sta subendo
una perdita di significato della per le seguenti ragioni:
Processo di privatizzazione avviata negli anni ‘90 del secolo scorso,
al fine di ridurre la spesa pubblica. Ne sono esempi la
privatizzazione formale (Enti pubblici trasformati in società Spa a
partecipazione statale) o la privatizzazione sostanziale Es. legge
(Dismissione delle partecipazioni pubbliche di controllo).
n. 474/1994
Eccessiva moltiplicazione delle varianti di impresa pubblica a causa
della legislazione alluvionale;
Necessità di rinnovamento del sistema (intervento dottrina che ha
suggerito di espungere alcune categorie di società dal novero delle
imprese pubbliche).
2.33 ENTI DEL TERZO SETTORE E IMPRESA SOCIALE
Associazioni o fondazioni fanno parte del Terzo settore, composto da
enti privati con fini ideali o altruistici. Svolgono attività ideale ed
eventualmente attività commerciale condotta con metodo economico.
L’impresa sociale è un sottoinsieme delle imprese del Terzo settore,
ma non rappresenta una nuova categoria di impresa, bensì una
qualifica che gli enti privati possono assumere a certe condizioni, e
che comporta l’applicazione di una normativa speciale. Sono quindi
sottoposte:
Alla disciplina specifica d.lgs. 3-7-2017n.112
Al Codice del terzo settore (Iscrizione a registro imprese se impresa
commerciale e bilancio d’esercizio)
Alla disciplina propria dell’ente (Statuto generale o commerciale)
Def: Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti
privati che esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa
di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale. È inoltre richiesto che le imprese
sociali operino adottando modalità di gestione responsabile e
trasparente e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori,
degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Quindi:
Le imprese sociali possono organizzarsi in qualsiasi forma di ente
privato che non persegue scopo lucrativo, non possono essere
sociali imprese pubbliche o società costituite da un solo socio.
Deve avere ad oggetto sociale la produzione di beni o servizi di
“interesse generale” (art. 2), come assistenza sociale, sanitaria,
educazione ecc.
Non deve avere finalità lucrative e vige il divieto di distribuzione
degli utili, anche in caso di scioglimento o fusione/scissione. Salvo Il
caso di imprese sociali in forma di società o consorzi, in questo caso
è possibile distribuire una parte degli utili netti secondo pero una
serie di limiti.
Le imprese sociali sono sottoposte a regole speciali per l’applicazione
dello statuto dell’impresa commerciale:
Enti per assumere la qualifica di “impresa sociale” devono
costituirsi per atto pubblico.
È iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese.
Deve redigere le scritture contabili (art. 9), nello specifico bilancio
d’esercizio e sociale.
In caso di insolvenza è sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa, invece che giudiziale (art. 293 C.C.I.).
L’impresa sociale adotta un vero e proprio modello organizzativo
multistakeholder (art. 11). In cui è richiesta la presenza di almeno
un organo di amministrazione e controllo
Controlli Interni: Atto costitutivo prevede la nomina di almeno un
sindaco che esercita il controllo della legalità delle operazioni.
Controlli esterni: È soggetta alla vigilanza del Ministero del lavoro,
che può disporre la perdita della qualifica di impresa sociale.
Modello distinto dalla “società benefit” (legge n. 208/2015): società
con scopo di beneficio comune ma comunque for profit.
3. L’ACQUISTO DELLA QUALITÁ DI IMPRENDITORE
3.1 IMPUTAZIONE ATTIVITÁ DI IMPRESA
L’impresa dal punto di vista dinamico: Le singole manifestazioni del
comportamento dell’imprenditore sono considerati “atti” d’impresa.
Caratteristiche: Gli atti d’impresa sono fonte di diritti, di obblighi e di
responsabilità per i soggetti a cui siano formalmente imputati: la
categoria comprende atti liberi o vincolati, negoziali e non negoziali,
leciti e, persino, non leciti.