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La funzione della legge-quadro n. 433/1985 è definire l’impresa

artigiana e la figura dell’artigiano: Una definizione basata:

• Sull'oggetto dell'impresa, che può essere costituito da qualsiasi

attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni

di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni (agricole e

servizi commerciali, somministrazione di alimenti e bevande salvo

queste siano accessorie;

• Sul ruolo dell'artigiano nell'impresa, richiedendosi in particolare

che esso svolga “in misura prevalente il proprio lavoro, anche

manuale, nel processo produttivo” (art. 2, 1° comma), ma non che il

suo lavoro prevalga sugli altri fattori produttivi.

La nozione di “imprenditore artigiano” si ricava quindi dalla sintesi di

due elementi:

• Il contenuto dell’attività artigiana, che può assumere, salve le

esclusioni espresse, ogni forma nella produzione di beni o di

servizi;

• Il ruolo dell’imprenditore artigiano, il cui lavoro deve prevalere nel

processo produttivo, ma che non deve necessariamente prevalere

sugli altri fattori produttivi.

La legge quadra del 85 va a sostituire quella del 56, ampliando la

definizione ma ponendo un importante limite, il riconoscimento della

qualifica artigiana in base alla legge quadro non basta a sottrarre

l’artigiano dallo statuto dell’imprenditore commerciale, va

necessariamente rispettato anche il criterio della prevalenza e per

disciplina concorsuale, le soglie dimensionali per evitare la

liquidazione giudiziale.

2.23 L’IMPRESA FAMILIARE

L’impresa familiare è introdotta dall’Art. 230-bis cc, una disciplina di

tutela introdotta nel 1975, si tratta di impresa caratterizzata dalla

collaborazione lavorativa del coniuge, di parenti o affini (famiglia

nucleare).

È frequente che l’impresa piccola sia anche familiare ma si piò anche

avere una piccola impresa non familiare (imprenditore non ha

familiari) o viceversa impresa non piccola può essere impresa

familiare.

L’impresa familiare però resta un’impresa individuale, nonostante sia

caratterizzata da lavoro familiare. Quindi i beni aziendali restano di

proprietà dell’imprenditore-datore, i diritti patrimoniali (vedi giù)

sono semplici diritti di credito, gestione ordinaria di competenza

esclusiva dell’imprenditore. È quindi

l’imprenditore capo-famiglia il responsabile dell’attività verso terzi e

sarà esposto a liquidazione giudiziale (se impresa è commerciale, non

minore).

Art.230 introduce una serie di diritti patrimoniali-amministrativi, da

una minima tutela del lavoro familiare:

Patrimoniali: I familiari dell’imprenditore hanno diritto:

• A essere mantenuti;

• A partecipare a utili, diritto trasferibile solo ad altri membri della

famiglia nucleare,

• Sui beni acquistati e incrementi aziendali in proporzione a quantità

e qualità del lavoro prestato;

• Di prelazione in caso di divisone ereditaria o trasferimento.

Amministrativi: Quindi diritti

• A partecipare alle decisioni sull’impiego di utili e incrementi,

• Alla gestione straordinaria, ed alle decisioni sugli indirizzi

produttivi e la cessazione dell’impresa;

Infine, una (seppur più limitata) tutela è stata recentemente

introdotta anche per il convivente di fatto che presti stabilmente la

propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente (art. 230-

ter cc legge 20-5-2016, n. 16). Al convivente sono riconosciuti solo

una parte dei diritti spettanti ai membri dell'impresa familiare: e

precisamente il diritto ad una partecipazione agli utili dell'impresa

familiare, ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi di valore

dell'azienda, commisurata al lavoro prestato.

2.3 IMPRESA COLLETTIVA E IMPRESA PUBBLICA

2.31 L’IMPRESA SOCIETARIA???

Esistono diversi tipi di società:

La società semplice: utilizzabile solo per l’esercizio di attività non

 commerciali.

Le società commerciali: società diverse dalla società semplice,

 possono essere imprenditori agricoli o commerciali a seconda

dell’attività esercitata.

L’applicazione alle società commerciali della disciplina tipica

dell’imprenditore commerciale segue regole parzialmente diverse da

quelle che valgono per l’imprenditore individuale, tali regole sono le

seguenti:

1. Parte della disciplina propria dell’imprenditore commerciale si

applica alle società commerciali, qualunque sia l’attività svolta.

Vi è l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta

 delle scritture contabili,

Vi è invece l’esonero delle società commerciali che gestiscono

 un’impresa agricola dalla liquidazione giudiziale ed altre procedure

concorsuali riservate all’imprenditore commerciale.

Le società commerciali che esercitano impresa commerciale sono

 esonerate dalla liquidazione giudiziale se non superano le soglie

dimensionali fissate (se sono imprese minori).

2. Nelle Snc (nome collettivo) ed in Sas parte della disciplina

dell’imprenditore commerciale trova applicazione solo o anche nei

confronti (accomandita semplice) dei soci a responsabilità illimitata.

2.32 LE IMPRESE PUBBLICHE

Esistono tre possibili forme (tripartizione) di intervento dello Stato ed

enti pubblici nel settore dell’economia:

Assumendo una partecipazione nel capitale di una società di diritto

 privato: Società a partecipazione pubblica, si presente

giuridicamente come un’impresa societaria (vedi su);

Costituendo un ente di diritto pubblico: Ente pubblico economico

 diretto all’esercizio di un’attività economica specifica e

predeterminata, organizzazione dir. Amministrativo, attività dir.

privato); Sottoposti a statuto generale imprenditore ed

eventualmente quello dell’imprenditore commerciale, no

liquidazione giudiziale ma coatta amministrativa.

Utilizzando proprie strutture organizzative: Impresa organo dotata

 di autonomia gestionale e contabile, diritto amministrativo, ma v.

Art. 2093 cc, 2201 cc). Disciplina generale e commerciale, no

registro imprese e procedure concorsuali.

Ma questa classificazione (tripartizione) ormai storica, sta subendo

una perdita di significato della per le seguenti ragioni:

Processo di privatizzazione avviata negli anni ‘90 del secolo scorso,

 al fine di ridurre la spesa pubblica. Ne sono esempi la

privatizzazione formale (Enti pubblici trasformati in società Spa a

partecipazione statale) o la privatizzazione sostanziale Es. legge

(Dismissione delle partecipazioni pubbliche di controllo).

n. 474/1994

Eccessiva moltiplicazione delle varianti di impresa pubblica a causa

 della legislazione alluvionale;

Necessità di rinnovamento del sistema (intervento dottrina che ha

 suggerito di espungere alcune categorie di società dal novero delle

imprese pubbliche).

2.33 ENTI DEL TERZO SETTORE E IMPRESA SOCIALE

Associazioni o fondazioni fanno parte del Terzo settore, composto da

enti privati con fini ideali o altruistici. Svolgono attività ideale ed

eventualmente attività commerciale condotta con metodo economico.

L’impresa sociale è un sottoinsieme delle imprese del Terzo settore,

ma non rappresenta una nuova categoria di impresa, bensì una

qualifica che gli enti privati possono assumere a certe condizioni, e

che comporta l’applicazione di una normativa speciale. Sono quindi

sottoposte:

Alla disciplina specifica d.lgs. 3-7-2017n.112

 Al Codice del terzo settore (Iscrizione a registro imprese se impresa

 commerciale e bilancio d’esercizio)

Alla disciplina propria dell’ente (Statuto generale o commerciale)

Def: Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti

privati che esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa

di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale. È inoltre richiesto che le imprese

sociali operino adottando modalità di gestione responsabile e

trasparente e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori,

degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Quindi:

Le imprese sociali possono organizzarsi in qualsiasi forma di ente

 privato che non persegue scopo lucrativo, non possono essere

sociali imprese pubbliche o società costituite da un solo socio.

Deve avere ad oggetto sociale la produzione di beni o servizi di

 “interesse generale” (art. 2), come assistenza sociale, sanitaria,

educazione ecc.

Non deve avere finalità lucrative e vige il divieto di distribuzione

 degli utili, anche in caso di scioglimento o fusione/scissione. Salvo Il

caso di imprese sociali in forma di società o consorzi, in questo caso

è possibile distribuire una parte degli utili netti secondo pero una

serie di limiti.

Le imprese sociali sono sottoposte a regole speciali per l’applicazione

dello statuto dell’impresa commerciale:

Enti per assumere la qualifica di “impresa sociale” devono

 costituirsi per atto pubblico.

È iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese.

 Deve redigere le scritture contabili (art. 9), nello specifico bilancio

 d’esercizio e sociale.

In caso di insolvenza è sottoposta a liquidazione coatta

 amministrativa, invece che giudiziale (art. 293 C.C.I.).

L’impresa sociale adotta un vero e proprio modello organizzativo

 multistakeholder (art. 11). In cui è richiesta la presenza di almeno

un organo di amministrazione e controllo

Controlli Interni: Atto costitutivo prevede la nomina di almeno un

 sindaco che esercita il controllo della legalità delle operazioni.

Controlli esterni: È soggetta alla vigilanza del Ministero del lavoro,

 che può disporre la perdita della qualifica di impresa sociale.

Modello distinto dalla “società benefit” (legge n. 208/2015): società

 con scopo di beneficio comune ma comunque for profit.

3. L’ACQUISTO DELLA QUALITÁ DI IMPRENDITORE

3.1 IMPUTAZIONE ATTIVITÁ DI IMPRESA

L’impresa dal punto di vista dinamico: Le singole manifestazioni del

comportamento dell’imprenditore sono considerati “atti” d’impresa.

Caratteristiche: Gli atti d’impresa sono fonte di diritti, di obblighi e di

responsabilità per i soggetti a cui siano formalmente imputati: la

categoria comprende atti liberi o vincolati, negoziali e non negoziali,

leciti e, persino, non leciti.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarcoPardo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Albanesi Cinzia.
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