Nelle società di persone (prive di personalità giuridica) invece:
1. Non è prevista un’organizzazione basata sulla presenza di una pluralità di organi;
2. L'attività della società si fonda su un modello organizzativo che riconosce ad ogni socio a
responsabilità illimitata il potere di amministrare la società (art. 2257) e, per altro verso e
all'opposto, richiede di regola il consenso di tutti i soci per le modificazioni dell'atto costitutivo
(art. 2252);
3. Il singolo socio a responsabilità illimitata è investito del potere di amministrazione e di
rappresentanza della società e ciò indipendentemente dall'ammontare del capitale
conferito.
4. Le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci ma obbligazioni della società,
cui si aggiunge a titolo di garanzia la responsabilità (detta sussidiaria) di tutti o di alcuni dei soci;
5. Imprenditore è la società, non il gruppo dei soci (coimprenditori), anche se la liquidazione
giudiziale della società determina automaticamente l'apertura della liquidazione giudiziale nei
confronti dei soci illimitatamente responsabili.
4. Regime di responsabilità per le obbligazioni sociali (non dipendente da persona giuridica)
• Società in nome collettivo: per le obbligazioni sociali rispondono sia il patrimonio sociale sia i
singoli soci personalmente ed illimitatamente, in modo inderogabile.
Società semplice possibilità di deroga pattizia per i soci non amministratori;
• Società, come l'accomandita semplice e per azioni, coesistono istituzionalmente soci a
responsabilità illimitata (gli accomandatari) e soci a responsabilità limitata (gli accomandanti);
• Società per azioni, a responsabilità limitata e società cooperative, nelle quali per le obbligazioni
sociali di regola risponde solo la società col proprio patrimonio.
3.1 PERSONALITÀ GIURIDICA ED AUTONOMIA PATRIMONIALE DELLE SOCIETÀ
Il legislatore del 1942 ha operato una netta distinzione:
• Sono persone giuridiche le società di capitali e le società cooperative;
• Non sono persone giuridiche società di persone, godono però di autonomia patrimoniale.
Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale costituiscono due diverse tecniche legislative
volte a creare un'adeguata tutela dei creditori e creare un diaframma fra il proprio patrimonio
personale e le obbligazioni contratte dalla società.
1. Le società di capitali e nelle società cooperative In quanto persone giuridiche, La società gode,
perciò, di una piena e perfetta autonomia patrimoniale. Infatti, i beni conferiti dai soci diventano
beni di proprietà della società: questa è titolare di un proprio patrimonio, di propri diritti e di
proprie obbligazioni distinti da quelli personali dei soci. Ne consegue che:
• Sul patrimonio sociale non possono più soddisfarsi i creditori personali dei soci
• Sul patrimonio personale dei soci non possono soddisfarsi i creditori sociali.
2. Le società di persone. Ad esse il legislatore ha negato la personalità giuridica. Ma
2. Beni sociali non sono beni in comproprietà “speciale” fra i soci, bensì beni in proprietà della
società;
1. Le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci ma obbligazioni della società,
cui si aggiunge a titolo di garanzia la responsabilità (detta sussidiaria) di tutti o di alcuni dei soci;
3.2 TIPI DI SOCIETÀ ED AUTONOMIA PRIVATA
La scelta di un determinato tipo di società non è una condizione essenziale, i regimi residuali
dell'attività societaria sono:
• La società semplice per l’attività societaria non commerciale
• la società in nome collettivo per l’attività societaria commerciale.
Una società con oggetto non commerciale è una società semplice ed una società con oggetto
commerciale è una società in nome collettivo, se le parti non hanno manifestato una diversa
scelta.
Scelto un determinato tipo di società, le parti possono, con apposite clausole contrattuali,
disegnare un assetto organizzativo della loro società parzialmente diverso da quello risultante
dalla disciplina legale.
• È necessario però che le clausole a tal fine introdotte nell'atto costitutivo (c.d. clausole
atipiche) non siano incompatibili con la disciplina del tipo di società prescelto.
• È invece inammissibile la creazione di un tipo di società del tutto inconsueto e stravagante, che
non corrisponde ad alcuno dei modelli legislativi previsti.
MOD.7 LA SOCIETÀ SEMPLICE E LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
1. NOZIONE & COSTITUZIONE (CONTRATTO)
La società semplice (artt. 2251-2290) è un tipo di società che può esercitare solo attività non
commerciale e la disciplina per essa dettata trova applicazione ove non risulti che le parti hanno
voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi. Poco diffusa e legittimamente impiegabile
solo per le imprese agricole.
La società in nome collettivo (artt. 2291-2312) è un tipo di società che può essere utilizzato sia per
l'esercizio di attività commerciale, sia per l'esercizio di attività non commerciale.
La costituzione della società:
1. Il contratto di società semplice “non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla
natura dei beni conferiti” (art. 2251). Inoltre,
• Non sono dettate disposizioni specifiche per quanto riguarda il contenuto dell'atto costitutivo.
• Oggi anche per le società semplici è oggi prevista l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'iscrizione avviene nella sezione speciale e L’art. 2 del d.lgs. 18-5-2001, n. 228, ha attribuito
efficacia di pubblicità legale all'iscrizione delle società semplici (che svolgono attività
agricola).
• Il contratto può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti
concludenti (società di fatto).
• L'eventuale silenzio delle parti, in merito ad aspetti anche essenziali del contratto di società
(Es. i conferimenti), è colmato dal legislatore con norme suppletive (artt. 2253, 2257 2263 cod.
civ.), che saranno esposte in seguito.
2. Il contratto di società in nome collettivo:
Sono dettate regole di forma (art. 2296) e di contenuto (art. 2295) per l'atto costitutivo della snc. Ma
queste regole valgono solo ai fini dell'iscrizione della società nel registro delle imprese;
Iscrizione che, a differenza di quella della società semplice, è condizione di regolarità della società,
però non è a condizione di esistenza della stessa, come nelle società di capitali. Infatti l'omessa
registrazione incide solo sulla disciplina. Da qui la distinzione fra società in nome collettivo
regolare ed irregolare:
• È regolare la società in nome collettivo iscritta nel registro delle imprese. Essa è integralmente
disciplinata dalle norme della società in nome collettivo.
• È irregolare la società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese, perché le parti
non hanno provveduto a redigere l'atto costitutivo (società di fatto) o perché, pur avendolo redatto,
non hanno provveduto alla registrazione dello stesso (società irregolare in senso proprio).
In entrambi i casi si applica la disciplina della collettiva irregolare.
Perciò, solo ai fini della registrazione e della regolarità della società, l'atto costitutivo deve essere
redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Deve inoltre contenere le seguenti
indicazioni:
1. Le generalità dei soci. La partecipazione degli incapaci è assoggettata alle norme, soci possono
essere anche altre società (di capitali in genere)
2. La ragione sociale, che deve essere costituita “dal nome di uno o più soci con l'indicazione del
rapporto sociale” (art. 2292, 1° comma). Es. Giovanni Esposito & C. s.n.c.;
3. (Facoltativo) I soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
4. La sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5. L'oggetto sociale;
6. I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7. Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera;
8. (Facoltativo) I criteri di ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9. La durata della società.
Forme speciali solo per i conferimenti e solo quando richieste dalla natura dei beni “conferiti” (art.
2251). Es. sarà necessaria la forma scritta a pena di nullità per il conferimento in proprietà di beni
immobili (art. 1350, n. 1). Non sono richieste per la validità del contratto di società. In mancanza,
sarà perciò nulla solo la partecipazione del socio conferente (salvo essenzialità dei beni conferiti).
1.1 SOCIETÀ DI FATTO, SOCIETÀ OCCULTA, SOCIETÀ APPARENTE??? MA LEGGI POI
1. Società di fatto: Per la costituzione di una società di persone non è necessario l'atto scritto. Il
contratto di società si può perfezionare anche per fatti concludenti e si parla in tal caso di società di
fatto. La società di fatto è
• Regolata dalle norme della società semplice se l'attività esercitata non è commerciale.
• È invece regolata dalle norme della collettiva irregolare se l'attività è commerciale, con la
conseguenza che tutti i soci risponderanno personalmente ed illimitatamente delle
obbligazioni sociali.
• Una società di fatto che esercita attività commerciale è esposta alla liquidazione giudiziale al pari
di ogni imprenditore commerciale. E la liquidazione giudiziale della società determina
automaticamente la liquidazione giudiziale di tutti i soci, sia soci noti al momento dell'apertura
della liquidazione giudiziale della società (soci palesi), ma anche dei soci occulti; la cui esistenza
sia successivamente scoperta.
2. Società occulta la società costituita con l'espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne
l'esistenza all'esterno. La società occulta può essere una società di fatto, ma può risultare anche da
un atto scritto tenuto segreto dai soci;
• L'attività di impresa deve essere svolta ed è svolta per conto della società