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I TIPI DI SOCIETA’
L’ordinamento – come si è già anticipato – individua una pluralità di modelli organizzativi societari: - le sei società c.d. lucrative (società semplice, s.n.c., s.a.s.; s.p.a.,
s.r.l., s.a.p.a.); - le società cooperative (con le mutue assicuratrici). Gli operatori economici hanno quindi a disposizione plurime soluzioni organizzative, in funzione
delle molteplici e diverse esigenze.
Ciascuno di questi modelli, a cui vanno aggiunte la società europea e la società cooperativa europea, rappresenta un tipo di società.
Si è già detto che ciascun modello si distingue dagli altri sotto molteplici aspetti, che concernono in sintesi:
1) le regole dell’organizzazione interna;
2) l’autonomia patrimoniale (: i rapporti fra società e terzi).
Il tipo è un modello societario con proprie caratteristiche, autonomamente disciplinato in via normativa. Quando si parla di “tipi societari”, viene in considerazione
una distinzione non in ragione del causa del contratto di società, ma una suddivisione dipendente dal modello organizzativo.
L’organizzazione interna
Sotto il profilo dell’organizzazione interna, si tratta di verificare:
A) Per quanto concerne la formazione della volontà del gruppo:
• da chi vengono assunte le decisioni in merito alla gestione dell’impresa comune (amministrazione) e alle modifiche delle basi organizzative della società
(modificazioni dell’atto costitutivo);
• chi sottostà alle decisioni;
• qual è il procedimento di formazione della decisione.
B) per quanto concerne il singolo socio:
• le modalità di partecipazione del singolo socio alla formazione della volontà sociale (diritti amministrativi);
• le modalità di partecipazione del singolo socio ai risultati dell’attività comune (diritti patrimoniali)
Il criterio plutocratico o democratico
In generale si può osservare che:
• nelle società lucrative, il criterio per stabilire chi decide e chi sottostà alle decisioni è quello plutocratico (: composto plùtos = ricchezza e krateìn = potere; ha
maggiore potere chi investe maggiormente nell’iniziativa imprenditoriale; il potere è commisurato all’investimento);
• nelle società cooperative, il criterio è quello democratico del voto capitario (: voto per teste).
In termini generali, si può osservare che le regole dell’organizzazione sono modellate come segue a seconda di alcune variabili:
• le modalità di provvista delle risorse da destinare all’iniziativa imprenditoriale (se la società fa o meno appello a pubblico risparmio);
• .
la conformazione della compagine sociale (dei soci): se la platea azionaria è mutevole o è fissa; ovvero se è vasta o ristretta
Organizzazione: per uffici o per persone A B
Compagini sociali ristrette e stabili Compagini sociali elevate e mutevoli
La competenza decisionale spetta a ciascun socio È esclusa la competenza decisionale del socio
Organizzazione per persone Organizzazione per uffici
Organizzazione per persone = i soci sono un numero ridotto e restano per lo più gli stessi. In questo caso, possono avere un ruolo decisionale a contenuto gestorio.
Organizzazione per uffici = vi è una pluralità di organi e l’assunzione delle decisioni è rimessa (non ai soci, ma) ad uffici specializzati formati da soggetti reclutati
ciclicamente.
È necessario individuare un nucleo di competenze fisse che spettano ad un ufficio perché i soci mutano continuamente e sarebbe impossibile affidare, volta per
volta, competenze a contenuto decisionale. La funzione decisionale è separata dalle persone dei soci.
Tipi societari e organizzazione
L’organizzazione per uffici è denominata organizzazione corporativa: significa che le diverse funzioni sono ripartite fra organi diversi.
Tendenzialmente le società di persone hanno le caratteristiche individuate sub A); mentre le società per azioni hanno le caratteristiche individuate sub B); la società
a responsabilità limitata può presentare caratteristiche che la avvicinano al modello sub A) o al modello sub B). Quanto ora rilevato verrà chiarito meglio in seguito
quando si analizzeranno i singoli tipi, ma conviene sin d’ora fissare alcuni punti fermi:
ORGANIZZAZIONE PER PERSONE ORGANIZZAZIONE PER UFFICI
• società per azioni società a responsabilità limitata
Società di persone
• Società a responsabilità limitata Organizzazione corporativa necessaria Organizzazione corporativa eventuale e residuale
L’organizzazione: un confronto
SOCIETA’ DI PERSONE SOCIETA’ PER AZIONI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
• • •
non è prevista un’organizzazione è prevista un’organizzazione di tipo l’organizzazione corporativa è eventuale e
corporativa fondata sulla pluralità di corporativo; residuale
• •
organi; il funzionamento degli organi sociali è il funzionamento degli organi sociali è
• regolato dal principio maggioritario; regolato dal principio maggioritario, ma
il modello si fonda sul riconoscimento ad •
ogni socio a responsabilità limitata del sono ammessi diritti particolari dei soci
ciascun socio non ha alcun potere diretto •
potere di amministrare; di amministrazione e controllo ciascun socio può essere amministratore e
• il socio ha il potere di amministrazione e ciascun socio non amministratore ha
rappresentanza a prescindere sempre il diritto di controllo
dall’ammontare del capitale conferito
I rapporti fra società e terzi
Con riferimento ai rapporti fra società e terzi, occorre stabilire:
A) chi e con quali modalità può agire con i terzi con la conseguenza che gli effetti di tale agire si producono direttamente nella sfera giuridica della società
(rappresentanza della società);
A) qual è il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali (risponde solo la società o anche i soci? Entro quali limiti? Con quale ordine?) e qual è il grado di
separazione fra il patrimonio dei soci e il patrimonio della società (i creditori particolari dei soci se ed entro che limiti possono aggredire il patrimonio sociale?
Come si vedrà ci sono società caratterizzate da un’autonomia patrimoniale perfetta e dalla personalità giuridica: la società costituisce un autonomo centro di
imputazione; mentre altre sono caratterizzate da una (mera) soggettività giuridica e da un’autonomia patrimoniale imperfetta, pur essendovi diverse “graduazioni”
di “imperfezioni”.
Analizzeremo le diverse soluzioni, quando affronteremo l’esame di ogni singolo tipo societario: ora è sufficiente avere chiaro quali sono i problemi che verranno
affrontati e quali sono i criteri di lettura della disciplina.
Criteri di classificazione dei tipi
Fissate la nozione-base, si può procedere ad uno schema in cui le società vengono aggregate secondo categorie omogenee:
società lucrative
In base allo scopo società mutualistiche
In base all’attività la società semplice può essere utilizzata solo per l’esercizio di attività non commerciali; gli altri tipi societari possono essere
utilizzati (non solo per attività non commerciali, ma) anche per attività commerciali
La personalità giuridica
Le società possono essere altresì distinte in base al fatto se abbiamo o meno personalità giuridica
Personalità giuridica Ne sono prive Sono munite di personalità giuridica
• •
Le società di persone Le società di capitali
• Le società cooperative
La responsabilità dei soci
Un ultimo criterio è quello che si fonda sul regime di responsabilità dei soci
Società con soci istituzionalmente* a responsabilità Società con soci istituzionalmente* a responsabilità
illimitata limitata
Società di persone Società di capitali
Si precisa che l’utilizzo del termine “istituzionalmente” serve a distinguere i casi in cui la responsabilità limitata o illimitata è fisiologicamente collegata al tipo sociale
prescelto, da quelli in cui vi sono deroghe per motivi “patologici”.
Ad esempio, vi sono, infatti, casi in cui la responsabilità illimitata costituisce una “sanzione” a fronte della tenuta di determinati comportamenti o di determinate
situazioni: per differenziare le ipotesi si potrebbe, appunto, parlare di responsabilità “patologica”.
Es. 1: il socio accomandante di società in accomandita semplice (che è a responsabilità limitata) potrebbe divenire a responsabilità illimitata se viola il divieto di
immistione; es. 2: il socio unico di società per azioni o di società a responsabilità limitata (che è limitatamente responsabile) potrebbe divenire a responsabilità
illimitata a determinate condizioni (se viole gli obblighi di esecuzione integrale dei conferimenti).
La libertà di scelta del tipo
In principio generale è quello della libertà di scelta, da parte dei titolari dell’iniziativa economica, del modello organizzativo mediante il quale esercitare l’attività
d’impresa.
In latri termini, i soci fondatori possono individuare liberamente il tipo societario.
Per quanto concerne il momento della scelta, quest’ultima viene di solito effettuata, in sede di costituzione della società, ma può essere mutata anche
successivamente dai soci, attraverso la modificazione dell’atto costitutivo.
l’operazione di cambiamento del tipo prende il nome di trasformazione della società (artt. 2498 ss.).
Il principio di libertà di scelta risulta, sul piano normativo dall’art. 2249 c.c., che fissa anche i limiti che incontrano i soci fondatori nell’operare la suddetta scelta:
limiti che si spiegano in ragione della natura dell’attività programmata, cioè dell’oggetto sociale.
L’art. 2249 c.c
Il principio di libertà di scelta risulta, sul piano normativo dall’art. 2249 c.c., che fissa anche i limiti che incontrano i soci fondatori nell’operare la suddetta scelta:
limiti che si spiegano in ragione della natura dell’attività programmata, cioè dell’oggetto sociale.
Ai sensi dell’art. 2249 c.c.:
“I. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.
II. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di u