DISCIPLINA DI CRISI DI GRUPPO
La riforma del diritto societario ha disciplinato il fenomeno di gruppo, ma ha lasciato
scoperto il tema della disciplina della crisi del gruppo. Cosa succede se fallisce la
capogruppo o una partecipata ? →
Per le banche abbiamo una disciplina della crisi di gruppo Possiamo estendere
questa disciplina a tutti i gruppi di società ( non solo i gruppi bancari ).
Nel codice della crisi c’è una novità lessicale per quanto riguarda la definizione di
gruppo. Il codice della crisi parla infatti di “ GRUPPO DI IMPRESE “ :
→ questa seconda nozione è più ampia rispetto a quella del codice ( gruppo di
società ), nel gruppo d’imprese potrebbero infatti entrare anche le società
individuali.
Il codice della crisi fa di tutto per evitare la liquidazione, si cerca di salvare l’attività
d’impresa. In caso di gruppo d’imprese, le trattative sono gestite a livello di gruppo (
es. il curatore fallimentare è unico per dieci società ).
FORME DI INTEGRAZIONE TRA IMPRESE
Le diverse forme di integrazione tra imprese, disciplinate dal codice o da leggi
speciali, hanno lo scopo di coordinare l’attività delle imprese contraenti, al fine di
potenziare le rispettive attività, senza rinunciare alla propria indipendenza e alla
propria personalità giuridica.
FORME DI INTEGRAZIONE :
• CONSORZI
• GEIE
• JOINT VENTURE
• ATI
• CONTRATTI DI RETE
I CONSORZI
La disciplina è composta da una prima sezione che contiene le disposizioni generali
applicabili a tutti i tipi di consorzio e da una seconda sezione relativa alle disposizioni
applicabili ai soli consorzi con attività esterna ( = sottocategoria di consorzi ).
DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI CONSORZIO ( Art. 2602 )
“Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione
comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi ( della produzione )
delle rispettive imprese”
➔ I consorzi si possono distinguersi in due categorie a seconda del tipo di
ORGANIZZAZIONE COMUNE che il contratto di consorzio istituisce :
1. CONSORZI CON ATTIVITA’ INTERNA:
Nei consorzi con attività interna, questa organizzazione comune è finalizzata a
disciplinare i rapporti reciproci tra i consorziati -> organizzazione comune per la
disciplina di determinate fasi della produzione.
Es: consorzi per la tutela dei prodotti dop, doc: i produttori del prosecco della zona
Valdobbiadene si mettono d’accordo sulle caratteristiche che il prosecco deve avere
per essere considerato doc/dop.
2. CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA:
Nei consorzi con attività esterna non c’è solo un’organizzazione comune in
termini di disciplina, ma anche un UFFICIO COMUNE, ossia una vera e propria
struttura che interagisce con i terzi -> organizzazione comune per lo
svolgimento/gestione di determinate fasi della produzione.
Es: La pubblicità del marchio mela Melinda viene fatta per tutte le società che
produco mele Melinda. In tal caso, il consorzio assume delle obbligazione in
nome proprio per conto dei consorziati (singoli coltivatori di mele).
N.B. Problema dal punto di vista giuridico : questi consorzi rappresentano un’intesa
restrittiva della concorrenza ( vietata per legge ). Ciò nonostante, sono consentiti
quando il vantaggio per il mercato è maggiore rispetto al danno che deriva della
restrizione della concorrenza.
➔ L’art. 2602 dice “PIU’ IMPRENDITORI” = il fenomeno consortile è un fenomeno di
integrazione tra più imprese.
N.B. Ci sono tuttavia delle leggi speciali che ammettono anche soggetti non
imprenditori !
➔ Il fenomeno consortile è un fenomeno di CONTRATTO.
FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONSORZIO ( Art. 2603 )
Il contratto di consorzio deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità, e deve
contenere : →
1) l'oggetto e la durata del consorzio è un contratto di durata; se non si stabilisce
diversamente è valido per 10 anni.
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito. →
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati N.B. Non si tratta di
conferimenti in denaro. Nel caso di consorzi con attività interna si fa riferimento a
prestazioni di fare o non fare (es: fornire informazioni sulla produzione, consentire il
controllo sulla qualità); nel caso di consorzi con attività esterna i consorziati devono
eseguire le prestazioni necessarie per il funzionamento dell’impresa consortile (es:
conferimento di semilavorati...).
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza
in giudizio. →
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati è un contratto APERTO (
possono entrare nuovi consorziati ).
6) i casi di recesso e di esclusione.
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Art. 2610 : salvo patto contrario in caso di trasferimento dell’azienda del consorziato
a qualunque titolo dell’azienda, l’acquirente subentra di diritto all’alienante nel
contratto di consorzio, ma, nel trasferimento per atto fra vivi, gli altri consorziati
possono escluderlo se sussiste una giusta causa.
FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO
Domanda: quali sono gli organi del consorzio ?
Non si trova nel Codice una norma che disciplina gli organi del consorzio, ma, dalle
norme presenti possiamo interpretare la necessità di un livello di organizzazione
minima.
ART 2606 : DELIBERAZIONI CONSORTILI
“ Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione
dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei
consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo
o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria
entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o,
se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.”
➔ Da questa norma possiamo intuire la necessità di un organo collegiale (
ASSEMBLEA dei CONSORZIATI ) che delibera/assume le decisioni a maggioranza.
N.B. Non è detto però che ci deve essere un’assemblea !
➔ Qualora ci sia, all’assemblea compete ogni decisione relativa all’oggetto del
consorzio e delibera con voto di maggioranza.
➔ Le delibere possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro 30 gg.
➔ N.B. Le modificazioni del contratto di consorzio devono essere fatte per iscritto a
pena di nullità e sono prese all’unanimità.
ART 2608 : ORGANI PREPOSTI AL CONSORZIO ( studio autonomo )
“La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è
→
regolata dalle norme sul mandato.” si applicano le norme sul mandato.
ART. 2605 :
“I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti
dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.”
➔ Non si parla di amministrazione, però possiamo intuire che c’è comunque un
organo direttivo = un organo che assume le decisioni.
ART 2609 : RECESSO ED ESCLUSIONE ( studio autonomo )
“Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione
del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
“ Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio,
ancorché' dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o
escluso.”
➔ →
causa legale di esclusione: trasferimento dell’azienda l’acquirente dell’azienda
subentra di diritto all’alienante nel contratto di consorzio, ma gli altri consorziati
possono escluderlo se sussiste giusta causa.
ART 2611 : CAUSE DI SCIOGLIMENTO ( studio autonomo )
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata.
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo.
3) per volontà unanime dei consorziati.
4) per deliberazione dei consorziati, presa a maggioranza, se sussiste una giusta
causa.
5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge.
6) per le altre cause previste nel contratto.
CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA
Il contratto dei consorzi con attività esterna prevede l'istituzione di un ufficio
destinato a svolgere un’attività con i terzi.
I consorzi esterni sono imprenditori commerciali, in quanto esercitano un’attività
ausiliaria delle imprese consorziate.
Ne consegue l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese di un estratto del
contratto entro 30 gg, a cura degli amministratori.
L'estratto deve indicare:
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio.
2) il cognome e il nome dei consorziati.
3) la durata del consorzio.
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza
del consorzio ed i rispettivi poteri.
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.
Devono essere iscritte nel registro delle imprese anche le modificazioni del contratto
concernenti gli elementi sopra indicati.
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
“I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il
contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è
attribuita ad altre persone.”
➔ La norma stabilisce a chi spetta la rappresentanza in giudizio, ossia a coloro ai
quali è attribuita la presidenza o la direzione del consorzio.
➔ N.B. C’è uno sdoppiamento tra rappresentanza in quanto tale ( commerciale ) e la
rappresentanza in giudizio, che potrebbe riguardare anche persone che non
hanno la rappresentanza commerciale del consorzio.
FONDO CONSORTILE
I consorzianti devono eseguire le prestazioni necessarie per il funzionamento
dell’impresa consortile (es. il conferimento di semilavorati per la produzione del
prodotto finito, consegna dei prodotti per la vendita).
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il
fondo consortile. Per tutta la durata del consorzio, i consorzianti non possono
chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorzianti non possono
→
far valere i loro diritti sul fondo medesimo Il fondo consortile è infatti un
patrimonio autonomo destinato al soddisfacimento dei creditori del consorzio.
Il co
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