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DISCIPLINA DI CRISI DI GRUPPO

La riforma del diritto societario ha disciplinato il fenomeno di gruppo, ma ha lasciato

scoperto il tema della disciplina della crisi del gruppo. Cosa succede se fallisce la

capogruppo o una partecipata ? →

Per le banche abbiamo una disciplina della crisi di gruppo Possiamo estendere

questa disciplina a tutti i gruppi di società ( non solo i gruppi bancari ).

Nel codice della crisi c’è una novità lessicale per quanto riguarda la definizione di

gruppo. Il codice della crisi parla infatti di “ GRUPPO DI IMPRESE “ :

→ questa seconda nozione è più ampia rispetto a quella del codice ( gruppo di

società ), nel gruppo d’imprese potrebbero infatti entrare anche le società

individuali.

Il codice della crisi fa di tutto per evitare la liquidazione, si cerca di salvare l’attività

d’impresa. In caso di gruppo d’imprese, le trattative sono gestite a livello di gruppo (

es. il curatore fallimentare è unico per dieci società ).

FORME DI INTEGRAZIONE TRA IMPRESE

Le diverse forme di integrazione tra imprese, disciplinate dal codice o da leggi

speciali, hanno lo scopo di coordinare l’attività delle imprese contraenti, al fine di

potenziare le rispettive attività, senza rinunciare alla propria indipendenza e alla

propria personalità giuridica.

FORME DI INTEGRAZIONE :

• CONSORZI

• GEIE

• JOINT VENTURE

• ATI

• CONTRATTI DI RETE

I CONSORZI

La disciplina è composta da una prima sezione che contiene le disposizioni generali

applicabili a tutti i tipi di consorzio e da una seconda sezione relativa alle disposizioni

applicabili ai soli consorzi con attività esterna ( = sottocategoria di consorzi ).

DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI CONSORZIO ( Art. 2602 )

“Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione

comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi ( della produzione )

delle rispettive imprese”

➔ I consorzi si possono distinguersi in due categorie a seconda del tipo di

ORGANIZZAZIONE COMUNE che il contratto di consorzio istituisce :

1. CONSORZI CON ATTIVITA’ INTERNA:

Nei consorzi con attività interna, questa organizzazione comune è finalizzata a

disciplinare i rapporti reciproci tra i consorziati -> organizzazione comune per la

disciplina di determinate fasi della produzione.

Es: consorzi per la tutela dei prodotti dop, doc: i produttori del prosecco della zona

Valdobbiadene si mettono d’accordo sulle caratteristiche che il prosecco deve avere

per essere considerato doc/dop.

2. CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA:

Nei consorzi con attività esterna non c’è solo un’organizzazione comune in

termini di disciplina, ma anche un UFFICIO COMUNE, ossia una vera e propria

struttura che interagisce con i terzi -> organizzazione comune per lo

svolgimento/gestione di determinate fasi della produzione.

Es: La pubblicità del marchio mela Melinda viene fatta per tutte le società che

produco mele Melinda. In tal caso, il consorzio assume delle obbligazione in

nome proprio per conto dei consorziati (singoli coltivatori di mele).

N.B. Problema dal punto di vista giuridico : questi consorzi rappresentano un’intesa

restrittiva della concorrenza ( vietata per legge ). Ciò nonostante, sono consentiti

quando il vantaggio per il mercato è maggiore rispetto al danno che deriva della

restrizione della concorrenza.

➔ L’art. 2602 dice “PIU’ IMPRENDITORI” = il fenomeno consortile è un fenomeno di

integrazione tra più imprese.

N.B. Ci sono tuttavia delle leggi speciali che ammettono anche soggetti non

imprenditori !

➔ Il fenomeno consortile è un fenomeno di CONTRATTO.

FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONSORZIO ( Art. 2603 )

Il contratto di consorzio deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità, e deve

contenere : →

1) l'oggetto e la durata del consorzio è un contratto di durata; se non si stabilisce

diversamente è valido per 10 anni.

2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito. →

3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati N.B. Non si tratta di

conferimenti in denaro. Nel caso di consorzi con attività interna si fa riferimento a

prestazioni di fare o non fare (es: fornire informazioni sulla produzione, consentire il

controllo sulla qualità); nel caso di consorzi con attività esterna i consorziati devono

eseguire le prestazioni necessarie per il funzionamento dell’impresa consortile (es:

conferimento di semilavorati...).

4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza

in giudizio. →

5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati è un contratto APERTO (

possono entrare nuovi consorziati ).

6) i casi di recesso e di esclusione.

7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Art. 2610 : salvo patto contrario in caso di trasferimento dell’azienda del consorziato

a qualunque titolo dell’azienda, l’acquirente subentra di diritto all’alienante nel

contratto di consorzio, ma, nel trasferimento per atto fra vivi, gli altri consorziati

possono escluderlo se sussiste una giusta causa.

FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

Domanda: quali sono gli organi del consorzio ?

Non si trova nel Codice una norma che disciplina gli organi del consorzio, ma, dalle

norme presenti possiamo interpretare la necessità di un livello di organizzazione

minima.

ART 2606 : DELIBERAZIONI CONSORTILI

“ Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione

dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei

consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo

o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria

entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o,

se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.”

➔ Da questa norma possiamo intuire la necessità di un organo collegiale (

ASSEMBLEA dei CONSORZIATI ) che delibera/assume le decisioni a maggioranza.

N.B. Non è detto però che ci deve essere un’assemblea !

➔ Qualora ci sia, all’assemblea compete ogni decisione relativa all’oggetto del

consorzio e delibera con voto di maggioranza.

➔ Le delibere possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro 30 gg.

➔ N.B. Le modificazioni del contratto di consorzio devono essere fatte per iscritto a

pena di nullità e sono prese all’unanimità.

ART 2608 : ORGANI PREPOSTI AL CONSORZIO ( studio autonomo )

“La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è

regolata dalle norme sul mandato.” si applicano le norme sul mandato.

ART. 2605 :

“I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti

dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.”

➔ Non si parla di amministrazione, però possiamo intuire che c’è comunque un

organo direttivo = un organo che assume le decisioni.

ART 2609 : RECESSO ED ESCLUSIONE ( studio autonomo )

“Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione

del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

“ Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio,

ancorché' dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o

escluso.”

➔ →

causa legale di esclusione: trasferimento dell’azienda l’acquirente dell’azienda

subentra di diritto all’alienante nel contratto di consorzio, ma gli altri consorziati

possono escluderlo se sussiste giusta causa.

ART 2611 : CAUSE DI SCIOGLIMENTO ( studio autonomo )

Il contratto di consorzio si scioglie:

1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata.

2) per il conseguimento dell'oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo.

3) per volontà unanime dei consorziati.

4) per deliberazione dei consorziati, presa a maggioranza, se sussiste una giusta

causa.

5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge.

6) per le altre cause previste nel contratto.

CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA

Il contratto dei consorzi con attività esterna prevede l'istituzione di un ufficio

destinato a svolgere un’attività con i terzi.

I consorzi esterni sono imprenditori commerciali, in quanto esercitano un’attività

ausiliaria delle imprese consorziate.

Ne consegue l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese di un estratto del

contratto entro 30 gg, a cura degli amministratori.

L'estratto deve indicare:

1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio.

2) il cognome e il nome dei consorziati.

3) la durata del consorzio.

4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza

del consorzio ed i rispettivi poteri.

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Devono essere iscritte nel registro delle imprese anche le modificazioni del contratto

concernenti gli elementi sopra indicati.

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

“I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il

contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è

attribuita ad altre persone.”

➔ La norma stabilisce a chi spetta la rappresentanza in giudizio, ossia a coloro ai

quali è attribuita la presidenza o la direzione del consorzio.

➔ N.B. C’è uno sdoppiamento tra rappresentanza in quanto tale ( commerciale ) e la

rappresentanza in giudizio, che potrebbe riguardare anche persone che non

hanno la rappresentanza commerciale del consorzio.

FONDO CONSORTILE

I consorzianti devono eseguire le prestazioni necessarie per il funzionamento

dell’impresa consortile (es. il conferimento di semilavorati per la produzione del

prodotto finito, consegna dei prodotti per la vendita).

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il

fondo consortile. Per tutta la durata del consorzio, i consorzianti non possono

chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorzianti non possono

far valere i loro diritti sul fondo medesimo Il fondo consortile è infatti un

patrimonio autonomo destinato al soddisfacimento dei creditori del consorzio.

Il co

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FG23AG di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Urbani Alberto.
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