LE OBBLIGAZIONI
Per le società per azioni il prestito obbligazionario è uno strumento di
finanziamento a medio-lungo termine; le obbligazioni vengono infatti emesse
dalla società a fronte di una raccolta di denaro. Le obbligazioni sono strumenti
standardizzati di massa (= in quanto vengono emesse in serie ) -> per questo
motivo il codice ha previsto anche un’organizzazione di questi finanziatori della
società : Assemblea degli obbligazionisti + un rappresentante comune degli
obbligazionisti.
Normalmente al prestito obbligazionario sottostà un contratto di mutuo ( = la
società emette titoli a fronte della raccolta di DENARO ), ma non è detto che sia
sempre così, il rapporto sottostante potrebbe infatti essere di compravendita o
fornitura. Es. la nostra spa è una società di trasporti e ha bisogno di cambiare i
propri tir. Anziché emettere obbligazioni al mercato per la raccolta di denaro,
potrebbe emetterle direttamente al concessionario che gli fornisce i camion.
AZIONI ( capitale di rischio ) VS OBBBLIGAZIONI = Quando un soggetto sottoscrive
azioni, ossia una parte del capitale sociale, acquista lo status di socio e partecipa al
rischio d’impresa nei limiti di quanto conferito; quando invece un soggetto
sottoscrive delle obbligazioni acquista solo lo status di creditore sociale. Il rischio
in capo all’obbligazionista consiste dunque nel non vedersi remunerato quanto
prestato. Si tratta tuttavia di un rischio minore rispetto a quello sostenuto
dall’azionista in quanto gli obbligazionisti, essendo creditori, hanno diritto alla
restituzione di quanto prestato alla società e in caso di fallimento hanno diritto ad
essere rimborsati prima degli azionisti.
N.B. Anche le obbligazioni, al pari delle azioni, possono essere dematerializzate e,
nel caso delle società quotate le obbligazioni devono essere dematerializzate.
N.B. le obbligazioni non concorrono a formare il capitale sociale !
OBBLIGAZIONI = TITOLI DI CREDITO
Le obbligazioni sono sicuramente dei titoli di credito -> in quanto tali applicheremo
loro la disciplina dei titoli di credito.
Con l’emissione di obbligazioni le società, oltre a raccogliere risparmio presso il
pubblico, sollecitano l’investimento; per fare questo le società sono obbligate a
redigere un prospetto che deve essere autorizzato dalla CONSOB.
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
Il codice lascia alle società ampia libertà nel configurare i prestito obbligazionari in
quanto a contenuti, con la sola eccezione delle obbligazioni convertibili, che
vengono disciplinate direttamente dal codice.
Le obbligazioni convertibili sono dei titoli che incorporano un diritto di opzione
consistente nella possibilità per l’obbligazionista di convertire il suo status di
obbligazionista ad azionista, ad una data scadenza. Questo significa che quando
una società per azioni delibera l’emissione di un prestito obbligazionario
convertibile sta implicitamente deliberando un aumento del capitale sociale che
non è immediato, ma avverrà quando sorge il diritto di opzione.
La conversione può essere DIRETTA ( conversione in azioni della stessa società che
ha emesso le obbligazioni ) o INDIRETTA ( conversione in azioni di un’altra società
-> si presuppone un accordo ).
OBBLIGAZIONI CUM WARRANT ( non sono disciplinate nel codice, ma esistono)
= queste obbligazioni sono simili alle obbligazioni convertibili, in quanto al termine
di un periodo prefissato, il possessore ha diritto ad esercitare il proprio diritto di
opzione; tuttavia, mentre nelle obbligazioni convertibili tale diritto consiste nel
convertire lo status da obbligazionista ad azionista, nelle obbligazioni cum warrant i
due status possono anche convivere ( all’obbligazionista sarà chiesto se vuole
diventare anche azionista sottoscrivendo azioni di nuova emissione ).
Si tratta dunque di un diritto che può essere scorporato dall’obbligazione e circolare
autonomamente nel mercato -> il warrant ( strumento che incorpora tale diritto )
rappresenta un valore aggiunto per l’obbligazionista in quanto l’obbligazionista che
non ha alcun interesse a diventare azionista può vendere il suo diritto di opzione a
qualcun altro che è disposto a pagarlo pur di diventare socio della società.
Per quando riguarda la remunerazione possiamo distinguere tra :
- Obbligazioni INDICIZZATE negli interessi: relativamente alle quali il pagamento
degli interessi è ancorato a parametri interni o esterni alla società finanziata, ossia
all’andamento della società.
- Obbligazioni a CAPITALIZZAZIONE INTEGRALE : nella quale gli interessi vengono
pagati in un’unica soluzione, ossia al rimborso del capitale.
OBBLIGAZIONI SUBORDINATE = se la società fallisce/diventa insolvente/viene
sottoposta a liquidazione giudiziale, il curatore deve stilare la lista dei creditori (
creditori privilegiati = artigiani, creditori chirografari = obbligazionisti, azionisti ) e
provvedere a rimborsarli. Gli obbligazionisti subordinati verranno rimborsati solo
dopo che saranno stati rimborsati tutti gli altri obbligazionisti normali.
Queste obbligazioni vengono remunerate di più in quanto incorporano un rischio
maggiore.
L’emissione delle obbligazioni rappresenta un’operazione di raccolta del risparmio
tra il pubblico. Essendo questa un’attività riservata solitamente alle banche il
legislatore ha deciso di fissare dei limiti quantitativi all’emissione delle obbligazioni
da parte delle S.p.a., al fine di proteggere gli obbligazionisti.
LIMITI QUANTITATIVI :
ART 2412 c.c.
“ La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale
e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano
il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in
eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva
circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società
nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del
medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili
medesimi. “
SPIEGAZIONE :
➔ ( 1° comma ) Prima della riforma del 2003 il limite era dato dal capitale sociale
versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato. In seguito alla
riforma il legislatore ha previsto come limite generale che le obbligazioni non
possono essere emesse per somma complessivamente eccedente il
DOPPIO del capitale sociale + riserve legali + altre riserve disponibili.
L'ultimo bilancio approvato non deve essere necessariamente l'ultimo
bilancio di esercizio ma può essere anche un bilancio straordinario infra-
annuale.
➔ Questo limite quantitativo non si applica alle società quotate ( a meno che
non ricorrano particolari motivi di interesse nazionale ) perché essendo
queste vigilate dalla Consob il rischio di insolvenza si presuppone minore
rispetto alle società non quotate.
➔ ( 2° comma ) Questo limite può essere derogato se le obbligazioni emesse in
eccedenza vengono sottoscritte da investitori professionali ( es. banche,
imprese di assicurazione… ), in quanto tali investitori, diversamente dal
comune risparmiatore, sono in grado di valutare il rischio che tale
investimento comporta.
Le banche possono vendere queste obbligazioni ad un altro operatore
professionale ma non ad un investitore non professionale -> per evitare che
ciò accada il codice ha previsto che qualora la spa che ha emesso tali
obbligazioni fallisse e le obbligazioni non venissero rimborsate alla scadenza,
il rischio di non vedersi remunerato verrà sostenuto non dall’acquirente (
comune risparmiatore ) ma dall’alienante, ossia dall’investitore professionale.
➔ ( 3° comma ) Se le obbligazioni vengono garantite da ipoteca di primo grado
su beni immobili della società è possibile eccedere limite quantitativo del
primo comma, in quanto si tratta di obbligazioni sicure.
ART. 2413 c.c.
“ La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale
sociale o distribuire riserve se, rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in
circolazione, il limite di cui al primo comma dell'articolo 2412 c.c. non risulta più
rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in
conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinché l'ammontare del capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà
dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.”
➔ Questo limite va rispettato non solo in fase di emissione ma anche durante
tutta la durata del prestito obbligazionario.
A tal fine la norma vieta la riduzione volontaria del capitale sociale quando
questa viola il limite di cui all’art.2412 1° comma. È invece consentita la
riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite, ma in tal caso il
legislatore sancisce il divieto di distribuzione degli utili finché l'ammontare
del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli
la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
N.B. Questi limiti quantitativi servono per evitare che la società si indebiti a livelli
tali da non poter più rimborsare gli obbligazionisti.
PROCEDIMENTO DI EMISSIONE
L’emissione delle obbligazioni tradizionalmente è consentita solo alle società per
azioni, alle cooperative e alle società in accomandita per azioni ( sapa ).
Con la riforma del diritto societario si è prevista la possibilità per le S.r.l di emettere
TITOLI DI DEBITO ( sinonimo di obbligazioni ).
Restano, invece, escluse le società di persone.
ART 2410 c.c. : EMISSIONE
“ Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di
obbligazioni è deliberata dagli amministratori. “
➔ È competenza dell’organo amministrativo la delibera del prestito
obbligazionario. N.B. prima della riforma del 2003 il prestito obbligazionario
richiedeva la delibera dell’assemblea straordinaria dei soci a maggioranza
rafforzata.
➔ ECCEZIONE : La legge dispone diversamente nel caso delle obbligazioni
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