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LE OBBLIGAZIONI

Per le società per azioni il prestito obbligazionario è uno strumento di

finanziamento a medio-lungo termine; le obbligazioni vengono infatti emesse

dalla società a fronte di una raccolta di denaro. Le obbligazioni sono strumenti

standardizzati di massa (= in quanto vengono emesse in serie ) -> per questo

motivo il codice ha previsto anche un’organizzazione di questi finanziatori della

società : Assemblea degli obbligazionisti + un rappresentante comune degli

obbligazionisti.

Normalmente al prestito obbligazionario sottostà un contratto di mutuo ( = la

società emette titoli a fronte della raccolta di DENARO ), ma non è detto che sia

sempre così, il rapporto sottostante potrebbe infatti essere di compravendita o

fornitura. Es. la nostra spa è una società di trasporti e ha bisogno di cambiare i

propri tir. Anziché emettere obbligazioni al mercato per la raccolta di denaro,

potrebbe emetterle direttamente al concessionario che gli fornisce i camion.

AZIONI ( capitale di rischio ) VS OBBBLIGAZIONI = Quando un soggetto sottoscrive

azioni, ossia una parte del capitale sociale, acquista lo status di socio e partecipa al

rischio d’impresa nei limiti di quanto conferito; quando invece un soggetto

sottoscrive delle obbligazioni acquista solo lo status di creditore sociale. Il rischio

in capo all’obbligazionista consiste dunque nel non vedersi remunerato quanto

prestato. Si tratta tuttavia di un rischio minore rispetto a quello sostenuto

dall’azionista in quanto gli obbligazionisti, essendo creditori, hanno diritto alla

restituzione di quanto prestato alla società e in caso di fallimento hanno diritto ad

essere rimborsati prima degli azionisti.

N.B. Anche le obbligazioni, al pari delle azioni, possono essere dematerializzate e,

nel caso delle società quotate le obbligazioni devono essere dematerializzate.

N.B. le obbligazioni non concorrono a formare il capitale sociale !

OBBLIGAZIONI = TITOLI DI CREDITO

Le obbligazioni sono sicuramente dei titoli di credito -> in quanto tali applicheremo

loro la disciplina dei titoli di credito.

Con l’emissione di obbligazioni le società, oltre a raccogliere risparmio presso il

pubblico, sollecitano l’investimento; per fare questo le società sono obbligate a

redigere un prospetto che deve essere autorizzato dalla CONSOB.

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Il codice lascia alle società ampia libertà nel configurare i prestito obbligazionari in

quanto a contenuti, con la sola eccezione delle obbligazioni convertibili, che

vengono disciplinate direttamente dal codice.

Le obbligazioni convertibili sono dei titoli che incorporano un diritto di opzione

consistente nella possibilità per l’obbligazionista di convertire il suo status di

obbligazionista ad azionista, ad una data scadenza. Questo significa che quando

una società per azioni delibera l’emissione di un prestito obbligazionario

convertibile sta implicitamente deliberando un aumento del capitale sociale che

non è immediato, ma avverrà quando sorge il diritto di opzione.

La conversione può essere DIRETTA ( conversione in azioni della stessa società che

ha emesso le obbligazioni ) o INDIRETTA ( conversione in azioni di un’altra società

-> si presuppone un accordo ).

OBBLIGAZIONI CUM WARRANT ( non sono disciplinate nel codice, ma esistono)

= queste obbligazioni sono simili alle obbligazioni convertibili, in quanto al termine

di un periodo prefissato, il possessore ha diritto ad esercitare il proprio diritto di

opzione; tuttavia, mentre nelle obbligazioni convertibili tale diritto consiste nel

convertire lo status da obbligazionista ad azionista, nelle obbligazioni cum warrant i

due status possono anche convivere ( all’obbligazionista sarà chiesto se vuole

diventare anche azionista sottoscrivendo azioni di nuova emissione ).

Si tratta dunque di un diritto che può essere scorporato dall’obbligazione e circolare

autonomamente nel mercato -> il warrant ( strumento che incorpora tale diritto )

rappresenta un valore aggiunto per l’obbligazionista in quanto l’obbligazionista che

non ha alcun interesse a diventare azionista può vendere il suo diritto di opzione a

qualcun altro che è disposto a pagarlo pur di diventare socio della società.

Per quando riguarda la remunerazione possiamo distinguere tra :

- Obbligazioni INDICIZZATE negli interessi: relativamente alle quali il pagamento

degli interessi è ancorato a parametri interni o esterni alla società finanziata, ossia

all’andamento della società.

- Obbligazioni a CAPITALIZZAZIONE INTEGRALE : nella quale gli interessi vengono

pagati in un’unica soluzione, ossia al rimborso del capitale.

OBBLIGAZIONI SUBORDINATE = se la società fallisce/diventa insolvente/viene

sottoposta a liquidazione giudiziale, il curatore deve stilare la lista dei creditori (

creditori privilegiati = artigiani, creditori chirografari = obbligazionisti, azionisti ) e

provvedere a rimborsarli. Gli obbligazionisti subordinati verranno rimborsati solo

dopo che saranno stati rimborsati tutti gli altri obbligazionisti normali.

Queste obbligazioni vengono remunerate di più in quanto incorporano un rischio

maggiore.

L’emissione delle obbligazioni rappresenta un’operazione di raccolta del risparmio

tra il pubblico. Essendo questa un’attività riservata solitamente alle banche il

legislatore ha deciso di fissare dei limiti quantitativi all’emissione delle obbligazioni

da parte delle S.p.a., al fine di proteggere gli obbligazionisti.

LIMITI QUANTITATIVI :

ART 2412 c.c.

“ La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma

complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale

e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano

il rispetto del suddetto limite.

Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in

eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali

soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva

circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società

nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del

medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su

immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili

medesimi. “

SPIEGAZIONE :

➔ ( 1° comma ) Prima della riforma del 2003 il limite era dato dal capitale sociale

versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato. In seguito alla

riforma il legislatore ha previsto come limite generale che le obbligazioni non

possono essere emesse per somma complessivamente eccedente il

DOPPIO del capitale sociale + riserve legali + altre riserve disponibili.

L'ultimo bilancio approvato non deve essere necessariamente l'ultimo

bilancio di esercizio ma può essere anche un bilancio straordinario infra-

annuale.

➔ Questo limite quantitativo non si applica alle società quotate ( a meno che

non ricorrano particolari motivi di interesse nazionale ) perché essendo

queste vigilate dalla Consob il rischio di insolvenza si presuppone minore

rispetto alle società non quotate.

➔ ( 2° comma ) Questo limite può essere derogato se le obbligazioni emesse in

eccedenza vengono sottoscritte da investitori professionali ( es. banche,

imprese di assicurazione… ), in quanto tali investitori, diversamente dal

comune risparmiatore, sono in grado di valutare il rischio che tale

investimento comporta.

Le banche possono vendere queste obbligazioni ad un altro operatore

professionale ma non ad un investitore non professionale -> per evitare che

ciò accada il codice ha previsto che qualora la spa che ha emesso tali

obbligazioni fallisse e le obbligazioni non venissero rimborsate alla scadenza,

il rischio di non vedersi remunerato verrà sostenuto non dall’acquirente (

comune risparmiatore ) ma dall’alienante, ossia dall’investitore professionale.

➔ ( 3° comma ) Se le obbligazioni vengono garantite da ipoteca di primo grado

su beni immobili della società è possibile eccedere limite quantitativo del

primo comma, in quanto si tratta di obbligazioni sicure.

ART. 2413 c.c.

“ La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale

sociale o distribuire riserve se, rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in

circolazione, il limite di cui al primo comma dell'articolo 2412 c.c. non risulta più

rispettato.

Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in

conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinché l'ammontare del capitale

sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà

dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.”

➔ Questo limite va rispettato non solo in fase di emissione ma anche durante

tutta la durata del prestito obbligazionario.

A tal fine la norma vieta la riduzione volontaria del capitale sociale quando

questa viola il limite di cui all’art.2412 1° comma. È invece consentita la

riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite, ma in tal caso il

legislatore sancisce il divieto di distribuzione degli utili finché l'ammontare

del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli

la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

N.B. Questi limiti quantitativi servono per evitare che la società si indebiti a livelli

tali da non poter più rimborsare gli obbligazionisti.

PROCEDIMENTO DI EMISSIONE

L’emissione delle obbligazioni tradizionalmente è consentita solo alle società per

azioni, alle cooperative e alle società in accomandita per azioni ( sapa ).

Con la riforma del diritto societario si è prevista la possibilità per le S.r.l di emettere

TITOLI DI DEBITO ( sinonimo di obbligazioni ).

Restano, invece, escluse le società di persone.

ART 2410 c.c. : EMISSIONE

“ Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di

obbligazioni è deliberata dagli amministratori. “

➔ È competenza dell’organo amministrativo la delibera del prestito

obbligazionario. N.B. prima della riforma del 2003 il prestito obbligazionario

richiedeva la delibera dell’assemblea straordinaria dei soci a maggioranza

rafforzata.

➔ ECCEZIONE : La legge dispone diversamente nel caso delle obbligazioni

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FG23AG di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Urbani Alberto.
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