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Principio dell'indivisibilità delle azioni secondo l'art. 2347 c.c.
Secondo l'art. 2347 c.c., le azioni sono indivisibili. Attraverso questa enunciazione il legislatore vuole esprimere il principio per cui, essendo l'azione l'unità di misura elementare della partecipazione, essa costituisce l'entità "minima e non frazionabile dei diritti attribuiti al socio, diritti dei quali rimane preclusa qualsiasi possibilità di esercizio parziale ovvero, e più precisamente, di esercizio in misura comunque inferiore a quella segnata dal valore nominale, statutariamente predeterminato, dell'azione stessa".
Il principio comporta rilevanti conseguenze in caso di comproprietà e cioè nei casi in cui sono proprietari di un'azione o di un pacchetto di azioni più soggetti pro-indiviso (situazione che può discendere, ad esempio, dai casi di successione mortis causa o di acquisto da parte dei coniugi in regime di comunione legale). In particolare...
l’indivisibilità dell’azione comporta che su di essa non è consentito l’esercizio dei diritti sociali ad ogni comproprietario secondo la quota di contitolarità. L’art. 2347 c.c. si preoccupa anzi di prevedere uno specifico regime in caso di comproprietà. In base all’art. 2347, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. La nomina di esso è regolata dalle disposizioni in materia di comunione (artt. 1105 e 1106 c.c.). Il rappresentante comune è nominato dalla maggioranza dei comproprietari calcolata secondo il valore delle quote. In assenza di una nomina, essa può essere disposta dall’autorità giudiziaria dietro richiesta di ciascun partecipante. Rappresentante può essere nominato anche un estraneo. Nel caso in cui il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono.efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari rispondono solidalmente delle obbligazioni derivanti dall'azione.
controllo interno nel sistema di amministrazione monistico
Questo modello presenta delle caratteristiche che sono peculiari. L'organo amministrativo, al proprio interno, insedia un organo di controllo che in America si chiama audit committee mentre da noi si chiama comitato per il controllo.
E' un organo che rappresenta un'emanazione interna dello stesso organo amministrativo perciò, le medesime persone che siedono nel Consiglio di amministrazione, possono anche sedere nell'organo di controllo e quindi deliberano le operazioni quali membri del Consiglio di amministrazione che sono poi sottoposte al controllo di una parte di quei componenti in quanto al tempo stesso componenti del Comitato per il controllo.
Tutto ciò offre garanzie e presenta anche degli inconvenienti. L'inconveniente è quello del controllare se stessi, ma la
garanzia è rappresentata dal fatto che i controllori sono più a conoscenza dei processi decisionali che controllano poiché sono investiti loro stessi di questi processi decisionali. Sotto questo aspetto c'è una maggiore aderenza alle esigenze del controllo da parte dell'organo deputato allo svolgimento della funzione di controllo.
Lez. 20 - 21 Il controllo di gestione (32) (n.b. tratta in trasversale il controllo di gestione sui 3 modelli di governance)
Per quanto riguarda il sistema dei controlli interni nelle società per azioni si prevede una ripartizione dello stesso potere tra una pluralità di organi. Quello che distingue i singoli organi sono le valutazioni da effettuare, in attuazione del potere conferito dalla legge nell'esercizio concreto delle proprie funzioni.
In riferimento ai modelli di governance delle società per azioni, il nostro ordinamento con la riforma del 2003 ha previsto tre sistemi di amministrazione
e controllo. Sono: il modello tradizionale, il modello monistico ed il modello dualistico. Nel modello tradizionale è presente un'assemblea dei soci che delibera a maggioranza di quote e, nomina l'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione) e il collegio sindacale. Il controllo della gestione viene svolta dal collegio dei sindaci che esercita il controllo di legalità e di efficienza. Funzione primaria del collegio sindacale è quella di controllo. Il controllo della gestione dei sindaci ha per oggetto l'amministrazione della società globalmente intesa al fine di assicurare che venga svolta nel rispetto della legge, dell'atto costitutivo e dei principi di corretta amministrazione. La vigilanza del collegio è esercitata nei confronti degli amministratori quale organo investito della gestione della società, dell'attività dell'assemblea dei soci e se previsto dallo statuto può.esercitare anche la revisione legale dei conti. I sindaci hanno il potere-dovere di partecipare alle assemblee dei soci, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, possono procedere ad atti (anche individuali) di ispezione e controllo e chiedere notizie agli amministratori anche dell'andamento di particolari operazioni o determinati affari di società controllate. E ancora possono convocare l'assemblea qualora ritenga che siano stati commessi fatti censurabili di elevata gravità e promuovere il controllo giudiziario sulla gestione per gravi irregolarità nella gestione. Nel modello dualistico, di ispirazione tedesca, prevede la presenza dell'assemblea dei soci, il quale nomina il Consiglio di sorveglianza, che a sua volta nomina il Consiglio di gestione. Qui l'assemblea dei soci appare depotenziata rispetto al modello tradizionale, essa perde la nomina dei membri del consiglio di gestione, l'azione diresponsabilità nei confronti del Consiglio di gestione l'approvazione del bilancio salva diversa disposizione statutaria. Il Consiglio di sorveglianza assomma in sé sia le funzioni che sono proprie di un collegio sindacale ossia il controllo di legalità ed efficienza dell'impresa sociale, sia funzioni di indirizzo della gestione alcune funzioni tipiche dell'assemblea (le stesse appena enunciate). Infine un'apposita clausola statutaria può riservare al consiglio di sorveglianza competenze in materia di attività programmatiche della società, danno allo stesso una connotazione di organo di alta amministrazione (l'approvazione delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari della società). Il Consiglio di gestione è l'organo amministrativo, a cui compete la gestione dell'impresa, vale a dire le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Il modello monistico, tipico dell'area di common law, prevede un modello di amministrazione sostanzialmente uguale a quello tradizionale: le principali differenze consistono nella impossibilità di affidare l'amministrazione ad un amministratore unico e nella eliminazione del collegio sindacale. Vi è quindi un consiglio di amministrazione obbligatorio al posto di un eventuale amministratore unico, cui spetta esclusivamente la gestione dell'impresa e un comitato per il controllo sulla gestione scelto all'interno del consiglio di amministrazione fra i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità eventualmente richiesti dallo statuto. Ad esso spettano sia le funzioni di controllo tipiche di un Collegio sindacale, sia compiti attribuiti dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile. Inoltre, partecipa alle assemblee e adunanze del consiglio.Il sistema di amministrazione delle società può essere di diversi tipi. Nel sistema monistico, il controllo è affidato a un unico organo, il consiglio di amministrazione, che è composto da amministratori e controllori. Il collegio sindacale assiste senza voto ai consigli di amministrazione, mentre i controllori votano per le deliberazioni riguardanti l'oggetto sociale.
Il modello anglosassone, invece, prevede la presenza di un comitato per il controllo che agisce sia come gestore che come controllore. Questo sistema presenta una debolezza nel fatto che i controllori sono nominati direttamente dai controllati e partecipano e votano nel consiglio di amministrazione. Tuttavia, il fatto che la vigilanza sull'amministrazione sia svolta da un comitato interno al consiglio di amministrazione non deve determinare una minore attività di controllo.
Entrambi i sistemi, monistico e dualistico, mirano a garantire una governance efficace della società.
semplificato e flessibile rispetto agli altri modelli alternativi. Il punto di forza di questo sistema di governance è la facilità con cui l'organo amministrativo e l'organo deputato al controllo, scambiano le informazioni, conseguendo risparmi di tempo e di costi e una elevata trasparenza tra gli organi di amministrazione e di controllo. La scelta del modello può essere dettata da valutazioni strategiche circa i mercati nazionali o internazionali nei quali si desidera operare, dunque sulla base di valutazioni circa le possibilità e le potenzialità offerte in ciascun ambito. Ad esempio un'impresa italiana che intende avere sbocchi soprattutto sul mercato americano, cercherà di adottare un modello di governance che corrisponda a quello americano al fine di apparire come qualcosa di omogeneo alle imprese locali, e vincere così la diffidenza delle istituzioni nonché dei concorrenti. Oppure optare per il modello tedesco, quandosivoglia evitare il ricorso all'istituto dell'affitto d'azienda, in presenza di eredi incapaci o disinteressati al perseguimento dell'oggetto sociale. Vediamo alcune differenze tra i modelli di governance adottati dal nostro ordinamento e i rispettivi modelli ispiratori. Il modello tedesco del sistema cosiddetto dualistico si confà in maniera particolare alla public corporation o la public company, ossia alle società aperte ad un pubblico esteso di piccoli azionisti, senza un controllo interno da parte di un gruppo consistente di azionisti, nella quale quindi domina la figura degli amministratori. Il modello dualistico è adatto a società con un azionariato diffuso con scarsa propensione all'imprenditorialità. Infatti le scelte e le valutazioni tipiche imprenditoriali, come la nomina degli amministratori e l'approvazione del bilancio sono sottratte ai soci e affidate ad un organo professionale. La normativa stabilisce chealmeno uno dei membri deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre lo statuto può stabilire in aggiunta particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. È bene sottolineare l'importanza di garantire una composizione del team che assicuri competenza e imparzialità nella revisione contabile.