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Es se voglio fare una società devo necessariamente utilizzare uno dei 6 modelli, detti tipi societari,
identificati dal legislatore.
All’interno del tipo societario posso modificare alcune sue caratteristiche. Spesso tale potere è
molto ampio, altre volte è più ristretto.
Ci deve sempre comunque essere una coerenza tra caratteri del tipo sociale e modifiche alla
disciplina legale che propongo.
Questi tipi societari sono:
-società semplice
-Snc
-Sas
Queste sono le società di persone.
Esse sono caratterizzate dalla particolare rilevanza delle persone dei soci.
Nelle Spa invece le caratteristiche personali del socio sono tendenzialmente irrilevanti.
Viceversa in una piccola società di persone formata da 3 soci, che rispondono illimitatamente delle
obbligazioni da essa assunte, è fondamentale la figura personale del socio (es uno è ricco l’altro
meno, uno è bravo a fare quel mestiere l’altro meno).
È altrettanto importante sapere che spesso i soci delle società di persone lavorano nella società
stessa come dipendenti, o in quanto co-imprenditori. Questo li rende ancora più bisognosi di
protezione, dal momento che non mettono nella società solo il capitale, ma anche lavoro.
Da tale rilievo dei soci discendono le caratteristiche della società di persone, in cui i soci godranno
di un’ampia autonomia organizzativa.
L’organizzazione è funzionale a garantire l’efficiente funzionamento dell’impresa, e quindi la
protezione dei terzi.
Come contrappeso, in una società in cui l’organizzazione è in gran parte rimessa alla discrezionalità
dei soci, c’è la responsabilità illimitata.
Dove invece le regole organizzative sono più severe, c’è il beneficio della irresponsabilità dei soci.
-Spa
-Srl
-Sapa
Sono invece le società di capitali.
In esse le regole organizzative sono più rigide, e tende a sbiadire la rilevanza personale del socio.
Non sempre è così, perché es in Meta la rilevanza di Zuckenberg è fondamentale.
Le regole cambiano a seconda che nel caso concreto ci sia un socio che ha più rilevanza degli altri o
meno.
Come contrappeso abbiamo l’autonomia patrimoniale perfetta del socio, che non risponde con il suo
patrimonio delle obbligazioni assunte dalla società.
L’ultimo tipo sociale è quello delle cooperative, in cui ho un vantaggio mutualistico (e delle società
consortili).
In quest’ultimo caso attribuisco ad un tipo societario uno scopo consortile, ovvero uno scopo
mutualistico (offrire ai consociati un vantaggio che consiste in una minore spesa o un maggior
ricavo derivante da un contratto stipulato tra il socio e la società).
Es Coop, così come per gli altri supermercati, fornisce una tessera che mi fa diventare socio.
In tal modo ottengo degli sconti sui prodotti. Quello sconto è il vantaggio mutualistico del mio
essere socio Coop.
Realizzo quindi il mio vantaggio non direttamente dal fatto di essere socio della Coop, ma dal fatto
che sottoscrivo un contratto a condizioni favorevoli con la società in quanto socio.
Quindi io guadagno tanto di più quanto più faccio spesa alla Coop.
Lo scopo di lucro si esaurisce invece nel fatto di ottenere un dividendo per il fatto di essere socio
della società.
Art 2247 cc, che disciplina il contratto di società, che natura ha?
Ci si chiede se tale norma costituisca una vera e propria fattispecie, come l’art 2082, cioè ritagli le
ipotesi in cui si applica una certa disciplina, oppure abbia un semplice carattere descrittivo degli
elementi caratteristici della società.
Se riteniamo l’art 2247 essere una fattispecie cosa accade se manca uno degli elementi che indica?
Non si può parlare di società.
Se invece immagino che contenga solo una descrizione di quello che normalmente si intende per
società, anche se manca un elemento ho comunque una società.
L’art ci dice es che obiettivo della società è quello di dividere gli utili tra i soci, per cui la società ha
scopo di lucro (a parte le società cooperative).
Se costituisco una Srl, e nello statuto dico che è vietato distribuire utili, la clausola è nulla o è
valida?
Sarà nulla se consideriamo il 2247 come fattispecie, sarà valida se lo considero una mera
descrizione.
Analizzando da vicino l’articolo, e mettendolo in relazione al sistema, capiamo che le società sono
un contratto, che richiede quindi la presenza di almeno due parti.
Per le società di persone il legislatore dice che è necessaria la pluralità dei soci, a rimarcare la
natura contrattuale delle società di persone.
L’art 2272 cc afferma infatti che se viene a mancare la pluralità di soci in una società di persone per
qualsiasi ragione, ed essa non viene ripristinata entro 6 mesi, la società si estingue.
È un elemento che non può essere derogato.
Per le società cooperative, es consorzio, vale lo stesso principio. Il vantaggio mutualistico infatti si
può realizzare solo in presenza di più soci.
Per le società di capitali è lo stesso legislatore a derogare a tale principio (art 2363 per le Spa e 2470
comma 4 per le Srl).
In tali articoli è sancito indirettamente che è possibile costituire una Spa e una Srl con socio unico.
Si potrebbe pensare ad una regola eccezionale all’art 2247, o pensare che esso non disciplini tutte le
società.
È poi bene sottolineare che è sì possibile costituire una società di capitali a socio unico, ma se
questo viene utilizzato come modello organizzativo per realizzare scopi mutualistici non è
utilizzabile (lo scopo mutualistico richiede necessariamente una pluralità di soci).
Al di là di ciò posso costituire Srl e Spa con socio unico.
Questo avviene normalmente in 2 casi opposti tra loro, poiché la costituzione di società a socio
unico è usata es nei gruppi di società.
Nelle imprese molto grandi può essere sensato dividere l’attività in tante piccole sotto attività
indipendenti fra di loro, per limitare il rischio.
In questi casi la stessa società si divide in tante società, che svolgono una piccola attività, che fanno
capo alla capogruppo. Essa diventa la socia unica delle società figlie.
Es Intesa SanPaolo svolge attività di servizi bancari ma anche di investimento.
Per fare ciò ha creato una società di gestione del risparmio, Euraison.
Inoltre Intesa da anche la possibilità di sottoscrivere un’assicurazione, attraverso una società figlia.
Tutte tali società fanno parte del gruppo Intesa, ma sono società diverse che hanno come socio
unico Intesa stessa.
È un modo per organizzare meglio l’attività.
Altro caso di società di capitali a socio unico è realizzato da quelli che altrimenti sarebbero
imprenditori individuali.
Decido es di organizzare l’esercizio della mia attività di produzione di vino con una Srl, poiché se
essa entra in crisi non rispondo con il mio patrimonio.
Sia nel caso dei gruppi che in quello delle imprese piccole quindi, economicamente, imprenditore
unico e società unipersonale coincidono. L’impresa è la medesima economicamente, ma non
giuridicamente.
Lezione completa
Lezione 14 del 2 novembre
Fare riferimento ai testi per preparare l’esame bene. Le lezioni servono per fare capire perché le
regole sono fatte in un certo modo.
Abbiamo introdotto il tema delle società, definendo in termini generali il concetto di società come
modello organizzativo per l’esercizio di un’attività economica, in particolare di un’attività
produttiva (normalmente coincidente con l’attività d’impresa).
Il legislatore, all’art 2247, da anche una definizione giuridica del contratto di società, definito come
contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica allo scopo di esercitare un’attività per dividerne gli utili.
Ci chiediamo se questa norma disegni una vera e propria fattispecie, sicché l’eventuale mancanza di
un elemento costitutivo di questa determina la riqualificazione dell’istituto o la nullità dell’intera
clausola o della società.
Eravamo partiti considerando che la natura contrattuale della società è messa in crisi dal legislatore
stesso. Lo stesso per la natura plurilaterale della società, (entrambe valgono solo per le società di
persone). Le società di capitali possono infatti essere unipersonali.
Che la società si possa costituire per contratto o per atto unilaterale è poco importante, conta il fatto
che è un atto di autonomia privata a darle vita. Questo con l’effetto, identificato dal legislatore, che
da tale organizzazione nasce un autonomo centro di imputazione, distinto dalle persone dei soci.
Se quindi l’effetto è la creazione di una organizzazione autonoma si capisce perché le parti nel
contratto di società hanno una rilevanza minore rispetto a quella che possono avere in un normale
contratto di scambio.
Es nel contratto di vendita gli interessi delle parti sono soddisfatti nelle prestazioni previste dal
contratto, che si risolve in esse.
Quando si costituisce una società, un’organizzazione finalizzata all’esercizio di un’attività
economica, il meccanismo si inceppa, perché nelle società il contratto o l’atto unilaterale non
soddisfa da solo l’interesse dei contraenti. Ha un valore organizzativo, ma non soddisfa
direttamente gli interessi dei soci.
Es io non eseguo i miei conferimenti perché mi aspetto qualcosa in cambio dalla società, ma per
creare un’organizzazione volta all’esercizio di un’attività economica. Il mio interesse viene
soddisfatto attraverso il concreto funzionamento di quell’organizzazione, che svolgendo l’attività
produce gli utili da distribuire tra i soci.
La funzione cioè del contratto di società non è tanto quella di regolare immediatamente l’interesse
delle parti, ma di creare un’organizzazione.
Anche la causa delle prestazioni richieste ai soci non è una controprestazione ad un qualcosa che la
società deve dare loro, bensì è finalizzata allo svolgimento dell’attività economica.
Es nel contratto di compravendita l’acquirente ha interesse acchè gli venga trasferita