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Estratto del documento

Es se voglio fare una società devo necessariamente utilizzare uno dei 6 modelli, detti tipi societari,

identificati dal legislatore.

All’interno del tipo societario posso modificare alcune sue caratteristiche. Spesso tale potere è

molto ampio, altre volte è più ristretto.

Ci deve sempre comunque essere una coerenza tra caratteri del tipo sociale e modifiche alla

disciplina legale che propongo.

Questi tipi societari sono:

-società semplice

-Snc

-Sas

Queste sono le società di persone.

Esse sono caratterizzate dalla particolare rilevanza delle persone dei soci.

Nelle Spa invece le caratteristiche personali del socio sono tendenzialmente irrilevanti.

Viceversa in una piccola società di persone formata da 3 soci, che rispondono illimitatamente delle

obbligazioni da essa assunte, è fondamentale la figura personale del socio (es uno è ricco l’altro

meno, uno è bravo a fare quel mestiere l’altro meno).

È altrettanto importante sapere che spesso i soci delle società di persone lavorano nella società

stessa come dipendenti, o in quanto co-imprenditori. Questo li rende ancora più bisognosi di

protezione, dal momento che non mettono nella società solo il capitale, ma anche lavoro.

Da tale rilievo dei soci discendono le caratteristiche della società di persone, in cui i soci godranno

di un’ampia autonomia organizzativa.

L’organizzazione è funzionale a garantire l’efficiente funzionamento dell’impresa, e quindi la

protezione dei terzi.

Come contrappeso, in una società in cui l’organizzazione è in gran parte rimessa alla discrezionalità

dei soci, c’è la responsabilità illimitata.

Dove invece le regole organizzative sono più severe, c’è il beneficio della irresponsabilità dei soci.

-Spa

-Srl

-Sapa

Sono invece le società di capitali.

In esse le regole organizzative sono più rigide, e tende a sbiadire la rilevanza personale del socio.

Non sempre è così, perché es in Meta la rilevanza di Zuckenberg è fondamentale.

Le regole cambiano a seconda che nel caso concreto ci sia un socio che ha più rilevanza degli altri o

meno.

Come contrappeso abbiamo l’autonomia patrimoniale perfetta del socio, che non risponde con il suo

patrimonio delle obbligazioni assunte dalla società.

L’ultimo tipo sociale è quello delle cooperative, in cui ho un vantaggio mutualistico (e delle società

consortili).

In quest’ultimo caso attribuisco ad un tipo societario uno scopo consortile, ovvero uno scopo

mutualistico (offrire ai consociati un vantaggio che consiste in una minore spesa o un maggior

ricavo derivante da un contratto stipulato tra il socio e la società).

Es Coop, così come per gli altri supermercati, fornisce una tessera che mi fa diventare socio.

In tal modo ottengo degli sconti sui prodotti. Quello sconto è il vantaggio mutualistico del mio

essere socio Coop.

Realizzo quindi il mio vantaggio non direttamente dal fatto di essere socio della Coop, ma dal fatto

che sottoscrivo un contratto a condizioni favorevoli con la società in quanto socio.

Quindi io guadagno tanto di più quanto più faccio spesa alla Coop.

Lo scopo di lucro si esaurisce invece nel fatto di ottenere un dividendo per il fatto di essere socio

della società.

Art 2247 cc, che disciplina il contratto di società, che natura ha?

Ci si chiede se tale norma costituisca una vera e propria fattispecie, come l’art 2082, cioè ritagli le

ipotesi in cui si applica una certa disciplina, oppure abbia un semplice carattere descrittivo degli

elementi caratteristici della società.

Se riteniamo l’art 2247 essere una fattispecie cosa accade se manca uno degli elementi che indica?

Non si può parlare di società.

Se invece immagino che contenga solo una descrizione di quello che normalmente si intende per

società, anche se manca un elemento ho comunque una società.

L’art ci dice es che obiettivo della società è quello di dividere gli utili tra i soci, per cui la società ha

scopo di lucro (a parte le società cooperative).

Se costituisco una Srl, e nello statuto dico che è vietato distribuire utili, la clausola è nulla o è

valida?

Sarà nulla se consideriamo il 2247 come fattispecie, sarà valida se lo considero una mera

descrizione.

Analizzando da vicino l’articolo, e mettendolo in relazione al sistema, capiamo che le società sono

un contratto, che richiede quindi la presenza di almeno due parti.

Per le società di persone il legislatore dice che è necessaria la pluralità dei soci, a rimarcare la

natura contrattuale delle società di persone.

L’art 2272 cc afferma infatti che se viene a mancare la pluralità di soci in una società di persone per

qualsiasi ragione, ed essa non viene ripristinata entro 6 mesi, la società si estingue.

È un elemento che non può essere derogato.

Per le società cooperative, es consorzio, vale lo stesso principio. Il vantaggio mutualistico infatti si

può realizzare solo in presenza di più soci.

Per le società di capitali è lo stesso legislatore a derogare a tale principio (art 2363 per le Spa e 2470

comma 4 per le Srl).

In tali articoli è sancito indirettamente che è possibile costituire una Spa e una Srl con socio unico.

Si potrebbe pensare ad una regola eccezionale all’art 2247, o pensare che esso non disciplini tutte le

società.

È poi bene sottolineare che è sì possibile costituire una società di capitali a socio unico, ma se

questo viene utilizzato come modello organizzativo per realizzare scopi mutualistici non è

utilizzabile (lo scopo mutualistico richiede necessariamente una pluralità di soci).

Al di là di ciò posso costituire Srl e Spa con socio unico.

Questo avviene normalmente in 2 casi opposti tra loro, poiché la costituzione di società a socio

unico è usata es nei gruppi di società.

Nelle imprese molto grandi può essere sensato dividere l’attività in tante piccole sotto attività

indipendenti fra di loro, per limitare il rischio.

In questi casi la stessa società si divide in tante società, che svolgono una piccola attività, che fanno

capo alla capogruppo. Essa diventa la socia unica delle società figlie.

Es Intesa SanPaolo svolge attività di servizi bancari ma anche di investimento.

Per fare ciò ha creato una società di gestione del risparmio, Euraison.

Inoltre Intesa da anche la possibilità di sottoscrivere un’assicurazione, attraverso una società figlia.

Tutte tali società fanno parte del gruppo Intesa, ma sono società diverse che hanno come socio

unico Intesa stessa.

È un modo per organizzare meglio l’attività.

Altro caso di società di capitali a socio unico è realizzato da quelli che altrimenti sarebbero

imprenditori individuali.

Decido es di organizzare l’esercizio della mia attività di produzione di vino con una Srl, poiché se

essa entra in crisi non rispondo con il mio patrimonio.

Sia nel caso dei gruppi che in quello delle imprese piccole quindi, economicamente, imprenditore

unico e società unipersonale coincidono. L’impresa è la medesima economicamente, ma non

giuridicamente.

Lezione completa

Lezione 14 del 2 novembre

Fare riferimento ai testi per preparare l’esame bene. Le lezioni servono per fare capire perché le

regole sono fatte in un certo modo.

Abbiamo introdotto il tema delle società, definendo in termini generali il concetto di società come

modello organizzativo per l’esercizio di un’attività economica, in particolare di un’attività

produttiva (normalmente coincidente con l’attività d’impresa).

Il legislatore, all’art 2247, da anche una definizione giuridica del contratto di società, definito come

contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di

un’attività economica allo scopo di esercitare un’attività per dividerne gli utili.

Ci chiediamo se questa norma disegni una vera e propria fattispecie, sicché l’eventuale mancanza di

un elemento costitutivo di questa determina la riqualificazione dell’istituto o la nullità dell’intera

clausola o della società.

Eravamo partiti considerando che la natura contrattuale della società è messa in crisi dal legislatore

stesso. Lo stesso per la natura plurilaterale della società, (entrambe valgono solo per le società di

persone). Le società di capitali possono infatti essere unipersonali.

Che la società si possa costituire per contratto o per atto unilaterale è poco importante, conta il fatto

che è un atto di autonomia privata a darle vita. Questo con l’effetto, identificato dal legislatore, che

da tale organizzazione nasce un autonomo centro di imputazione, distinto dalle persone dei soci.

Se quindi l’effetto è la creazione di una organizzazione autonoma si capisce perché le parti nel

contratto di società hanno una rilevanza minore rispetto a quella che possono avere in un normale

contratto di scambio.

Es nel contratto di vendita gli interessi delle parti sono soddisfatti nelle prestazioni previste dal

contratto, che si risolve in esse.

Quando si costituisce una società, un’organizzazione finalizzata all’esercizio di un’attività

economica, il meccanismo si inceppa, perché nelle società il contratto o l’atto unilaterale non

soddisfa da solo l’interesse dei contraenti. Ha un valore organizzativo, ma non soddisfa

direttamente gli interessi dei soci.

Es io non eseguo i miei conferimenti perché mi aspetto qualcosa in cambio dalla società, ma per

creare un’organizzazione volta all’esercizio di un’attività economica. Il mio interesse viene

soddisfatto attraverso il concreto funzionamento di quell’organizzazione, che svolgendo l’attività

produce gli utili da distribuire tra i soci.

La funzione cioè del contratto di società non è tanto quella di regolare immediatamente l’interesse

delle parti, ma di creare un’organizzazione.

Anche la causa delle prestazioni richieste ai soci non è una controprestazione ad un qualcosa che la

società deve dare loro, bensì è finalizzata allo svolgimento dell’attività economica.

Es nel contratto di compravendita l’acquirente ha interesse acchè gli venga trasferita

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A.A. 2023-2024
158 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giacomo-00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Restelli Enrico.