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LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
4.4 Costituzione e modifiche dell'atto costitutivo
4.4.1 L'atto costitutivo della società in nome collettivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere, entro 30 giorni, depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito, nel termine previsto, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipula è avvenuta per atto pubblico, ad eseguire il deposito, è obbligato anche il notaio.
La società in nome collettivo iscritta nel registro delle imprese è una società regolare mentre una S.n.c. è irregolare quando non è iscritta nel registro delle imprese, perché (società di fatto) le parti non hanno
provveduto a redigere l'atto costitutivo o perché, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione dello stesso. In entrambi i casi i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati, fermo restando la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci, dalle disposizioni relative alle società semplici.
L'atto costitutivo di una società deve indicare:
- Le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza) di tutti i soci;
- La ragione sociale che deve essere costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale;
- I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- La sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- L'oggetto sociale;
- I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione;
- Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera;
- I criteri di ripartizione degli utili e delle perdite.
soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite e questi potrà essere escluso dalla società qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per cause non imputabili agli amministratori.
Il bene conferito in godimento resta ovviamente di proprietà del socio; la società ne può godere ma non ne può disporre. Il socio ha diritto alla restituzione del bene, nello stato in cui si trova al termine della società.
Il socio che ha conferito un credito risponde nei confronti della società dell'insolvenza del debitore ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento; è tenuto al rimborso delle spese e alla corresponsione degli interessi. Se non versa tale valore può essere escluso dalla società.
Il conferimento può essere
anche costituito dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società divenendo così un socio d'opera, figura diversa da quella del socio che ha stipulato con la società un contratto di lavoro subordinato. Il socio d'opera non è un lavoratore subordinato e non ha il diritto al trattamento salariale e previdenziale proprio dei lavoratori dipendenti ed il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla partecipazione agli utili della società, quindi in caso di perdita il socio d'opera rischia di lavorare invano, così come il socio che ha portato il capitale rischia di non ricevere alcun corrispettivo per l'uso sociale del proprio danaro. I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale (l'attivo patrimoniale iniziale) della società la quale diventa proprietaria dei beni conferiti a tal titolo dai soci. I soci, a loro volta nonpossono servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale (conferimenti iniziali e beni successivamente acquistati dalla società) per fini estranei a quelli della società stessa. P a g . 46 | 247 DIRITTO COMMERCIALE – giu. 2021 La violazione di questo divieto espone il socio al risarcimento dei danni e all'esclusione dalla società. Il divieto è però derogabile con il consenso di tutti gli altri soci. Amministrazione e rappresentanza 4.4.3 L'amministrazione della società, ossia il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri (amministrazione disgiuntiva), salvo che non sia diversamente pattuito; se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere prima che la stessa sia compiuta. LaLa decisione sull'opposizione viene presa a maggioranza dei soci (amministratori e non), maggioranza determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio nella ripartizione degli utili; si tratta quindi di una maggioranza per quote d'interesse e non per teste. L'atto costitutivo può prevedere che la risoluzione dei contrasti relativi alle decisioni da adottare nella gestione della società venga attribuita ad uno o più terzi (c.d. clausola di arbitrato). Se invece l'atto costitutivo o una sua modifica prevede espressamente l'amministrazione congiuntiva, per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori. L'amministrazione determina i singoli atti. L'atto costitutivo può anche prevedere che per o per sia necessario il consenso della maggioranza dei soci amministratori, maggioranza calcolata secondo la parte attribuita nella ripartizione degli utili. In questi casi i singoli atti.
seconda delle modalità previste.seconda chel'amministrazione sia stata prevista nell'uno o nell'altro modo e si estende a tutti gli attiche rientrano nell'oggetto sociale.
Nel caso di amministrazione disgiuntiva ogni amministratore può da solo decidere estipulare atti in nome della società (c.d. firma disgiunta).
Nell'amministrazione congiuntiva, invece, fermo restando che le decisioni possono essere adottate all'unanimità o a maggioranza, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell'atto (c.d. firma congiunta).
Ai soci amministratori spetta anche la rappresentanza in giudizio della società la quale può agire o essere convenuta in giudizio (rappresentanza processuale).
I soci amministratori hanno diritto ad un compenso per il loro ufficio, compenso che può essere costituito da una più elevata partecipazione agli utili. P a g . 47 | 247DIRITTO COMMERCIALE – giu. 2021I soci investiti
danni eventualmente subiti dall'amministratore revocato.danni.È inve