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Forme di aggregazione giuridica

Rispetto al tipo di contratto sociale che si decide di stipulare può sorgere o meno un nuovo soggetto giuridico con personalità giuridica. Vi sono però delle società che possono nascere per atto unilaterale, ovvero le società unipersonali che presentano un unico imprenditore che fa nascere un nuovo soggetto giuridico. Altra eccezione, è che esistono anche società senza scopo di lucro, ad esempio le cooperative con mutualità prevalente. Queste eccezioni nascono dal fatto che il contratto di società è uno strumento efficiente anche ad altre esigenze diverse dall'attività di impresa. Nel nostro ordinamento sono più diffuse le imprese individuali (2/3), in quanto le società comportano la partecipazione di più soggetti e richiedono più costi, anche se il modello societario è più competitivo sul mercato.

Profilo storico

Il diritto romano conosceva delle forme di aggregazione di

Persone con le quali essi mettevano in comune beni finalizzate ad ottenere una remunerazione, esse erano chiamate "societas". Le società romane avevano caratteri e struttura diversa rispetto a quelle attuali, perché il fine non era regolare solamente fenomeni produttivi ma potevano essere utilizzate per la gestione in comune e godimento di beni. Questa struttura, quindi, non aveva la necessità di un'organizzazione interna finalizzata ad un esercizio dinamico, e allora non vi era un'autonomia patrimoniale e non vi era una rilevanza esterna del fenomeno, in quanto era solamente un accordo interno tra i soci.

Nel medioevo, come sappiamo era emersa la classe dei mercanti, si inizia a sentire l'esigenza di esercitare insieme l'attività, e allora iniziano ad elaborarsi delle forme associative, simili alle società di persone, chiamate "compagnie". In queste compagnie vi era la messa in comune di beni e il patrimonio.

Indie orientali, la limitazione della responsabilità e la personalità giuridica erano caratteristiche fondamentali. L'investimento era rappresentato da azioni, ovvero titoli che circolavano attraverso delle negoziazioni legittime, creando così un "mercato azionario". L'evoluzione del diritto societario è andata di pari passo con l'evoluzione del diritto di impresa. In Italia, il primo codice che ha recepito questa disciplina è stato quello del 1865, successivamente riformato nel 1882 e infine riunificato nel codice civile del 1942. Per le società delle Indie orientali, l'autonomia sociale era separata dal patrimonio dei singoli imprenditori. Questa autonomia patrimoniale ha permesso a queste compagnie di avere una personalità giuridica. Il primo esempio di questo concetto è la compagnia olandese delle Indie orientali. Le caratteristiche principali di queste compagnie erano la limitazione della responsabilità e quindi del rischio delle imprese, nonché la creazione di una personalità giuridica che non esisteva nella realtà concreta. L'investimento in queste compagnie era rappresentato da azioni, che erano titoli negoziabili e che hanno portato alla creazione di un "mercato azionario". L'evoluzione del diritto societario è andata di pari passo con l'evoluzione del diritto di impresa. In Italia, il primo codice che ha recepito questa disciplina è stato quello del 1865, successivamente riformato nel 1882 e infine riunificato nel codice civile del 1942.

Le norme non sono cambiate nel corso del tempo, al contrario quelle sulle società di capitale sono state oggetto di molte riforme, l'ultima nel 2003.

Nel 1865 il codice di commercio disciplinava una serie di società, in particolare tre:

  1. Società in nome collettivo: l'attività di impresa è esercitata in nome collettivo, ovvero la stessa attività di impresa è esercitata nel nome collettivo di tutti gli imprenditori.
  2. Società in accomandita: secondo l'articolo 2320, vi è la contestuale esistenza di soci illimitatamente responsabili e soci limitatamente responsabili. Quindi vi sono due categorie di soci:
    • Soci accomandatari: soci imprenditori che gestiscono direttamente o collettivamente l'attività di impresa e quindi sono illimitatamente responsabili.
    • Soci accomandanti: soci meri investitori a cui non sono affidati poteri gestionali o sono limitatamente responsabili.
  3. Società anonima: le società erano note,

ma i soci erano anonimi; quindi, i terzi non conoscevano chi fossero i soci. Questo perché era indifferente per il mercato sapere chi fossero i soci, in quanto unico responsabile per le obbligazioni e unico imprenditore è la stessa società, avendo essa autonomia giuridica per quote o per azioni.

Vi era poi una società, detta società civile, disciplinata dal codice civile, basata sulla societas del diritto romano, quindi regole dettate per la gestione statica di patrimoni comuni. Nel momento in cui avviene la fusione tra codice civile e codice di commercio, il legislatore mantiene in parte regole della società civile, prevedendo la società semplice, ma ritiene che solo le imprese che non esercitano un'attività commerciale possano adottare il modello della società semplice (ovvero le imprese agricole).

Diritto societario

Art 2247 definisce che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi.

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perl’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Prima del 1993 questo articolo era intitolato “nozione di società”, dopo la riforma prende il nome di “contratto di società”; questo perché il legislatore introduce la possibilità di costituzione della società con atto unilaterale; quindi, invece di modificare la definizione ha modificato il titolo.

La società è un negozio, che può essere un contratto o atto unilaterale.

Elementi essenziali:

  1. Conferimento di beni o servizi= conferimento materiale idoneo di beni o servizi minimali e quindi sufficienti per costituire un’attività di impresa, e dunque un’azienda.
  2. Esercizio in comune= ci deve essere un’organizzazione dell’attività, una regolamentazione di come gestire l’attività d’impresa. Si deve creare lo statuto della società, un complesso di regole.

Scopo lucrativo = finalità della società di realizzare dei profitti da assegnare ai soci. Art 2248 afferma che la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII, ovvero le norme sulla comunione ordinaria. Il legislatore ha voluto espressamente dire che la comunione di godimento, ovvero la società civile del 1865, non è regolata dalle norme societarie. Art 2249 prevede il principio di tipicità delle società, ovvero afferma che le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati da questa stessa norma. Mentre le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice. Dunque, le società che svolgono un'attività commerciale possono essere solo del tipo

società in nome collettivo, società in accomandita o società anonima. Le parti, quindi, non possono prevedere società atipiche, non è ammessa la costituzione di tipi di società diverse da quelle indicate dalla legge. Se le parti stipulano un contratto di società atipico, vi sono due soluzioni: 1) Il contratto è nullo 2) Sono nulle tutte quelle clausole incompatibili con il tipo societario tipico che più si avvicina a quella strana forma che le parti hanno voluto. Tipi di società: a. Società semplice = contratto attraverso il quale due o più soggetti decidono di esercitare in comune un'attività economica lucrativa di tipo non commerciale. È una società collettiva, quindi tutti gli atti dell'impresa si riconducono ad una volontà collettiva degli imprenditori e dunque vi sarà una responsabilità illimitata per tutti coloro che esercitano il potere d'impresa. Il

Il legislatore presume che tutti i soci siano imprenditori e quindi tutti siano illimitatamente responsabili, però nel concreto alcuni potrebbero non compiere atti di impresa, allora ad essi è concesso di limitare la loro responsabilità. I soci, dunque, con patto specifico possono limitare la responsabilità per quei soggetti che non hanno poteri amministrativi, purché questo patto sia stato portato a conoscenza di tutti tramite mezzi idonei.

Società in nome collettivo = più imprenditori esercitano un'attività di impresa commerciale, quindi più rischiosa. Il legislatore, dunque, prevede che tutti i soci siano responsabili illimitatamente, essi potranno limitare la responsabilità di alcuni ma solo a livello interno, ovvero che i creditori possono agire indifferentemente su ognuno di loro e starà nella gestione interna dell'impresa a far ricadere il diritto di credito prima sui soci con responsabilità.

più ampia.c. Società in accomandita semplice= caratterizzata da due tipologie di soci

Società per azioni= attraverso i conferimenti si crea un patrimonio autonomo della società rispetto a quello dei soci. La società ha una personalità giuridica e i soci hanno una responsabilità limitata. La struttura è di tipo corporativo, ovvero che i poteri dell’impresa sono suddivisi tra organi:

  1. Assemblea dei soci
  2. Organo amministrativo-> organo esecutivo
  3. Collegio sindacale-> organo di controllo

Società a responsabilità limitata= le quote non sono azioni, ma fasce di diritti in capo ad un soggetto. Sono società medio-piccole costituite da pochi soci interessati all’esercizio diretto dell’attività. I poteri di gestione possono essere accentrati all’assemblea dei soci, non è sempre necessaria la presenza del collegio sindacale a meno che non raggiungano dimensioni grandi. Sono

In pratica società in nome collettivo con però responsabilità limitata dei soci. Società cooperativa = nascono per la cooperazione tra più soggetti al fine di presentarsi sul mercato per dare condizioni di lavoro migliori. Sono unico caso di società democratica.

Lezione 6 Interpretazione del diritto societario

Il legislatore, al fine di applicare una disciplina positiva, utilizza un metodo logico: definisce il fenomeno e poi indica la disciplina applicabile.

Il legislatore applica sia per la formulazione delle norme e orienta gli interpreti secondo il metodo logico.

Il metodo logico è un metodo attraverso il quale il legislatore, al fine di disciplinare la realtà di tutti i fenomeni, cerca di individuare alcune fattispecie astratte a cui sono riconducibili delle categorie di fenomeni, e solamente dopo l'individuazione di queste fattispecie, detta la disciplina per esse che sarà applicabile a tutti quei fenomeni riconducibili a.

Quella specifica fattispecie astratta. Partendo da fenomeni concreti, cerca di individuare caratteristiche.

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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia_riolfo01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Benussi Alessandro.