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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Le p.a. svolgono la funzione amministrativa in modo procedimentalizzato → la loro attività passa attraverso

una serie coordinata di atti-attività finalizzati all'adozione di una decisione finale. Definiamo:

●​ PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO → sequenza di atti-attività finalizzati all'emanazione di un

provvedimento amministrativo

●​ OSTENSIONE DOCUMENTALE → possibilità di prendere visione e eventuale di estrarre copia dei

documenti amministrativi

STORIA

Fine degli anni ‘70 - l’inizio anni ‘80 il Governo istituì una commissione di studio per redigere la bozza di un

disegno di legge che disciplinasse il procedimento amministrativo.

Massimo Severo Giannini venne incaricato come “ministro” dell'amministrazione pubblica (è un dipartimento della

e promosse la redazione del “Rapporto Giannini” per evidenziare i

funzione pubblica, non è un vero e proprio ministero)

problemi della p.a. italiana.

Questo rapporto venne presentato alle Camere (16 novembre 1979): i primi risultati furono negativi perché il

Governo cadde, ma nel 1983 il Governo Craxi decise di comporre una commissione di studio suddivisa in 3

sottocommissioni e affidarla alla presidenza di Giannini.

Una delle 3 sottocommissioni fu affidati a Mario Nigro, essa avrebbe dovuto formulare uno schema di disegno

di legge per disciplinare:

1.​ Procedimento amministrativo

2.​ Rapporti fra p.a. - amministrati (art 11 legge 241/1990)

Per semplificare i rapporti era necessaria la redazione di uno schema di disegno di legge snello che

avrebbe dovuto contenere le regole-principi generali sul procedimento amministrativo volte a rinnovarlo

portando le p.a. e gli amministrati in un'ottica quasi paritaria

3.​ Rapporti fra p.a. - p.a. (art 15 legge 241/1990)

La Sottocommissione Nigro trovò dei termini di paragone con gli ordinamenti amministrativi di altri Paesi

europei La sottocommissione lavorò dal 1983 al 1984:

(Repubblica federale tedesca, Repubblica federale d'austria…).

una volta terminato il compito rimise le proprie proposte al Governo che avrebbe dovuto presentare un disegno

di legge alle Camere.

Opzioni di disegni di legge creati dalla Sottocommissione Nigro e proposti al Governo:

1.​ Schema di disegno di legge per introdurre norme tradizionali sul procedimento amministrativo e sul suo

modo di agire

2.​ Schema di disegno di legge per il diritto di accesso ai documenti amministrativi (aveva lo scopo di

affrontare il problema della trasparenza amministrativa e prevedeva il diritto di accesso a tutti i cittadini)

La sottocommissione propose di riconoscere in modo generalizzato (salvo alcune aree di esclusione) il diritto

di accesso ai documenti amministrativi a tutti i cittadini, passando così dal segreto d’ufficio all’accessibilità

generalizzata.

La trasparenza amministrativa delle p.a. introdusse l’espressione “casa di vetro” → il vetro dà l’idea che si

possa guardare all'interno delle p.a. in modo tale che i cittadini possano controllare l’operato delle p.a., il

rischio è quello che i cittadini potrebbero invadere la sfera di altrui competenza.

La scelta di dividere i due temi fu presa per cercare di dare una propria rilevanza al secondo tema.

Gli schemi dei 2 disegni di legge vennero modificati dal Governo: i contenuti più innovativi vennero cancellati

per timori della politica. In particolare per il diritto di accesso esistevano reali problemi organizzativi: tutti i

documenti erano cartacei e non c’erano abbastanza uffici disponibili per esercitare il diritto di accesso, quindi

riconoscere questo diritto sarebbe stato troppo rischioso e avrebbe potuto provocare → fenomeno di

obsolescenza per eccesso di progresso in quando il diritto non sarebbe stato effettivamente garantito per tutti.

Era quindi necessario trovare una via intermedia: crearono un disegno di legge che accorpasse le due

tematiche prima divise (anche per dare meno importanza alla seconda)

LEGGE 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi ”

Il diritto di accesso generalizzato era troppo quindi il Governo ridisegnò il diritto riconoscendolo solo ai soggetti

che possano dirsi interessati

●​ DIRITTO DI ACCESSO CON INTERESSE STRUMENTALIZZATO → diritto riconosciuto solo ai soggetti

che possono mostrare alla p.a. di avere un certo interesse all’ostensione documentale al fine di tutelare

una propria situazione giuridica

E’ uno strumento di trasparenza in senso civico: non consente ai cittadini di controllare l’operato delle p.a.

●​ ISTANZA DI DIRITTO DI ACCESSO → richiesta di accesso ai documenti, avanzata solo dai soggetti che

hanno il diritto di accesso strumentalizzato

Il legislatore nel 2005 è tornato sul tema della trasparenza amministrativa per diverse ragioni:

1.​ Per recepire una direttiva comunitaria (UE) in merito alla tutela ambientale, il legislatore approvò il DLGS

195/2005 che introduce ↓

●​ DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE → diritto di accesso a tutte le informazioni

riguardanti lo stato di salute dell’ambiente. E’ un diritto di accesso generalizzato:

-​ Tutti possono chiedere alla p.a. di accedere alle informazioni ambientali, anche senza dichirare uno

specifico interesse

-​ Le p.a. devono rendere disponibili le informazioni ambientali a chiunque ne faccia richiesta

E’ stato riconosciuto dal legislatore italiano in quanto obbligato dall'appartenenza all’UE.

LEGGE ANTICORRUZIONE 190/2012 - LEGGE SEVERINO

-​ Approvata durante il Governo tecnico di Mario Monti

-​ Contiene disposizioni di diritto penale - amministrativo finalizzate alla prevenzione - repressione della

corruzione e dell’illegalità all’interno delle p.a.

-​ Venne approvata perché il legislatore riteneva che la corruzione delle p.a. fosse una delle cause della

difficoltà dello sviluppo economico del Paese

-​ Art 1 comma 35: delega il Governo ad adottare un DLGS volto a riordinare-incrementare gli obblighi di

pubblicità delle p.a. con lo scopo di elevare il livello di trasparenza della loro organizzazione e attività.

●​ OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ → disposizioni che impongono le p.a. a pubblicare nei propri siti web certi

documenti - dati - informazioni. Hanno lo scopo di alzare il livello di trasparenza delle p.a. Sono pubblicati

nella sezione “amministrazione trasparente", sezione strutturata secondo il Decreto trasparenza

DECRETO TRASPARENZA 33/2013

Il Governo si mise alla ricerca degli obblighi di pubblicità già presenti nel nostro ordinamento e con il Decreto

trasparenza cercò di riordinarli e introdusse nuove disposizioni che obbligarono le p.a. a pubblicare ulteriori

nuovi documenti. Ciò non assicurava che le p.a. avrebbero effettivamente rispettato questi obblighi, così

vennero previste delle sanzioni poco rigide e venne riconosciuto il

●​ DIRITTO DI ACCESSO CIVICO → rappresenta un mezzo per far sì che le p.a. rispettino i loro obblighi di

pubblicità prevedendo così la corruzione delle p.a.

-​ Art 5 I comma: ogni qualvolta la p.a. risulti inadempiente agli obblighi di pubblicità, l'inadempimento stesso

comporta il diritto per chiunque di richiedere - accedere ai documenti non pubblicati.

E’ possibile fare ricorso ad un giudice amministrativo regionale per far si che la p.a. adempia all’obbligo di

pubblicità e che risponda all’istanza di richiesta del documento.

-​ Art 5 commi successivi: la p.a. risponde all’istanza inviando il documento al richiedente e contestualmente

deve pubblicarlo nel proprio sito web

-​ Il legislatore prevede la presenza in ogni p.a. di un “Responsabile della prevenzione della corruzione e

della trasparenza” che ha il compito di verificare che le p.a. operino secondo la legge

-​ Art 23: nuovi obblighi di pubblicità introdotti dal Governo

Esempio: la p.a. deve pubblicare-aggiornare ogni 6 mesi in distinte partizione della sezione “amministrazione trasparente": gli

elenchi dei provvedimenti autorizzatori, i provvedimenti concessori, i provvedimenti di scelta del contraente di una p.a., gli accordi

amministrativi…

LEGGE MADIA - MATTARELLA 124/2015

-​ Nel 2015 il Governo Renzi mise in discussione il Decreto trasparenza

-​ Nel 2014 venne depositato in Parlamento il disegno di legge 124/2015: conteneva le deleghe che

avrebbero conferito al Governo il potere di approvare dei DLGS per la riorganizzazione delle p.a.

Era di iniziativa governativa: il Governo stesso presentò il disegno di legge per farsi delegare dal Parlamento

ad approvare dei DLGS con il fine di intervenire sull’organizzazione delle p.a.

-​ La legge prende il nome da Marianna Madia: l’allora ministro del dipartimento della funzione pubblica (ex

ministro Giannini). Ma più correttamente si dovrebbe chiamare “Legge Mattarella”: Bernardo Giorgio

Mattarella rivestiva il ruolo di Capo dell'Ufficio legislativo del ministero della p.a.

-​ Era vista dal Governo come una tappa di riforma molto importante per le p.a. italiane → poneva le basi per

“un nuovo paradigma nei rapporti fra p.a. e amministrati”

Era molto rilevante anche a causa di una serie di coincidenze simboliche ricollegabili alle Legge 241/1990.

-​ Art 7: contiene una delega sul tema della trasparenza amministrativa → delega il Governo ad approvare

dei DLGS correttivi del Decreto Trasparenza con il fine di revisionare - semplificare le disposizioni in

materia di trasparenza introdotte dal decreto stesso. Ritennero che il modo migliore per semplificare gli

obblighi di pubblicità era eliminarli parzialmente o totalmente (per esempio come venne fatto con l’art 23).

La delega contenuta nell’art 7 portò all’approvazione del

DECRETO LEGISLATIVO 97/2016

-​ Introdusse disposizioni correttive del Decreto trasparenza (art 7 I comma lettera h)

-​ Abolì - riordinò - razionalizzò gli obblighi di pubblicità

-​ Introdusse un nuovo ↓

●​ DIRITTO DI ACCESSO CIVICO → diritto di chiunque ad accedere ai dati-documenti detenuti dalle p.a.

Include tutti i documenti non soggetti ad obbligo di pubblicità, sono esclusi i casi già previsti da altre

disposizioni di legge

-​ Ricorda molto il diritto di accesso proposto da Nigro nel 1990

-​ Ispirato all'ordinamento statunitense “Freedom of information act” del 1966

-​ E’ un diritto generalizzato: sul fronte soggettivo (perché è rivolto a chiunque), sul fronte oggettivo (perché

include tutti i dati-documenti)

-​ Questo nuovo diritto civico venne innestato nell’art 5 del Dec

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anna.plli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Santacroce Clemente Pio.
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